La cessione di azienda: il trasferimento dei crediti e dei debiti
Ai sensi dell’art. 2559 c.c il cessionario dell’azienda subentra automaticamente nei crediti relativi all’azienda ceduta. In deroga alla disciplina generale sulla cessione dei crediti, la cessione è efficace nei confronti dei terzi debitori con l’iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento d’azienda; tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Ai sensi dell’art. 2560 c.c., l’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta in solido con il cedente se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Le parti possono escludere il trasferimento dei debiti in capo al cessionario, ma tale pattuizione non ha effetto nei confronti dei terzi creditori. Una deroga al principio generale di cui all’art. 2560 c.c. è prevista, per i debiti tributari, dall’art. 14 del D.lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e sanzioni relative all’anno della cessione e ai due anni precedenti, nonché per quelle relative anche agli anni precedenti se già irrogate e contestate nel medesimo periodo, fino a concorrenza di un importo pari al valore dell’azienda ceduta. Il cessionario dell’azienda non risponde dei debiti del cedente quando la cessione avviene nell’ambito di uno degli strumenti di soluzione della crisi d’impresa previsti dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della Crisi”).
1. Il trasferimento dei crediti nella cessione di azienda
La cessione di azienda è il contratto con cui vengono ceduti tutti o parte dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.).
Per quanto concerne il trasferimento dei crediti, l’art. 2559 c.c prevede che il cessionario d’azienda subentra automaticamente nella titolarità dei crediti relativi all’azienda ceduta. In deroga alla disciplina generale sulla cessione dei crediti, la cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitori (oltre che con la notifica o con l’accettazione da parte di questi) con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda.
Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. E’ quindi opportuno procedere in ogni caso alla notifica della intervenuta cessione d’azienda al debitore ceduto, in modo da rendere edotto il terzo che, nonostante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese, questi non dovrà pagare il cessionario bensì sempre il cedente.
Salvo patto contrario, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza dei crediti ceduti al momento della cessione (art. 1260 c.c.), mentre non è tenuto a garantire il buon fine dei crediti ceduti, che si intendono ceduti pro soluto (art. 1267 c.c.).
Può essere previsto nel contratto di cessione d’azienda che i crediti vengano inizialmente ceduti all’acquirente d’azienda, il quale dovrà attivarsi per l’incasso degli stessi, salva la loro eventuale retrocessione all’alienante qualora, trascorso un determinato periodo, tali crediti risultino ancora insoluti. Tale clausola è utile quando il cessionario d’azienda incontri difficoltà nel procedere al recupero dei crediti afferenti l’azienda, ad es. per la necessità di doversi avvalere dei documenti e delle strutture amministrative relative all’azienda ceduta.
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2. Il trasferimento dei debiti nella cessione di azienda
Con riferimento al trasferimento dei debiti contratti per l’esercizio dell’impresa che viene trasferita, l’art. 2560 c.c. dispone che l’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con riferimento invece ai terzi, l’alienante è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentano (espressamente).
La ratio della norma è quella di tutelare i creditori di fronte all’alienazione del complesso aziendale, che costituisce l’asset più importante nel patrimonio del debitore; fermo restando che – salvo diverso accordo tra le parti – la cessione d’azienda non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre il cedente, nei confronti del quale l’acquirente può rivalersi in via di regresso. Solo nel (raro) caso in cui le parti abbiano pattuito di trasferire all’acquirente l’azienda insieme con i debiti ad essa afferenti, tali debiti si considerano assunti dall’acquirente, ma il debitore originario non è liberato dai debiti se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
L’art. 2560 c.c., si applica ai c.d. debiti puri, cioè non ricollegabili a rapporti contrattuali non ancora definiti, ai quali si applica invece la norma di cui all’art. 2558 c.c. in tema di trasferimento dei contratti; l’art. 2558 c.c. si applica infatti quando al debito contrattuale di chi trasferisce l’azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, mentre l’art. 2560 c.c. si applica nel caso in cui il debito contrattuale non è bilanciato da un credito corrispondente. Di conseguenza, la successione nei contratti di cui all’art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda, mentre qualora il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione e residui quindi un mero debito, a quest’ultimo si applica l’art. 2560 c.c.
La responsabilità del cessionario non si estende quindi a tutti i debiti, bensì è limitata ai debiti nascenti da:
- fonte extracontrattuale;
- contratti che stabiliscono prestazioni solo a carico dell’alienante dell’azienda;
- contratti a prestazioni corrispettive, qualora la controprestazione sia stata già eseguita (diversamente, nel caso in cui la controprestazione non sia stata ancora adempiuta, trova applicazione la disciplina della successione nei contratti di cui all’art. 2558 c.c.).
Chi aliena un’azienda non è quindi liberato dai debiti, ma ne risponde anche l’acquirente se si tratta di azienda commerciale e se essi risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero – ai sensi dell’art. 2214 c.c. – dal libro giornale e dall’inventario (art. 2560 comma 2 c.c.), indipendentemente dal fatto che gli stessi siano tenuti regolarmente o meno. In presenza di tali presupposti, tra cedente e cessionario dell’azienda si configura una responsabilità solidale verso i terzi per i debiti aziendali.
Qualora invece i libri contabili siano del tutto mancanti, in quanto non obbligatori per lo specifico tipo di impresa, il cessionario non è responsabile in solido; peraltro, nel caso in cui mancanza dei libri contabili o la completa inattendibilità delle iscrizioni sia frutto di una violazione da parte dell’alienante, può configurarsi una responsabilità da abuso ai danni dei creditori, che coinvolge entrambe le parti.
Secondo la giurisprudenza prevalente, i debiti per i quali l’acquirente è solidamente responsabile devono essere funzionali all’esercizio dell’azienda oggetto di cessione, ovvero dell’attività economica che si svolge mediante l’impiego del compendio aziendale. Occorre quindi che sussista un collegamento funzionale tra le passività e l’esercizio dell’attività imprenditoriale da parte del cessionario. Qualora i debiti siano assunti per esigenze di finanziamento indistinte dell’attività economica o per spese relative alla gestione complessiva dell’impresa alienata, il cessionario è esente da responsabilità.
E’ in ogni caso possibile una diversa previsione contrattuale, in base alla quale l’acquirente dell’azienda si obbliga a pagare anche i debiti contratti dall’alienante (o parte di essi) che non risultano dai libri obbligatori (c.d. patto di accollo).
In assenza di una simile pattuizione, la responsabilità dell’acquirente rimane limitata ai debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i debiti risarcitori derivanti da atti o fatti del cedente che vengono fatti valere dal creditore successivamente alla cessione d’azienda.
Nella prassi, talvolta viene inserita nel contratto di cessione di azienda una clausola liberatoria, che escludere il trasferimento dei debiti in capo al cessionario, lasciando in capo al cedente la definizione dei rapporti pendenti con i fornitori. Tale clausola, tuttavia, vincola solo le parti, e non i terzi creditori; di conseguenza, il cessionario resta comunque obbligato in solido con il cedente, quando il debito risulta dai libri contabili obbligatori, fermo restando che in tal caso potrà rivalersi per il pagamento dei debiti sull’alienante.
È, pertanto, necessario che il cessionario, affinandosi ad un legale esperto in diritto d’impresa , presti molta attenzione alla solidità patrimoniale dell’alienante – se del caso facendosi garantire da un’idonea fidejussione o altra garanzia – e verifichi con attenzione, la situazione debitoria risultante dalla contabilità aziendale.
In definitiva dunque:
- sono responsabili in solido nei confronti dei creditori sia il cedente che il cessionario, quando i debiti inerenti all’azienda ceduta, sorti antecedentemente al trasferimento dell’azienda, risultano dai libri contabili obbligatori;
- è responsabile nei confronti dei creditori il solo cedente, per i debiti sorti antecedentemente al trasferimento dell’azienda non registrati nei libri contabili;
- è responsabile nei confronti dei creditori il solo cessionario, per i debiti sorti dopo il trasferimento dell’azienda.
3. La responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti tributari
Una deroga al principio generale di cui all’art. 2560 c.c. è prevista, per i debiti tributari, dall’art. 14 del D.lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e sanzioni relative all’anno della cessione e ai due anni precedenti, nonché per quelle relative anche agli anni precedenti se già irrogate e contestate nel medesimo periodo, fino a concorrenza di un importo pari al valore dell’azienda ceduta.
Si tratta di una misura antielusiva a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., finalizzata ad evitando che, attraverso il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda, o anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, la garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa, in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie.
La norma si applica a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento; si applica quindi anche in caso di permuta, acquisto della nuda proprietà, donazione, affitto e usufrutto di azienda.
La responsabilità del cessionario per i debiti relativi a violazioni commesse nel triennio prima della cessione è potenzialmente molto ampia, potendo anche ricomprendere i debiti per violazioni constatate dopo la cessione; per tale motivo, l’art. 14, comma 2, D.lgs. n. 472/1997 prevede che l’obbligo del cessionario è limitato al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza, intendendosi per data del trasferimento il momento in cui il trasferimento diviene efficace.
Secondo l’orientamento prevalente, tale norma precisa l’oggetto della responsabilità del cessionario, nel senso che questi è tenuto a rispondere dei debiti relativi alle violazioni commesse nel triennio precedente la cessione solo a condizione che esse siano state almeno constatate alla data di efficacia del trasferimento, mentre per quelle constatate in epoca successiva risponde il solo cedente.
Il valore dell’azienda oggetto di cessione, che costituisce il limite della pretesa dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del cessionario, è quello rilevante per l’applicazione dell’imposta di registro, ferma restando la possibilità per il cessionario o l’Amministrazione di dimostrare un valore diverso.
Gli atti relativi alle violazioni commesse dal cedente non possono essere notificati al cessionario, né da questi possono essere impugnati. Il cessionario può comunque intervenire nel processo instaurato dal cedente avverso tali atti, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 546/1992, in quanto soggetto destinatario degli effetti sostanziali dell’atto); tuttavia, l’intervento del cessionario si risolve in un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dal cedente, in quanto il cessionario non può proporre domande nuove né proporre impugnazione.
È in ogni caso riconosciuto al cessionario il beneficio della preventiva escussione del cedente: l’Amministrazione finanziaria è infatti obbligata a richiedere il pagamento al cessionario solo dopo aver escusso il cedente. La responsabilità del cessionario è quindi eventuale, venendo ad esistenza solo se – e nella misura in cui – a seguito dell’escussione del cedente permanga un debito residuo.
Il cessionario ha peraltro diritto al rilascio del cd. certificato fiscale liberatorio (art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997), ovvero un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Se tale certificato è positivo, esso assolve alla funzione di determinare il perimetro della responsabilità solidale in capo all’acquirente del complesso aziendale; se invece tale certificato ed esso è negativo, oppure non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, il cessionario è esonerato da responsabilità.
In caso di cessione di ramo d’azienda (anziché dell’intera azienda), il cessionario risponde solo dei debiti tributari inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto, e non per quelli riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente. E’ tuttavia onere del cessionario dimostrare la non inerenza del debito tributario al ramo d’azienda acquistato, tale prova non può essere data tramite presunzioni (come, ad esempio, il ricorso agli studi di settore), essendo necessario esibire il certificato di cui all’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 e la contabilità aziendale.
Il comma 4 dell’articolo 14 del D.lgs. n. 472/1997 stabilisce, infine, che il cessionario si rende comunque responsabile (illimitatamente), per i debiti fiscali nell’ipotesi di cessione attuata in frode dei crediti tributari (ciò anche se la cessione è avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni); tale frode si presume (salvo prova contraria), ai sensi del comma 5, in caso di trasferimenti effettuati entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
4. I debiti del cedente nei confronti dei lavoratori
Una ulteriore, rilevante deroga alla norma generale di cui all’art. 2560 c.c. è prevista dall’art. 2112 c.c. per i debiti del datore di lavoro verso i lavoratori. Su questo tema si rimanda all’approfondimento pubblicato su un altro articolo di questo blog.
5. La responsabilità del cessionario di azienda nei confronti dei creditori
Come si è visto, l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie è elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario; pertanto, a nulla rileva che il debito sia conosciuto in altro modo dal cessionario stesso, o che risulti da scritture diverse dalle scritture contabili obbligatorie (libro giornale e libro degli inventari).Di conseguenza, si esclude la responsabilità del cessionario dell’azienda per le passività potenziali, ovvero per quei potenziali debiti incerti al momento della cessione d’azienda, che potrebbero concretizzarsi al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri.
La disciplina di cui all’art. 2560 c.c., e in particolare il requisito dell’iscrizione del debito nei libri contabili, è posta a tutela di due soggetti: l’acquirente dell’azienda e i creditori.
Sotto il profilo dell’acquirente, la norma è finalizzata ad evitare che il trasferimento dell’azienda sia un’operazione aleatoria, in cui l’acquirente si trovi a proprio carico passività ignote. Il fatto che il debito debba risultare dai libri “obbligatori” consente al cessionario di venire a conoscenza dei debiti che graveranno su di lui per effetto dell’acquisto dell’azienda. Per tale motivo, si ritiene che il cessionario non risponda dei debiti del cedente qualora i dati riportati nei libri contabili siano parziali, generici o carenti, ad esempio per ciò che concerne il soggetto creditore (Cass. 21 dicembre 2012 n. 23828).
D’altro canto, i creditori sono tutelati, almeno astrattamente, in quanto possono far valere i propri diritti nei confronti di entrambi i soggetti, cedente e cessionario. Tuttavia, in concreto i creditori incontrano notevoli difficoltà nel far valere la corresponsabilità del cessionario.
In primo luogo, infatti, è il creditore a dover dimostrare che il debito risulta dai libri contabili (Cass. 26 settembre 2017, n. 22418). Tale dimostrazione non è agevole, dato che i libri contabili non sono documenti pubblici ai quali i terzi hanno accesso (a differenza del contratto di trasferimento d’azienda, che deve essere iscritto nel registro delle imprese, ex art. 2556 c.c.), e comunque, anche qualora il creditore chiedesse l’esibizione dei libri contabili, il cessionario potrebbe opporsi. D’altra parte, anche se il contratto di cessione di azienda indicasse quali debiti passano all’acquirente, lo stesso non potrebbe essere utilizzato dai creditori per dimostrare la corresponsabilità del cessionario, in quanto essi sono terzi rispetto al cedente e al cessionario.
In secondo luogo, e soprattutto, la giurisprudenza prevalente interpreta la norma di cui all’art. 2560 c.c. in modo notevolmente rigido, in quanto ritiene che:
- l’iscrizione nei libri contabili non può essere sostituita dalla prova che l’acquirente conosceva l’esistenza dei debiti (Cass. 26 settembre 2019 n. 24101);
- i “libri contabili obbligatori” sono solo quelli indicati dall’art. 2214 c.c., non rilevando altri documenti, quali ad esempio il registro IVA degli acquisti (Cass. 3 marzo 1994 n. 2108);
- l’inesistenza dei libri contabili per qualsiasi ragione – ivi compresa la loro distruzione, smarrimento e non obbligatorietà della tenuta degli stessi, come nel caso delle imprese minori, soggette a contabilità semplificata – preclude il sorgere della responsabilità del cessionario (Cass. 23 giugno 2016 n. 12984).
- il cessionario non risponde del debito del cedente che non risulti dai libri contabili nel caso in cui se il debito sia indicato nello stesso contratto di cessione di azienda (perché, ad esempio, le parti hanno precisato che il debito stesso resta a carico del cedente).
Pertanto – come è stato confermato di recente anche da Cass. 7 ottobre 2020 n. 21561 – i creditori, a seguito del trasferimento, subiscono il depauperamento del patrimonio aziendale senza poter agire contro il cessionario anche quando questi era di fatto al corrente del debito, salvo i casi in cui vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, o dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, o dell’azione di nullità in caso di frode ai creditori.
Ciò si presta a comportamenti scorretti ed abusivi da parte dei cedenti: ad esempio, l’alienante, per sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia patrimoniale del creditore, potrebbe trasferire l’azienda ad un soggetto a lui collegato, omettendo intenzionalmente l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie.
Per ovviare a tali inconvenienti, la giurisprudenza più recente ha affermato che, qualora sia evidente che il cessionario fosse a conoscenza effettiva dei debiti inerenti all’azienda ceduta, seppure non iscritti nei libri contabili obbligatori, sorge comunque la responsabilità solidale del cessionario nei confronti dei creditori, data l’esigenza di tutelare questi ultimi nei confronti dei creditori, data l’esigenza di tutelare questi ultimi nei confronti di comportamenti posti in essere abusivamente ai loro danni.
Ciò accade, in particolare, nel caso in cui risulti che la cessione di un’azienda in favore di una società di nuova costituzione (newco), con la stessa compagine sociale, per l’esercizio della medesima attività e con trasferimento della clientela. era stata utilizzata per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito, e realizzando un abuso ai danni dei creditori del cedente.
In ogni caso, poiché la cessione d’azienda realizza una successione, dal punto di vista soggettivo, nell’attività d’impresa, la norma di cui all’art. 2560 c.c. si applica sul presupposto della dualità dei soggetti che danno vita all’operazione negoziale, cioè dell’effettiva alterità tra cedente e cessionario. Tale alterità non sussiste (con conseguente inapplicabilità della regola dettata dal comma 2 dell’art. 2560 c.c.):
- in caso di trasformazione – anche eterogenea – del proprietario dell’azienda;
- in caso di conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società unipersonale (quando invece un’impresa individuale viene conferita in una società – di persone o di capitali – l’alienante acquista la posizione di socio della società, ma non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, salvo che non risulti il consenso dei creditori, perché nell’impresa individuale la persona fisica è contemporaneamente l’imprenditore di cui all’art. 2082 c.c., per cui il patrimonio della persona fisica non si distingue da quello dell’imprenditore individuale che gestisce l’impresa);
- qualora a seguito del trasferimento dell’azienda, la compagine sociale dell’impresa e gli organi amministrativi della stessa restano immutati (essendo così in presenza di un trasferimento d’azienda solo formale).
6. La responsabilità per i debiti nella cessione di azienda di imprese in crisi
Nel contesto della crisi d’impresa, il trasferimento dell’azienda offre un’opportunità di risanamento dell’attività economica, separandola dal soggetto che, fino ad allora, ne era il titolare, soprattutto quando lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario non ha ancora compromesso del tutto l’attività, rendendone ragionevolmente perseguibile la prosecuzione (c.d. twilight zone).
Il vantaggio principale di realizzare la cessione dell’azienda in una situazione di crisi d’impresa consiste nella possibilità di derogare, in parte, alle norme del Codice civile sulla circolazione d’azienda in virtù del coinvolgimento del Tribunale. In particolare, l’elemento centrale affinché i potenziali interessati siano incentivati all’acquisto dell’azienda in crisi consiste nella liberazione dai debiti aziendali pregressi, che, se non fosse garantita, indurrebbe gli acquirenti ad attendere l’apertura di una procedura concorsuale.
Per tale motivo, il D. lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della Crisi”, “CCII”) prevede che la norma di cui all’art. 2560 comma 2 c.c. e 14 D.lgs. n. 472/1997 non si applica quando la cessione avviene nell’ambito di uno degli strumenti di soluzione della crisi d’impresa.
Questa previsione mira a favorire le alienazioni delle aziende che, se eccessivamente indebitate, non risulterebbero appetibili sul mercato; in altri termini la norma risponde allo scopo di rimuovere quello che per anni ha costituito un forte disincentivo alla cessione d’azienda da parte dell’impresa in crisi, comportandone la disgregazione.
In particolare, per quanto attiene alla composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può chiedere al Tribunale di trasferire l’azienda esentando l’acquirente dalla responsabilità per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, di cui all’art. 2560 comma 2 c.c. (con conseguente esenzione da revocatoria dell’atto di trasferimento), ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), CCII.
L’esenzione dalla responsabilità dell’acquirente non può invece riguardare i debiti derivanti dal rapporto di lavoro ancora in corso, ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Il Tribunale, al fine di valutare la concessione dell’autorizzazione, deve verificare la funzionalità del trasferimento dell’azienda rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 22, comma 1, CCII). Il tribunale deve altresì verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente (art. 22, comma 1, lett. d), CCII). Qualora invece l’imprenditore preferisca cedere il complesso aziendale ad un determinato acquirente, potrà farlo seguendo le modalità dell’art. 21 CCII, quindi senza beneficiare della deroga all’art. 2560, comma 2, c.c. e della salvezza degli effetti.
Anche nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ai sensi dell’art. 64 – bis CCII, quando il piano prevede, anche prima dell’omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560 comma 2 c.c. Anche in questo caso l’esenzione dalla responsabilità dell’acquirente non può riguardare i debiti derivanti dal rapporto di lavoro ancora in corso, e il Tribunale deve verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.
Nel concordato preventivo l’art. 118 comma 8 CCII dispone che, in deroga all’art. 2560 c.c., l’acquirente dell’azienda non risponde dei debiti pregressi. Tale norma si colloca all’esito della procedura di concordato, pertanto presuppone che il piano sia stato non solo approvato dai creditori, ma anche omologato dal tribunale. Il trasferimento dell’azienda può configurarsi esclusivamente come modalità del concordato in continuità indiretta e non del concordato liquidatorio.
Da ultimo, nella liquidazione giudiziale la vendita dell’azienda o di suoi rami – che può essere disposta, ai sensi dell’art. 214 CCII, soltanto qualora consenta una maggiore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione dei singoli beni – è disposto al netto delle passività, ai sensi del terzo comma dell’art. 214 CCII, che esclude, salvo diverso accordo, la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’art. 214 CCII, che esclude, salvo diverso accordo, la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento. Le parti possono comunque accordarsi per il pagamento del prezzo mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente, purché non venga alterata la graduazione dei crediti (art. 214, comma 8, CCII).
L’esclusione da responsabilità non riguarda, invece, le cessioni d’azienda effettuate in attuazione delle previsioni del piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 del CCII, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 del CCII nonché del piano di ristrutturazione omologato ai sensi dell’art. 64-bis del CCII, sebbene anche tali strumenti perseguano la stessa finalità di risanamento del concordato preventivo.
Qualora la cessione dell’azienda venga effettuata da un’impresa in crisi non trova altresì applicazione la normativa speciale concernente i debiti tributari. L’art. 14 comma 5-bis del D.lgs. n. 472/1997 prevede infatti che il cessionario non è responsabile in solido per i debiti tributari del cedente se il trasferimento d’azienda avviene nell’ambito della composizione negoziata della crisi, o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale di cui al Codice della Crisi.
L’esonero da responsabilità in questi casi opera indipendentemente dal contenuto del certificato dei carichi pendenti (che quindi il cessionario non è obbligato a farsi rilasciare), e dunque a prescindere dall’ammontare dei debiti tributari maturati dalla società debitrice (indicati o meno nel piano di risanamento).
Poiché deve trattarsi di una cessione avvenuta in attuazione del piano di risanamento, per l’esclusione della responsabilità solidale occorre che la cessione d’azienda sia prevista dal piano tra le misure idonee a consentire la soluzione della crisi; in quanto attuata sulla base delle previsioni di detto piano, è quindi irrilevante l’eventuale mancato risanamento dell’impresa per ragioni e accadimenti evidentemente ivi non previsti.
L’esclusione della responsabilità solidale per i debiti tributari dell’impresa in crisi risponde a una evidente finalità agevolativa, ovvero quella di facilitare la soluzione negoziale dello stato di crisi in cui si trova l’impresa cedente attraverso l’eliminazione dei rischi fiscali che normalmente gravano sull’acquirente.
La norma stabilisce altresì che l’esclusione della responsabilità per i debiti tributari delle imprese in crisi si applica anche quando la cessione è effettuata nei confronti di terzi da una società controllata, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dall’impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno di tali strumenti, a condizione che la cessione:
- sia autorizzata dall’Autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima Autorità;
- sia funzionale al risanamento dell’impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.
Pertanto, l’esonero da responsabilità del cessionario si applica anche per i debiti tributari della società cedente l’azienda che non si trova in uno stato di crisi, la quale sia controllata da un’impresa che invece si trova in tale stato e ha fatto ricorso a uno degli istituti disciplinati dal Codice della Crisi, purché la cessione dell’azienda sia stata prevista in tale ambito per consentire il risanamento della posizione debitoria della controllante. Si tratta di una integrazione normativa opportuna, perché spesso la ristrutturazione dell’impresa in crisi coinvolge anche le imprese del gruppo in bonis.
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Avv. Valerio Pandolfini
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