Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento

Cosa si intende per sovraindebitamento?

lL D.Lgs. n.14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, ha sostituito la L. n.3/2012, revisionando la materia delle crisi da sovraindebitamento.

Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza di un soggetto debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Sostanzialmente, un soggetto è in stato di sovraindebitamento quando non gli è possibile sostenere i propri impegni economici, non riuscendo così a rimborsare finanziamenti o pagare debiti (ad es. con banche, società finanziarie, Agenzia delle Entrate, etc.).

Chi si trova in tali condizioni, può proporre ai creditori, tramite apposita procedura disciplinata dal CCII, un programma di rientro dei debiti nel tempo, rinegoziare i propri debiti in modo da pagare solo quelli che ha la reale possibilità di soddisfare, ed ottenere la liberazione di tutti gli altri debiti.

La finalità delle procedure sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che non può essere pagato (esdebitazione).

Chi puo’ accedere alle procedure di sovraindebitamento?

Possono accedere alle procedure di sovraindebitamento le seguenti tipologie di soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento:

  • consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta);
  • imprenditori minori, cioè imprese sotto la soglia di fallibilità (ovvero che hanno: 1) attivo patrimoniale annuo non superiore a E. 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi complessivi annui non superiori a E. 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) debiti anche non scaduti non superiori a E. 500.000;
  • soci illimitatamente responsabili di S.n.c. e S.a.s.;
  • imprenditori agricoli (imprenditori che esercitano, in forma individuale o societaria, attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);
  • start-up innovative di cui al D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012;
  • lavoratori autonomi (liberi professionisti: dottori commercialisti, avvocati, notai, Ingegneri, geometri, architetti, medici, psicologi, farmacisti etc.).

Per potere accedere ad una procedura di sovraindebitamento, tali soggetti devono:

  • non avere effettuato atti in frode ai creditori, cioè non devono avere sottratto beni;
  • non avere determinato la condizione di sovraindebitamento con dolo o colpa, ma a causa di situazioni di difficoltà oggettive;
  • non avere già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento nei 5 anni precedenti.

Quali sono i vantaggi delle procedure di sovraindebitamento?

Il principale vantaggio per chi si avvale di una procedura di sovraindebitamento è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. Attraverso tali procedure il debitore può ottenere pertanto la cancellazione dei debiti residui non pagati, e conseguentemente un “nuovo inizio” (“fresh start”), senza essere più inseguito a vita da banche e finanziarie, reinserendosi nella vita economica.

Gli altri vantaggi di tali procedure sono:

  • la possibilità di pagare i debiti in modo ridotto;
  • la possibilità di bloccare la maturazione degli interessi sui debiti chirografari;
  • la possibilità di ottenere il blocco delle procedure esecutive dei creditori;
  • la possibilità di uscire da centrale rischi e crif.

Quali sono le procedure di sovraindebitamento?

IL CCII prevede tre diverse procedure di sovraindebitamento:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti: questo piano è riservato ai soli consumatori, i quali possono proporre ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai propri redditi, indicando in modo specifico tempi e modalità per il superamento della crisi;
  • il concordato minore, al quale possono accedere tutti i soggetti diversi dai consumatori (piccoli imprenditori, professionisti, start-up innovative e imprenditori agricoli): si tratta di una sorta di concordato preventivo semplificato, con il quale il soggetto può proporre ai creditori un piano di pagamenti sostenibile, tale da permettere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia dei beni: tale piano deve essere approvato dai creditori per almeno il 50%.
  • la liquidazione controllata del debitore : nelle situazioni più difficili è possibile chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la liquidazione del proprio patrimonio, ad eccezione di alcuni beni (crediti impignorabili, crediti per alimenti e mantenimento, etc.), con cancellazione del debito residuo.

Come funzionano le procedure di sovraindebitamento?

I soggetti sovraindebitati possono rivolgersi, con l’ausilio del nostro Studio, ad un Organismo di composizione della crisi (OCC), allegando una serie di documenti. L’OCC è un ente terzo, imparziale e indipendente, il quale ha sostanzialmente il compito di valutare la fattibilità delle possibili procedure nel caso concreto. La figura dell’OCC ha un duplice ruolo: da una parte di ausilio al Giudice, dall’altro di tutela dei creditori.

L’OCC, dopo avere ricevuto e valutato la domanda del debitore, ed avere interloquito sia con il debitore che con il legale di questi, predispone una relazione, contenente informazioni circa le cause di indebitamento, la diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni, l’incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte del debitore, la valutazione della documentazione depositata e un’indicazione presunta dei costi della procedura.

Sulla base della relazione dell’OCC viene presentata, dal legale del debitore, apposta domanda presso il Tribunale competente, corredata della necessaria documentazione. Il Tribunale, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone l’apertura della procedura e la comunicazione ai creditori, i quali, a seconda della diversa procedura, possano presentare osservazioni o devono approvare la proposta.

Dopo avere verificata la risoluzione di ogni eventuale contestazione, il Tribunale con sentenza omologa il piano, indicando alcune prescrizioni per i creditori e il debitore (ad es., blocco di un pignoramento o un’asta, modalità per i pagamenti, etc.).

L’ultima fase è quella dell’attuazione del piano omologato: infatti la cancellazione di debiti potrà avvenire solo se il debitore dà attuazione a quanto è stato previsto dalla procedura (ad es. versare una parte dello stipendio, oppure liquidare del patrimonio).

A piano completamente attuato, si ottiene l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti non pagati, che è il vero obiettivo di ogni debitore che avvia una procedura di sovraindebitamento.

Principali step di una procedura di sovraindebitamento

  • verifica circa i requisiti (soggettivi e oggettivi) per accedere alla procedura
  • raccolta della documentazione necessaria sulla situazione economica e patrimoniale
  • elenco del passivo (debiti), dell’attivo (patrimonio) e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
  • stesura della prima bozza del piano da proporre ai creditori, o del piano di liquidazione
  • inoltro della domanda all’OCC
  • predisposizione e deposito del ricorso presso di Tribunale di residenza
  • omologa del Tribunale
  • attuazione del piano
  • esdebitazione

I costi delle procedure di indebitamento

I costi per accadere a una procedura di sovraindebitamento sono costituiti da:

  • il compenso all’OCC, stabilito in base a una serie di parametri (per lo più in percentuale sull’attivo e/o il passivo); si tratta comunque di un compenso ridotto;
  • i costi della nostra consulenza legale, anch’essi molto contenuti e vantaggiosi, se paragonati ai benefici che un soggetto può ottenere da tali procedure.
perche sceglierci

La nostra consulenza e assistenza nelle procedure di sovrindebitamento

Il nostro studio può assistervi in tutte le fasi delle procedure di sovraindebitamento:

  • verifica ed analisi della situazione debitoria e dei presupposti per l’accesso alla procedura;
  • presentazione della domanda presso l’OCC;
  • contatti e consultazioni con l’OCC;
  • contatti e trattative con i creditori;
  • deposito della domanda presso il Tribunale competente
  • gestione di eventuali opposizioni e reclami presso il Tribunale competente

Per approfondire l’argomento delle procedure da sovraindebitamento, potete leggere l’articolo pubblicato nel nostro blog