Emergenza Coronavirus: le misure di sostegno finanziario alle PMI
Le misure di sostegno finanziario alle PMI
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cresci Italia” (di seguito, il “Decreto” – qui il testo integrale) ha introdotto una serie di misure di sostegno finanziario alle PMI ed alle imprese in occasione dell’epidemia Coronavirus, allo scopo di assicurare liquidità alle stesse ed evitare restrizioni al credito.
Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
Il Decreto modifica, all’art. 49, le norme regolanti il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (Mediocredito), allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito, per la durata di 9 mesi.
- La garanzia è a titolo gratuito;
- L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ogni operazione di finanziamento, per un importo massimo garantito per ogni singola impresa di 1.500.000 euro;
- Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, massima a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima dell’80% e per un importo massimo garantito per ogni singola impresa di 1.500.000 euro;
- Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- Viene anche previsto che nel caso di operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata di tale garanzia sia estesa automaticamente qualora sia concessa una moratoria o sospensione dei pagamenti da parte delle banche o intermediari finanziari a causa del COVID-19. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 (o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia), la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti (regioni, Cassa Depositi e Prestiti, Confidi).
- Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, anche i nuovi finanziamenti a breve termine concessi fino al limite di 3.000 euro a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
Moratoria ABI ed estensione del programma Imprese in Ripresa 2.0
Il 6 marzo 2020 l’ABI ha sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito 2019 (qui il testo integrale). Con l’Addendum, il programma “Impresa in Ripresa 2.0” trova ora applicazione per i finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020, che siano stati erogati “in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
La sospensione è consentita per un periodo massimo di 12 mesi, mentre l’allungamento può concedersi per un periodo massimo pari al doppio della durata del piano di ammortamento residuo (per il credito a breve termine il limite è di 270 giorni).
Il programma “Impresa in Ripresa 2.0” (qui il testo integrale)prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari che vi aderiscono di agevolare il rimborso dei finanziamenti del richiedente sospendendo il pagamento della quota capitale (sospensione) o prorogandone la scadenza (allungamento).
L’accesso al programma è consentito solamente alle micro, piccole e medie imprese (come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – qui il testo integrale), che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano in essere posizioni debitorie classificate come non-performing.
La misura della sospensione trova applicazione per i finanziamenti a medio lungo termine e per le operazioni di leasing mobiliare od immobiliare, anche qualora questi siano stati concessi a fronte di un contributo pubblico. Si prevede l’applicabilità della sospensione anche alle aperture di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento, alla data di presentazione della domanda, sia già in ammortamento con un piano di rimborso rateale. Le rate del finanziamento, inoltre, non devono essere scadute per più di 90 giorni alla data della presentazione della domanda, né il finanziamento deve essere stato oggetto di sospensione o proroga nei 24 mesi precedenti.
L’allungamento è applicabile anche ai mutui, ai finanziamenti a breve termine, al credito agrario di conduzione ex. art. 43 TUB, ed anche agli insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti oggetto di anticipazione da parte della banca.
Il Fondo di Garanzia per le PMI, nella Circolare n.5/2020 (qui il testo integrale) ha deliberato di adottare la conferma d’ufficio della garanzia del Fondo per tutti i finanziamenti cui siano state applicate le misure “Impresa in Ripresa 2.0”, confermando la garanzia senza procedere ad alcuna valutazione del merito di credito del soggetto richiedente.
L’estensione della garanzia opera su comunicazione degli interessati, mediante invio dell’apposita modulistica predisposta sul sito del Fondo di Garanzia
La moratoria statale per i finanziamenti
Il Decreto ha previsto la sospensione fino al 30 settembre 2020 della possibilità di revocare le aperture di credito e del rimborso dei finanziamenti (a rimborso rateale e non). Nel dettaglio:
- per le aperture di credito a revoca e per le anticipazioni su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o per la maggior somma esistente alla data di pubblicazione del Decreto), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i finanziamenti a rimborso non rateale con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, il finanziamento è prorogato alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi accessori e senza formalità) fino al 30 settembre 2020;
- per i finanziamenti a rimborso rateale (inclusi i contratti di leasing), il pagamento delle rate (o dei canoni) in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Conseguentemente, si prevede la dilazione del piano di ammortamento secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, e la proroga dei relativi elementi accessori senza alcuna formalità. Se l’impresa ne fa richiesta, la sospensione opera solo per la quota capitale.
L’accesso alle misure è consentito alle sole PMI (come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) che ne facciano richiesta mediante apposita comunicazione, cui va allegata un’autocertificazione con cui l’impresa attesta di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19.
È inoltre necessario che l’impresa, alla data di pubblicazione del Decreto, non sia titolare di esposizioni debitorie classificate come deteriorate.
A fronte dell’applicazione di tali misure, gli istituti di credito beneficiano dell’intervento di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia, che – a seconda dei casi – garantirà un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi delle aperture di credito non revocabili, dei finanziamenti prorogati o dell’importo delle rate il cui pagamento è stato sospeso.
Le misure si applicano anche ai finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi ed ai finanziamenti agevolati, previo invio – in tale ultimo caso – di un’apposita comunicazione all’ente incentivante.
Moratoria per i finanziamenti agevolati export
Il Decreto prevede che i finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese possano beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, di una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
Garanzia di Cassa Depositi e Prestiti per le imprese diverse dalle PMI
Per le imprese diverse dalle PMI, l’art. 57 del Decreto istituisce presso il MEF un fondo permanente mirato a favorire l’erogazione di prestiti bancari, con il supporto della Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
Il Decreto prevede infatti che le esposizioni assunte da CDP nei confronti delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 possano essere assistite dalla garanzia dello Stato per un importo massimo pari all’80% dell’esposizione assunta.
Beneficiano della garanzia statale le esposizioni assunte da CDP verso imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa della emergenza epidemiologica, e che operano in specifici settori da individuarsi con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’individuazione dei settori di attività da parte del Ministero dovrà comunque assicurare la complementarietà rispetto alle categorie di imprese che possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.
L’intervento di CDP non è limitato a particolari forme di finanziamento, potendo riguardare anche la concessione di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, ed avviene indirettamente, tramite il sostegno a banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
L’individuazione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia statale, nonché dei settori nei quali devono operare le imprese beneficiarie, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Proroga delle scadenze di mutui e finanziamenti
L’art. 56 del Decreto introduce le seguenti misure di sostegno finanziario per micro, piccole e medie imprese, in relazione alle esposizioni (che non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate) nei confronti di banche e intermediari finanziari:
• per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020, gli importi accordati (utilizzati o meno) non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020;
• per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
La richiesta di beneficiare delle misure è corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. A tal riguardo, la Banca d’Italia ha escluso qualsiasi obbligo delle banche di verificare la veridicità delle autocertificazioni ricevute a corredo delle richieste di moratoria.
Credito d’imposta
Infine, l’art. 55 del Decreto prevede che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto), potrà trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite ad alcune componenti (tra cui le perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile).
La trasformazione in credito d’imposta (anche di attività non iscritte a bilancio), si perfeziona alla data di efficacia della cessione dei crediti. Si consente in tal modo di anticipare la fruizione delle minori imposte corrispondenti a tali DTA, di cui altrimenti le imprese avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte.
A tal fine i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, che possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Tra i vari benefici fiscali sottesi all’operazione, i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti o chiesti a rimborso.
Le menzionate previsioni non sono usufruibili dalle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza e in ogni caso non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Avv. Valerio Pandolfini
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