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E commerce Consulenza Legale Violazioni Codice Consumo

L’AGCM e le violazioni del Codice del Consumo nell’e-commerce

4 Maggio 2026/in E-commerce, News

Il Codice del Consumo vieta le pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori, che possono essere commesse anche nell’ambito di un’attività di e-commerce. L’organo incaricato di applicare la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette – quindi anche nel settore dell’e-commerce – è AGCM. L’AGCM è un’ autorità amministrativa, dotata di penetranti poteri. Qualora l’AGCM accerti una pratica commerciale scorretta, può essere irrogata una sanzione pecuniaria fino a 10 mln. di Euro. L’AGCM pone molta attenzione al settore dell’e-commerce, in quanto caratterizzato dalla spersonalizzazione del rapporto di acquisto che indebolisce il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di asimmetria informativa rispetto al professionista. Analizziamo le principali violazioni del Codice del Consumo accertate dall’AGCM nell’e-commerce.

Indice

1. L’AGCM e le pratiche commerciali scorrette 

Il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) vieta le pratiche commerciali scorrette  poste in essere da un’impresa ai danni di un consumatore (ovvero, una persone fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale) . Tali pratiche sono frequentemente  commesse (con conseguente irrogazione di sanzioni) anche nell’ambito di un’attività di e-commerce.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, una “pratica commerciale” – ovvero qualsiasi comportamento realizzato da un’impresa per promuovere o vendere un prodotto ai consumatori e che influenzi la loro libertà di scelta – è considerata scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

In ambito e-commerce, la scorrettezza di una pratica commerciale può derivare non solo dal contenuto testuale del sito web, ma anche dal design dell’interfaccia (c.d. dark patterns). Ad es., pulsanti ambigui, caselle preselezionate, percorsi che rendono difficile rifiutare servizi aggiuntivi o interrompere l’acquisto possono limitare la libertà decisionale del consumatore, e quindi essere sanzionati come pratiche commerciali scorrette.

Pertanto, le imprese che operano nell’e-commerce devono non soltanto prestare molta attenzione – onde evitare di essere sanzionate per avere realizzato una pratica commerciale scorretta alle condizioni generali di vendita dalle stesse utilizzate per le vendite online, ma anche al layout del proprio sito web,  per evitare la presenza di dark patterns che possono trarre in inganno il consumatore.

L’organo incaricato dell’applicazione della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette – quindi anche nel settore dell’e-commerce – è l’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM). L’AGCM è un’autorità amministrativa, non giurisdizionale. Pertanto, l’AGCM non è terzo (come invece l’Autorità Giudiziaria), e l’interessato sottoposto ad un procedimento davanti all’AGCM non ha diritto a contraddittorio pieno (come invece accade in un procedimento davanti all’Autorità Giudiziaria).L’AGCM è generalmente molto rapida nei propri procedimenti, che di solito terminano nel giro di sei mesi dall’inizio dell’istruttoria (contrariamente a quanto accade nei giudizi davanti all’Autorità Giudiziaria, che come è noto durano purtroppo vari anni).

2. I poteri dell’AGCM e l’istruttoria

L’accertamento della violazione della normativa di cui al Codice del consumo, e in particolare della scorrettezza di una pratica commerciale, avviene attraverso un procedimento amministrativo, che può essere avviato dall’ AGCM  d’ufficio o a seguito di una denuncia, che può essere effettuata da chiunque ne abbia interesse (consumatori, associazioni di consumatori,  imprese concorrenti).

L’AGCM è dotata di penetranti poteri investigativi (molto maggiori di quelli che possiede l’Autorità Giudiziaria). In particolare, l’AGCM può:

  • accedere a qualsiasi documento pertinente;
  • richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti, con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri;
  • effettuare ispezioni;
  • avvalersi della Guardia di Finanza;
  • disporre perizie;
  • consultare esperti.

Nel corso dell’istruttoria, le parti interessate hanno la possibilità di depositare memorie difensive e accedere alla documentazione, tranne i casi di manifesta riservatezza (ad es. segreti commerciali). Il responsabile del procedimento può disporre audizioni delle parti interessate.

Nel corso della fase istruttoria si verifica una inversione dell’onere della prova: è il professionista, infatti, a dover dimostrare la veridicità delle affermazioni connesse alla pratica commerciale ritenuta scorretta dall’AGCM.

L’impresa titolare del sito web può, entro 45 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento – quindi nella fase iniziale dell’istruttoria, e non successivamente, per evitare comportamenti opportunistici – presentare un impegno idoneo a porre fine all’infrazione oggetto di contestazione da parte dell’AGCM. Ad es., il professionista può impegnarsi ad eliminare o modificare per il futuro un determinato messaggio pubblicitario, una determinata clausola contrattuale, etc.

La presentazione di impegni da parte del professionista non è tuttavia possibile nei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale.

L’impegno viene valutato dall’AGCM, la quale valuta se le misure proposte dall’impresa siano idonee a rimuovere completamente i profili di scorrettezza rilevati, e  può proporre integrazioni. Se l’AGCM valuta idoneo l’impegno, può renderlo obbligatori per il professionista e in tal modo definire il procedimento senza accertamento dell’infrazione e quindi senza l’irrogazione di sanzioni. In tal caso, l’AGCM può anche disporre la pubblicazione della dichiarazione degli impegni a cura e a spese del   professionista.

Tale eventualità deve essere valutata attentamente, poiché la manifestazione di disponibilità da parte del professionista a presentare impegni equivale, in sostanza, al riconoscimento circa l’illegittimità almeno parziale della condotta posta in essere dallo stesso. La mancata ottemperanza da parte del professionista agli impegni ufficialmente assunti nei confronti dell’Autorità è pesantemente sanzionata.

3. Le sanzioni irrogabili dall’AGCM e i ricorsi

Il D. Lgs. n. 26/2023, entrato in vigore il 2 aprile 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Direttiva Omnibus), ha considerevolmente inasprito le sanzioni ai professionisti che violano la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette, con l’obiettivo di scongiurare il rischio che le sanzioni applicabili alle violazioni più gravi abbiano una limitata efficacia deterrente per i professionisti con fatturato particolarmente elevato.

Anzitutto, nel corso dell’istruttoria, l’AGCM può disporre la sospensione provvisoria dell’attività svolta nel sito web, relativamente alla parte oggetto di violazione, in caso di particolare urgenza. 

Qualora, a conclusione del procedimento, venga accertata una pratica commerciale scorretta, l’AGCM può irrogare una sanzione pecuniaria fino a 10 mln. di Euro.

In caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e  quelli inibitori o di rimozione degli effetti delle pratiche e degli impegni assunti, l’AGCM può applicare una sanzione da 10.000,00 Euro a 10 mln. di Euro.

La sanzione nei confronti di operatori transfrontalieri a norma dell’art. 21 del regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. regolamento CPC – Consumer Protection Coordination), ossia relative a infrazioni aventi una dimensione unionale, è pari al 4% del fatturato da essi realizzato in Italia (in mancanza di tale dato, il massimo edittale è invece pari a 2 mln. di Euro).

Ai fini della quantificazione della sanzione, l’Autorità tiene conto dei seguenti criteri:

  • natura, gravità, entità e durata della violazione;
  • eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio;
  • eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
  • i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  • le sanzioni inflitte al professionista per la medesma violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, di cui siano disponibili informazioni;
  • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti.

Le sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette si applicano anche alle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, di cui all’art. 33 C. Cons. Il D.lgs. n. 26/2023 ha previsto infatti che, in aggiunta alla declaratoria di nullità della singola clausola, l’AGCM può irrogare anche delle sanzioni particolarmente elevate nel caso in cui rinvenga l’uso di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori (B2C).

Le sanzioni in caso di pratica commerciale scorretta in ambito e-commerce sono mediamente elevate, dato che l’attività on line per sua natura è ritenuta particolarmente pericolosa per il consumatore.

In caso di inottemperanza al provvedimento sanzionatorio da parte del professionista, l’Autorità applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 10.000.000 euro), e, nei casi di reiterata inottemperanza, può disporre la sospensione dell’attività di impresa fino a trenta giorni.  

Oltre alle sanzioni pecuniarie, il provvedimento dell’AGCM può imporre ulteriori obblighi in capo all’impresa sanzionata per pratica commerciale scorretta:

  • ordine di cessare la pratica scorretta;
  • ordine di oscurare il sito web, ovvero revoca del relativo dominio;
  • ordine di eliminare gli effetti dannosi della pratica scorretta (ad es. rimborsando i consumatori che sono stati ingannati o restituendo loro i prodotti difettosi), il cui mancato rispetto entro un determinato termine (generalmente 60 giorni) dà luogo all’irrogazione di ulteriori sanzioni pecuniarie;
  • ordine di pubblicare il provvedimento sanzionatorio sul proprio sito web o su altri mezzi di comunicazione.

Quest’ultima sanzione (ordine di pubblicazione del provvedimento dell’AGCM sul sito web dell’impresa) può essere particolarmente grave (talvolta più della sanzione pecuniaria) dato l’effetto di discredito commerciale e pubblicità negativa per l’impresa.

Contro la decisione dell’AGCM è possibile ricorrere al Giudice amministrativo (TAR – Consiglio di Stato).

I Giudici amministrativi si limitano tuttavia ad un controllo di mera legittimità (violazione di legge – eccesso di potere), ovvero della non manifesta infondatezza della decisione dell’AGCM sotto il profilo della logicità, coerenza e completezza della motivazione. Non viene invece valutato il merito. Per tale motivo, nella maggioranza dei casi il TAR conferma la decisione dell’AGCM.

4. La tutela contro le pratiche commerciali scorrette davanti all’Autorità Giudiziaria

La reazione alle pratiche commerciali scorrette non è affidata esclusivamente all’AGCM. Accanto alla tutela amministrativa (public enforcement), che attiene all’ambito della concorrenza del mercato, vi è infatti quella privatistica, affidata all’Autorità Giudiziaria (“private enforcement”) che opera proteggendo il consumatore, rimuovendo gli effetti negativi della pratica commerciale scorretta ha già prodotto sullo stesso (c.d. doppio binario di tutela).

La tutela davanti all’Autorità Giudiziaria può avvenire attraverso  un’azione individuale o collettiva.

Nel primo caso, il singolo consumatore può promuovere nei confronti dell’impresa che abbia realizzato una pratica commerciale scorretta un giudizio per ottenere l’annullamento del contratto e/o il risarcimento del danno derivante da una pratica commerciale scorretta.

Molto più efficace e diffusa è tuttavia l’azione collettiva.

In primo luogo, l’art. 140 del Codice del Consumo prevede che le associazioni dei consumatori e degli utenti, possono rivolgersi al giudice ordinario in sede di inibitoria collettiva, per chiedere:

  • di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  • di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
  • di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni.

Il contenuto del   provvedimento inibitorio modellato in base al tipo di violazione   commessa, potendo consistere in un obbligo di fare (qualora la condotta illecita abbia carattere omissivo) o di un obbligo di non fare (qualora la condotta sia di tipo commissivo). Con il provvedimento che definisce il giudizio inibitorio, il giudice fissa un termine entro il quale il professionista deve adempiere agli obblighi previsti a suo carico, determinando, al contempo, la somma che sarà tenuto a pagare in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento.

Accanto all’azione inibitoria, l’art. 140 lett. b) del Codice del Consumo prevede un ulteriore strumento di tutela collettiva, legittimando le associazioni dei consumatori a richiedere al tribunale competente di adottare tutte le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. A differenza della tutela inibitoria, che svolge una funzione preventiva, la tutela in esame ha funzione repressiva, essendo diretta a eliminare gli effetti della condotta illecita. La richiesta di misure idonee può essere proposta contestualmente all’inibitoria, ma anche indipendentemente da quest’ultima.

L’art. 140-bis del Codice del Consumo prevede infine l’azione di classe (class action), la quale ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione di classe tutela:

  • i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.;
  • i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
  • i diritti omogenei al risarcimento del danno derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti.

5. Casistica degli interventi più frequenti da parte dell’AGCM nell’e-commerce

L’AGCM pone molta attenzione al settore dell’e-commerce,  in quanto caratterizzato dalla spersonalizzazione del rapporto di acquisto che indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista.

In questo ambito, sempre più frequentemente l’AGCM emette  provvedimenti sanzionatori nei confronti di professionisti e imprese operanti nell’e-commerce per pratiche commerciali scorrette.

Di seguito una sintetica casistica delle pratiche commerciali scorrette più frequentemente sanzionate dall’AGCM in ambito e-commerce , e una sintesi degli ultimi provvedimenti sanzionatori adottati in proposito dall’Autorità.

5.1 Violazioni delle norme sulla consegna dei prodotti

Il Codice del Consumo prevede una serie di regole in tema di consegna delle merce.

In particolare, l’art. 61 del Codice del Consumo prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, il venditore deve consegnare i beni al consumatore – trasferendone la disponibilità materiale o comunque il controllo – entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di mancata consegna entro tale termine, il consumatore deve invitare il venditore ad effettuare la consegna entro un termine supplementare. Se anche tale termine scade senza che sia effettuata la consegna, il consumatore può risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni al venditore.

In numerosi casi, l’AGCM ha sanzionato imprese le quali:

  • non avevano la disponibilità dei prodotti al momento della transazione;
  • non avevano ordinato e/o spedito la merce acquistata dal consumatore in termini ragionevoli;
  • non avevano fornito al consumatore una informativa chiara e precisa in ordine allo stato della consegna della merce acquistata.

Tali condotte integrano  pratiche commerciali gravemente scorrette (aggressive), in quanto i consumatori basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come disponibile e, pertanto, consegnabile attraverso la semplice spedizione. Le modalità informative presenti sul sito web in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti online risultano, infatti, idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Nel novembre 2025, l’AGCM ha sanzionato la società Talea Group S.p.A., su segnalazione di Federconsumatori, per pratiche commerciali scorrette effettuate nell’ambito dell’attività di vendita online di parafarmaci e farmaci banco, tramite i siti web farmae.it e amicafarmacia.com.

L’Autorità ha rilevato che la società aveva, tra l’altro, diffuso informazioni non veritiere circa l’effettiva disponibilità dei prodotti pubblicizzati sui propri siti, indicato tempi di consegna non corrispondenti a quelli reali, nella mancata o ritardato la consegna di prodotti regolarmente acquistati e pagati e annullato unilateralmente ordini dopo avere incassato il relativo corrispettivo. A ciò si aggiungevano frequenti consegne parziali degli ordini, ritardi nei rimborsi delle somme dovute, e una complessiva inadeguatezza del servizio di assistenza post-vendita, aggravata anche dalla sospensione del canale telefonico e dalla difficoltà per i consumatori di ottenere riscontro alle proprie richieste.

In particolare, secondo l’AGCM la mancata/ritardata consegna ai consumatori dei prodotti venduti online e l’annullamento unilaterale degli ordini dopo il pagamento del corrispettivo, costituivano pratiche commerciali aggressive, in quanto i consumatori, nonostante l’avvenuto pagamento del prezzo, erano privati, loro malgrado, della possibilità di fruire, o di fruire in tempi congrui, dei beni acquistati online, subendo in tal modo un indebito condizionamento suscettibile di impedire loro di acquistare i medesimi prodotti presso altri operatori ovvero di impiegare per altri scopi le somme corrisposte all’impresa a titolo di corrispettivo e rimaste congelate.

Le risultanze istruttorie avevano evidenziato la piena consapevolezza della società in ordine alle criticità sopra descritte, emersa anche da documentazione interna e dall’elevato numero di segnalazioni dei consumatori, senza che ciò avesse impedito la prosecuzione delle condotte.

Alla luce di tali elementi, l’AGCM oltre a ordinare il divieto di diffusione o continuazione di tali pratiche, ha irrogato nei confronti della società una sanzione amministrativa pecuniaria quantificata – data la rilevante dimensione economica dell’impresa, che si colloca al primo posto in Italia nel settore della vendita online di farmaci e parafarmaci, ma tenuto conto delle azioni poste in essere dall’impresa stessa per attenuare le conseguenze derivanti dalla pratica commerciale scorretta accertata – in Euro 2 mln., nonché imposto l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica, le iniziative adottate in ottemperanza alla diffida.

5.2 Violazioni delle norme sul diritto di recesso

Come è noto, nei contratti conclusi on line, i consumatori hanno sempre (tranne alcuni casi tassativi) il diritto di recedere entro 14 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione e senza, normalmente, dover sostenere dei costi per l’esercizio di tale diritto.

Nel settore dell’e-commerce sono frequenti violazioni delle norme previste dal Codice del consumo in tema di diritto di recesso, le quali danno spesso luogo  prevede a pratiche commerciali scorrette, oggetto di intervento e sanzione da parte dell’AGCM.

In proposito, l’art. 26 lett. f) del Codice del consumo stabilisce che costituisce una pratica commerciale aggressiva quella consistente nell’ostacolare l’esercizio di diritti contrattuali riconosciuti al consumatore, compresi il diritto di risolvere un contratto o di cambiare prodotto o fornitore di servizi. Non è quindi sufficiente che il diritto di recesso esista formalmente nella documentazione contrattuale, è necessario che il professionista non frapponga ostacoli concreti al suo esercizio.

Inoltre, la garanzia formale del diritto di recesso nella documentazione contrattuale non esaurisce gli obblighi dell’impresa: questa è infatti tenuta ad assicurare l’effettività del diritto di recesso attraverso interfacce e processi proporzionati, in modo da assicurare una simmetria tra facilità di iscrizione e facilità di disdetta.

In questo ambito l’AGCM ha sanzionato le imprese per le seguenti  pratiche commerciali scorrette:

  • termine per effettuare il rimborso superiore a quello previsto dal Codice del Consumo (14 gg. dal momento in cui il professionista è informato della decisione del consumatore di recedere);
  • mancato rimborso del corrispettivo a seguito di recesso;
  • procedura onerosa e complessa per il rimborso del prezzo a seguito del recesso (ad es., recesso tramite solo invio di raccomandata, o PEC seguita da raccomandata; necessità di attendere apposite autorizzazioni prima di spedire il prodotto; necessità di apporre codici identificativi sul pacco contenente il prodotto oggetto di recesso; etc.);
  • annullamento unilaterale di ordini già perfezionati dei consumatori, in caso di superamento di determinate soglie di resi conseguenti all’esercizio del diritto di recesso.

Con provvedimento del gennaio 2026, l’AGCM ha sanzionato il noto gruppo e-dreams per pratiche commerciali scorrette, consistenti nell’avere ostacolato l’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, sia durante il periodo di prova gratuita che nel corso della vigenza dell’abbonamento a pagamento.

L’istruttoria dell’AGCM ha ricostruito che e-dreams aveva realizzato un insieme di condotte, qualificate come “strategie di trattenimento” (retention strategies), attraverso la progettazione dell’interfaccia digitale e la gestione del servizio clienti, che si manifestavano su più piani e in stadi diversi del ciclo di vita dell’abbonamento. In particolare:

  • durante il periodo di prova gratuita, della durata di 15 giorni, in cui il consumatore può recedere dal contratto di abbonamento senza costi, eDreams attuava pratiche che rendevano concretamente più complessa la disdetta; in particolare, gli utenti che non risultavano in possesso dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita, dopo essere stati indotti ad aderire alla prova, venivano sottoposti a un addebito immediato del prezzo dell’abbonamento annuale senza un’adeguata comunicazione preventiva circa l’assenza del diritto al periodo di prova, privando così i consumatori della possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto di recesso nei tempi previsti;
  • il consumatore che non modificava attivamente la selezione predefinita si trovava ad aderire all’opzione Premium, più costosa, senza averne adottato una decisione autonoma e consapevole; ciò amplificava il pregiudizio economico derivante dalla difficoltà di recedere, in quanto un consumatore che si trovava iscritto a Prime Plus (anziché alla versione standard) senza piena consapevolezza subiva un danno economico maggiore in caso di ostacolo al recesso;
  • era stata progettata una un’architettura dell’interfaccia che facilitava l’ingresso in un servizio e rendeva sistematicamente difficoltosa l’uscita (roach motel pattern), rendendo la disdetta deliberatamente complicata e frustrante; in particolare l’utilizzo di pop-up ripetitivi e richieste di conferma multipla nel percorso di recesso, ritardi nell’effettiva cancellazione del servizio durante il periodo di prova, che in diversi casi conducevano all’addebito dell’intero importo annuale nonostante la richiesta di disdetta fosse stata inoltrata nei termini, la scarsa visibilità e accessibilità delle opzioni di disdetta nell’interfaccia, progettata in modo asimmetrico rispetto alla facilità di iscrizione.
  • il servizio clienti era stato utilizzato come strumento di ostacolo al recesso (retention), anziché per facilitare l’esercizio dei diritti dei consumatori; nei casi in cui il consumatore riusciva a raggiungere il servizio clienti per richiedere la disdetta, le procedure di riconoscimento e autenticazione e i tempi di risposta complicavano ulteriormente l’esercizio del diritto.

L’AGCM ha quindi irrogato a e-dreams una sanzione pecuniaria di 3 mln. di Euro, così quantificata sulla base dei seguenti parametri:

  • la durata della violazione (le condotte di ostacolo al recesso si protraevano da anni, non avendo trovato rimedio stabile nemmeno dopo gli impegni assunti in un precedente procedimento del 2022);
  • la deliberatezza (la documentazione interna acquisita dimostrava la consapevolezza della società circa le criticità del processo di disdetta);
  • la portata geografica (oltre 600.000 abbonati in Italia);
  • la recidiva (le condotte erano già state contestata in un precedente procedimento del 2022).

L’AGCM non ha accettato gli impegni di e-dreams, irrogando direttamente la sanzione pecuniaria, in quanto la pratica era manifestamente scorretta ed inoltre la società era recidiva. L’Autorità ha inoltro imposto una serie di obblighi di adeguamento, da attuare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

5.3 Informazioni non veritiere circa la garanzia legale di conformità dei beni venduti.

Ai sensi dell’art. 129 del Codice del Consumo,  il venditore deve consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130 Codice del Consumo). In caso di acquisto di beni non conformi, il compratore ha a disposizione due rimedi alternativi:

  • ripristino senza spese della conformità mediante riparazione o sostituzione;
  • riduzione adeguata del prezzo o risoluzione del contratto.

Il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente quando il difetto di conformità si manifesta (cioè il consumatore è concretamente in grado di averne percezione) entro il termine di due anni dalla consegna del bene (garanzia legale di conformità, art. 132 Codice del Consumo). La garanzia legale non è in alcun modo rinunciabile o limitabile.
Il consumatore decade dai diritti connessi alla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta (art. 132, comma 2, Codice del Consumo).

L’AGCM ha emesso numerosi provvedimenti sanzionatori nei  confronti di imprese di e-commerce che hanno effettuato pratiche commerciali scorrette in violazione delle norme del Codice del Consumo sulla garanzia legale.

In particolare, l’Autorità ha sanzionato le imprese per:

  • inadeguata informativa sulla garanzia legale;
  • ostacoli al riconoscimento della garanzia legale;
  • imposizione di un’attesa eccessiva per la prestazione della garanzia legale;
  • spese ingiustificatamente addebitate ai consumatori per la prestazione della garanzia legale.

Nel giugno 2022, l’AGCM ha sanzionato il noto produttore di articoli elettronici Xiaomi, per avere realizzato pratiche commerciali scorrette, in occasione della prestazione della assistenza in garanzia di prodotti a marchio Xiaomi.

In particolare, è emerso che Xiaomi:

  • considerava le richieste di assistenza “fuori garanzia” in presenza di altri danni del prodotto, anche solo alle parti esterne (in particolare la garanzie veniva rifiutata era presente più di un graffio sullo schermo, di dimensioni inferiori a 5 centesimi di millimetro di larghezza e 5 millimetri di lunghezza), ovvero subordinava la riparazione gratuita all’accettazione da parte del cliente di un preventivo per la contemporanea riparazione a pagamento dei danni alle parti esterne del prodotto;
  • considerava fuori garanzia i difetti relativi al software;
  • a fronte di persistente difettosità del prodotto effettuava reiterate riparazioni e rifiutava la sostituzione del prodotto;
  • quando l’impresa non riconosceva l’esistenza di un difetto di conformità del prodotto e il consumatore non accettava il preventivo della riparazione fuori garanzia, gli veniva comunicata la necessità di pagare i costi di verifica e spedizione per poter ottenere la restituzione del prodotto non riparato.

Secondo l’AGCM, tali condotte integravano pratiche commerciali aggressive, in quanto:

  • vi era un ingiustificato rifiuto della prestazione della garanzia legale, dato che l’impresa respingeva la legittima richiesta di assistenza in garanzia legale in ragione della presenza di un qualche altro danno del prodotto, anche solo estetico, non collegato o riconducibile al difetto di conformità per il quale dovrebbe prestare l’assistenza in garanzia e senza che questa prestazione risultasse alla prima vincolata o impossibile; il consumatore era costretto ad accettare una soluzione diversa rispetto a quella di cui avrebbe diritto, essendogli imposto un onere improprio ed ingiustificato per ricevere la prestazione della garanzia legale;
  • il rifiuto di sostituire i prodotti difettosi – rimedio previsto dalla disciplina della garanzia legale di conformità – impediva al consumatore di fruire del bene acquistato secondo il normale e atteso utilizzo, costringendolo ad accettare una serie di ripetuti interventi di assistenza;
  • la richiesta al consumatore di pagare le spese di verifica del difetto e di spedizione del prodotto qualora, a fronte del rifiuto della richiesta di assistenza in quanto difetto non coperto dalla garanzia legale, venga presentato al consumatore un preventivo per la riparazione a pagamento e il consumatore rifiuti tale preventivo, rende onerosa per il consumatore la restituzione del proprio apparecchio, ostacolando l’esercizio del diritto del consumatore a richiedere la verifica del prodotto non conforme; il consumatore è così indotto a sostenere il prezzo richiesto per la riparazione a proprio carico pur di ottenere la restituzione del prodotto di cui è proprietario, anche in casi nei quali altrimenti sarebbe stato propenso a procrastinarne la riparazione, così assumendo una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Nel corso del procedimento, Xiaomi aveva proposto degli impegni, che tuttavia sono stati rifiutati dall’Autorità, in quanto ritenuti non idonei a rimuovere completamente i profili di scorrettezza. In particolare:

  • la misura riguardante la riparazione in garanzia legale senza la contestuale riparazione di parti fuori garanzia era stata prevista non solo come limitata ai casi in cui ciò sia tecnicamente possibile, ma anche come subordinata al rispetto di “standard di sicurezza tecnici prescritti” senza alcuna specificazione né del loro contenuto né del soggetto che avrebbe prescritto tali standard;
  • la previsione di riparazioni reiterate e di condizioni restrittive per la sostituzione del prodotto lasciava ampi margini di discrezionalità all’impresa e lasciava al consumatore l’onere di chiedere nuovamente la sostituzione;
  • si prevedeva l’addebito delle spese di trasporto/logistica nel caso in cui il consumatore rifiutasse l’intervento a pagamento, in violazione della previsione del Codice del Consumo che pone a carico del professionista la verifica circa la conformità o meno del prodotto nel primo anno.

L’AGCM ha quindi irrogato a Xiaomi la sanzione pecuniaria di Euro 3,2 mln. Nel quantificare tale importo, l’Autorità ha tenuto in considerazione la rilevanza economica dell’impresa e la durata delle violazioni, oltre che circostanze attenuanti consistenti nel fatto che l’impresa, nel corso dell’istruttoria, aveva implementato alcune misure migliorative, idonee ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli delle condotte illecite nei confronti dei consumatori.

5.4  Buy and share

L’AGCM ha sanzionato molte volte imprese attive nell’e-commerce che esercitavano attività di vendita online attraverso il c.d. buy and share, considerata una pratica commerciale ingannevole.

Tale pratica consiste nel vendere prodotti prospettando ai consumatori che sia possibile acquistarli ad un prezzo particolarmente scontato, senza evidenziare che in realtà si tratta di una mera prenotazione e che l’ottenimento del bene è subordinato al fatto che altri consumatori effettuino una analoga prenotazione e provvedano al versamento del relativo importo.

I consumatori non vengono informati che il pagamento viene richiesto a fronte di una mera prenotazione, e non costituisce il prezzo scontato di acquisto, perché solo i versamenti fatti da altri consumatori eventualmente consentono agli stessi di farsi consegnare la merce. Accade quindi spesso che i clienti che hanno prenotato la merce non la ricevevano al prezzo scontato.

Nel 2020, l’AGCM ha accertato la responsabilità di più operatori attivi nel commercio elettronico – in particolare Smart Shopping S.r.l.s., Pricerus Group, Sharazon e Share Distribution – per la diffusione di pratiche commerciali scorrette connesse alla vendita online mediante il sistema c.d. “buy and share”.

Tale modalità di vendita si fondava sulla creazione di gruppi di acquisto, attraverso i quali i consumatori venivano indotti a “comprare” prodotti a prezzi apparentemente molto vantaggiosi, con pagamento immediato, ma subordinando in realtà la consegna del bene al successivo ingresso di altri acquirenti nella medesima lista.

L’Autorità ha accertato che il pagamento richiesto non corrispondeva a un effettivo acquisto a prezzo scontato, bensì a una mera prenotazione, poiché solo i versamenti effettuati da ulteriori consumatori consentivano ai primi acquirenti di ottenere il prodotto. Inoltre, non venivano rese note le modalità di funzionamento delle liste di attesa né i tempi di scorrimento, con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, i consumatori non riuscivano a ottenere i beni alle condizioni promesse.

Le risultanze istruttorie hanno altresì evidenziato come tali operatori ostacolassero in modo significativo l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, impedendo di fatto il rimborso delle somme versate, l’acquisto del prodotto a prezzo di mercato e l’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione del contratto. Le condotte sono state pertanto qualificate come pratiche commerciali sia ingannevoli sia aggressive, in quanto fondate su informazioni decettive circa le reali condizioni dell’offerta e idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore medio, inducendolo ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso.

In conseguenza di tali accertamenti, l’Autorità ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie differenziate nei confronti dei soggetti coinvolti, pari a E. 200.000,00 ciascuna per Smart Shopping S.r.l.s. e Pricerus Group, a E. 100.000,00 per Sharazon e a E. 200.000,00 per Share Distribution.

5.5 False recensioni

Nell’ultimo periodo, l’AGCM è intervenuta frequentemente per sanzionare pratiche commerciali scorrette consistenti in:

  • false recensioni online;
  • falsi dati sulla percentuale dei clienti soddisfatti;
  • omessa informazione circa il sistema di verifica delle recensioni,

Il fenomeno delle recensioni online non autentiche è particolarmente rilevante, in quanto le recensioni sono molto utili alle imprese, sia per promuovere i prodotti ed aumentare le vendite che per migliorare la propria reputazione. Pertanto, l’AGCM ritiene che la diffusione di recensioni false possa avere un impatto molto rilevante sulle decisioni dei consumatori, i quali possono essere indotti in errore sulla scelta del professionista a cui affidare la prestazione di un servizio, e quindi possono essere in tal modo indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Integra una pratica commerciale scorretta non solo l’utilizzo di recensioni false o dati commerciali falsi, la mancanza di trasparenza sulle modalità di raccolta e controllo delle recensioni, la selezione delle sole recensioni positive o il mancato chiarimento circa il fatto che le recensioni provengano da clienti reali o meno.

In proposito, l’AGCM e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato che l’illecito è realizzato indipendentemente dal numero di recensioni false in rapporto a quelle vere; infatti, ciò che rileva ai fini del realizzarsi di una pratica commerciale scorretta è la mera potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari. Pertanto, trattandosi di un illecito di mero pericolo, non è necessaria una lesione attuale degli interessi dei consumatori, essendo sufficiente che una pratica sia idonea a produrla.

Occorre evidenziare che l’art. art. 23, co. 1 lett. b-quater del Codice del Consumo, introdotto dal D.lgs. n. 26/2023 con cui è stata recepita la c.d. Direttiva Omnibus, stabilisce che si considera in ogni caso ingannevole la pratica consistente nell’”inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.” Tale norma, secondo l’AGCM, assume valore interpretativo anche circa condotte precedenti l’entrata in vigore D.lgs. n. 26/2023, le quali devono quindi ritenersi anch’esse scorrette.

Ancor più recentemente, la L. n. 34/2026, allo scopo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, servizi e prestazioni di imprese della ristorazione, strutture ed attrazioni turistiche, ha previsto una serie di requisiti di liceità delle recensioni (tempestività, soggettività, pertinenza, assenza di condizionamenti), disponendo tra l’altro il divieto di acquistare e cedere, anche tra imprenditori e intermediari, recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla diffusione successiva.

Nel dicembre 2023, l’AGCM ha accertato la responsabilità delle società Facile Ristrutturare S.p.A. e della controllante Renovars S.p.A. per pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nel settore delle ristrutturazioni edilizie di immobili residenziali.

In particolare, l’Autorità ha rilevato la diffusione sistematica di recensioni online non autentiche, pubblicate sulle piattaforme Trustpilot e Opinioni.it, in quanto riconducibili a collaboratori della stessa società, nonché la veicolazione del messaggio promozionale “98% clienti soddisfatti”, risultato privo di veridicità. Tali condotte erano finalizzate ad accreditare artificiosamente un livello di soddisfazione della clientela superiore a quello reale, incidendo in modo significativo sulla percezione dei consumatori in ordine all’affidabilità e alla qualità dei servizi offerti.

L’Autorità ha quindi irrogato nei confronti delle società una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a Euro 4,5 mln., disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione delle pratiche accertate.

Più recentemente, nel marzo 2026, l’AGCM ha accertato la responsabilità di Trustpilot per pratiche commerciali scorrette, nell’ambito della gestione della piattaforma di recensioni online.

L’Autorità ha accertato che la società utilizzava meccanismi ingannevoli nella gestione, presentazione e valorizzazione delle recensioni, idonei a influenzare in modo significativo la percezione dei consumatori circa l’affidabilità dei professionisti recensiti.

In particolare, la piattaforma impiegava strategie di design ingannevoli (c.d. dark patterns) e specifiche modalità di presentazione – quali il TrustScore, il ranking e la qualificazione delle recensioni come “verificate” – che inducevano il consumatore a ritenere che le recensioni fossero sempre genuine e basate su esperienze reali, mentre, in realtà, il sistema risultava influenzato dai servizi a pagamento offerti alle imprese, idonei a incidere sul flusso e sulla qualità delle recensioni senza adeguata informativa.

Tali condotte sono state ritenute idonee a trarre in inganno il consumatore medio sia in ordine al funzionamento della piattaforma sia in relazione all’affidabilità dei professionisti presenti, falsandone in misura apprezzabile il comportamento economico.

L’AGCM ha quindi irrogato, in considerazione dell’ampia diffusione della piattaforma, del numero elevato di segnalazioni ricevute e del rilievo economico dell’attività, una sanzione amministrativa pecuniaria di E. 4 mln., oltre all’obbligo di comunicare entro sessanta giorni le misure adottate in ottemperanza alla diffida.

5.6 Raccolta e utilizzo scorretto dei dati personali

La raccolta e l’utilizzo dei dati personali dei consumatori devono essere effettuati, come è noto, nel rispetto delle regole contenute nel Regolamento EU 2016/679 (GDPR); in particolare, il trattamento dei dati personali è lecito solo se è fondato su una base giuridica che lo autorizzi.

La raccolta e/o l’uso non autorizzato di dati personali per fini commerciali, senza il consenso informato degli utenti o per scopi non dichiarati, costituiscono pratiche commerciali scorrette.

Tali comportamenti spesso vengono realizzati attraverso l’uso di cookies non dichiarati o app che raccolgono più informazioni di quelle necessarie per il loro funzionamento (ad es. tracking non dichiarato delle attività online, vendita di dati personali a terze parti senza autorizzazione o utilizzo dei dati per scopi di profilazione non autorizzata). Uno degli ambiti più rilevanti in cui vengono realizzate pratiche commerciali scorrette legale all’illecito trattamento dei dati è costituito dallo scambio dei dati in contropartita di servizi nell’ambito dell’economia digitale. Il GDPR garantisce all’interessato la possibilità di disporre dei propri dati personali attraverso lo strumento del consenso, che presuppone un’informazione trasparente e chiara rispetto ad ogni trattamento che riguardi i suoi dati personali. Entro questi limiti, i dati personali possono essere “commercializzati”, ovvero ceduti alle piattaforme social quale corrispettivo dei diversi servizi da queste offerti.

I dati personali costituiscono, infatti, la base del business imprenditoriale per le potenzialità di ricchezza connesse alla loro aggregazione, analisi, profilazione etc., tutte attività che le imprese svolgono servendosi degli algoritmi e dell’IA. Si parla di modello di business “zero-price”, in quanto i servizi digitali vengono offerti all’utente “gratuitamente”, o meglio senza che lo stesso debba eseguire una controprestazione di natura pecuniaria, essendo sufficiente acconsentire al trattamento dei propri dati personali.

L’impiego dei dati personali per attività di profilazione consente dunque alle piattaforme social di fornire (dietro corrispettivo) i risultati del targeting a soggetti terzi (che sono i veri clienti delle piattaforme digitali), che li utilizzeranno a fini commerciali per effettuare pubblicità mirate piattaforme social.

il trattamento dei dati personali cui il consumatore acconsente è lecito solo se nei limito in cui esso si svolge per le finalità che sono state indicate al consumatore stesso, e non per altre (almeno tutte le volte in cui non sia l’ordinamento a prevedere condizioni di liceità del trattamento diverse dal consenso). Di conseguenza, l’utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle dichiarate può costituire una pratica commerciale scorretta.

Nel maggio 2024, l’AGCM ha sanzionato il colosso Meta, per due pratiche commerciali scorrette:

  • l’omessa informazione degli utenti della piattaforma Instagram, all’atto della attivazione e prima registrazione dell’account, dell’attività di raccolta e di utilizzo, per finalità commerciali, dei dati dell’utente, così da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (ovvero l’utilizzo della piattaforma al “prezzo” dei propri dati);
  • la mancata comunicazione agli utenti già registrati di un’adeguata motivazione in merito alla decisione da parte dei social network Facebook ed Instagram di sospendere l’utilizzo dell’account di un utente, limitando poi di molto il contraddittorio sulle richieste di revisione della decisione e nell’assenza di un’assistenza idonea nei casi in cui l’utente doveva recuperare un account a cui non poteva più accedere.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’AGCM entrambe le pratiche sono state considerate ingannevoli, e a Meta è stata irrogata una sanzione di pecuniaria complessiva, per entrambe le infrazioni, di Euro 3,5 mln.

5.7 False promozioni o offerte, presentazioni ingannevoli del prezzo

L’indicazione del corrispettivo nei contratti di acquisto on line è governato dal principio generale di trasparenza e veridicità nelle comunicazioni commerciali.

L’art. 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal D.lgs. n. 26/2023, in attuazione della Direttiva Omnibus, ha introdotto una nuova disciplina in materia di annunci di riduzione dei prezzi, disponendo in particolare che gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione, ovvero il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti all’applicazione della riduzione di prezzo.

Costituiscono pratiche commerciali scorrette le offerte promozionali (effettuate ad es. durante le promozioni o il periodo di saldi) che nascondono costi aggiuntivi o che non sono realmente disponibili (ad es. promozioni che richiedono l’acquisto di prodotti aggiuntivi non menzionati o sconti che si applicano solo a condizioni restrittive non chiaramente comunicate, o pratiche in cui i prezzi vengono artificialmente gonfiati prima di essere ridotti, creando l’illusione di un grande sconto).

Sono altresì pratiche commerciali scorrette la prospettazione con modalità ingannevoli dei prezzi dei prodotti e degli sconti effettivamente applicati (come ad es. cambiamenti di prezzi, innalzati in occasione del repricing per essere ribassati dopo solo poche settimane, in occasione delle promozioni) e l’indicazione di una riduzione di prezzo calcolata su un valore che non è mai stato realmente applicato o che non rappresenta il prezzo effettivo praticato in precedenza.

Nel luglio 2025, l’AGCM ha sanzionato la società Emme Group, attiva nella produzione e vendita di materassi, reti a doghe e altri complementi con il marchio Marion, attraverso televendite e vendite porta a porta.

Le pratiche contestate dall’Autorità, su segnalazione dei consumatori, consistevano nella diffusione di informazioni ambigue e non veritiere, sia nel corso delle televendite che presso il domicilio dei consumatori, relative alle caratteristiche dei materassi, ai prezzi presentati come “ribassati”, alla tempistica di consegna degli stessi, alla durata e al periodo di validità della promozione, nonché al rifiuto di vendere il modello di materasso pubblicizzato al prezzo indicato nel corso delle televendite imponendo la visita a domicilio dell’agente di vendita.

Nel corso delle televendite, infatti, veniva visualizzato un materasso con caratteristiche e qualità superiori rispetto a quello effettivamente acquistabile al prezzo promozionale. Le modalità di pubblicizzazione del prezzo in promozione risultavano ingannevoli e fuorvianti, apparendo fittizio il “valore commerciale” (prezzo pieno) del materasso, perché non concretamente applicato per periodi consistenti, neppure al di fuori delle promozioni e/o non fornendo nel messaggio i parametri relativi al prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni, non consentendo così al consumatore di conoscere e determinare il reale prezzo e l’effettivo valore del prodotto e di conseguenza assumere una decisione correttamente informata sulla convenienza dell’acquisto.

Inoltre, nelle televendite si invitava il consumatore a contattare la società per non perdere la promozione in corso mentre, durante la visita a domicilio, il consumatore veniva spinto ad acquistare  modelli diversi rispetto a quelli presentati nelle televendite, venduti a un prezzo molto più alto di quanto pubblicizzato, tra l’altro affermando che il prezzo promozionale sarebbe riservato a un materasso di spessore e qualità inferiori ovvero che per ottenere il materasso al prezzo pubblicizzato nelle televendite ci sarebbero stati tempi lunghi di consegna.

Nel corso dell’istruttoria, era emerso tra l’altro che il sistema di remunerazione degli agenti/venditori premiava notevolmente la vendita a domicilio dei materassi non in promozione, che hanno prezzi notevolmente più elevati di quello oggetto delle promozioni.

Secondo l’AGCM, tali condotte erano idonee a determinare un “aggancio” ingannevole e confusorio del consumatore, celando a esso il prezzo reale e l’effettivo valore del prodotto pubblicizzato, nonché l’entità effettiva dello “sconto”, incidendo così sulla possibilità di assumere una decisione correttamente informata sulla convenienza dell’acquisto.

Intatti, presentare un asserito prezzo “pieno” e poi pubblicizzare un prezzo “ribassato”, per di più, senza indicare il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni, costituisce una condotta gravemente decettiva, in quanto il prezzo e l’eventuale ribasso applicato sono i principali elementi su cui si basano le scelte economiche dei consumatori, e che la loro corretta indicazione è fondamentale per poter percepire correttamente la convenienza di quanto viene offerto e prendere decisioni economiche non distorte.

Inoltre, l’Autorità ha evidenziato che la vendita al domicilio del consumatore è caratterizzata da profili di particolare delicatezza, stante il luogo in cui si essa svolge, tale da richiedere un particolare rigore nel comportamento dell’agente/venditore. Infatti, la presenza del venditore presso l’abitazione del cliente indebolisce la posizione del consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile vulnerabilità rispetto all’incaricato della vendita. Da qui la necessità di offrire al consumatore, in modo chiaro e evidente, già fin dal primo contatto e quindi in una fase prodromica alla fissazione della visita a domicilio, un quadro informativo quanto più possibile preciso ed esauriente rispetto al reale intento commerciale dell’incontro, ai prodotti che il venditore intende vendere e all’entità dell’importo di spesa, elementi di assoluto rilievo stante la differenza tra il prezzo del materasso pubblicizzato nelle televendite/telepromozioni, rispetto al prezzo dei prodotti presentati e in netta prevalenza venduti al domicilio del consumatore.

Nel caso di specie, invece, l’intera strategia di promozione e vendita dell’impresa era permeata da ambiguità, scarsa diligenza, forme di “aggancio” ingannevoli e omissive nella presentazione di prezzi e sconti, delle caratteristiche dei materassi in promozione e sui benefici fiscali, sistemi per la remunerazione degli agenti/venditori, di fatto, incentivanti l’adozione di condotte scorrette da parte degli stessi nelle visite a domicilio. Tanto che le visite a domicilio degli agenti/venditori si trasformavano in una sorta di “imboscata” a danno dei consumatori.

L’AGCM ha quindi irrogato alla società una sanzione pecuniaria– tenuto conto del fatturato della stessa e della diffusione della pratica (le televendite erano infatti molto frequenti, con diversi passaggi quotidiani su varie emittenti via televisive locali e nazionali e, pertanto, idonee a raggiungere un numero considerevole di consumatori) – pari a E. 3 mln.

Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’AGCM?

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è un’autorità amministrativa incaricata di applicare la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, anche nell’e-commerce. Non ha natura giurisdizionale, quindi non è terzo imparziale come l’Autorità Giudiziaria e l’interessato non gode del contraddittorio pieno. I procedimenti dell’AGCM sono generalmente rapidi, durando di solito circa sei mesi dall’inizio dell’istruttoria.

Quali sono i poteri dell’AGCM?

L’AGCM dispone di ampi poteri investigativi, superiori a quelli dell’Autorità Giudiziaria, e può accedere a documenti, richiedere informazioni, effettuare ispezioni, avvalersi della Guardia di Finanza, disporre perizie e consultare esperti. Durante l’istruttoria, le parti possono presentare memorie difensive e, salvo casi di riservatezza, accedere alla documentazione. L’onere della prova è invertito: il professionista deve dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni relative alla pratica commerciale sospetta. L’impresa può anche proporre impegni per porre fine all’infrazione entro 45 giorni

Quali sono gli interventi più frequenti dell’AGCM nell’e-commerce e quali sanzioni può irrogare?

L’AGCM interviene nell’e-commerce principalmente per pratiche commerciali scorrette che pongono i consumatori in una posizione di asimmetria informativa rispetto ai professionisti. Tra gli interventi più frequenti vi sono: mancata o ritardata consegna dei prodotti, informazioni fuorvianti sulla disponibilità degli stessi, violazioni del diritto di recesso con ostacoli o ritardi nei rimborsi, fornire informazioni non veritiere sulla garanzia legale di conformità (artt. 129-132 Codice del Consumo) e pratiche ingannevoli come il “buy and share”, in cui il pagamento non corrisponde al prezzo effettivo di acquisto. L’Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie fino a 10 mln di Euro o al 4% del fatturato in casi transfrontalieri, sospendere temporaneamente attività online o disporre l’oscuramento del sito, secondo il D. Lgs. n. 26/2023 e il regolamento (UE) 2017/2394.

Sul tema di concorrenza e antitrust abbiamo pubblicato anche:


  • Gli accordi di non concorrenza tra imprese;
  • Il divieto di concorrenza nella cessione e affitto di azienda;
  • Il patto di non concorrenza con i dipendenti.

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Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

Tags: Contratti Commerciali, E-Commerce
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