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DPCM 11 marzo 2020 Covid 19

Emergenza Coronavirus: quali attività commerciali sono sospese, quali proseguono, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020

1 Aprile 2020/in Emergenza Coronavirus, News

1.Emergenza Coronavirus: DPCM 11 marzo 2020

Il DPCM 11 marzo 2020 (qui il testo integrale) (di seguito il “DPCM1”) contiene ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [link esterno].

Il DPCM  dispone una serie di misure per contenere il contagio sull’intero territorio nazionale. Resta peraltro salvo il potere di ordinanza delle Regioni, che possono prevedere con propri provvedimenti regole diverse da quelle stabilite a livello statale (come infatti in molti casi è avvenuto, come nel caso della Lombardia, con le ordinanze del 21, 22 e 23 marzo 2020)

2.Le attività commerciali al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di:

  • Ipermercati
  •  Supermercati
  •  Discount di alimentari
  •  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  •  Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  •  Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  •  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  •  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  •  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

I titolari degli esercizi all’interno dei quali siano posti in vendita prodotti diversi dagli alimentari e dai generi di prima necessità individuati nell’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 con riferimento ai codici ATECO (qui il testo integrale) devono consentire l’accesso dei clienti alle sole aree ove sono acquistabili i generi consentiti.

Il Ministero dell’Interno con propria circolare del 14 marzo 2020 (qui il testo integrale) e la Presidenza del Consiglio nelle FAQ hanno precisato che è obbligatoria la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali (ma, si ritiene, tutte le medie e grandi strutture, anche esterne ai centri commerciali) possono aprire nei giorni prefestivi e festivi limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Gli esercizi di vicinato specializzati nella vendita di prodotti alimentari non hanno invece limitazioni di apertura.

In tutti i casi sopra indicati, deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura, e resta vietata ogni forma di assembramento.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperti le edicole e i tabaccai, oltre che le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita, con riferimento a questi come a tutti gli esercizi, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3.Le attività di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Sono quindi sospesi i servizi di ristorazione rientranti nel codice Ateco 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile, classe che include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service).
Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, le mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

4.Servizi alla persona

Sono sospese le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti), ad eccezione di:

  •  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  •  Altre lavanderie, tintorie
  •  Servizi di pompe funebri e attività connesse.

5.Servizi garantiti

Sono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:

  • servizi bancari, finanziari, assicurativi
  •  attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

6.Raccomandazioni

Per tutte le attività commerciali consentite, nonché per le attività produttive e professionali, si raccomanda:

  • il massimo impiego dello smart working, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
  • l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • la sospensione attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • l’attuazione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, dove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
  • l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  •  la limitazione al massimo gli spostamenti entro i siti e contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Diritto Societario 

 

 

Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro  blog.

 

Sempre sul tema, potrebbero interessare i seguenti articoli (già pubblicati): Coronavirus e responsabilità contrattuale: articolo dell’Avv. Pandolfini su 4c legal; Coronavirus: causa di forza maggiore o hardship?

 

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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

Tags: Contratti Commerciali
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