E-commerce: l’AGCM non è andata in vacanza, sanzioni per oltre 700mila Euro per pratiche commerciali aggressive
L’AGCM ha recentemente sanzionato alcune imprese attive nell’e-commerce, attive nella vendita online attraverso il c.d. buy and share, considerata una pratica commerciale ingannevole. Agli operatori sono state irrogate sanzioni per complessive Euro 700.000,00. L’AGCM ha inoltre accertato che erano state commesse altre pratiche commerciali scorrette, consistenti nell’ostacolare il diritto di recesso e il rimborso del prezzo ai consumatori. I provvedimenti confermano la crescente attenzione rivolta dall’AGCM al settore dell’e-commerce.
1. L’attenzione dell’AGCM per il settore dell’e-commerce
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha recentemente sanzionato alcune imprese attive nell’e-commerce (Smart Shopping, Pricerus Group, Sharazon e Share Distribution), le quali esercitavano attività di vendita online attraverso il c.d. buy and share, considerata una pratica commerciale ingannevole (sul punto, clicca qui per l’articolo completo), in violazione del Codice del Consumo.
Agli operatori in questione è stata dapprima sospesa l’attività di vendita on-line in via cautelare, e successivamente sono state irrogate sanzioni per complessive Euro 700.000,00.
Tali provvedimenti – che si aggiungono ad altri analoghi provvedimenti emessi nei mesi precedenti – confermano la crescente attenzione rivolta dall’AGCM al settore dell’e-commerce, caratterizzato dalla spersonalizzazione del rapporto di acquisto che indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista.
Dall’inizio del 2019, l’AGCM ha infatti emesso oltre 70 provvedimenti sanzionatori nei confronti di imprese operanti nell’e-commerce per pratiche commerciali scorrette (sul punto: L’AGCM e le violazioni del Codice del Consumo nell’e-commerce), irrogando sanzioni per oltre 10 mln. di Euro.
2. La pratica commerciale ingannevole del buy and share
Gli operatori sanzionati promuovevano offerte commerciali prospettando ai consumatori la possibilità di acquistare i prodotti ad un prezzo particolarmente scontato, senza informarli che gli stessi non acquistavano i prodotti ma semplicemente aderivano ad un “gruppo di acquisto”, ovvero effettuavano una mera prenotazione e che avrebbero concretamente ottenuto il bene solo se e equando altri consumatori avessero effettuato una analoga prenotazione, provvedendo al versamento del relativo importo (Buy and share).
In realtà, I clienti, dopo avere pagato subito il prezzo, venivano inseriti in una lista gestita dal venditore, e dovevano aspettare che altri clienti effettuassero un analogo acquisto per poter ottenere il prodotto. Accadeva dunque che i clienti che avevano prenotato la merce di solito non la ricevevano al prezzo scontato.
Secondo l’AGCM , il comportamento delle società costituiva una pratica commerciale ingannevole, in quanto in quanto idonea a indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Veniva infatti prospettata la possibilità di acquistare beni a prezzi estremamente scontati, senza chiarire le condizioni alle quali veniva subordinata la consegna dei beni.
I consumatori non erano stati dunque informati che il pagamento veniva richiesto a fronte di una mera prenotazione, e non costituiva il prezzo scontato di acquisto, perché solo i versamenti fatti da altri consumatori avrebbero eventualmente consentivano agli stessi di farsi consegnare la merce. Inoltre, non venivano resi noti i meccanismi di funzionamento della lista di attesa e i tempi di scorrimento.
3. Altre pratiche commerciali scorrette: ostacoli al diritto di recesso e al rimborso del prezzo
Ma non basta. L’ ha altresì accertato che ai consumatori era altresì impedito l’esercizio dei propri diritti contrattuali, come previsti dal Codice del Consumo, ossia di ricevere il rimborso di quanto versato in precedenza, di acquisire il prodotto ad un prezzo di mercato e di esercitare il diritto di recesso.
Le imprese avevano infatti commesso pratiche commerciali aggressive, consistenti nel mancato o ritardato rimborso del prezzo versato dal consumatore a fronte dell’annullamento dell’ordine o dell’esercizio del diritto di recesso, e nell’opposizione di ingiustificati ostacoli al diritto di recesso e al rimborso del prezzo ai consumatori. Pertanto, gli operatori sono stati sanzionati anche per tali pratiche commerciali scorrette.
L’Autorità ha altresì sanzionato un’altra impresa (Teknoacquisti) attiva nella vendita online di prodotti di telefonia mobile, accertando diverse violazioni del Codice del Consumo , integranti pratiche commerciali aggressive, consistenti nella mancata consegna dei prodotti acquistati online, nell’omesso rimborso degli importi corrisposti dai consumatori per i prodotti non consegnati e al mancato rispetto di alcuni diritti dei consumatori nei contratti a distanza. La sanzione irrogata a tale operatore è stata pari a 110.000 Euro.
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Commercio Elettronico
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