Emergenza Coronavirus: le sanzioni per le imprese in caso di inottemperanza ai provvedimenti di sospensione dell’attività
Covid-19, le sanzioni per le imprese che aprono
Come si è visto nei precedenti articoli ( Emergenza Coronavirus: quali attività commerciali sono sospese, quali proseguono, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020; Epidemia Coronavirus: quali attività industriali sono sospese e quali proseguono ai sensi del DPCM 22 marzo 2020), il DPCM 11 Marzo 2020 ( qui il testo integrale) e il successivo DPCM del 22 marzo 2020 ( qui il testo integrale) hanno previsto, per contrastare all’emergenza epidemiologica da COVID-19, una serie di misure di sospensione delle attività, rispettivamente commerciali e industriali, a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 13 aprile 2020 (salvo ulteriore proroga).
Quali sono le sanzioni per le imprese che aprono e quindi in caso di inottemperanza a tale misure?
Il DL n. 6 del 23 Febbraio 2020 ( qui l testo) aveva previsto in caso di violazione delle misure restrittive ivi previste una sanzione penale, richiamando l’art. 650 c.p., per l’inosservanza delle misure di contenimento della diffusione del Covid. Il successivo DL n. 19 del 25 marzo 2020 ( qui il testo) ha quindi introdotto una nuova disciplina sanzionatoria per l’inosservanza delle misure, abrogando la disposizione del DL n. 6/20 e procedendo ad una depenalizzazione.
Per quanto attiene alle sanzioni applicabili alle imprese, il DL n. 19/20 prevede che:
- il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00;
- tale somma è raddoppiata in caso di reiterazione della medesima misura di contenimento;
- se necessario, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;
- il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
- in caso di reiterazione dell’illecito la sanzione amministrativa accessoria è applicata nella misura massima di 30 giorni);
- è possibile il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, nell’ammontare minimo di 400,00 Euro; se il pagamento avviene entro 5 giorni, la misura della sanzione è ridotta del 30% (280,00 Euro).
Per gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del DL n. 19/20, sono applicabili retroattivamente le nuove sanzioni amministrative, nella misura minima, ridotta della metà. Ciò significa che i fatti pregressi saranno sanzionati con 200,00 Euro di sanzione amministrativa pecuniaria.
Avv. Valerio Pandolfini
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