E-commerce: le regole sulla consegna della merce
La normativa in tema di e-commerce regolamenta la consegna della merce all’acquirente da parte dell’impresa, prevedendo quali sono le conseguenze per l’impresa in caso di mancata ottemperanza ai termini di consegna. La mancata consegna dei beni acquistai on line dal consumatore integra una pratica commerciale scorretta, che espone l’impresa a gravi rischi legali.
1. Le regole sulla consegna della merce nell’e-commerce
La normativa in tema di e-commerce, regolamenta la consegna della merce all’acquirente da parte dell’impresa.
Il professionista deve consegnare i beni ordinati dal consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
In caso di inadempimento entro i termini indicati, il consumatore deve invitare il professionista ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche questo termine decorre senza la consegna, il consumatore può risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
Il termine supplementare non è dovuto nei seguenti casi:
- il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni;
- il termine per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto (cioè se ciò appare evidente dalle trattative tra le parti o, comunque, da quanto il professionista è in grado di percepire rispetto alle esigenze del consumatore).
- se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro una data determinata è essenziale.
Il decorso del termine con la mancata consegna della merce acquistata online provoca la risoluzione del contratto con diritto del consumatore ad ottenere dal professionista il rimborso, senza ritardo, di tutte le somme versate in esecuzione del contratto, nonché il risarcimento del danno.
2. I rischi di mancata consegna della merce nell’e-commerce
La consegna della merce acquistata online si realizza con il trasferimento della “disponibilità materiale” o comunque del “controllo dei beni” al consumatore. Da tale momento, si trasferiscono al consumatore i rischi inerenti la perdita o il danneggiamento della merce.
Ciò significa che in caso di perdita o danneggiamento della merce, è l’impresa a sostenere il danno causato al consumatore per la mancata consegna (ad es. tramite sostituzione con un nuovo prodotto o rimborso del prezzo), anche se la mancata consegna è addebitabile al vettore o allo spedizioniere. In tal caso l’impresa potrà rivalersi sul vettore o lo spedizioniere a seconda degli accordi con questi ultimi.
Fornire come opzione al cliente una spedizione della merce assicurata, con sovrapprezzo per l’assicurazione, non è lecito in quanto corrisponde sostanzialmente ad un accollo di responsabilità per il trasporto della merce in capo al consumatore.
Tuttavia, se il vettore è stato scelto dal consumatore e tale scelta non è stata proposta dal professionista, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore, fatto salvo naturalmente il diritto di rivalsa del consumatore nei confronti del vettore.
La mancata consegna dei beni acquistati on line dal consumatore integra una pratica commerciale scorretta (nella fattispecie aggressiva) ed espone l’impresa a gravi rischi legali; l’AGCM ha infatti sanzionato pesantemente varie imprese che, dopo che il consumatore aveva ordinato e pagato la merce, ne omettevano o ritardavano ingiustificatamente la consegna.
Ad es. nel caso “Cliccatissimo” dell’aprile 2019, l’Autorità ha sanzionato per tale morivo l’impresa con 250.000 euro.
Avv. Valerio Pandolfini