La cessione di azienda: il trasferimento dei crediti e dei debiti
Ai sensi dell’art. 2559 c.c , il cessionario dell’azienda subentra automaticamente nei crediti relativi all’azienda ceduta. In deroga alla disciplina generale sulla cessione dei crediti, la cessione è efficace nei confronti dei terzi debitori con l’iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento d’azienda; tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Ai sensi dell’ art. 2560 c.c., l’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta in solido con il cedente se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Le parti possono escludere il trasferimento dei debiti in capo al cessionario, ma tale pattuizione non ha effetto nei confronti dei terzi creditori; pertanto, il cessionario deve cautelarsi con idonee garanzie. In concreto i creditori incontrano notevoli difficoltà nel far valere la corresponsabilità del cessionario, sia perché non è agevole dimostrare che il debito risulta dai libri contabili obbligatori, sia perché la giurisprudenza prevalente interpreta la norma di cui all’art. 2560 c.c. in modo rigido.
1. Il trasferimento dei crediti nella cessione di azienda
Come si è visto nel precedente articolo, la cessione di azienda è il contratto con cui vengono ceduti tutti o parte dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.).
Per quanto concerne il trasferimento dei crediti, l’art. 2559 c.c prevede che il cessionario d’azienda subentra automaticamente nella titolarità dei crediti relativi all’azienda ceduta. In deroga alla disciplina generale sulla cessione dei crediti, la cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitori (oltre che con la notifica o con l’accettazione da parte di questi) con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda.
Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. E’ quindi opportuno procedere in ogni caso alla notifica della intervenuta cessione d’azienda al debitore ceduto, in modo da rendere edotto il terzo che, nonostante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese, questi non dovrà pagare il cessionario bensì sempre il cedente.
Salvo patto contrario, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza dei crediti ceduti al momento della cessione (art. 1260 c.c.), mentre non è tenuto a garantire il buon fine dei crediti ceduti, che si intendono ceduti pro soluto (art. 1267 c.c.).
Può essere previsto nel contratto di cessione d’azienda che i crediti vengano inizialmente ceduti all’acquirente d’azienda, il quale dovrà attivarsi per l’incasso degli stessi, salva la loro eventuale retrocessione all’alienante qualora, trascorso un determinato periodo, tali crediti risultino ancora insoluti. Tale clausola è utile quando il cessionario d’azienda incontri difficoltà nel procedere al recupero dei crediti afferenti l’azienda, ad es. per la necessità di doversi avvalere dei documenti e delle strutture amministrative relative all’azienda ceduta.
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2. Il trasferimento dei debiti nella cessione di azienda
Con riferimento al trasferimento dei debiti contratti per l’esercizio dell’impresa che viene trasferita, l’art. 2560 c.c. dispone che l’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con riferimento invece ai terzi, l’alienante è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentano (espressamente).
La responsabilità del cessionario non si estende a tutti i debiti, bensì è limitata ai debiti nascenti da:
- fonte extracontrattuale;
- contratti che stabiliscono prestazioni solo a carico dell’alienante dell’azienda;
- contratti a prestazioni corrispettive, qualora la controprestazione sia stata già eseguita (diversamente, nel caso in cui la controprestazione non sia stata ancora adempiuta, trova applicazione la disciplina della successione nei contratti di cui all’art. 2558 c.c.).
Chi aliena un’azienda non è quindi liberato dai debiti, ma ne risponde anche l’acquirente se si tratta di azienda commerciale e se essi risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero – ai sensi dell’art. 2214 c.c. – dal libro giornale e dall’inventario (art. 2560 comma 2 c.c.). In presenza di tali presupposti, tra cedente e cessionario dell’azienda si configura una responsabilità solidale verso i terzi per i debiti aziendali.
E’ in ogni caso possibile una diversa previsione contrattuale, in base alla quale l’acquirente dell’azienda si obbliga a pagare anche i debiti contratti dall’alienante (o parte di essi) che non risultano dai libri obbligatori (c.d. patto di accollo).
In assenza di una simile pattuizione, la responsabilità dell’acquirente rimane limitata ai debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i debiti risarcitori derivanti da atti o fatti del cedente che vengono fatti valere dal creditore successivamente alla cessione d’azienda.
Nella prassi, talvolta viene inserita nel contratto di cessione di azienda una clausola liberatoria, che escludere il trasferimento dei debiti in capo al cessionario, lasciando in capo al cedente la definizione dei rapporti pendenti con i fornitori. Tale clausola, tuttavia, vincola solo le parti, e non i terzi creditori; di conseguenza, il cessionario resta comunque obbligato in solido con il cedente, quando il debito risulta dai libri contabili obbligatori, fermo restando che in tal caso potrà rivalersi per il pagamento dei debiti sull’alienante.
È, pertanto, necessario che il cessionario, affinandosi ad un legale esperto in diritto d’impresa , presti molta attenzione alla solidità patrimoniale dell’alienante – se del caso facendosi garantire da un’idonea fidejussione o altra garanzia – e verifichi con attenzione, la situazione debitoria risultante dalla contabilità aziendale.
In definitiva dunque:
- sono responsabili in solido nei confronti dei creditori sia il cedente che il cessionario, quando i debiti inerenti all’azienda ceduta, sorti antecedentemente al trasferimento dell’azienda, risultano dai libri contabili obbligatori;
- è responsabile nei confronti dei creditori il solo cedente, per i debiti sorti antecedentemente al trasferimento dell’azienda non registrati nei libri contabili;
- è responsabile nei confronti dei creditori il solo cessionario, per i debiti sorti dopo il trasferimento dell’azienda.
Una deroga al principio generale di cui all’art. 2560 c.c. è prevista, per i debiti tributari, dall’art. 14 del D.lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle imposte relative all’anno della cessione e ai due anni precedenti, nonché per le sanzioni relative anche agli anni precedenti, fino a concorrenza di un importo pari al valore dell’azienda ceduta, intendendosi per “valore” quello dichiarato dalle parti nell’atto di cessione, o accertato dall’Erario.
È tuttavia riconosciuto al cessionario il beneficio della preventiva escussione del cedente: qualora l’Erario non sia in grado di soddisfarsi sul patrimonio del cedente, potrà rivalersi sul cessionario d’azienda per il pagamento di debiti tributari (anche futuri), anche se questi non siano certi e determinati nell’ammontare al momento del trasferimento dell’azienda, fino al valore dell’azienda ceduta.
Il cessionario ha peraltro diritto al rilascio del cd. certificato fiscale liberatorio (art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997); se il cedente rilascia tale certificato ed esso è negativo, oppure non lo rilascia entro 40 giorni dalla richiesta, il cessionario è esonerato da responsabilità.
In ogni caso, il cessionario risponde solo dei debiti tributari inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto, e non per quelli riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente. E’ tuttavia onere del cessionario dimostrare la non inerenza del debito tributario al ramo d’azienda acquistato, tale prova non può essere data tramite presunzioni (come, ad esempio, il ricorso agli studi di settore), essendo necessario esibire il certificato di cui all’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 e la contabilità aziendale.
La norma di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 non è applicabile quando la cessione avviene nell’ambito di uno dei seguenti strumenti di soluzione della crisi d’impresa:
- procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e liquidazione coatta amministrativa);
- accordo di ristrutturazione dei debiti;
- piano attestato di risanamento;
- concordato minore e liquidazione controllata del sovra indebitato.
Una ulteriore, rilevante deroga è prevista dall’art. 2112 per i debiti del datore di lavoro verso i lavoratori.
3. La responsabilità del cessionario di azienda nei confronti dei creditori
Come si è visto, l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie è elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario; pertanto, a nulla rileva che il debito sia conosciuto in altro modo dal cessionario stesso, o che risulti da scritture diverse dalle scritture contabili obbligatorie (libro giornale e libro degli inventari).Di conseguenza, si esclude la responsabilità del cessionario dell’azienda per le passività potenziali, ovvero per quei potenziali debiti incerti al momento della cessione d’azienda, che potrebbero concretizzarsi al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri.
La disciplina di cui all’art. 2560 c.c., e in particolare il requisito dell’iscrizione del debito nei libri contabili, è posta a tutela di due soggetti: l’acquirente dell’azienda e i creditori.
Sotto il profilo dell’acquirente, la norma è finalizzata ad evitare che il trasferimento dell’azienda sia un’operazione aleatoria, in cui l’acquirente si trovi a proprio carico passività ignote. Il fatto che il debito debba risultare dai libri “obbligatori” consente al cessionario di venire a conoscenza dei debiti che graveranno su di lui per effetto dell’acquisto dell’azienda. Per tale motivo, si ritiene che il cessionario non risponda dei debiti del cedente qualora i dati riportati nei libri contabili siano parziali, generici o carenti, ad esempio per ciò che concerne il soggetto creditore (Cass. 21 dicembre 2012 n. 23828).
D’altro canto, i creditori sono tutelati, almeno astrattamente, in quanto possono far valere i propri diritti nei confronti di entrambi i soggetti, cedente e cessionario. Tuttavia, in concreto i creditori incontrano notevoli difficoltà nel far valere la corresponsabilità del cessionario.
In primo luogo, infatti, è il creditore a dover dimostrare che il debito risulta dai libri contabili (Cass. 26 settembre 2017, n. 22418). Tale dimostrazione non è agevole, dato che i libri contabili non sono documenti pubblici ai quali i terzi hanno accesso (a differenza del contratto di trasferimento d’azienda, che deve essere iscritto nel registro delle imprese, ex art. 2556 c.c.), e comunque, anche qualora il creditore chiedesse l’esibizione dei libri contabili, il cessionario potrebbe opporsi. D’altra parte, anche se il contratto di cessione di azienda indicasse quali debiti passano all’acquirente, lo stesso non potrebbe essere utilizzato dai creditori per dimostrare la corresponsabilità del cessionario, in quanto essi sono terzi rispetto al cedente e al cessionario.
In secondo luogo, e soprattutto, la giurisprudenza prevalente interpreta la norma di cui all’art. 2560 c.c. in modo notevolmente rigido, in quanto ritiene che:
- l’iscrizione nei libri contabili non può essere sostituita dalla prova che l’acquirente conosceva l’esistenza dei debiti (Cass. 26 settembre 2019 n. 24101);
- i “libri contabili obbligatori” sono solo quelli indicati dall’art. 2214 c.c., non rilevando altri documenti, quali ad esempio il registro IVA degli acquisti (Cass. 3 marzo 1994 n. 2108);
- l’inesistenza dei libri contabili per qualsiasi ragione – ivi compresa la non obbligatorietà della tenuta degli stessi, come nel caso delle imprese minori, soggette a contabilità semplificata – preclude il sorgere della responsabilità del cessionario (Cass. 23 giugno 2016 n. 12984).
Pertanto – come è stato confermato di recente anche da Cass. 7 ottobre 2020 n. 21561 – i creditori, a seguito del trasferimento, subiscono il depauperamento del patrimonio aziendale senza poter agire contro il cessionario anche quando questi era di fatto al corrente del debito, salvo i casi in cui vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, o dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, o dell’azione di nullità in caso di frode ai creditori.
Ciò si presta a comportamenti scorretti ed abusivi da parte dei cedenti: ad esempio, l’alienante, per sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia patrimoniale del creditore, potrebbe trasferire l’azienda ad un soggetto a lui collegato, omettendo intenzionalmente l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie.
Per ovviare a tali inconvenienti, la giurisprudenza più recente ha affermato che, qualora sia evidente che il cessionario fosse a conoscenza effettiva dei debiti inerenti all’azienda ceduta, seppure non iscritti nei libri contabili obbligatori, sorge comunque la responsabilità solidale del cessionario nei confronti dei creditori, data l’esigenza di tutelare questi ultimi nei confronti dei creditori, data l’esigenza di tutelare questi ultimi nei confronti di comportamenti posti in essere abusivamente ai loro danni.
Ciò accade, in particolare, nel caso in cui risulti che la cessione di un’azienda in favore di una società di nuova costituzione (newco), con la stessa compagine sociale, per l’esercizio della medesima attività e con trasferimento della clientela. era stata utilizzata per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito, e realizzando un abuso ai danni dei creditori del cedente.
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Avv. Valerio Pandolfini
Consulenza legale per le imprese
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