E-commerce: le regole sui mezzi di pagamento
La normativa in tema di e-commerce favorisce gli strumenti elettronici di pagamento, prevedendo alcune tutele per il consumatore, per favorire la fiducia dei consumatori sull’impiego di tali strumenti. Il Codice del Consumo prevede che le imprese operanti on line non possono imporre ai consumatori spese per l’uso di strumenti di pagamento e, nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. Se viene utilizzato un istituto di emissione di carte di pagamento, quest’ultimo deve riaccreditare al consumatore i pagamenti in caso di addebito eccedente rispetto al prezzo pattuito e uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista deve chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista. La violazione di tale norme può integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta, pesantemente sanzionata dall’AGCM.
1. Le regole sugli strumenti elettronici di pagamento nell’e-commerce
La normativa in tema di e-commerce favorisce gli strumenti elettronici di pagamento per varie finalità, tra le quali la lotta contro la contraffazione, un maggiore controllo circa l’elusione fiscale, nonché l’incremento della contrattazione a distanza..
Al tempo stesso, la legge prevede alcune tutele per il consumatore, per favorire la fiducia dei consumatori sull’impiego di tali strumenti.
Anzitutto, l’art. 62 del Codice del Consumo prevede che le imprese operanti on line non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di tali strumenti di pagamento:
- spese per l’uso di tali strumenti;
- nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.
Quindi l’impresa può scegliere se far gravare sul consumatore il costo del servizio di pagamento; se sceglie questa soluzione, tale costo non deve superare quello dovuto dal professionista al prestatore dei servizi di pagamento. Le indicazioni sul costo dei servizi di pagamento riguarda ogni modalità di pagamento (bonifici, effetti cambiari, contrassegno, assegni, contante ecc.).
2. L’intervento dell’AGCM
Nel 2017 l’AGCM, sulla base di questa norma, ha sanzionato cinque aziende fornitrici di luce e gas (A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia) perché chiedevano ai clienti di pagare una commissione tra 1 e 4 euro, se sceglievano determinate modalità di pagamento delle fatture (ad es., bollettino postale o carta di credito).
Le società sanzionate si erano difese sostenendo che il sovrapprezzo non rappresentava per loro una fonte di margine ma consentiva solo parzialmente la copertura dei costi di gestione dei pagamenti online.
Secondo l’AGCM, il costo di gestione dei pagamenti effettuati con carta di credito, non poteva essere ribaltato dall’impresa sul cliente, indipendentemente dal fatto che tale importo corrispondesse o meno al costo del servizio di pagamento, in quanto nessun addebito ulteriore può comunque essere giustificato e ricollegato all’utilizzo di uno strumento di pagamento.
Sempre in applicazione di tale norma, nel 2018 l’AGCM ha sanzionato alcune agenzie turistiche online (Lastminute, Volagratis, Opodo, Govolo, Edreams, Gotogate) perché applicavano un supplemento di prezzo in relazione al tipo di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli aerei.
L’AGCM ha osservato in tale occasione che è invece consentito mostrare di default il prezzo massimo, consentendo al consumatore di visualizzare successivamente prezzi inferiori per diverse carte di pagamento, in quanto tali variazioni rappresentano “sconti” corrispondenti a diversi metodi di pagamento.
3. L’uso di carte di pagamento
Se viene utilizzato per l’operazione di e-commerce un istituto di emissione di carte di pagamento, quest’ultimo deve riaccreditare al consumatore i pagamenti in caso di:
- addebito eccedente rispetto al prezzo pattuito;
- uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo.
L’istituto di emissione della carta di pagamento ha poi diritto di addebitare all’impresa le somme riaccreditate al consumatore.
Se viene quindi viene utilizzato come strumento di pagamento una carta di pagamento, l’istituto emittente deve provvedere a riaccreditare al consumatore quando gli sia stato addebitato un importo eccedente rispetto al prezzo pattuito – indipendentemente dal fatto che la responsabilità dell’errore sia da addebitare al professionista o all’istituto di emissione – o se vi è stato un comportamento fraudolento da parte del professionista o di un terzo.
4. I pagamenti supplementari
Infine, la normativa sull’e-commerce prevede che, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista deve chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista (anche nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici). Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
I pagamenti supplementari sono pagamenti per ulteriori prestazioni accessorie del professionista rispetto al contratto principale (ad es. il diritto di chiamata).Può accadere che, nella procedura di realizzazione dell’operazione contrattuale, il consumatore, accettando tali ulteriori prestazioni (non fondamentali rispetto all’oggetto principale del contratto) non si sia reso conto che ciò implica una maggiorazione del costo complessivo. In tal caso, il consumatore ha diritto al rimborso delle spese pagate per tali “supplementi”, oltre al diritto al risarcimento dei danni.
Tale situazione potrebbe inoltre integrare una pratica commerciale scorretta, con conseguenti sanzioni da parte dell’AGCM.
Le sanzioni che l’AGCM può irrogare a un’impresa per una pratica commerciale scorretta possono arrivare fino a 5 mln. di Euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Inoltre, nelle more del procedimento (che è comunque piuttosto breve), l’Autorità può sospendere l’utilizzo del sito web attraverso cui l’impresa esercita la propria attività (il che avviene molto spesso).
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in E-commerce
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