Le condizioni di pagamento di un’operazione export: l’incasso alla consegna (COD)
La forma di pagamento “cash on delivery”, incasso alla consegna (COD), prevede che il pagamento del prezzo della fornitura avvenga contestualmente alla consegna della merce.
L’operazione riguarda le spedizioni effettuate via camion in ambito europeo, e generalmente si articola nel seguente modo:
1) l’esportatore incarica uno spedizioniere (scelto da lui stesso o su indicazione del compratore a seconda del termine di resa della merce pattuito) di consegnare la merce solo se riceverà in cambio della stessa uno dei seguenti documenti:
- un assegno bancario o un assegno circolare;
- un “pagherò” cambiario;
- la firma di accettazione su di una tratta;
- una dichiarazione bancaria di aver ricevuto ordine di pagamento;
- una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi;
- un’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile ed incondizionata a favore del venditore.
Tra tutti tali documenti, peraltro, solo l’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, o il ritiro di un assegno circolare emesso da primaria banca, assicura al venditore il pagamento della fornitura; tutti gli altri invece presentano una serie di rischi che sconsigliano l’utilizzo del sistema di incasso alla consegna (COD).
2) lo spedizioniere, giunto a destinazione, consegnerà la merce al compratore secondo le istruzioni ricevute dal venditore;
3) lo spedizioniere, consegnerà all’esportatore il documento ritirato dal compratore quale vincolo per la consegna della merce, secondo le istruzioni ricevute dall’esportatore.
Il rapporto che si instaura con lo spedizioniere a cui viene affidato l’incarico di consegnare la merce al destinatario della stessa non va confuso con il contratto di trasporto, in quanto il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere si impegna non a trasportare, ma a concludere un contratto di trasporto con un vettore per l’invio della merce ad un certo destinatario.
Lo spedizioniere è responsabile solo in caso di inosservanza delle istruzioni ricevute e da lui stesso accettate.
Nel caso lo spedizioniere esegua le istruzioni ricevute che, ad es., prevedessero la consegna della merce contro ritiro di un assegno di conto corrente bancario e lo stesso risultasse poi impagato, lo spedizioniere non avrebbe alcuna responsabilità in quanto il danno subito dalla ditta venditrice riguarda ed è conseguenza del rapporto che la stessa ha instaurato con il compratore.
La responsabilità dello spedizioniere sussisterebbe, invece, qualora a fronte di istruzioni scritte, da lui accettate senza alcuna riserva, richiedenti la consegna della merce, contro ritiro di un assegno circolare firmato da primaria banca, la merce fosse, invece, consegnata diversamente dalle istruzioni, contro ritiro ad es. di assegno di conto corrente bancario emesso dallo stesso compratore, assegno che poi risultasse impagato.
In questo caso lo spedizioniere, quale mandatario del venditore, è responsabile in quanto l’inosservanza del mandato causa un danno economico al venditore.
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Import-Export
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