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la composizone negoziata

La composizione negoziata delle crisi d’impresa: nuova procedura per risolvere le difficoltà finanziarie delle PMI

31 Gennaio 2022/in Compliance, Crisi Impresa, News

La diffusione dell’epidemia Covid-19 ha avuto un forte impatto negativo sulle attività economico-commerciali. Il DL n. 118/2021 ha introdotto, a partire dal 15 novembre 2021, un nuovo strumento per prevenire e affrontare situazioni di crisi: la composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC). Tale procedura è finalizzata a permettere il risanamento delle imprese in  condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. L’impresa può richiedere alla Camera di commercio la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione, che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà. Non si tratta di una procedura concorsuale, in quanto durante le trattative l’imprenditore continua a gestire la propria impresa; tuttavia, come nelle procedure concorsuali, per salvaguardare il buon esito delle trattative e quindi la possibilità di superare la crisi, l’imprenditore può beneficiare, durante la CNC, di misure protettive del proprio patrimonio da eventuali iniziative dei creditori. La procedura ha natura riservata e stragiudiziale finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio o compiere altre operazioni, come la concessione di finanziamenti prededucibili o la cessione d’azienda, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Tribunale. Se con le trattative assistite dall’esperto non si riesce a trovare un accordo con i creditori per risanare l’impresa, è possibile ricorrere a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla L. fall. o accedere a una nuova forma di concordato semplificato, notevolmente semplificato rispetto al concordato ordinario. Si tratta di uno strumento innovativo, molto interessante per le PMI in difficoltà, da maneggiare con cura, con l’assistenza di professionisti che abbiano competenza ed esperienza di crisi di impresa.

Indice

 1. La composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC): un nuovo strumento a disposizione delle imprese in crisi

Come verificatosi in molti paesi, anche in Italia la diffusione dell’epidemia Covid-19 ha avuto un forte impatto negativo sulle attività economico-commerciali, comportando gravi crisi aziendali e portando molte imprese al fallimento. Di fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà, il legislatore ha introdotto un nuovo strumento per prevenire e affrontare situazioni di crisi: la composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC), destinata ad assumere un ruolo fondamentale nel panorama post pandemia da Covid-19, ossia quello di permettere il risanamento delle imprese in  condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

La CNC è stata introdotta dal DL 24 agosto 2021, n. 118, convertito con L. n. 147 del 21 ottobre 2021, con decorrenza dal 15 novembre 2021. Si tratta di un nuovo strumento che può consentire alle PMI di prevenire e rimettere in sicurezza l’impresa prima che il dissesto divenga irreversibile.

La CNC si inserisce in un contesto più attuale  rispetto ai sistemi di allerta previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), di cui al D.lgs n. 14/2019 – parzialmente entrato in vigore relativamente alle modifiche apportate al codice civile, ma la cui normativa essenziale è stata rinviata al  2023 – in quanto incentrata su indicatori e indici di bilancio che non possono essere applicato al meglio, dato che i bilanci e la stessa attività ordinaria delle imprese soffrono degli squilibri creati dalla pandemia.

Con la CNC il legislatore ha voluto individuare un sistema di aiuto per le imprese in difficoltà, avente natura volontaria, negoziale e stragiudiziale, a cui è possibile accedere mediante una fase preliminare di autodiagnosi. A differenza di quanto previsto dal CCI-laddove la procedura prende il via attraverso le segnalazioni dei controllori interni( collegio sindacale o revisore) o esterni (Agenzia delle entrate, Inps, istituti bancari) – nella CNC è l’imprenditore di sua spontanea volontà che adisce alla procedura.

L’impresa che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, può richiedere alla Camera di commercio la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione, che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni per superare la situazione di difficoltà.

Non si tratta di una procedura concorsuale, in quanto durante le trattative l’imprenditore continua a gestire la propria impresa senza ingerenza o controllo da parte del Tribunale o dell’esperto. Tuttavia, come nelle procedure concorsuali (quali il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione dei debiti), per salvaguardare il buon esito delle trattative e quindi la possibilità di superare la crisi, il DL n. 118/2021 concede all’imprenditore la possibilità di beneficiare, durante la composizione, di “misure protettive” del proprio patrimonio da eventuali iniziative dei creditori.

La procedura ha natura riservata e stragiudiziale finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio o compiere altre operazioni, come la concessione di finanziamenti prededucibili o la cessione d’azienda, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Tribunale.

Se con le trattative assistite dall’esperto non si riesce a trovare un accordo con i creditori per risanare l’impresa, è possibile ricorrere (se vi sono le condizioni) a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla legge fallimentare (fallimento, concordato, accordi di ristrutturazione), o accedere a una nuova forma di concordato semplificato, attraverso il quale è possibile anche trasferire l’azienda con notevoli semplificazioni procedurali rispetto al concordato ordinario, non essendo previsto né il voto dei creditori né la soddisfazione minima del 20% per i chirografari.

2. I presupposti soggettivi della CNC

Sotto il profilo soggettivo, possono ricorrere alla CNC tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti al registro delle imprese, in qualunque forma esercitino l’attività d’impresa (dunque sia imprenditori individuali che società) e senza distinzione a seconda delle loro dimensioni.

In particolare, dunque, possono accedere alla CNC anche le imprese non fallibili (c.d. imprese “sotto soglia”), ovvero le imprese che non possiedano i requisiti di cui all’art. 1 comma 2 L. Fall.; tali requisiti sono i seguenti:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a Euro 300.000;
  • aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 200.000;
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a Euro 500.000.

La nuova procedura è invece preclusa ai consumatori e a tutti coloro che non sono imprenditori commerciali o agricoli (artigiani, professionisti, enti no profit), che non si sono iscritti al registro delle imprese (come le società di fatto) o si sono cancellati. E’ altresì preclusa la possibilità d’accesso alla CNC all’imprenditore che abbia già proposto domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, di ammissione al concordato preventivo o alle procedure di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli artt. 7 e 14-ter, L. n.3/2012.

3. I presupposti oggettivi della CNC

Sotto il profilo oggettivo, requisito essenziale per l’accesso alla CNC è che l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Il ricorso alla CNC può essere effettuato sia in stato di pre-crisi, ossia all’avvio dei primi sintomi di difficoltà economico-finanziarie e di squilibrio patrimoniale, ovvero quando la stessa sia già in crisi o, addirittura, nel caso in cui si sia manifestata l’insolvenza. In ogni caso. È necessario che sussista una ragionevole probabilità di risanamento.

In altri termini, nonostante si siano manifestati inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, devono sussistere concrete possibilità di permettere il ritorno in bonis dell’impresa attraverso la prosecuzione diretta della stessa ovvero indiretta, anche mediante cessione d’azienda o di  rami della stessa.  Il legislatore ha infatti voluto evitare che le imprese possano abusare della nuova procedura essendo ormai decotte, in particolare al fine di evitare la votazione da parte dei creditori per l’omologa del nuovo concordato liquidatorio( v. par. 8).

Per verificare il presupposto dell’effettiva perseguibilità del risarcimento, l’impresa può svolgere un test disponibile nella piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere. Tale piattaforma contiene una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle PMI, con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La piattaforma contiene quindi una serie di indicazioni pratiche rivolte alle imprese, finalizzate a guidarle nella nuova procedura.

In particolare, il test contenuto nella piattaforma telematica è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Si permette così all’impresa di effettuare un’autodiagnosi precoce, anche senza dover obbligatoriamente presentare l’istanza di accesso alla composizione, in modo tale da fornire all’imprenditore l’indicazione dello stato di salute dell’impresa.

L’organo di controllo societario deve segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di negoziazione, cioè, la presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, nonché la prospettiva di un risanamento dell’impresa ragionevolmente perseguibile. La segnalazione è motivata e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Segnalando la sussistenza di squilibri, l’organo di controllo applica inevitabilmente pressione sull’imprenditore che, per evitare censure successive alla sua inazione, probabilmente attiverà la procedura negoziata.

4. L’inizio della procedura e la nomina dell’esperto

L’ammissione alla composizione negoziata prende avvio dall’istanza dell’imprenditore, inserita nella piattaforma telematica, accompagnata da una documentazione consistente in:

  • bilancio degli ultimi tre esercizi;
  • elenco dei creditori;
  • piano finanziario per i successivi sei mesi;
  • iniziative industriali che si intendono assumere;
  • dichiarazione sulla pendenza di eventuali ricorsi per la dichiarazione di fallimento;
  • altre informazioni sulla situazione debitoria.

Per le imprese “sotto soglia” è prevista una serie di documenti più contenuta rispetto a quella prevista per le imprese maggiori.

Il segretario della Camera di Commercio nel cui ambito si trova la sede legale dell’impresa, ricevuta la richiesta dell’imprenditore, la comunica immediatamente ad un commissione, composta da tre membri di varia nomina e che dura in carica due anni. Questa, nei cinque giorni lavorativi successivi, nomina, a maggioranza, l’esperto che nei due giorni dalla ricezione della nomina, comunica l’accettazione.

L’esperto negoziatore ha un’importanza centrale nella CNC, in quanto riveste un ruolo di  garanzia e indipendenza; l’esperto ha infatti il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati al fine di superare la sua condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

L’esperto rappresenta quindi il punto di raccordo tra quanto previsto dal piano e la sua concreta fattibilità; egli dà maggiore forza e credibilità alla posizione dell’impresa sia durante l’avvio delle trattative, sia nel percorso tracciato dall’imprenditore. Ciò anche in ragione della possibilità di decretare in qualsiasi momento l’intervenuta mancanza del presupposto del risanamento e, quindi, di richiedere l’archiviazione della pratica al segretario generale della Camera di commercio.

L’esperto viene scelto da un elenco di esperti formato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. In virtù del ruolo che svolgerà, l’esperto deve essere in possesso di approfondite competenze in tema di crisi di impresa e di ristrutturazione aziendali. A tal fine ai professionisti è richiesta, oltre alla già prevista iscrizione agli albi professionali dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, anche una pregressa esperienza di almeno cinque anni nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

Una volta valutata la sua indipendenza, il possesso delle competenze e della disponibilità di tempi necessarie per lo svolgimento e l’accettazione dell’incarico, l’esperto deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, ovvero le prospettive di risanamento contenute nel piano redatto dall’imprenditore (e dai suoi professionisti).

E’ dunque l’esperto che, sulla base della documentazione presentata presso il portale telematico e attraverso le proprie indagini sul contesto operativo dell’impresa, deve convincersi della veridicità del piano, ossia se quanto ivi previsto permetterà il concreto risanamento dell’impresa.

Se ritiene sussistenti le concrete prospettive di risanamento, l’esperto convoca le parti interessate e prospetta le strategie di intervento. In caso contrario, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario della Camera di Commercio che dispone l’archiviazione del procedimento. In ogni caso, l’incarico dell’esperto si considera concluso quando, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non abbiano individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi. L’incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedano e l’esperto vi consenta.

5. La negoziazione con i creditori e i suoi sviluppi 

A seguito della nomina e dell’accettazione dell’incarico, l’esperto negoziatore, qualora ravvisi concrete possibilità di risanamento dell’impresa, incontra i creditori e le parti interessate al percorso di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento individuate dall’imprenditore e dai suoi advisors, fissando i successivi incontri con cadenza ravvicinata. L’esperto funge infatti da raccordo tra l’imprenditore, i creditori ed il Tribunale, ed è chiamato a valutare, in ogni momento, le concrete possibilità di risanamento, l’esecuzione degli atti in buona fede da parte dell’imprenditore senza che questo arrechi pregiudizio ai creditori ed all’integrità patrimoniale dell’impresa.

Dato che l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, l’esperto dovrà interagire con l’imprenditore e vigilare sulla sua condotta nel corso delle trattative, per gli atti che potrebbero recare danno ai creditori ed agli stakeholders, con particolare riferimento alle operazioni di straordinaria amministrazione e all’effettuazione dei pagamenti rispetto alle trattative o prospettive di risanamento.

L’esperto potrà inoltre chiedere al Tribunale di autorizzare la contrazione di finanziamenti prededucibili (anche dai soci) e il trasferimento dell’azienda o di uno o più dei suoi rami, qualora tali soluzioni siano funzionali al perseguimento dell’obiettivo della continuità aziendale e della migliore soddisfazione dei creditori.

Qualora l’esperto dovesse valutare che l’imprenditore stia ponendo in essere atti pregiudizievoli per la corretta esecuzione del piano di risanamento, ne darà segnalazione

all’imprenditore e al collegio sindacale e, nel caso in cui l’atto venga comunque posto in essere, l’esperto potrà annotare il proprio dissenso nei successivi dieci giorni presso il registro delle imprese. Inoltre, se l’imprenditore ha richiesto le misure protettive e cautelari (v. par. 6) in sede di richiesta si ammissione alla procedura, l’esperto dovrà segnalare ciò al competente Tribunale che potrà procedere alla loro revoca ovvero ridurne  la durata.

Per evitare che un atto di straordinaria amministrazione o un pagamento non coerente non vengano comunicati dall’imprenditore all’esperto, quest’ultimo ha il potere di richiedere all’imprenditore e ai creditori di tutte le informazioni utili o necessarie, nonché la possibilità di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore e di un revisore legale; ciò permetterà all’esperto di poter venire a conoscenza di tutti gli atti, e se del caso, procedere all’iscrizione del proprio dissenso presso il registro delle imprese.

L’esperto potrà altresì rinegoziare i contratti ad esecuzione continuata o periodica se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, sia a causa della pandemia che in relazione alla attuali condizioni di salute dell’impresa ed al concreto raggiungimento dell’obiettivo finale del risanamento aziendale.

Decorsi i 180 giorni di durata massima iniziale della CNC senza che si sia raggiunto una soluzione adeguata al superamento degli squilibri che hanno dato luogo alla richiesta di nomina dell’esperto, quest’ultimo dovrà considerare concluso il proprio incarico e redigere una relazione finale che inserirà in piattaforma, comunicandola all’imprenditore e al Tribunale nel caso di richiesta di misure cautelari. Se invece tutte le parti e l’esperto stesso sono concordi nel proseguire la procedura, è possibile un’ulteriore estensione di altri 180 giorni, decorsi i quali comunque essa cessa.

Esaurite le trattative, l’imprenditore e le parti coinvolte con la facilitazione dell’esperto nominato potranno individuare le seguenti soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi:

  • un accordo, con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni secondo la relazione finale dell’esperto;
  • una convenzione di moratoria con i creditori, avente ad oggetto le scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive(tale accordo è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, a condizione che i creditori aderenti rappresentino almeno il 75% degli appartenenti alla classe);
  • un accordo sottoscritto da tutte le parti coinvolte nella negoziazione, controfirmato  dall’esperto, che produce gli effetti del piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall.(esenzione della revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso), senza la necessità dell’attestazione;
  • un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies e 182 novies L. fall;
  • il nuovo istituto del concordato liquidatorio semplificato (v. par.8)

Quando invece l’esperto, nella propria relazione finale, dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni negoziali sopra richiamate non sono praticabili, l’imprenditore può accedere direttamente al concordato semplificato per la liquidazione dei beni, mediante presentazione nei 60 giorni successivi alla comunicazione dell’esperto, di una proposta di concordato per cessione dei beni. In ogni caso, se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere un accordo, l’imprenditore sotto soglia può sempre accedere ad una delle procedure di cui alla L. n. 3/2012 (sovraindebitamento).

6. Le misure protettive e cautelari 

L’imprenditore può chiedere al Tribunale l’emissione di misure protettive del proprio patrimonio già in sede di istanza iniziale di richiesta di nomina dell’esperto ovvero con istanza successiva. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale istanza presso il Registro delle imprese i creditori non possono acquistare diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti coi quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Unitamente al ricorso al Tribunale, l’imprenditore deve depositare i seguenti documenti:

  • ultimi tre bilanci d’esercizio, oppure se non tenuto all’approvazione e deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, sempre per lo stesso periodo;
  • una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima del deposito del ricorso;
  • l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica;
  • l’accettazione dell’esperto nominato;
  • un piano finanziario per i successivi 6 mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
  • una autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata.

Il Tribunale ha un importante ruolo di garanzia nell’applicazione delle misure protettive. Infatti, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, il Tribunale fissa l’udienza per la comparizione delle parti, nel corso della quale provvede agli atti istruttori necessari a pronunciarsi sulla conferma o sulla modifica delle misure protettive e sull’accoglimento degli eventuali provvedimenti cautelari; terminata l’istruttoria, il Tribunale decide se confermare o meno le misure determinandone la durata. Su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può anche limitarne l’applicazione a parte dei creditori o a determinate loro iniziative. Nel decidere se concedere o meno le misure protettive, il Tribunale terrà ragionevolmente in considerazione la valutazione prognostica del risanamento dell’impresa che l’esperto è chiamato ad effettuare subito dopo l’accettazione dell’incarico

Le misure protettive hanno durata non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni; la durata può essere prorogata, ma non può eccedere i 240 giorni. Decorso tale termine, se le trattative ancora non sono terminate, queste si intenderanno inefficaci ed i creditori riacquistano la possibilità di avviare azioni personali nei confronti del debitore.

Sono tuttavia espressamente escluse le misure protettive per i diritti di credito dei lavoratori. Pertanto, a differenza di quanto avviene per le procedure concorsuali, i lavoratori possono iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti del patrimonio dell’imprenditore.

Per contro, non sono inibiti i pagamenti da parte dell’imprenditore (il quale pertanto, continua a gestire l’impresa senza vincoli di par condicio), e, fino alla conclusione delle trattative ovvero all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, è impedita la pronuncia di fallimento o di accertamento dello stato del passivo.

I creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o chiederne la risoluzione, né tanto meno possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei  crediti anteriori rispetto alla data di pubblicazione dell’istanza. Tale limitazione dei diritti dei creditori (pensiamo, ad esempio, alle banche che non potranno revocare eventuali mutui, linee di credito o affidamenti in essere) garantisce al debitore una protezione più ampia di quella prevista nelle procedure concorsuali, funzionale alla salvaguardia della continuità aziendale.

I creditori o l’esperto possono richiedere la revoca delle misure cautelari, nel caso in cui non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate al pregiudizio arrecato ai creditori.

7. Le misure premiali fiscali

Per incentivare ulteriormente gli imprenditori ad accedere alla CNC, sono previste misure premiali di natura fiscale. Tali agevolazioni prevedono:

  • la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari sino alla conclusione della composizione negoziata;
  • la riduzione alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di CNC, delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga;
  • la riduzione alla metà delle sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di CNC e oggetto della composizione negoziata;
  • la concessione, da parte dell’ADE all’imprenditore che lo richiede con istanza sottoscritta anche dall’Esperto, di un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.
  • l’applicazione del sistema di detassazione previsto per le procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione, dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo con i creditori.

8. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Il DL n. 118/2021 prevede infatti che, dopo che l’esperto abbia nella propria relazione finale verificato l’impossibilità di conclusione delle trattative con i creditori, l’impraticabilità di una delle soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi descritte al par.5 (dunque, che l’originaria previsione di risanamento non sia più attuabile) e  che le trattative siano state svolte in buona fede, e che, dunque, l’originaria previsione di risanamento non sia più attuabile, l’imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi al deposito della relazione finale nella piattaforma telematica, una proposta di concordato per cessione dei beni, prevedendo anche una suddivisione dei creditori in classi, unitamente al piano di liquidazione ed a tutta la documentazione prevista dall’art.161,co.2, lett. a)-d),L. Fall.

Il piano di liquidazione può essere redatto secondo la modalità preferita dal debitore per massimizzare il soddisfacimento dei creditori, purché comunque fattibile. L’utilità per i creditori dovrà comunque essere maggiore rispetto all’alternativa fallimentare. Il ricorso dell’’imprenditore viene pubblicato nel Registro delle imprese, e da tale data si producono i seguenti effetti:

  • prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione della procedura;
  • conservazione dell’impresa, con limitazione degli atti di straordinaria amministrazione per cui è richiesta l’autorizzazione del Tribunale;
  • la protezione dalle azioni esecutive e cautelari avviate dai creditori;
  • il congelamento dei debiti sorti ante procedura.

Il Tribunale, acquisita la relazione finale dell’esperto e un suo ulteriore parere circa i possibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, dichiara l’apertura della procedura nominando un ausiliario, al quale viene demandato un altro parere che, insieme alla relazione finale dell’esperto, dovrà essere comunicato dal debitore ai creditori almeno 30 giorni prima dell’udienza di omologazione. Il Tribunale omologa quindi il concordato qualora la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e, comunque, assicuri utilità a ciascun creditore.

La nuova procedura di concordato non prevede quindi la sottoposizione della proposta al voto dei creditori, come invece accade nella procedura ordinaria di concordato. Non è inoltre richiesta la soddisfazione minima di una percentuale per creditori chirografari, in quanto viene solo richiesto che tale procedura sia più vantaggiosa rispetto all’alternativa fallimentare, assicurando comunque la massima utilità ai creditori.

Avv. Valerio Pandolfini

Consulenza legale d’impresa

 

Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro blog.

 


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

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