Limitare i rischi di trasporto con gli Incoterms
Uno dei rischi più frequenti e rilevanti nelle compravendite internazionali è quello di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto da un paese all’altro.
Per evitare o comunque limitare tale rischio, è importante stabilire nel contratto in quale momento tale rischio passa dal venditore al compratore, e quindi da quale momento il compratore debba sopportare le conseguenze della perdita o dell’avaria dei beni.
Uno dei sistemi più diffusi di disciplinare il passaggio del rischio consiste nel riferirsi ai c.d. Incoterms (International commercìal terms). Si tratta di un insieme di regole convenzionali, elaborate dalla Camera di commercio internazionale (Ice), che disciplinano le modalità di consegna dei beni, come e quando il rischio di perdita o danneggiamento della merce si distribuisce tra le parti, e come e in che termini si regolamentano i costi (di trasporto, assicurazione, sdoganamento etc.).
Gli Incoterms (la cui ultima edizione risale al 2010) sono divisi in due categorie: nella prima sono compresi i termini di resa utilizzabili per qualsiasi modalità di trasporto, mentre appartengono alla seconda categoria quelli validi solo per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne. Alla prima categoria appartengono i termini di resa Exw, Fca, Cpt, Cip, Dat, Dap e Ddp, mentre rientrano nel secondo gruppo i termini Fas, Fob, Cfr e Cif.
I diversi termini di resa prevedono un complesso differenziato di obbligazioni per il venditore. Ad esempio, il livello minimo di obblighi per il venditore è costituito dal termine “’Exw” (Exworks “franco fabbrica”): inserendo nel contratto di compravendita questo termine, si ottiene che il venditore debba solo mettere la merce a disposizione dell’acquirente nei propri locali, o presso un altro luogo espressamente convenuto (uno stabilimento, un magazzino decentrato, etc.). Le parti devono specificare chiaramente nel contratto il punto nel luogo convenuto della consegna e il passaggio dei rischi e delle spese al compratore.
Viceversa, il livello massimo di obblighi per il venditore corrisponde al termine “Ddp” (Delivered duty paid, ossia “reso sdoganato”); in questo caso il venditore deve sdoganare i beni sia nel paese di esportazione, sia nel paese d’importazione, provvedendo, inoltre, anche al relativo trasporto fino al luogo di destinazione convenuto ove avrà luogo la consegna.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Contrattualistica d’Impresa
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