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credito documentario

Il credito documentario (lettera di credito): cos’è e come funziona

18 Settembre 2019/in Import-export, News

Indice

Nel settore dell’import/export il credito documentario, conosciuto anche come lettera di credito (letter of credit), rappresenta il metodo di pagamento più utilizzato, specialmente se il compratore proviene da uno Stato con un “rischio Paese” alto.

La lettera di credito è uno tra gli strumenti più sicuri nel commercio internazionale, in quanto elimina il rischio di insolvenza del compratore estero, trasferendo l’obbligo di pagamento di quest’ultimo ad una banca, la quale si fa garante nei confronti del venditore di tutte le fasi della transazione.

La banca assume infatti un’obbligazione autonoma rispetto alle obbligazioni contrattuali delle parti, garantendo il pagamento a fronte dell’adempimento di consegna da parte del venditore dei documenti relativi al trasporto della merce, nelle modalità e tempi stabiliti nella lettera di credito, verificati dalla banca stessa.

Se poi il credito documentario è irrevocabile e “confermato”, esso rappresenta il mezzo di pagamento che offre maggiore sicurezza all’impresa venditrice italiana.

Tuttavia, si tratta di uno strumento abbastanza complesso, che deve essere ben conosciuto per evitare sorprese e rischi indesiderati.

Inoltre, esso comporta una serie di costi (che, generalmente, la banca emittente richiederà al proprio cliente/ordinante) abbastanza elevati in termini di spese e commissioni, tanto più se il Paese dell’ordinante estero è considerato a rischio. Tali costi possono essere ribaltati al cliente estero, che tuttavia non sempre è in grado di sostenerli.

1. I soggetti coinvolti in un’operazione di credito documentario sono generalmente quattro:

  • Il Compratore (applicant), il quale ordina alla propria banca di aprire un credito a favore del venditore, emettendo la lettera di credito.
  • Il Venditore (beneficiary), che esporta la merce oggetto della transazione descritta nel documento di credito ed è dunque il beneficiario del credito stesso.
  • La Banca emittente (issuing bank), ossia la banca che emette concretamente la lettera di credito, facendola pervenire alla Banca avvisante.
  • La Banca avvisante (advising bank), cioè la banca che si occupa di avvisare il Venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore.

2. Le caratteristiche essenziali del credito documentario sono le seguenti:

  • Autonomia: la lettera di credito è del tutto distinta dal contratto di vendita cui si riferisce. Questo significa che la banca emittente ha l’impegno irrevocabile di onorare la lettera di credito anche nell’eventualità che il compratore si riveli insolvente.
  • Astrattezza: il credito documentario è svincolato dalla causa che l’ha originato; quindi, il venditore, a fronte di una documentazione conforme e tempestiva, ha diritto al pagamento anche se il compratore non vuole o non può ritirare la merce.
  • Formalismo: l’intera operazione si fonda sui documenti e non sulla merce effettivamente trattata. Ciò implica che le banche devono accertare solo che i documenti presentati siano perfettamente conformi ai termini e alle condizioni della lettera di credito, senza procedere a nessun controllo sulla merce.

3. Un’operazione di credito documentario si articola generalmente nei seguenti passaggi:

  • Negoziazione e stipulazione del contratto. Compratore e Venditore concordano tutte le caratteristiche e la quantità della merce, raggiungendo un’intesa sul pagamento con lettera di credito e definendone i termini.
  • Richiesta di emissione della lettera di credito. Dopo che il venditore ha ricevuto l’ordine d’acquisto e inviato a sua volta una fattura pro-forma all’importatore (compratore), quest’ultimo richiede alla propria banca l’emissione della lettera di credito a favore dell’esportatore.
  • Emissione della lettera di credito e notifica. La banca accerta le condizioni e procede all’emissione del credito, mentre la banca avvisante provvede a inviare notifica di emissione di credito al beneficiario.
  • Spedizione delle merci e invio della documentazione. L’esportatore invia la merce e presenta alla propria banca la documentazione richiesta.
  • Esame della documentazione ed esito. La banca emittente riceve a sua volta i documenti e provvede all’esame degli stessi. Se i documenti sono ritenuti “conformi”, la banca adempie alla propria obbligazione di pagamento; se invece sono ritenuti “non conformi”, la banca comunica le problematiche riscontrate e rifiuta la prestazione in attesa di comunicazioni (ad es. scioglimento riserve da parte dell’ordinante).

4. I documenti che più frequentemente sono richiesti in un credito documentario, e che variano a seconda del Paese di importazione, sono:

  • la fattura commerciale (invoice);
  • la distinta degli imballi (Packing list);
  • la nota dei pesi (Weight list);
  • il Certificato di origine;
  • il Certificato di ispezione;
  • il Certificato di assicurazione della merce;
  • il Certificato di presa in carico della merce (Forwarder’s certificate of receipt);
  • il documento di trasporto che, a seconda della modalità di trasporto, può essere la Polizza di carico (Bill of Lading), la Lettera di vettura aerea (Air way bill o House Air way bill), la Lettera di vettura camionistica (CMR), la Lettera di vettura ferroviaria, il Documento di trasporto multimodale o combinato.

Ricevuti i documenti ad utilizzo del credito documentario, la banca designata, l’eventuale banca confermante e la banca emittente, devono esaminarli con cura per decidere se accettarli ed eseguire la prestazione oppure rifiutarli, e quindi non eseguire la prestazione promessa.

La prestazione che la banca designata e/o la banca confermante esegue a favore del venditore/beneficiario è definitiva, senza cioè la possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario.

Ciò significa che i documenti presentati dal beneficiario ad utilizzo del credito sono stati riscontrati dalla banca come perfettamente corrispondenti ai termini e alle condizioni del credito.

Qualora, invece, dall’esame dei documenti risultino delle discrepanze rispetto a quanto previsto nel credito (ad es., spedizione oltre i termini, luogo di spedizione o di arrivo merce diversi, tardiva presentazione dei documenti, ecc.), gli stessi verranno rifiutata dalle banche che solleveranno delle “riserve”, venendo, così, meno l’impegno irrevocabile assunto originariamente a causa, appunto, della presentazione non conforme dei documenti.

L’esame che la banca effettua in ordine alla conformità dei documenti è estremamente rigoroso: i documenti presentati dal venditore/beneficiario devono rispettare, “alla lettera” quanto richiesto nel testo della lettera di credito, altrimenti la banca non procede al pagamento.

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato specializzato in Import-Export 

 

Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro blog.

 


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Tags: Import-Export
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