Pagamenti nelle vendite internazionali: come garantirsi dai rischi (parte prima)
L’export costituisce, soprattutto nell’attuale congiuntura economica, un settore sempre più importante per le PMI italiane, le quali sempre più frequentemente collocano i propri prodotti e servizi su mercati esteri, sia europei che extraeuropei.
Esportare i propri prodotti o servizi all’estero implica per aventi sede al di fuori dei confini nazionali. Ciò pone problemi ed esigenze ben diversi e più complessi rispetto a quelli della tradizionale vendita domestica. Tale aspetto non è talvolta ben avvertito dagli operatori, i quali tendono spesso a considerare la vendita internazionale alla stessa stregua di una vendita interna, in tal modo andando incontro a conseguenze che possono essere pesanti.
Uno dei problemi tradizionalmente più avvertiti nell’ambito dei contratti internazionali (ovvero, appunto, nei contratti in cui le parti hanno la propria sede di affari in paesi diversi) è, come noto, il rischio finanziario, cioè quello derivante dalla eventuale inadempienza o insolvenza dell’acquirente estero.
Le imprese possono tutelarsi nei confronti di tale rischio adottando vari strumenti, finalizzati a garantire la sicurezza del pagamento da parte dell’acquirente estero. Tali strumenti sono da tempo affermati e ben conosciuti nel commercio internazionale, ma talvolta sono poco noti o poco utilizzati dalle PMI italiane, soprattutto a quelle che da poco tempo si sono affacciate ai mercati esteri.
Il principale e più diffuso strumento di pagamento nelle esportazioni internazionali è costituito dal credito documentario, o lettera di credito. Tale strumento permette, attraverso l’intervento delle banche, di contemperare l’interesse del venditore-esportatore a ricevere il pagamento del prezzo pattuito e quello dell’importatore-compratore a ricevere la merce.
Vediamo un semplice esempio per capire la finalità e il funzionamento di tale strumento di pagamento.
Ipotizziamo che l’impresa italiana A venda un macchinario all’impresa B, avente sede in Argentina. A ha interesse ad incassare il prezzo della vendita prima possibile, a partire dal ricevimento dell’ordine di acquisto effettuato da B, senza attendere che il macchinario venga effettivamente consegnato a B, per evitare che questi possa non rispettare il proprio obbligo di pagamento una volta ricevuta la merce. B a sua volta ha interesse a ritardare il pagamento il più possibile, almeno fino a quando avrà ottenuto la disponibilità materiale del macchinario, in modo da garantirsi contro eventuali inadempienze di A, come ad esempio la ritardata consegna o la consegna di merce non conforme.
Lo strumento che riesce a soddisfare queste contrapposte esigenze è appunto il credito documentario, grazie al quale la banca, nel ruolo di intermediario creditizio, infonde fiducia ai contraenti in quanto sostituisce, a vantaggio e a maggior sicurezza dell’esportatore, la propria solvibilità a quella dell’importatore.
Il meccanismo di funzionamento del credito documentario è, in estrema sintesi, il seguente. Il compratore-importatore (ordinante, o applicant) ordina alla propria banca (emittente o issuing bank) di effettuare un’apertura di credito a favore del venditore-esportatore (beneficiario o beneficiary). La banca emittente, operando in conformità alle istruzioni ricevute dal compratore, si impegna a onorare il credito, direttamente o tramite una banca corrispondente (avvisante, o advising bank) entro un determinato termine, previa presentazione da parte del venditore di determinati documenti, rappresentativi della merce, concordati dalle parti.
Di solito i documenti rappresentativi della merce consistono nella fattura (invoice) e in un documento di trasporto attestante la spedizione delle merci nelle condizioni e nei limiti stabiliti (polizza di carico, o bill of lading). A questi documenti essenziali si accompagnano spesso altri documenti, come il certificato d’origine, il certificato di qualità, il certificato d’ispezione, i documenti per sdoganare la merce, etc.
La banca emittente, una volta ricevuta dal venditore la documentazione pattuita con il compratore, che attesta la spedizione della merce, ed una volta controllata la conformità e la regolarità di tale documentazione, si obbliga, in proprio ed autonomamente, a corrispondere il prezzo al venditore. In questo modo, il compratore paga il prezzo solo dopo avere avuto la certezza che la merce ordinata è stata spedita, mentre il venditore ha la certezza di ricevere il pagamento dalla banca, prima che la merce sia stata ricevuta dall’acquirente.
Nel prossimo articolo proseguiremo con l0analisi delle caratteristiche del credito documentario.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Contrattualistica Internazionale
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