Coronavirus e gestione dei contratti internazionali
1.Coronavirus e contratti internazionali
L’emergenza dovuta all’epidemia Coronavirus e ai relativi provvedimenti restrittivi adottati dal governo italiano per contenerla stanno esponendo le imprese che operano con l’estero ad una serie di problematiche, derivanti ad esempio dall’impossibilità di consegnare merci o effettuare servizi nei termini e tempi concordati.
Conoscere quali principi sono applicabili ai contratti internazionali dal punto di vista legale in questa situazione è importante per prevenire passi falsi che possono esporre le imprese a rischi e contenziosi.
2.La forza maggiore
Costituisce principio internazionalmente riconosciuto che i contratti devono essere adempiuti da entrambe le parti (“pacta sunt servanda”). La “force majeure” (forza maggiore) è una causa non imputabile al debitore che rende impossibile l’adempimento, e che consente eccezionalmente ad una parte di liberarsi dalla prestazione e dalla conseguente responsabilità. In particolare, costituisce forza maggiore un impedimento fuori dal controllo di una parte, non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, inevitabile e non superabile
Il concetto di forza maggiore è adottato nei Paesi di civil law (ad esempio nel diritto francese, tedesco, italiano e anche in quello cinese), oltre che nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale. Esso non è invece riconosciuto nei Paesi di common law, dove vige la teoria della “frustration” inglese e la dottrina americana dell’“impractibility”, le quali hanno una portata più limitata della forza maggiore. Pertanto, nei contratti sottoposti alla legge inglese o a quella americana, una parte può invocare la forza maggiore solo se tale rimedio è contrattualmente disciplinato.
Anche per tale motivo, i contratti internazionali generalmente contengono specifiche clausole di forza maggiore, più o meno elaborate. Pertanto, al verificarsi di un evento potenzialmente definibile di forza maggiore, occorre prima di tutto esaminare il contratto in essere e, in particolare, la definizione in esso prevista.
3.La definizione di “forza maggiore” e il Coronavirus (e contratti internazionali)
Le epidemie, così come gli eventi catastrofici naturali, sono generalmente indicati nei contratti internazionali come cause di forza maggiore, assieme a guerre, insurrezioni e atti d’imperio e della pubblica autorità (ad es. embargo). Non rientrano invece nella forza maggiore, e in molti contratti sono espressamente esclusi, scioperi, difficoltà negli approvvigionamenti dai fornitori, crisi delle materie prime o delle fonti energetiche, nonché disfunzioni nei trasporti.
In ogni caso, perché operi la forza maggiore – e dunque una parte non venga considerata inadempiente – è necessario che tali eventi abbiano un impatto rilevante sulla possibilità di adempiere di una parte. A tale proposito, le clausole contrattuali quasi sempre indicano che l’evento esterno debba rendere impossibile (in tutto o in parte) la prestazione.
Non costituiscono invece causa di forza maggiore gli eventi che rendono solo più difficoltosa la prestazione. La situazione in cui la prestazione di una parte diventa eccessivamente onerosa va sotto il nome di hardship ed è trattata spesso diversamente dalla forza maggiore, nei vari ordinamenti giuridici.
Pertanto, occorre verificare se, nel caso concreto, il Coronavirus – o meglio, le restrizioni adottate dalle autorità sanitarie dei vari Paesi – siano tali da compromettere l’adempimento di una parte e da giustificare l’esenzione da responsabilità per causa di forza maggiore, così come definita dal contratto o dalla legge applicabile.
4.La comunicazione della causa di forza maggiore e i certificati
Nei contratti internazionali – ma anche alcune legislazioni nazionali, tra cui quella cinese – è generalmente previsto che la parte interessata deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte, dell’evento di forza maggiore. Fino a tale momento, la parte non è esonerata dall’adempiere al contratto e risponde dei danni per il ritardo.
È dunque importante che la notifica della causa di forza maggiore sia tempestiva e circostanziata; anche perché, in questo modo, l’altro contraente potrà sospendere la sua prestazione e, in generale, si potranno limitare i danni.
Il ritardo nella comunicazione è talvolta sanzionato con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore. In generale, tuttavia, si ritiene che la parte sia tenuta al risarcimento dei danni fino al momento della ritardata comunicazione, a meno che dimostri che detto ritardo era incolpevole. Questo principio è espressamente previsto dalla legge cinese e dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci.
Spetta alla parte che invoca la forza maggiore fornire prova tempestiva e sufficiente della causa di forza maggiore. A tal proposito, nelle clausole di forza maggiore presenti in molti contratti di fornitura internazionale è prevista la necessità di produrre attestazioni di forza maggiore, prevenienti da enti terzi, per poter invocare tale situazione.
Negli scorsi mesi, il governo cinese ha aiutato le imprese a fornire la prova dell’impossibilità di inadempimento a causa del Coronavirus, attraverso l’emissione di certificati di forza maggiore.
Anche in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente reso noto che le Camere di Commercio possono rilasciare alle imprese che ne facciano richiesta delle dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell’epidemia, con riferimento ai contratti con controparti estere. Con tali dichiarazioni, le CCIAA potranno attestare di avere ricevuto dall’impresa richiedente una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dal governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa afferma di non avere potuto assolvere nei tempi previsti ai propri obblighi contrattuali precedentemente assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
5.Coronavirus e Contratti internazionali: La risoluzione
In presenza di una causa di forza maggiore, le conseguenze possono essere sostanzialmente tre
- la risoluzione del contratto;
- la sospensione del contratto;
- la rinegoziazione del contratto;
Nei contratti internazionali, molto spesso di durata, non è generalmente previsto che la causa di forza maggiore faccia cessare automaticamente la relazione contrattuale.
La risoluzione del contratto è tuttavia inevitabile se la prestazione della controparte risulti impossibile o non più eseguibile. Inoltre, alcuni modelli di contratto internazionale (ad es. quelli Fidic, nel settore delle costruzioni) prevedono che la risoluzione del contratto faccia automaticamente seguito alla comunicazione della causa di forza maggiore.
In caso di risoluzione del contratto – per (valida) causa di forza maggiore – non potranno essere risarcibili i danni per inadempimento, incluse le penali. Ciò, in linea di massima, a condizione che la parte non fosse già inadempiente per altri motivi e non abbia tardato ingiustificatamente a comunicare all’altra l’impedimento di forza maggiore.
Quanto ai profili restitutori, generalmente la parte impossibilitata totalmente da causa di forza maggiore non può richiedere la controprestazione all’altra e deve restituire quanto ricevuto. Se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione.
6.La sospensione
Nei contratti internazionali di fornitura e distribuzione, in cui maggiore è l’interesse a conservare la relazione, è spesso previsto il rimedio della sospensione del contratto per un breve periodo, variabile da alcune settimane ad alcuni mesi.
Nel periodo di sospensione, in mancanza di specifica pattuizione, si ritiene che ciascun contraente sopporti le proprie spese, non potendole addebitare alla parte che abbia legittimamente invocato la causa di forza maggiore.
La sospensione non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si stabilisce che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato.
7.La rinegoziazione
Nel silenzio del contratto e, comunque, in una situazione di incertezza tanto sulla durata, quanto sulla portata dell’impedimento, la rinegoziazione con la controparte costituisce la strada preferibile.
La rinegoziazione potrà avere come esito un accordo sui termini di sospensione e/o – una mera riprogrammazione condivisa delle date di consegna, ovvero un allungamento concordato della durata del contratto per un tempo pari al periodo di sospensione. Nei casi più complessi, si tratterà di riequilibrare le prestazioni delle parti, adeguandole alla mutata situazione.
8.Suggerimenti operativi
In definitiva, quali sono i suggerimenti operativi che si possono fornire alle imprese italiane che si trovino in difficoltà nell’adempiere ai propri obblighi derivanti da un contratto con l’estero?
- in primo luogo, occorre esaminare attentamente se nel contratto è presente una clausola di forza maggiore e, in caso positivo, verificarne la regolamentazione;
- se nel contratto non è presente una clausola di forza maggiore, verificare quale sia la legge applicabile al contratto (generalmente quella indicata nel contratto stesso);
- avvisare tempestivamente la controparte di trovarsi in un Paese (l’Italia) afflitto dalla epidemia, e, a seconda dei casi: (i) che non si può escludere un rapido deterioramento della situazione o comunque il sopraggiungere di una situazione che renda impossibile il corretto e/o puntuale; (ii) che si sia già verificato il blocco dell’attività, per effetto delle misure restrittive governative.
- specificare dettagliatamente le ragioni per le quali è sopraggiunta o sta sopraggiungendo la forza maggiore (blocco dei trasporti, blocco dei valichi di frontiera, blocco della produzione, i sub-fornitori che non forniscono, carenza delle materie, etc.);
- raccogliere la documentazione a sostegno di quanto affermato (articoli di giornali, provvedimenti governativi o locali, corrispondenza con i sub-fornitori o con i trasportatori, etc..), emettere e inviare alla controparte un certificato di forza maggiore;
- cercare di concordare prima possibile con i partners commerciali soluzioni condivise, che siano eque e ragionevoli.
E’ evidente che la complessità della materia (coronavirus e contratti internazionali) non lascia spazio a risposte generali, ma impone un’analisi caso per caso, da condurre con l’ausilio di un legale esperto. In linea di principio, l’epidemia Coronavirus può essere considerata una causa di forza maggiore che esonera da responsabilità colpa l’impresa inadempiente, ma occorre esaminare il contenuto specifico delle clausole contrattuali, e quindi muoversi tempestivamente e avvedutamente con la controparte, per cercare di arrivare prima possibile ad una soluzione condivisa.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Diritto Internazionale
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Sul tema, già pubblicato: Coronavirus: causa di forza maggiore o hardship?
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