Emergenza Coronavirus: le attività che possono proseguire, con comunicazione al Prefetto
DPCM 22 marzo 2020: la comunicazione al Prefetto
Come si è visto (Epidemia Coronavirus: quali attività industriali sono sospese e quali proseguono ai sensi del DPCM 22 marzo 2020), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (di seguito il “DPCM2”) (leggiiltestointegrale) ha previsto in via generale che sono sospese, a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 – ma tale data verrà certamente prorogata – tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale, prevedendo tuttavia che una serie di eccezioni.
Tra le attività che proseguono, il DPCM2 ha elencato:
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
- le attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
Per la prosecuzione di tali attività, le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (lo stabilimento) via PEC. Le singole Prefetture – come ad esempio quella di Milano (fac-simile Comunicazione) – hanno predisposto dei modelli di comunicazione, pubblicati sui rispettivi siti internet.
Con riguardo alle attività di cui ai punti 1) e 2), nella comunicazione al Prefetto – che si configura quale autocertificazione – l’impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Nella comunicazione devono altresì essere indicate le ragioni per le quali l’interruzione dell’attività comporterebbe un grave pregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di incidenti.
Per tali attività, le imprese possono legittimamente proseguire l’attività dalla data in cui viene inviata la comunicazione al Prefetto, senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura. Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività, qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa, ovvero le condizioni di funzionalità e il grave pregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di incidenti per effetto dell’interruzione.
Per l’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché per quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, l’attività invece può proseguire solo previa autorizzazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
In ogni caso, le imprese che possono continuare a svolgere la loro attività sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 dal Governo e le parti sociali in materia di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 (leggi il testo integrale)
In proposito, Confindustria nelle sue F.A.Q ha chiarito che per attività funzionali si intendono le attività che, nell’ambito della catena produttiva, assicurano la prosecuzione delle attività indicate in Tabella e l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Ad esempio, si considera attività funzionale la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate in Tabella e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità, è ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva e che produca beni e servizi attinenti alle attività consentite possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare.
Con riferimento alle attività commerciali, l’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che restano ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 (qui il testo integrale). Considerata la necessità di consentire la continuità delle attività commerciali, è ragionevole ritenere che il concetto di funzionalità debba riferirsi anche alla continuità di tali attività e, quindi, estendersi alle imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Contrattualistica Commerciale
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