Il divieto di concorrenza nella cessione e affitto di azienda
L’obbligo di non concorrenza ha rilevanza nell’ambito del trasferimento dell’azienda, occorrendo contemperare le due opposte esigenze dell’acquirente di trattenere la clientela dell’azienda e di godere dell’avviamento, e dell’alienante di non vedere eccessivamente limitata la propria libertà di iniziativa economica. Ai sensi dell’art. 2557 Cod. civ., l’alienante non può iniziare una nuova impresa che, per le sue caratteristiche, possa sviare la clientela della azienda ceduta, per 5 anni dopo il trasferimento. La norma presenta rilevanti limiti applicativi, che possono notevolmente compromettere gli interessi del cessionario (affittuario) dell’azienda. Per tale motivo, è opportuno regolamentare con una specifica clausola inserita nel contratto di cessione (o affitto) d’azienda il divieto di concorrenza a carico dell’alienante (o affittante), pur restando nei limiti dell’art. 2557 Cod civ.
1.Finalità della disciplina sul divieto di concorrenza nel trasferimento dell’azienda
L’obbligo di non concorrenza assume particolare rilevanza nell’ambito della cessione e dell’affitto di azienda. In questo contesto, si tratta di contemperare due opposte esigenze:
a) per l’acquirente (cessionario o affittuario di azienda), quella di godere dell’azienda acquisita, trattenendo la clientela dell’azienda e quindi di godere dell’avviamento, del quale di regola si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo;
b) per l’alienante (proprietario o ex proprietario dell’azienda), quella di non vedere eccessivamente limitata la propria libertà di iniziativa economica oltre un determinato arco di tempo sufficiente per consentire all’acquirente di consolidare la propria clientela.
E’ evidente che, ove si consentisse al cedente l’azienda la possibilità di esercitare attività in concorrenza con quella del cessionario, l’acquirente potrebbe subìre conseguenze negative facilmente immaginabili; infatti, i clienti che sarebbero passati all’imprenditore subentrante o i fornitori che gli avrebbero, per lo stesso motivo, riservato un trattamento di favore ovvero ancora eventuali finanziatori che avrebbero preso ad assisterlo all’avvio dell’attività probabilmente, resterebbero fedeli all’alienante, nella sua nuova (ma identica) attività.
La potenzialità del cedente l’azienda di riappropriarsi della clientela dipende essenzialmente dalla tipologia di azienda ceduta.
Tale rischio è poco presente se il valore dell’azienda ceduta dipende da elementi intriseci, strutturali, come ad esempio quando l’attività aziendale si basa essenzialmente su un brevetto, un marchio o sul know-how.
Il rischio è invece maggiore se si tratta di una PMI la cui attività dipende in gran parte dalla persona dell’imprenditore e dai suoi contatti con la clientela, come ad esempio nel caso di un’impresa di riparazione di auto, cui la clientela si rivolge non già per la presenza di particolari macchinari bensì in base alla fiducia acquisita nei confronti del titolare. In questi casi, il cedente potrebbe sviare la clientela dell’azienda trasferita, in virtù delle conoscenze precedentemente acquisite, svuotando così di significato l’avvenuta cessione.
2.La regolamentazione nel Codice civile della concorrenza dopo il trasferimento dell’azienda
Ai sensi dell’art. 2557 Cod. civ., l’alienante (o l’affittante) dell’azienda non può iniziare una nuova impresa che, per le sue caratteristiche, possa sviare la clientela della azienda ceduta, per 5 anni dopo il trasferimento; non può tuttavia essere impedita ogni attività professionale dell’alienante.
A differenza del divieto di concorrenza sleale ex art. 2558 c.c., che integra un’ipotesi di illecito extracontrattuale, la violazione del divieto di cui all’art. 2557 c.c. dà luogo a responsabilità contrattuale dell’alienante.
In caso di violazione di tale obbligo, pertanto, l’acquirente (o l’affittuario) dell’azienda potrà quindi chiedere:
- la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione (o affitto), con conseguente risarcimento del danno (relativo ad esempio alla diminuzione del valore dell’azienda per i minori introiti determinati dal passaggio di parte della clientela ad aziende concorrenti in conseguenza del fatto illecito altrui);
- l’inibitoria della condotta illecita in via cautelare urgente, ai sensi dell’art. 700 C.p.c..
3.I limiti applicativi del divieto di concorrenza e la regolamentazione delle parti
La norma ora menzionata, pur cercando di contemperare gli opposti interessi dell’alienante e dl cessionario sopra evidenziati, presenta rilevanti limiti applicativi, che possono notevolmente compromettere gli interessi del cessionario (affittuario) dell’azienda.
Infatti, Il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c. non si applica:
- qualora dopo il trasferimento (o l’affitto) dell’azienda l’alienante (o affittante) continui ad esercitare un’impresa già esistente (e quindi alieni ad esempio un ramo aziendale e prosegua l’attività con altri rami) o abbia acquistato un’azienda già esistente e attiva nello stesso settore dell’azienda ceduta (o affittata);
- quando l’attività in concorrenza con il cessionario (o affittuario) venga svolta da soggetti diversi dal soggetto alienante (o affittante): ad esempio quando il trasferimento dell’azienda sia effettuato da una società e l’attività in concorrenza venga svolta dai soci, direttamente o indirettamente.
Per tali motivi, è opportuno regolamentare con una specifica clausola inserita nel contratto di cessione (o affitto) d’azienda il divieto di concorrenza a carico dell’alienante (o affittante), pur restando nei limiti dell’art. 2557 Cod. civ. (che è norma inderogabile), e cioè purché non venga impedita ogni attività professionale dell’alienante, e salvo il limite temporale massimo di 5 anni. Le parti possono quindi limitare la durata o l’estensione dell’obbligo di non concorrenza, rispetto al divieto di legge.
E’ inoltre opportuno che, al fine di evitare il rischio di confusione o comunque la sostanziale violazione del divieto, l’alienante (o affittante) dell’azienda sottoscriva, insieme all’acquirente (affittuario), lettere circolari dirette ai clienti ed ai fornitori abituali per annunciare il passaggio di gestione, oltre, naturalmente, a fornire all’acquirente dell’azienda tutti i dati, le notizie, le informazioni (pur se a carattere riservato) che possano occorrere per proseguire, con modi e ritmo immutati, nella guida dell’impresa.
Può essere infine opportuno prevedere che chi aliena (o affitta) l’azienda continui ad esercitare, a vario titolo, la sua attività nell’azienda stessa, per un certo periodo di tempo, in modo da affiancare l’acquirente (affittuario), ed opportunamente indirizzarlo agli inizi della sua attività.
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Contrattualistica d’Impresa
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