• LinkedIn
Telefono: 02 36 52 29 61 | info@studio-pandolfini.it
Assistenza Legale Imprese - Milano
  • HOME
  • LO STUDIO
    • Chi Siamo
    • Avvocato Valerio Pandolfini
    • Perché Sceglierci
  • AREE DI COMPETENZA
    • Import Export
    • Proprietà Intellettuale
    • Concorrenza Sleale
    • Compliance Aziendale
    • E-commerce
    • Diritto Societario
    • Contrattualistica d’Impresa
    • Contenzioso
    • Crisi d’Impresa
    • Recupero Crediti
  • SERVIZI LEGALI INNOVATIVI
    • Consulenza Legale Continuativa PMI
    • Check up Contrattualistica Contratti PMI Milano
    • Formazione Legale PMI
    • Ufficio Legale in Outsourcing Per Imprese
    • Passaggio Generazionale Azienda
    • Coronavirus
  • RISORSE
    • Legal Talks – Sessione Q&A
    • Video
    • Pubblicazioni
    • Corsi e docenze
    • Iscrizione alla Newsletter
    • Materiali
    • Archivio Newsletter
  • BLOG
    • Import Export
    • Diritto Societario
    • E-Commerce
    • Contratti Commerciali
    • Contratti Internazionali
    • Diritto Industriale
    • Recupero Crediti
    • Ristrutturazione azienda
    • Compliance
    • Coronavirus
  • CONTATTI
  • Cerca
  • Menu Menu
E commerce Consulenza Legale Violazioni Codice Consumo

L’AGCM e le violazioni del Codice del Consumo nell’e-commerce

3 Settembre 2020/in E-commerce, News

Il Codice del Consumo vieta le pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori, che possono essere commesse anche nell’ambito di un’attività di e-commerce. L’organo incaricato di applicare la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette – quindi anche nel settore dell’e-commerce – è AGCM. L’AGCM è un autorità amministrativa, dotata di penetranti poteri. Qualora l’AGCM accerti una pratica commerciale scorretta, viene irrogata una sanzione pecuniaria fino a 5 mln. di Euro. L’AGCM pone molta attenzione al settore dell’e-commerce, in quanto caratterizzato dalla spersonalizzazione del rapporto di acquisto che indebolisce il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di asimmetria informativa rispetto al professionista. L’articolo contiene una sintetica casistica delle principali violazioni del Codice del Consumo accertate dall’AGCM nell’e-commerce.

Indice

1. Cos’è l’AGCM e come opera

Il Codice del Consumo vieta le pratiche commerciali scorrette (sul punto: Le pratiche commerciali scorrette nel Codice del Consumo) poste in essere da un professionista ai danni di un consumatore. Tali pratiche possono essere commesse (con conseguente irrogazione di sanzioni) anche nell’ambito di un’attività di e-commerce.
L’organo incaricato dell’applicazione della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette – quindi anche nel settore dell’e-commerce – è l’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’AGCM è un autorità amministrativa, non giurisdizionale. Pertanto, l’AGCM non è terzo (come invece l’Autorità Giudiziaria), e l’interessato sottoposto ad un procedimento davanti all’AGCM non ha diritto ad contraddittorio pieno (come invece accade in un procedimento davanti all’Autorità Giudiziaria).
L’AGCM è generalmente molto rapida nei propri procedimenti, che di solito terminano nel giro di sei mesi dall’inizio dell’istruttoria (contrariamente a quanto accade nei giudizi davanti all’Autorità Giudiziaria, che come è noto durano purtroppo vari anni).

2. I poteri dell’AGCM e l’istruttoria

L’AGCM si può attivare d’ufficio o a seguito di una denuncia, che può essere effettuata da chiunque ne abbia interesse (ivi comprese le imprese concorrenti).
L’AGCM è dotata di penetranti poteri investigativi (molto maggiori di quelli che possiede l’Autorità Giudiziaria). In particolare, l’AGCM può:

  • accedere a qualsiasi documento pertinente;
  • richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti, con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri;
  • effettuare ispezioni;
  • avvalersi della Guardia di Finanza;
  • disporre perizie;
  • consultare esperti.

Nel corso dell’istruttoria, le parti interessate hanno la possibilità di depositare memorie difensive e accedere alla documentazione, tranne i casi di manifesta riservatezza (ad es. segreti commerciali). Il responsabile del procedimento può disporre audizioni delle parti interessate.
Nel corso della fase istruttoria si verifica una inversione dell’onere della prova: è il professionista infatti a dover dimostrare la veridicità delle affermazioni connesse alla pratica commerciale ritenuta scorretta dall’AGCM.
L’impresa titolare del sito web può, entro 45 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, presentare un impegno a porre fine all’infrazione, ponendo in essere i comportamenti necessari a eliminare la pratica commerciale scorretta.
L’impegno viene valutato dall’AGCM, che può proporre integrazioni. Se l’AGCM accetta l’impegno, può non procedere alla sanzione, salvo che l’impegno non venga poi mantenuto. In tal caso, le vengono irrogate sanzioni pecuniarie e può essere sospesa l’attività fino a 30 giorni. Gli impegni non possono essere tuttavia accettati dall’AGCM nei casi di grave e manifesta scorrettezza di una pratica commerciale.

3. Le sanzioni irrogabili dall’AGCM e i ricorsi

Anzitutto, nel corso dell’istruttoria, l’AGCM può disporre la sospensione provvisoria dell’attività svolta nel sito web, relativamente alla parte oggetto di violazione, in caso di particolare urgenza.
Qualora poi, a conclusione del procedimento, venga accertata una pratica commerciale scorretta, l’AGCM può irrogare una sanzione pecuniaria fino a 5 mln. di Euro.
La quantificazione della sanzione pecuniaria avviene sulla base dei criteri di cui all’art. 11 L. n. 689/81, ovvero:

  • la gravità della violazione;
  • l’entità del pregiudizio arrecato ai destinatari;
  • la durata della violazione;
  • l’opera svolta dall’operatore per attenuare o eliminare l’infrazione;
  • le condizioni economiche dell’operatore (fatturato);

Le sanzioni in caso di pratica commerciale scorretta in ambito e-commerce sono mediamente elevate, dato che l’attività on line per sua natura è ritenuta particolarmente pericolosa per il consumatore.
I consumatori possono inoltre rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (private enforcement), con un’azione individuale o collettiva, per ottenere l’annullamento del contratto e/o il risarcimento del danno derivante da una pratica commerciale scorretta.
Contro la decisione dell’AGCM è possibile ricorrere al Giudice amministrativo (TAR – Consiglio di Stato).
I Giudici amministrativi si limitano tuttavia ad un controllo di mera legittimità (violazione di legge – eccesso di potere), ovvero della non manifesta infondatezza della decisione dell’AGCM sotto il profilo della logicità, coerenza e completezza della motivazione. Non viene invece valutato il merito. Per tale motivo, nella maggioranza dei casi il TAR conferma la decisione dell’AGCM.

4. Le sanzioni dell’AGCM nell’e-commerce: una casistica

L’AGCM pone molta attenzione al settore dell’e-commerce,  in quanto caratterizzato dalla spersonalizzazione del rapporto di acquisto che indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista.
Dall’inizio del 2019, l’AGCM ha emesso oltre 70 provvedimenti sanzionatori nei confronti di professionisti operanti nell’e-commerce per pratiche commerciali scorrette, irrogando sanzioni per oltre 10 mln. di Euro.
Di seguito una sintetica casistica delle pratiche commerciali scorrette più frequentemente sanzionate dall’AGCM in ambito e-commerce.

4.1 Violazioni delle norme sulla consegna dei prodotti acquistati on line, consistenti in:

  • mancata o ritardata consegna;
  • mancata informativa sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti degli ordini di acquisto.

Numerose istruttorie dell’AGCM hanno riguardato casi di vendite online da parte di imprese che non avevano la disponibilità dei prodotti al momento della transazione, non li hanno ordinati e spediti in termini ragionevoli e hanno imposto ai consumatori procedure onerose e complesse per il rimborso del prezzo.
Si tratta di pratiche commerciali gravemente scorrette (aggressive), in quanto i consumatori basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come disponibile e, pertanto, consegnabile attraverso la semplice spedizione. Le modalità informative presenti sul sito web in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti online risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

4.2 Violazioni delle norme sul diritto di recesso, consistenti in:

  • mancato o ritardato rimborso del prezzo versato dal consumatore a fronte dell’annullamento dell’ordine o dell’esercizio del diritto di recesso;
  • opporre ingiustificati ostacoli al diritto di recesso e di rimborso dei consumatori

L’AGCM ha sanzionato numerose volte imprese operanti nell’e-commerce che hanno violato le norme previste dal Codice del Consumo in tema di diritto di recesso del consumatore, commettendo ad esempio le seguenti pratiche commerciali scorrette:

  • termine di 15 gg. lavorativi per effettuare il rimborso, decorrenti dalla presa in carico da parte del professionista di un modulo inoltrato al consumatore dopo la relativa richiesta (invece dei 14 gg. previsti dal Codice del Consumo decorrenti dal momento in cui il professionista è informato della decisione del consumatore);
  • mancato rimborso del corrispettivo a seguito di recesso;
  • mancata messa a disposizione sul sito web di un modulo per l’esercizio del diritto di recesso;
    indicazione di modalità e oneri diversi ed eccessivi rispetto a quelli previsti dal Codice del Consumo per il diritto di recesso (ad es. recesso tramite solo invio di raccomandata, o PEC seguita da raccomandata; necessità di attendere apposite autorizzazioni prima di spedire il prodotto; necessità di apporre codici identificativi sul pacco contenente il prodotto oggetto di recesso; etc.).
  • mancata indicazione sul sito web della possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte

4.3 Fornire ai consumatori informazioni non veritiere circa la garanzia legale di conformità dei beni venduti.

Come è noto, Il venditore deve consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita (art. 129 CdC) ed è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130 Codice del Consumo). In caso di acquisto di beni non conformi, il compratore ha a disposizione due rimedi alternativi:

  • ripristino senza spese della conformità mediante riparazione o sostituzione;
  • riduzione adeguata del prezzo o risoluzione del contratto.

Il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente quando il difetto di conformità si manifesta (cioè il consumatore è concretamente in grado di averne percezione) entro il termine di due anni dalla consegna del bene (garanzia legale, art. 132 Codice del Consumo). La garanzia legale non è in alcun modo rinunciabile, limitabile o comprimibile, prima della comunicazione al venditore del difetto di conformità da parte del consumatore.
Il consumatore decade dai diritti connessi alla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta (art. 132, co. 2, Codice del Consumo).
La garanzia legale non è in alcun modo rinunciabile, limitabile o comprimibile, prima della comunicazione al venditore del difetto di conformità da parte del consumatore.
L’AGCM ha emesso numerosi provvedimenti sanzionatori mesi confronti di imprese di e-commerce che hanno effettuato pratiche commerciali scorrette in violazione delle norme del Codice del Consumo sulla garanzia legale, ad esempio inadeguata informativa sulla garanzia, ostacoli al riconoscimento della garanzia o imposizione di un’attesa eccessiva per la prestazione della stessa, spese ingiustificatamente addebitate ai consumatori per la prestazione della garanzia legale

4.5  Buy and share

L’AGCM ha sanzionato molte volte imprese attive nell’e-commerce che esercitavano attività di vendita online attraverso il c.d. buy and share, considerata una pratica commerciale ingannevole.
Tale pratica consiste nel vendere prodotti prospettando ai consumatori che sia possibile acquistarli ad un prezzo particolarmente scontato, senza evidenziare che in realtà si tratta di una mera prenotazione e che l’ottenimento del bene è subordinato al fatto che altri consumatori effettuino una analoga prenotazione e provvedano al versamento del relativo importo.
I consumatori non vengono informati che il pagamento viene richiesto a fronte di una mera prenotazione, e non costituisce il prezzo scontato di acquisto, perché solo i versamenti fatti da altri consumatori eventualmente consentono agli stessi di farsi consegnare la merce. Accade quindi spesso che i clienti che hanno prenotato la merce non la ricevevano al prezzo scontato.

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato specializzato in E-commerce

 

Per altri articoli su di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro  blog.


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Tags: Contratti Commerciali, E-Commerce
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://assistenza-legale-imprese.it/wp-content/uploads/2020/09/E-commerce-Consulenza-Legale-Violazioni-Codice-Consumo.jpg 706 1000 Valerio Pandolfini https://assistenza-legale-imprese.it/wp-content/uploads/2020/09/assistenza-legale-imprese-pandolfini-logo-2.png Valerio Pandolfini2020-09-03 12:06:062023-02-27 14:50:39L’AGCM e le violazioni del Codice del Consumo nell’e-commerce
Potrebbero interessarti
Regole sulla consegna e commerceE-commerce: le regole sulla consegna della merce
Rischi Legali E commerceE-commerce: i rischi legali per le imprese che vendono online
causa di forza maggiore o hardshipCoronavirus: causa di forza maggiore o hardship?
ecommerce agcm sanzioniE-commerce: l’AGCM non è andata in vacanza, sanzioni per oltre 700mila Euro per pratiche commerciali aggressive
misure di sostegno finanziario alle PMIEmergenza Coronavirus: le misure di sostegno finanziario alle PMI
covid 19 protocolli sicurezza aziendeI protocolli di sicurezza anti-Covid per le attività produttive: le sanzioni in caso di inottemperanza
cessione azienda debiti e creditiLa cessione di azienda: il trasferimento dei crediti e dei debiti
Coronavirus interrompere pagamento canone locazioneCoronavirus: è possibile interrompere il pagamento del canone dei contratti di locazione e affitto d’azienda, per le attività sospese?

Ricerca per argomento

Import Export
Diritto Societario
E-commerce
Contratti Commerciali
Contratti Internazionali
Diritto industriale
Recupero crediti
Ristrutturazione azienda
Compliance
Coronavirus

Autore dei contenuti

Consulenza Legale Imprese - Studio Pandolfini Avv. Valerio Pandolfini
CONTATTA LO STUDIO

Ultimi articoli

  • Gli amministratori srlGli amministratori nella S.r.l.: assetto, funzionamento, nomina, compenso, cessazione9 Gennaio 2023 - 12:56
  • la responsabilità degli amm. senza delegaLa responsabilità degli amministratori senza delega5 Gennaio 2023 - 09:57
  • La responsabilità degli amministratori srl azione danni revocaLa responsabilità degli amministratori di S.r.l.: l’azione per danni e la revoca5 Gennaio 2023 - 09:53
  • limiti circolazione quote di srlI limiti alla circolazione delle quote di S.r.l.: clausole di intrasferibilità (lock up), gradimento, prelazione, covendita (drag along, bring along, tag along)27 Dicembre 2022 - 09:33
  • società  tutela soci di minoranzaSocietà: la tutela dei soci di minoranza22 Dicembre 2022 - 09:20

Cerca nel sito

Iscriviti alla Newsletter

Per ulteriori informazioni e per fissare un primo colloquio telefonico o incontro conoscitivo senza impegno, potete:

Chiamarci adesso

al numero 02 36 52 29 61

Inviarci una mail a

info@studio-pandolfini.it

oppure compilare il form

per essere ricontattati

Autorizzo il titolare del trattamento all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative alla presente richiesta di contatto in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy Privacy Policy

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano i termini di servizio di Google Privacy Policy e Termini di servizio.

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.

Assistenza Legale Imprese è una divisione di Studio Legale Avvocato Pandolfini | P.IVA 04848740967 | C.F. PNDVLR64M04D612F | Polizza Generali INA-Assitalia n. 764104068 | Polizza Elite Insurance n. 2015/R/130223
Mail: info@studio-pandolfini.it| Telefono: 02 36 52 29 61 | Privacy Policy | Cookie Policy | Consenso Cookie | Realizzazione sito web: Alkimedia Siti WordPress
Scorrere verso l’alto
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti o tecnologie simili per scopi tecnici e, previo tuo consenso, per altri finalità come specificato nella Cookie Policy. Puoi acconsentire all'uso di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta tutti" o negare e chiudere l'avviso utilizzando il pulsante "Rifiuta tutti". Puoi liberamente dare, negare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando su "Consenso Cookie" in fondo alla pagina. Impostazioni

Rifiuta tutti Accetta tutti
Consenso Cookie

Panoramica Privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
_GRECAPTCHAThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
PHPSESSIDsessionThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_UA-154928096-21 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
CookieDurataDescrizione
_fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
Salva e accetta