Le condizioni di pagamento di un’operazione export: quando pagare?
Le condizioni di pagamento di un’operazione export prevedono che le parti possono concordare che il pagamento della fornitura sia effettuato prima, dopo o contestualmente alla consegna della merce.
1. Il pagamento anticipato
Il pagamento anticipato per il venditore/esportatore italiano è tra le condizioni di pagamento di un’operazione export certamente la condizione preferibile, in quanto in tal modo, il venditore spedisce la merce ordinata soltanto quando l’importo relativo alla fornitura gli sarà stato accreditato dal compratore estero.
Su quest’ultimo grava quindi totalmente il rischio, dato che il compratore non ha la certezza che il venditore gli spedirà la merce, nella data e nel luogo pattuito e se la riceverà conforme agli standard tecnici ed alle caratteristiche stabilite nel contratto.
Pertanto, è altamente opportuno concordare con la controparte estera tale condizione di pagamento, soprattutto quando si tratta di un cliente non conosciuto, la cui solvibilità è dubbia o si trovi in un Paese a rischio.
Tuttavia, non molto spesso, o comunque non sempre, l’operatore italiano riesce a pattuire un pagamento anticipato, dato che il compratore estero difficilmente accetta di sopportare il rischio.
Oppure, se lo accetta chiederà al venditore italiano di essere tutelato da una idonea garanzia bancaria, che lo copra appunto dal rischio relativo all’esborso effettuato (si tratta della c.d. “Advance payment bond”).
Il rilascio di tale garanzia non è tuttavia agevolmente ottenibile ed è piuttosto costoso.
2. Il pagamento posticipato
Il pagamento posticipato è ovviamente, tra le condizioni di pagamento di un’operazione export, la situazione opposta che preferisce il compratore, in quanto riceve la merce ordinata prima di eseguire il pagamento del prezzo a favore del venditore.
In questo caso è il venditore che si accolla tutti i rischi: deve produrre la merce, metterla a disposizione del compratore nel luogo e nei termini concordati e spedirla fino a destinazione, senza avere garanzie che il compratore paghi o paghi puntualmente.
Nonostante i rischi a cui è esposto il venditore italiano, il pagamento posticipato rappresenta probabilmente il termine di pagamento più diffuso nelle transazioni con l’estero.
È evidente che in questo caso il venditore dovrà adeguatamente cautelarsi con garanzie di tipo assicurativo o bancario; sotto quest’ultimo profilo potrà chiedere al compratore di procurarsi una garanzia bancaria di pagamento, a tutela del rischio di mancato pagamento.
3. Il pagamento contestuale
Il pagamento contestuale si ha quando il regolamento del prezzo della fornitura avviene contestualmente alla consegna della merce: questa forma di pagamento è conosciuta anche come “cash on delivery” (COD).
In questo caso, il venditore italiano incarica uno spedizioniere di consegnare la merce solo se riceverà in cambio della stessa:
- banconote;
- un assegno bancario o un assegno circolare;
- un “pagherò cambiario” oppure
- una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi o di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile ed incondizionata a favore del venditore.
Il COD è una modalità di pagamento molto utilizzata per le spedizioni via camion in ambito europeo, soprattutto in considerazione della brevità delle distanze e quindi, dei ristretti tempi di inoltro delle merci.
È infatti il modo migliore per vincolare la consegna dei prodotti evitando i tempi lunghi connessi al passaggio dei documenti tra banche appartenenti a Stati diversi.
Il COD impone al venditore italiano di avere la gestione del trasporto, soprattutto se l’oggetto della vendita consiste in prodotti non standardizzati.
Infatti, se il trasporto è gestito da uno spedizioniere scelto dal compratore e operante per suo conto, il fornitore si trova esposto al rischio che la merce venga consegnata anche a fronte di mezzi di pagamento a lui non graditi.
Inoltre se, per qualsiasi motivo, la merce subisse danneggiamenti o furti, il cliente estero non pagherebbe ed il venditore non potrebbe rivalersi sullo spedizioniere.
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Impot-Export
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