Le condizioni di pagamento di un’operazione export: il bonifico bancario internazionale
Il bonifico bancario internazionale (bank transfer, wire transfer) consiste nel trasferimento di una somma di denaro dalla banca del debitore estero, su istruzioni di quest’ultimo, ad una banca nel Paese del creditore (cioè italiana).
Ricordiamo che le principali forme di pagamento in uso nel commercio internazionale sono:
- il bonifico bancario;
- la rimessa di assegni;
- l’incasso semplice di effetti cambiari e/o ricevute bancarie;
- l’incasso documentario;
- l’apertura di credito documentario.
Il bonifico bancario internazionale è la forma di pagamento più semplice tra quelle elencate in precedenza e la più diffusa, soprattutto nell’ambito dell’Europa Occidentale.
Nei paesi industrializzati ed in particolare nell’area unica dei pagamenti in Euro (SEPA, single euro payments area), a cui partecipano 31 paesi (i 15 paesi che hanno adottato l’euro, più i 12 paesi che non l’hanno adottato come moneta unica ed altri 4 paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein), il pagamento mediante bonifico bancario è facilitato dall’utilizzo dell’IBAN insieme al BIC Code (Bank Identification Code) e dall’esistenza di norme comunitarie uniformi che disciplinano il servizio e stabiliscono tempi e costi massimi per tali operazioni (costi che nella SEPA sono gli stessi per bonifici sia nazionali sia internazionali).
In genere, il bonifico viene trasmesso o, comunque, è preferibile che venga trasmesso, con il sistema swift, anziché per posta (M.T. o mail transfer).
Per l’utilizzo del bonifico occorre previamente:
- concordare l’importo, la valuta, la data di pagamento;
- indicare i dati identificativi del beneficiario e le coordinate della banca beneficiaria;
- concordare il sistema di trasmissione del bonifico (ad es. swift transfer);
- stabilire a chi competono i costi bancari dell’operazione.
Occorre evidenziare che l’iniziativa di impartire le istruzioni per il pagamento a mezzo bonifico bancario internazionale, è sempre del debitore estero, che potrebbe non disporre o ritardare di disporre il pagamento a favore del beneficiario italiano.
In ambito internazionale può accadere che il bonifico transiti dalla banca del debitore estero a quella italiana tramite una banca intermediaria (ad es., qualora la banca del creditore non sia corrispondente della banca del debitore), con maggiori costi e tempi più lunghi per il pagamento.
È quindi opportuno verificare in anticipo se vi è un rapporto di corrispondenza tra la banca italiana e quella del debitore estero e, laddove possibile, chiedere a quest’ultimo di appoggiarsi a banche corrispondenti della banca italiana.
Accade abbastanza frequentemente che, nonostante l’esportatore italiano dia istruzioni precise al cliente estero circa la banca su cui deve essere accreditato l’importo, questo pervenga su un istituto di credito diverso, che poi trasferisce l’importo sul conto acceso presso la banca indicata, con conseguenti ritardi nell’incasso, soprattutto quando l’importo è in valuta estera (in quanto l’accredito avviene solo dopo alcuni giorni successivi alla data in cui la somma perviene alla banca italiana), e costi aggiuntivi.
Per evitare tale problema, nel caso in cui l’importo del bonifico sia espresso in Euro, è possibile retrodatare la valuta di accredito rispetto alla data di esecuzione dell’operazione; se invece, l’importo è espresso in altra valuta (ad esempio in USD), non è possibile retrodatare la valuta di accredito, e la valuta di accredito sarà necessariamente quella che decorre dal giorno in cui la valuta estera sarà negoziata dalla banca vendendoli sul mercato valutario al cambio del giorno di negoziazione.
In tal caso, occorre che il cliente estero informi del giorno in cui lo stesso ha dato l’ordine di pagamento alla banca per il trasferimento valutario a suo favore, in modo di consentire all’esportatore italiano di informare la propria banca circa l’importo in valuta estera che sta per pervenire e ridurre i tempi di esecuzione dell’operazione.
Infine, occorre segnalare che in molti paesi dell’Area del Mediterraneo (come ad es. la Turchia), ma anche in altri paesi soprattutto africani, la normativa valutaria vigente solitamente è restrittiva, imponendo agli importatori locali che qualsiasi acquisto dall’estero sia pagato soltanto con operazioni documentarie (incassi documentari o crediti documentari).
In taluni casi questo vincolo è previsto per importi che superino una certa soglia, mentre in altri casi non sono previsti limiti di importo, per cui in questi casi non è possibile un pagamento tramite bonifico bancario.
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Import-Export
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