I rischi di un’operazione di incasso documentario
L’operazione di incasso documentario a prima vista sembra non presentare rischi perché, se il compratore vuole ritirare la merce, deve entrare in possesso dei documenti giacenti presso la banca e in particolare della polizza di carico che costituisce il documento rappresentativo della merce.
In realtà, nonostante che l’operazione di incasso documentario sembri offrire al venditore italiano garanzie circa l’incasso del credito, esso comporta una serie di rischi.
La banca, infatti, si assume l’unico obbligo di eseguire le istruzioni del cedente/venditore così come impartite e cioè di consegnare i documenti al compratore soltanto se paga l’importo, e non assume quindi alcun impegno al pagamento (come invece accade nel credito documentario). È quindi un’operazione che non offre alcuna garanzia circa il pagamento, se non l’affidabilità e la correttezza commerciale del proprio cliente, che potrebbe non pagare.
Ma oltre a questo rischio, ve ne sono altri. Infatti:
- il compratore, per vari motivi (ad es. perché non è più interessato alla merce, per ottenere sconti o altro), potrebbe non ritirare più la merce che giace presso depositi/magazzini doganali, mentre i documenti sono presso la banca presentatrice che provvederà a restituirli al mittente;
- il compratore potrebbe ritirare la merce senza pagamento o accettazione, qualora la merce venga spedita direttamente all’indirizzo dello stesso per ferrovia, posta, camion o aereo e la consegna possa essere effettuata senza che l’acquirente abbia ritirato presso la banca i documenti previsti;
- il compratore potrebbe ritirare la merce senza documento rappresentativo, soprattutto quando si opera con alcuni Paesi, per cui, pur essendo il compratore vincolato al ritiro della merce con la consegna del documento rappresentativo, la stessa gli venga comunque consegnata.
La sicurezza di ricevere il pagamento attraverso l’operazione di incasso documentario è quindi riposta solo nella serietà commerciale e nella solvibilità della controparte.
È pertanto sconsigliabile sempre quando la controparte risiede in Paesi ritenuti a “rischio”, o quando la fornitura è caratterizzata da beni fabbricati ad “hoc” per il proprio cliente.
Al fine di evitare che l’importatore entri in possesso della merce senza provvedere al pagamento, occorre che l’esportatore italiano gestisca il trasporto (evitando i termini di resa del gruppo F degli Incoterms® 2010, e in particolare la tipologia Ex Works) e verifichi che i documenti rappresentativi della merce (ad es. a polizza di carico) siano emessi all’ordine della banca.
È inoltre opportuno che il venditore italiano scelga lo spedizioniere per avere il controllo della merce durante tutto il tragitto della stessa, e individui un mandatario nel Paese dell’acquirente, affinché lo stesso gli possa essere di supporto in ogni circostanza e, in particolare, nel caso di mancato pagamento (cura della messa all’incanto, reperimento nuovi clienti, ecc.).
Per garantire il ritorno della merce all’esportatore italiano, questi deve affidare tutte le fasi della spedizione ad un operatore di trasporto preparato professionalmente, che abitualmente percorra quel tragitto e che, dietro incarico scritto, garantisca che la merce, nel caso non si presenti l’importatore con i documenti originali, non verrà consegnata e sarà imbarcata su di una nave per la restituzione in Italia.
Per approfondire i nostri servizi di assistenza e consulenza in tema di import-export, visionate la pagina dedicata del nostro sito.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Import-Export
Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro blog.
Le informazioni contenute in questo articolo sono da considerarsi sino alla data di pubblicazione dello stesso; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.
Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.