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Consulenza Legale Imprese Continuativa Milano

Il credito documentario (lettera di credito): cos’è, come funziona, tipologie, vantaggi e rischi

24 Febbraio 2021/in Contratti internazionali, Import-export, News

Il credito documentario, o lettera di credito, è uno tra gli strumenti di pagamento più sicuri nel commercio internazionale, in quanto elimina il rischio di insolvenza del compratore estero, trasferendo l’obbligo di pagamento di quest’ultimo ad una banca, la quale si fa garante nei confronti del venditore di tutte le fasi della transazione. La banca assume infatti un’obbligazione autonoma rispetto alle obbligazioni contrattuali delle parti, garantendo il pagamento a fronte dell’adempimento di consegna da parte del venditore dei documenti relativi al trasporto della merce. Se poi il credito documentario è anche irrevocabile e “confermato”, esso rappresenta il mezzo di pagamento che offre maggiore sicurezza all’impresa venditrice italiana. Tuttavia, si tratta di uno strumento abbastanza complesso, che deve essere ben conosciuto per evitare sorprese e rischi indesiderati.

Indice

1. Funzione del credito documentario

Nel settore dell’import/export il credito documentario, conosciuto anche come lettera di credito (letter of credit), rappresenta il metodo di pagamento più utilizzato, specialmente se il compratore proviene da uno Stato con un “rischio Paese” alto.

La lettera di credito è uno tra gli strumenti più sicuri nel commercio internazionale, in quanto elimina il rischio di insolvenza del compratore estero, trasferendo l’obbligo di pagamento di quest’ultimo ad una banca, la quale si fa garante nei confronti del venditore di tutte le fasi della transazione.

La banca assume infatti un’obbligazione autonoma rispetto alle obbligazioni contrattuali delle parti, garantendo il pagamento a fronte dell’adempimento di consegna da parte del venditore dei documenti relativi al trasporto della merce, nelle modalità e tempi stabiliti nella lettera di credito, verificati dalla banca stessa. Se poi il credito documentario è anche irrevocabile e “confermato”, esso rappresenta il mezzo di pagamento che offre maggiore sicurezza all’impresa venditrice italiana.

Tuttavia, si tratta di uno strumento abbastanza complesso, che deve essere ben conosciuto per evitare sorprese e rischi indesiderati. È quindi opportuno che l’esportatore italiano, quando decide di avvalersi dello strumento del credito documentario, si rivolga ad uno studio legale specializzato in contratti internazionali.

Inoltre, un’operazione di credito documentario comporta una serie di costi (che, generalmente, la banca emittente richiederà al proprio cliente/ordinante) abbastanza elevati in termini di spese e commissioni, tanto più se il Paese dell’ordinante estero è considerato a rischio. Tali costi possono essere ribaltati al cliente estero, che tuttavia non sempre è in grado di sostenerli. 

2. Come si articola un’operazione di credito documentario

I soggetti coinvolti in un’operazione di credito documentario sono generalmente quattro:

  • Il Compratore (applicant), il quale ordina alla propria banca di aprire un credito a favore del venditore, emettendo la lettera di credito.
  • Il Venditore (beneficiary), che esporta la merce oggetto della transazione descritta nel documento di credito ed è dunque il beneficiario del credito stesso.
  • La Banca emittente (issuing bank), ossia la banca che emette concretamente la lettera di credito, facendola pervenire alla Banca avvisante.
  • La Banca avvisante (advising bank), cioè la banca che si occupa di avvisare il Venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore.

Le caratteristiche essenziali del credito documentario sono le seguenti:

  • Autonomia: la lettera di credito è del tutto distinta dal contratto di vendita cui si riferisce. Questo significa che la banca emittente ha l’impegno irrevocabile di onorare la lettera di credito anche nell’eventualità che il compratore si riveli insolvente.
  • Astrattezza: il credito documentario è svincolato dalla causa che l’ha originato; quindi il venditore, a fronte di una documentazione conforme e tempestiva, ha diritto al pagamento anche se il compratore non vuole o non può ritirare la merce.
  • Formalismo: l’intera operazione si fonda sui documenti e non sulla merce effettivamente trattata. Ciò implica che le banche devono accertare solo che i documenti presentati siano perfettamente conformi ai termini e alle condizioni della lettera di credito, senza procedere a nessun controllo sulla merce.

Un’operazione di credito documentario si articola generalmente nei seguenti passaggi:

  • Negoziazione e stipulazione del contratto. Compratore e Venditore concordano tutte le caratteristiche e la quantità della merce, raggiungendo un’intesa sul pagamento con lettera di credito e definendone i termini.
  • Richiesta di emissione della lettera di credito. Dopo che il venditore ha ricevuto l’ordine d’acquisto e inviato a sua volta una fattura pro-forma all’importatore (compratore), quest’ultimo richiede alla propria banca l’emissione della lettera di credito a favore dell’esportatore.
  • Emissione della lettera di credito e notifica. La banca accerta le condizioni e procede all’emissione del credito, mentre la banca avvisante provvede a inviare notifica di emissione di credito al beneficiario.
  • Spedizione delle merci e invio della documentazione. L’esportatore invia la merce e presenta alla propria banca la documentazione richiesta.
  • Esame della documentazione ed esito. La banca emittente riceve a sua volta i documenti e provvede all’esame degli stessi. Se i documenti sono ritenuti “conformi”, la banca adempie alla propria obbligazione di pagamento; se invece sono ritenuti “non conformi”, la banca comunica le problematiche riscontrate e rifiuta la prestazione in attesa di comunicazioni (ad es. scioglimento riserve da parte dell’ordinante).

3. Le principali tipologie di credito documentario: revocabile/irrevocabile, confermato/non confermato

Come si è visto, il credito documentario è un’operazione autonoma e indipendente dal contratto sottostante in relazione al quale è sorta l’obbligazione di pagamento, ed è completamente svincolato dal contratto sottostante. La banca, per onorare il pagamento, verifica unicamente la conformità dei documenti presentati rispetto a quanto concordato tra le parti nel credito documentario stesso. Il credito documentario può essere revocabile o irrevocabile.

Nel primo caso l’impegno assunto dalla banca può essere modificato o annullato prima dell’esecuzione dell’operazione, senza preventivo avviso al beneficiario. Un credito documentario revocabile perde quindi completamente la funzione di garanzia, che rappresenta invece l’obiettivo per cui il venditore decide di utilizzare tale modalità di pagamento.

Un credito irrevocabile costituisce invece un impegno inderogabile per la banca che lo ha emesso. Essa diventa l’obbligato principale e, da quel momento in poi, non è più possibile modificare o annullare il credito senza il consenso di tutte le parti interessate.

Il credito documentario irrevocabile può essere inoltre emesso nella forma di credito documentario “non confermato” o “confermato”.

Nel primo caso, la banca emittente si impegna a pagare l’importo oggetto della lettera di credito (a condizione del ricevimento dei documenti richiesti) e, dunque, il creditore si assicura comunque dal rischio commerciale (per mancato pagamento del debitore) ma non dal rischio Paese; può infatti verificarsi che la banca emittente non sia in condizione di pagare la somma oggetto del credito documentario per ragioni riconducibili all’operatività della stessa banca e/o al Paese in cui la banca ha sede. si tratta dunque di una soluzione che il venditore italiano può accettare solo se il credito documentario è emesso da banche di paesi occidentali e non a rischio.

Quando invece il debitore (ordinante) richiede alla sua banca che il credito sia “confermato”, all’impegno irrevocabile della banca emittente di effettuare il pagamento si aggiunge anche l’impegno irrevocabile ed autonomo dell’ulteriore banca c.d. confermante, che dovrà onorare l’impegno assunto non appena riceverà dal venditore i documenti conformi a quanto previsto nello stesso strumento di pagamento. La banca confermante prima di concedere la conferma effettuerà una serie di verifiche circa la solvibilità ed affidabilità della banca emittente ed eventuali rischi di insolvenza del Paese.

Il credito documentario confermato è dunque uno strumento di pagamento particolarmente sicuro ed indicato quando il rischio di credito risulti più elevato anche in Paesi ritenuti a rischio, a condizione che la banca confermante si trovi fuori dell’ambito del Paese a rischio in questione.

Affinché un credito documentario sia confermato, occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

  • la conferma deve essere espressamente richiesta dalla banca emittente (con frasi del tipo “confirm” o semplicemente “with” oppure “may add”);
  • il Paese in cui risiede la banca emittente deve essere assicurabile, cioè vi devono essere linee di credito aperte su quel Paese;
  • la banca emittente, che richiede la conferma, deve essere “gradita”, cioè affidabile.

Generalmente la Banca comunica all’esportatore italiano, futuro beneficiario del credito documentario, la propria disponibilità di massima ad aggiungere la conferma sulla base della valutazione del rischio Paese al momento della richiesta; quando il credito perverrà, soprattutto se il periodo che trascorre tra la stipula del contratto e la disposizione del credito documentario fosse abbastanza lungo, la banca potrebbe non essere più disponibile a confermare il credito.

Per limitare tale rischio, è possibile per l’esportatore richiedere alla propria Banca il rilascio di un impegno (“commitment”) a confermare il credito, e/o farsi rilasciare un’assicurazione per la copertura del rischio di conferma.

La banca designata, pur in presenza di un credito documentario emesso “senza conferma”, può comunque decidere di assumersi ugualmente il rischio Paese, il rischio banca ed il rischio tecnico dell’esame dei documenti, con la c.d. “Silent confirmation”.

Si pendi al seguente esempio. Un’azienda italiana esportatrice (Alfa), una PMI operante nel settore ricambi e accessori per automotive, riceve da una azienda turca (Beta) una proposta di acquisto di materiali per circa 300.00 Euro. Dato che Beta risiede in un Paese a rischio, Alfa richiede, come forma di pagamento, un credito documentario irrevocabile emesso da una primaria banca turca, confermato dalla banca italiana di fiducia di Alfa, con pagamento a vista contro documenti a 90 gg. dalla data di spedizione della merce. Alfa si informa circa la possibilità che la banca confermasse il credito, e nelle more della risposta, attesa l’esigenza di accettare tempestivamente l’ordine di Beta, ottiene da Sace la copertura del rischio di conferma. Tutti i costi inerenti all’operazione – salvo le commissioni di conferma e gli interessi sulla dilazione di pagamento – sono stati addossati a Beta. L’operazione si è conclusa felicemente senza nessun problema per Alfa, che si è liberata di ogni rischio di credito.

4. Il rischio di mancata conferma del credito documentario

Come abbiamo visto, quando la banca conferma un credito documentario irrevocabile significa che la stessa si assume, nei confronti del beneficiario del credito, un impegno, inderogabile e autonomo rispetto a quello assunto dalla banca emittente, a una prestazione che consiste nel pagamento o nell’accettazione o nella negoziazione a fronte di documenti presentati dal beneficiario entro una certa data stabilita nel credito (data di scadenza) che risultino essere conformi ai termini e alle condizioni fissate nel credito stesso.

La banca confermante, dopo aver esaminato i documenti a lei consegnati dal beneficiario e averli riscontrati conformi ai termini e alle condizioni del credito, esegue la prestazione a favore dello stesso, che viene così accreditato in via definitiva e liberatoria. A questo punto, la banca che ha eseguito la prestazione, reclamerà il rimborso; nel caso di operazioni espresse in moneta estera, la banca confermante reclamerà il rimborso alla banca rimborsante secondo le istruzioni ricevute; nel caso di operazioni espresse in Euro, addebiterà il conto della banca emittente sempre secondo le indicazioni che quest’ultima avrà fornito. La banca confermante assume quindi il rischio di non riuscire a farsi rimborsare le somme pagate al beneficiario.

Dato questo rischio, le banche, per poter prestare la propria conferma, una volta che la stessa sia stata espressamente richiesta dalla banca emittente, valutano attentamente:

  • l’affidabilità del paese in cui ha sede la banca emittente, richiedente la conferma: se esistono cioè “linee di credito” concesse al paese;
  • la banca emittente stessa;
  • il valore dell’operazione;
  • la scadenza del credito.

Non sempre quindi gli istituti di credito sono disposti a confermare le lettere di credito; quando la valutazione che viene fatta nei riguardi del paese in cui risiede la banca emittente e/o nei confronti della banca emittente stessa non è sufficientemente positiva, la banca è restia ad assumersi un rischio di tale portata. Inoltre, vi sono alcuni paesi (come ad es. la Cina), in cui le banche non gradiscono chiedere a banche di Paesi diversi di aggiungere il proprio impegno ad un credito documentario da loro emesso.

In questi casi, occorre anzitutto accertarsi che la banca sia disponibile a confermare il credito prima che il credito sia emesso, cioè in fase contrattuale; prima della stipula del contratto occorre, infatti, chiedere alla propria banca se è disposta a confermare il futuro credito documentario e, tra le banche del paese dell’ordinante, quali sono quelle gradite e quali le condizioni richieste per poter aggiungere la propria conferma. In base alle risposte della banca, occorre impartire istruzioni precise al cliente estero.

Se la disponibilità alla conferma della propria banca è negativa, è possibile verificare, direttamente o tramite la propria banca, se esistono banche di paesi industrializzati che siano comunque disposte ad assumersi l’impegno; in caso positivo, la propria banca fungerà solo da  banca avvisante, mentre la richiesta della conferma dovrà essere fatta alla banca estera che si è dichiarata disposta a confermare. In alternativa, è possibile verificare se la propria banca è disposta comunque a gestire in proprio e direttamente il rischio con la c.d. “Silent Confirmation“, utilizzando linee di credito concesse da banche di paesi diversi.

Un’altra possibilità è verificare se il cliente estero intrattenga rapporti con banche di paesi industrializzati o comunque considerati affidabili, disposte ad emettere il credito documentario a fronte di garanzie prestate direttamente dal compratore o per il tramite della sua banca. In questo caso il credito sarà emesso da un istituto di credito di un paese diverso dal paese di residenza del compratore/ordinante il credito.

Ad es., se il cliente risiede in Senegal, ma intrattiene rapporti di conto con una banca francese, a cui fa richiesta di emettere il credito documentario e la banca francese accetta di farlo, l’azienda italiana ha la certezza di incassare il credito senza che sia necessaria la conferma dello stesso, in quanto è la stessa banca francese che emette il credito che si impegna ad eseguire la prestazione nei  confronti dell’azienda italiana e quindi, se saranno presentati tutti i documenti richiesti dalla lettera di credito nel rispetto di termini e condizioni, l’impegno della prestazione verrà mantenuto. Ancora, in caso di transazioni con determinati paesi (ad es. i Paesi dell’area del Mediterraneo), i crediti possono venire emessi direttamente su banche di diritto italiano, ma di proprietà araba, come l’UBAE, l’Arab Bank etc., che dovranno essere dalla emittente designate (nominate) ad eseguire la prestazione in presenza dei documenti conformi.

Ultima possibilità, da valutare soprattutto nei casi in cui la banca emittente non richiede che il proprio credito sia confermato, è quella di ricorrere ad un forfaiter per smobilizzare pro soluto (senza cioè possibilità di rivalsa nei vostri confronti) la lettera di credito. Ricorrere ad un forfaiter significa individuare, con l’aiuto della propria banca, una finanziaria (di solito londinese, svizzera, tedesca, francese o austriaca), disposta ad acquistare il credito in via pro soluto verificando quali sono le condizioni richieste a tal fine. Il forfaiter sconterà pro soluto soltanto in presenza di una dichiarazione di conformità dei documenti presentati ad utilizzo del credito, rilasciata dalla banca emittente, designata o confermante.

5. Quali sono i documenti richiesti in un’operazione di credito documentario e cosa esamina la banca?

Utilizzare un credito documentario significa presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la prestazione prevista dal credito e, cioè, il pagamento o l’accettazione o la negoziazione.

L’utilizzo del credito documentario implica sempre l’indicazione di:

  • data di utilizzo e/o scadenza/validità del credito, la data, cioè, entro cui presentare i documenti richiesti nel credito;
  • luogo di scadenza e banca a cui presentare i documenti entro la data di scadenza;
  • modalità di utilizzo, se, cioè, il credito è utilizzabile per pagamento a vista o differito, per accettazione di tratta scadente a vista o ad una certa data o per negoziazione.

I documenti che più frequentemente sono richiesti in un credito documentario, e che variano a seconda del Paese di importazione, sono:

  • la fattura commerciale (invoice);
  • la distinta degli imballi (Packing list);
  • la nota dei pesi (Weight list);
  • il Certificato di origine;
  • il Certificato di ispezione;
  • il Certificato di assicurazione della merce;
  • il Certificato di presa in carico della merce (Forwarder’s certificate of receipt);
  • il documento di trasporto che, a seconda della modalità di trasporto, può essere la Polizza di carico (Bill of Lading), la Lettera di vettura aerea (Air way bill o House Air way bill), la Lettera di vettura camionistica (CMR), la Lettera di vettura ferroviaria, il Documento di trasporto multimodale o combinato.

Ricevuti i documenti ad utilizzo del credito documentario, la banca designata, l’eventuale banca confermante e la banca emittente, devono esaminarli con cura per decidere se accettarli ed eseguire la prestazione oppure rifiutarli, e quindi non eseguire la prestazione promessa.

La prestazione che la banca designata e/o la banca confermante esegue a favore del venditore/beneficiario è definitiva, senza cioè la possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario. Ciò significa che i documenti presentati dal beneficiario ad utilizzo del credito sono stati riscontrati dalla banca come perfettamente corrispondenti ai termini e alle condizioni del credito.

Qualora, invece, dall’esame dei documenti risultino delle discrepanze rispetto a quanto previsto nel credito (ad es., spedizione oltre i termini, luogo di spedizione o di arrivo merce diversi, tardiva presentazione dei documenti, ecc.), gli stessi verranno rifiutata dalle banche che solleveranno delle “riserve”, venendo, così, meno l’impegno irrevocabile assunto originariamente a causa, appunto, della presentazione non conforme dei documenti.

L’esame che la banca effettua in ordine alla conformità dei documenti è estremamente rigoroso: i documenti presentati dal venditore/beneficiario devono rispettare, “alla lettera” quanto richiesto nel testo della lettera di credito, altrimenti la banca non procede al pagamento.

In un caso di cui ci siamo occupati, un’azienda italiana aveva ricevuto una lettera di credito documentario irrevocabile aperta da una banca tedesca a fronte di una fornitura da effettuare ad un cliente estero. Spedita la merce, l’azienda italiana aveva presentato i documenti alla sua banca di fiducia, che li aveva a sua volta inviati alla banca tedesca per l’utilizzo.

La banca tedesca non ha provveduto al pagamento contestando le seguenti irregolarità: a) la fattura non era stata emessa in lingua inglese (il documento era denominato “Fattura” invece che “Commercial Invoice”); b) la moneta dell’importo non era chiara (appariva  “L.” anziché “ITL”; c) l’indirizzo del beneficiario non era completo in quanto mancava, contrariamente a quanto indicato nel testo della Lettera di credito, “Italy”.

Si trattava, come è evidente, di riserve esclusivamente formali, ma sufficienti a bloccare il pagamento. L’azienda italiana ha dovuto quindi ripresentare tutti i documenti conformi come richiesto.

6. Crediti documentari trasferibili, rotativi, sussidiari

Un credito documentario è trasferibile (trasferable), se il beneficiario può disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad un altro beneficiario, per l’intero importo o parzialmente. Un credito trasferibile deve essere emesso come tale e può essere trasferito una sola volta (perciò non può esservi un terzo beneficiario).

Lo scopo del venditore è in questo caso quello di entrare in possesso della merce da consegnare all’acquirente senza movimentare fondi propri o senza dover ricorrere a fidi bancari. Il credito trasferibile viene perciò utilizzato generalmente quando il venditore non è l’effettivo fornitore della merce, ma un intermediario (agente, commissionario, società di import/export) che dovrà a sua volta acquistarla per rivenderla.

In alcuni casi, quando il primo beneficiario è un agente o un commissionario, il credito viene trasferito all’effettivo fornitore per l’intero importo dietro pagamento di una provvigione; qualora invece il primo beneficiario sia una società di import/export, questa vorrà conservare la titolarità della fornitura e perciò trasferirà un importo minore rispetto a quello originario del credito, ottenendo così un margine di guadagno.

Il credito documentario rotativo (revolving credit) prevede l’impegno da parte della banca emittente di rinnovare, di volta in volta, l’impegno a pagare, ad accettare o a far effettuare il pagamento, ripristinando quindi l’importo iniziale del credito. Si tratta quindi di una normale apertura di credito il cui importo, dopo ogni utilizzo, viene ripristinato automaticamente e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte.

Tale tipologia di credito presuppone quindi un contratto tra compratore e venditore, in cui sono previste un certo numero di forniture nel tempo. Può essere cumulativo o non cumulativo; nel primo caso, eventuali importi non utilizzati in un primo tempo vengano aggiunti alla frazione successiva.

Il credito documentario sussidiario o controcredito (back to back credit) prevede che, su ordine del beneficiario di un credito irrevocabile, venga aperto un nuovo credito a favore di un secondo beneficiario. Il controcredito si realizza quindi quando il beneficiario di un credito documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un credito documentario back to back a favore di terzi per l’acquisto – generalmente – delle merci che sono oggetto del credito base.

Il credito base e il controcredito sono correlati ed interdipendenti da un punto di vista strettamente economico, ma non da un punto di vista giuridico, in quanto il back to back, prevedendo due crediti distinti ed autonomi tra loro, non è in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base, come lo è invece il credito trasferibile.

 7. Credito documentario: suggerimenti per l’operatore italiano

L’operatore italiano deve sempre esaminare con molta attenzione il testo di una lettera di credito, verificando che sia rispettoso degli accordi presi e che non contenga clausole svantaggiose, ad esempio riguardanti la data di scadenza, la data di spedizione, i termini di resa Incoterms o particolari documenti richiesti.

Ecco alcuni suggerimenti per evitare rischi indesiderati nella gestione di un’operazione di credito documentario.

  • Occorre prestare la massima attenzione nel preparare e consegnare accuratamente i documenti relativi al trasporto della merce, così come previsti nella lettera di credito.
  • È opportuno stabilire preventivamente con l’acquirente estero, in modo chiaro e preciso, le condizioni richieste per il credito documentario, in particolare l’importo, la validità, durata, modalità di utilizzo, divisione delle spese e commissioni bancarie e, soprattutto, la modalità di spedizione e consegna della merce ed ai documenti che il venditore dovrà presentare alla banca per ottenere dalla stessa il pagamento.
  • È opportuno contattare la propria banca per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere la conferma del credito, e a quali condizioni.
  • Il credito documentario ha una durata di validità ed ha una scadenza; occorre quindi prestare molta attenzione a pattuire termini di scadenza sufficienti al venditore per poter presentare i documenti alla banca ed ottenere dalla stessa il pagamento.
  • È opportuno concordare con l’acquirente un termine di consegna della merce (Incoterms) del gruppo “C” (CPT, CIP, CFR, CIP) per gestire il trasporto e la produzione del relativo documento che dovrà essere presentato in banca per l’utilizzo.
  • È opportuno verificare con l’operatore di trasporto la modalità di trasporto per conoscere, in via preventiva, come verrà spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi, documento relativo, ecc.).
  • È opportuno fornire al compratore/ordinante estero tutte le istruzioni che lo stesso dovrà dare alla banca emittente su come dovrà essere emesso il credito ed entro quando dovrà essere notificato, o, in alternativa, farsi inviare dal compratore una bozza di emissione del credito documentario, per verificare la possibilità di rispettare le condizioni richieste.
  • È opportuno evitare di accettare richieste di documenti la cui esibizione dipenda dall’ordinante estero (ad es. un documento di accettazione della merce emesso o sottoscritto dall’acquirente) e accertarsi che i documenti richiesti possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti previsti.
  • È opportuno evitare di accettare imposizioni del beneficiario estero circa la conferma del credito documentario, cercando di rassicurare il proprio fornitore dell’affidabilità del sistema “Paese” (Italia) e del sistema “bancario”.
  • È opportuno indicare nella lettera di credito un importo in Euro, per non andare incontro a un cambio sfavorevole al momento della negoziazione, con conseguente riduzione, anche rilevante, della somma richiesta.

 

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato specializzato in Import-Export

 

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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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