Epidemia Coronavirus: quali attività industriali sono sospese e quali proseguono ai sensi del DPCM 22 marzo 2020
Epidemia Coronavirus: DPCM 22 marzo 2020
1.Le attività industriali sospese
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 22 marzo 2020) pubblicato nella G.U. n. 76 in pari data (leggi il testointegrale) (di seguito il “DPCM2”) ha intensificato le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 prevede anzitutto che, per quanto riguarda le attività commerciali (leggi il nostro precedente articolo) restano ferme le disposizioni contenute nel precedente DPCM 11 marzo 2020 (leggi il testo integrale).
Per quanto concerne, invece, le attività industriali, il DPCM2 prevede che, in via generale, sono sospese, a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 – ma tale data verrà certamente prorogata – tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale, con una serie di eccezioni.
Il DPCM2 prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working); pertanto, è possibile far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.
E’ ragionevole inoltre ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (ad es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia possibile accedere ai locali dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, è consigliabile che il datore di lavoro rilasci una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
E’ altresì ragionevole ritenere che ragionevole ritenere che sia possibile l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Anche in questo caso, è opportuno che il datore di lavoro di rilasci una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
Le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività possono spedire e/o ricevere merci, purché le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate dall’impresa e che le merci da ricevere siano state ordinate dall’impresa prima del 23 marzo 2020.
Tali operazioni devono svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 (leggi il testo integrale) e nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica, siglato 20 marzo 2020 (leggi il testo integrale).
2. Le attività industriali che proseguono e/o possono proseguire
Il DPCM2 prevede la prosecuzione delle seguenti attività:
- attività riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell’allegato 1 al DPCM (di seguito, Tabella), recante i codici ATECO di tali attività;
- attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
- attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
- attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (leggi il testo integrale) (art. 1, comma 1, lettera e), ovvero:
- sanità e igiene pubblica;
- protezione civile;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, tossici e nocivi;
- dogane;
- approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, e relativi impianti;
- amministrazione della giustizia;
- servizi di protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
- trasporti pubblici urbani ed extraurbani
- poste, telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica.
- attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
- attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).
Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 2), 3) e 6) le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (lo stabilimento) (sul punto: Emergenza Coronavirus: le attività che possono proseguire, con comunicazione al Prefetto).
In ogni caso, le imprese che possono continuare a svolgere la loro attività sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 dal Governo e le parti sociali in materia di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
3. I chiarimenti delle associazioni di categoria
Le varie associazioni di categoria, rispondendo ai quesiti dei lori iscritti, hanno chiarito in proposito diversi punti. Si segnala peraltro che, data la novità della normativa, quest’ultima è in via di continuo e ulteriore chiarimento.
Ai fini della descrizione dell’attività effettivamente svolta, e quindi per verificare se l’attività può essere proseguita o meno, rilevano i codici attività risultanti dalle visure camerali, non da altre fonti (quali ad esempio l’attribuzione della P. IVA).Se un’impresa svolge più attività, con diversi codici ATECO, può proseguire solo l’attività individuata dal codice ATECO riportato in Tabella, indipendentemente dal fatto che si tratti di un codice ATECO primario o secondario.
Se un’impresa può continuare ad operare solo per un’attività secondaria rientrante nel codice ATECO riportato in Tabella, ma non per l’attività prevalente, quest’ultima deve essere sospesa, salvo che si possa considerare “un’attività integrata con l’attività secondaria” o sia un’attività “funzionale alla filiera di una delle attività indicate in Tabella”; in quest’ultimo caso sarà necessario darne comunicazione al Prefetto. L’attività individuata dai codici ATECO riportati in Tabella deve essere svolta dall’impresa in modo continuativo, non occasionale.
Nel caso in cui la Tabella indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es.22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).
Quando un’impresa svolge due diverse attività, integrate tra loro all’interno di un medesimo processo produttivo, sono inscindibili e l’intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività. Ad esempio, se un’impresa che svolge attività di fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone – codice ATECO 28.95.00, elencato in Tabella – svolge in maniera integrata anche attività di fabbricazione di macchine per la stampa – codice ATECO 28.99.10, non riportato in – può continuare a svolgere anche quest’ultima attività, in quanto attività integrata a quella ritenuta essenziale.
Le attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM e i servizi essenziali e di pubblica utilità, possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri, purché questi siano indicati nella comunicazione al Prefetto e rientrino nei settori indicati in Tabella.
Avv. Valerio Pandolfini
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