Emergenza Coronavirus: gli obblighi delle imprese sulla sicurezza del lavoro
Coronavirus: sicurezza sul lavoro
La situazione di emergenza creata dalla diffusione del COVID-19 obbliga le imprese ad adottare una serie di misure volte garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle disposizioni adottate a livello nazionale, regionale e locale di volta in volta applicabili.
Come è noto, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi dipendenti e, in base al D.lgs. n. 81/2008 (qui il testo), ha tra l’altro la responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione a “rischio biologico”, quale è certamente il COVID-19.
In proposito (in tema di coronavirus sicurezza sul lavoro), il DPCM dell’11 marzo 2020 ( qui il testo integrale), oltre a disporre la sospensione di larga parte delle attività commerciali, ha raccomandato che, nell’ambito delle attività produttive e professionali, vengano adottate specifiche misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19, tra cui:
- la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- la predisposizione di specifici protocolli di sicurezza anti-contagio che contemplino, laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro, e l’utilizzo di strumenti di protezione individuale;
- l’intensificazione delle attività di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- la limitazione degli spostamenti all’interno dei siti, nonché dell’accesso agli spazi comuni.
In tema di coronavirus (sicurezza sul lavoro), il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID – 19 sottoscritto da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 (di seguito il Protocollo – qui il testo), ha previsto una serie di linee guida, per tutte le imprese le cui attività non sono sospese e non solo per quelle appartenenti alle organizzazioni datoriali firmatarie. Ogni impresa deve quindi ispirarsi a questo documento per predisporre propri specifici protocolli di sicurezza anti-contagio, integrando le misure previste dal Protocollo “con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali”.
Sicurezza sul lavoro e Coronavirus: i principali adempimenti
Ciò premesso, vediamo in sintesi i principali adempimenti a carico delle imprese in materia di coronavirus sicurezza sul lavoro, durante l’emergenza Covid-19.
Anzitutto, il datore di lavoro, previa consultazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il Medico Competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nel caso anche territoriale (RLST), deve provvedere a:
- effettuare una nuova valutazione del rischio, anche biologico, e al relativo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dando conto delle misure precauzionali assunte per tutelare i propri dipendenti dal rischio di contagio;
- aggiornare il Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) predisposto in relazione a contratti di appalto e della documentazione informativa da mettere a disposizione di terzi che dovessero accedere ai locali aziendali e/o entrare in contatto con i dipendenti, aggiornando le procedure di accesso ai medesimi locali aziendali;
- predisporre appositi protocolli anti-contagio – in linea con le indicazioni del Protocollo – aggiornando le procedure e i piani di emergenza (che dovranno essere tempestivamente portati a conoscenza dei lavoratori), tenendo conto delle specificità di ogni singola unità produttiva e delle situazioni territoriali;
- predisporre la documentazione informativa sulle precauzioni anti-contagio e sulle condotte da tenere sul posto di lavoro e sui numeri di emergenza da contattare, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi (che riportino, tra l’altro, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico e l’autorità sanitaria, e l’obbligo di dichiarare tempestivamente il manifestarsi di tali sintomi anche successivamente all’ingresso in azienda, ecc.);
- attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile o smart working per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- disporre, per quelle realtà non direttamente sospese dalla normativa emergenziale, la sospensione delle attività nei reparti non indispensabili per la produzione e, comunque, il contingentamento di accessi e spostamenti all’interno dei locali aziendali (ad es. locali mensa e bagni);
- adottare tutte le misure necessarie per garantire la sanificazione degli ambienti di lavoro, assicurando la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (nonché, in particolare, a fine turno, delle tastiere, degli schermi touch, dei mouse, ecc.), con adeguati detergenti, sia negli uffici sia nei reparti produttivi, con la possibilità di organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- mettere a disposizione dei dipendenti dispositivi di protezione individuale, quali maschere protettive e guanti monouso per le ipotesi in cui dovesse rivelarsi necessario il loro utilizzo, come nel caso in cui il lavoro imponga di lavorare a una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative; in proposito, Il DL n. 9 del 2 marzo 2020 (qui il testo), ha previsto che fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio; fino a tale data, è autorizzato l’uso di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio;
- valutare con il Medico Competente ogni intervento necessario e/o opportuna modifica alle procedure per adempiere agli obblighi di sorveglianza sanitaria, che deve proseguire nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- sospendere o annullare tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità “in aula”, anche obbligatoria, ferma restando la possibilità di procedere alla formazione a distanza.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a valutare i dipendenti con particolari condizioni di salute (come, per esempio, le lavoratrici in gravidanza) e ad adottare misure specifiche idonee a tutelarne la salute sul lavoro, come lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto. Il Protocollo prevede espressamente che il Medico Competente deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, fermo restando l’obbligo dell’azienda di provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Se il datore di lavoro si accorge della presenza di un soggetto che risponde alla definizione di “caso sospetto”, ha il dovere di procedere al suo immediato isolamento, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, nonché a quello degli altri soggetti presenti nei locali aziendali, evitando contatti ravvicinati con la persona che potrebbe avere contratto la malattia e prestando attenzione alle superfici con cui è venuto a contatto. Deve inoltre fare eliminare direttamente dal soggetto interessato i fazzoletti di carta utilizzati, gettandoli in un sacchetto impermeabile che sarà smaltito con i materiali prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso. L’azienda dovrà, inoltre, contattare immediatamente i servizi sanitari ai numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia – qui il testo), la misura della quarantena con sorveglianza attiva per gli individui che hanno avuto contatti con casi confermati di Covid-19 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Tali lavoratori sospendono l’attività solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.
In caso di accertata positività di un lavoratore al Covid-19, si dovrà procedere alla sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro, attenendosi, altresì, a ogni altra prescrizione che dovesse essere imposta dall’autorità competente.
Laddove il datore di lavoro abbia dato puntuale esecuzione alla normativa emergenziale per l’emergenza coronavirus (sicurezza sul lavoro) e, in particolare, abbia adottato ogni cautela igienico-sanitaria a tutela dei propri dipendenti, ivi incluse quelle di cui al Protocollo, l’eventuale rifiuto del lavoratore di prestare l’attività lavorativa non sarebbe giustificato. Il lavoratore si esporrebbe, dunque, a responsabilità disciplinare, essendo il proprio rifiuto legittimo soltanto nel caso in cui l’adempimento della prestazione lavorativa metta in pericolo la sua integrità psico-fisica.
Si noti che, poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire i rischi interferenziali (art. 26 D. Lgs. 81/08), egli ha l’obbligo di introdurre misure di prevenzione volte a regolare e disciplinare l’accesso da parte dei terzi (es. fornitori, appaltatori) ai luoghi di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro committente deve verificare che la ditta appaltatrice abbia a sua volta adottato un sistema di misure a prevenzione del rischio da contagio dei propri lavoratori, richiedendo ad esempio la richiesta di autocertificare l’adozione di misure di prevenzione o la stretta regolamentazione degli accessi presso i siti della società.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Contrattualistica d’Impresa
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