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Regole sulla consegna e commerce

E-commerce: le regole sulla consegna della merce

9 Settembre 2019/in E-commerce, News

La normativa in tema di e-commerce regolamenta anche la consegna della merce all’acquirente da parte dell’impresa. Il professionista deve consegnare i beni ordinati dal consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. In caso di inadempimento, il consumatore deve invitare il professionista ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche questo termine decorre senza la consegna, il consumatore può risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni. La consegna della merce si realizza con il trasferimento della “disponibilità materiale” o comunque del “controllo dei beni” al consumatore. Da tale momento, si trasferiscono al consumatore i rischi inerenti la perdita o il danneggiamento della merce. Pertanto, in caso di perdita o danneggiamento della merce, è l’impresa a sostenere il danno causato al consumatore per la mancata consegna, anche se la mancata consegna è addebitabile al vettore o allo spedizioniere. La mancata o ritardata consegna dei beni acquistati on line dal consumatore integra una pratica commerciale scorretta ed espone l’impresa al rischio di gravi sanzioni da parte dell’AGCM.

Indice

1. Le regole sulla consegna della merce nell’e-commerce

La normativa in tema di e-commerce,  regolamenta la consegna della merce all’acquirente da parte dell’impresa.

Il professionista deve consegnare i beni ordinati dal consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

In caso di inadempimento entro i termini indicati, il consumatore deve invitare il professionista ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche questo termine decorre senza la consegna, il consumatore può risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Il termine supplementare non è dovuto nei seguenti casi:

  • il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni;
  • il termine per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto (cioè se ciò appare evidente dalle trattative tra le parti o, comunque, da quanto il professionista è in grado di percepire rispetto alle esigenze del consumatore).
  • se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro una data determinata è essenziale.

Il decorso del termine con la mancata consegna della merce acquistata online provoca la risoluzione del contratto con diritto del consumatore ad ottenere dal professionista il rimborso, senza ritardo, di tutte le somme versate in esecuzione del contratto, nonché il risarcimento del danno.

2. I rischi di mancata consegna della merce nell’e-commerce

La consegna della merce acquistata online si realizza con il trasferimento della “disponibilità materiale” o comunque del “controllo dei beni” al consumatore. Da tale momento, si trasferiscono al consumatore i rischi inerenti la perdita o il danneggiamento della merce.

Ciò significa che in caso di perdita o danneggiamento della merce, è l’impresa a sostenere il danno causato al consumatore per la mancata consegna (ad es. tramite sostituzione con un nuovo prodotto o rimborso del prezzo), anche se la mancata consegna è addebitabile al vettore o allo spedizioniere. In tal caso l’impresa potrà rivalersi sul vettore o lo spedizioniere a seconda degli accordi con questi ultimi.

Fornire come opzione al cliente una spedizione della merce assicurata, con sovrapprezzo per l’assicurazione, non è lecito in quanto corrisponde sostanzialmente ad un accollo di responsabilità per il trasporto della merce in capo al consumatore.

Tuttavia, se il vettore è stato scelto dal consumatore e tale scelta non è stata proposta dal professionista, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore, fatto salvo naturalmente il diritto di rivalsa del consumatore nei confronti del vettore.

3. Le sanzioni dell’AGCM in caso di mancata o ritardata consegna della merce

La mancata consegna dei beni acquistati on line dal consumatore integra una pratica commerciale scorretta (nella fattispecie aggressiva) ed espone l’impresa a gravi rischi legali; l’AGCM ha infatti sanzionato pesantemente varie imprese che, dopo che il consumatore aveva ordinato e pagato la merce, ne omettevano o ritardavano ingiustificatamente la consegna.

Numerose istruttorie dell’AGCM hanno riguardato casi di vendite online da parte di imprese che non avevano la disponibilità dei prodotti al momento della transazione, non li hanno ordinati e spediti in termini ragionevoli e hanno imposto ai consumatori procedure onerose e complesse per il rimborso del prezzo.

Si tratta di pratiche commerciali gravemente scorrette (aggressive), in quanto i consumatori basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come disponibile e, pertanto, consegnabile attraverso la semplice spedizione. Le modalità informative presenti sul sito web in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti online risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Ad esempio nel caso “Cliccatissimo” dell’aprile 2019, l’Autorità ha irrogato all’impresa una sanzione di 250.000 Euro per pratiche commerciali scorrette in merito alla mancata consegna dei prodotti commercializzati on line sul sito, al mancato rimborso e alle carenze informative del sito. In particolare, le condotte commerciali scorrette poste in essere dalla società “Cliccatissimo” nell’offerta di prodotti on line attraverso il sito web www.mevostore.it/ consistevano:

  • nella mancata consegna dei prodotti commercializzati on line sul sito e nell’omissione del rimborso del corrispettivo versato dai consumatori a fronte di specifica richiesta e/o dell’esercizio del diritto di recesso;
  • nell’omissione di alcuni obblighi informativi precontrattuali gravanti sul professionista nel caso di contratti negoziati a distanza.

 

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Contrattualistica E-commerce

 

Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro blog.

 


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Tags: E-Commerce
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