Le pratiche commerciali scorrette nel Codice del Consumo
Il Codice del Consumo vieta le pratiche commerciali scorrette poste in essere da un professionista ai danni di un consumatore. Una pratica commerciale è considerata scorretta quando può influenzare il comportamento economico dei consumatori, spingendoli ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso. Le pratiche commerciali scorrette si dividono in ingannevoli ed aggressive. Il Codice del Consumo prevede un elenco di pratiche considerate in ogni caso scorrette, rispetto alle quali cioè non è ammessa prova contraria.
1. La definizione di pratiche commerciali scorrette nel Codice del Consumo
Il D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) agli artt. 18-27 quater vieta le pratiche commerciali scorrette poste in essere da un professionista ai danni di un consumatore.
Per pratica commerciale si intende «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».
Quindi è considerata pratica commerciale qualsiasi condotta, dichiarazione, comunicazione commerciale posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione o vendita di un prodotto ai consumatori, in grado di influenzarne il comportamento, in qualsiasi momento rispetto all’atto di consumo (quindi precedenti, contestuali o successive alla conclusione del contratto).
Una pratica commerciale è considerata scorretta quando il comportamento tenuto dal professionista ha la potenzialità di influenzare il comportamento economico dei consumatori, spingendoli ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.
Il bene protetto è la libertà di scelta del consumatore nelle sue decisioni di contenuto economico, intesa come capacità di assumere decisioni consapevoli.
Una pratica commerciale è considerata scorretta quando è al tempo stesso (art. 20 Codice del Consumo):
- contraria alla diligenza professionale, cioè al normale grado di competenze specifiche ed attenzione che i consumatori possono ragionevolmente attendersi da un professionista nei loro confronti, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività;
- falsa o idonea a falsare il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio di riferimento, cioè di una persona normalmente informata e ragionevolmente attenta ed avveduta.
2. Pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
Le pratiche commerciali scorrette vengono distinte in:
- pratiche ingannevoli, che determinano una conoscenza distorta degli elementi determinanti ai fini la decisione di natura commerciale;
- pratiche aggressive, che ledono la libertà del consumatore attraverso l’esercizio di pressioni indebite.
Le pratiche ingannevoli sono a loro volta distinte in:
- azioni ingannevoli, le informazioni relative caratteristiche principali del prodotto (disponibilità, quantità, composizione, assistenza post-vendita, trattamento dei reclami, consegna, idoneità allo scopo, origine geografica o commerciale, etc.), il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo, la necessità di manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione, i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso previsti dalla normativa sulle garanzie.
- omissioni ingannevoli, ovvero l’occultamento o la presentazione in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo delle informazioni rilevanti e la mancata indicazione dell’intento commerciale della stessa pratica.
Sono invece considerate aggressive le pratiche commerciali che limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento.
In particolare, per indebito condizionamento si intende lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitarne notevolmente la capacità di prendere una decisione consapevole.
3. Le c.d. black list di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
Il Codice del Consumo prevede due «liste nere» (black lists) di pratiche considerate in ogni caso scorrette, rispetto alle quali cioè non è ammessa prova contraria (artt. 23 e 26 Codice del Consumo).
Si tratta di un elenco di pratiche il cui disvalore trova fondamento in un giudizio prognostico del legislatore, che prescinde da ogni apprezzamento circa la sussistenza dei requisiti previsti per la valutazione generale di scorrettezza, di ingannevolezza e di aggressività.
Sono ad esempio considerate in ogni in ogni caso pratiche ingannevoli:
- invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi per cui il professionista non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli;
- invitare all’acquisto di un prodotto ad un determinato prezzo e successivamente rifiutare di mostrarlo, di ordinarlo o di consegnarlo entro un periodo ragionevole;
- affermare che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo molto limitato, in modo da privare i consumatori della possibilità o del tempo necessario ed ottenere una decisione immediata;
- presentare i diritti attribuiti dalla legge ai consumatori come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;
- affermare che il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare;
- comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre all’acquisto a condizioni meno favorevoli;
Etc.
Sono invece considerate in ogni in ogni caso pratiche aggressive, ad esempio:
- effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione a distanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- omettere sistematicamente di rispondere alla corrispondenza al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;
- includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
- lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, oppure subordinare la vincita al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore
Etc.
Gli operatori i quali commettano pratiche commerciali scorrette sono soggette a sanzioni irrogate dall’AGCM, oltre ad andare incontro ad azioni risarcitorie da parte dei consumatori.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in E-commerce
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