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covid 19 protocolli sicurezza aziende

I protocolli di sicurezza anti-Covid per le attività produttive: le sanzioni in caso di inottemperanza

21 Maggio 2020/in Emergenza Coronavirus, News

Coronavirus e sanzioni

Il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (qui il testo integrale) ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, delineando il quadro normativo all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, possono essere svolte le attività economiche e produttive.

In particolare, il Decreto prevede che tali attività dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida per la prevenzione del rischio di contagio adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, o, in assenza, dei protocolli linee guida nazionali. Viene affidata alle Regioni la funzione di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, il compito di prevedere le condizioni di adeguatezza per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive

Il successivo DPCM del 17 maggio 2020 (qui il testo integrale) contiene le disposizioni attuative del DL n. 33/2020. Il DPCM conferma le disposizioni contenute nel precedente DPCM del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, e riporta (all’allegato 12) il testo del Protocollo condiviso dalle Parti sociali il 24 aprile 2020 ( qui il testo integrale) (che era contenuto nel precedente DPCM 26 aprile 2020), al quale devono attenersi tutte le attività produttive industriali e commerciali. Sono stati inoltre previsti protocolli specifici per il settore cantieri (allegato 13), per il trasporto e della logistica (allegato 14) e per le strutture ricettive (allegato 10), ai quali devono attenersi le attività operanti in detti settori.

Pertanto, chi esercita attività economiche deve seguire le disposizioni regionali specifiche sia per il settore che per la realtà territoriale in cui opera la sede produttiva, e deve comunque ottemperare anche alle norme nazionali, ai protocolli nazionali e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel D.lgs. n. 81/2008, nonché al protocollo sulle misure anti-contagio del 24 aprile 2020.

Quali sono le sanzioni per le imprese in caso di inottemperanza a tale misure sul Coronavirus?

Sul tema Coronavirus e sanzioni, come ricordato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2020 (qui il testo integrale), il DL n. 33/2020 prevede anzitutto all’art. 1, comma 15, che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Lo stesso Decreto all’art. 2, comma 1 stabilisce altresì che le violazioni delle disposizioni dello stesso, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del DL n. 19/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”).

Come avevamo evidenziato in un precedente articolo (“Emergenza Coronavirus: gli obblighi delle imprese sulla sicurezza del lavoro“), pertanto, ai sensi del DL n. 19/2020 il mancato rispetto delle misure in oggetto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00; tale somma è raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

E’ possibile il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, nell’ammontare minimo di 400,00 Euro; se il pagamento avviene entro 5 giorni, la misura della sanzione è ridotta del 30% (280,00 Euro).

La procedura per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie (in tema di coronavirus e sanzioni)è quella prevista dalla L. n. 689/1981, ai cui criteri – per quanto riguarda la determinazione tra il minimo e il massimo – deve attenersi l’autorità irrogante. E’ possibile proporre opposizione all’’ordinanza ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione ai sensi del D.lgs. n. 150/2011.

Se la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata. Trascorso il periodo di 5 giorni senza che sia stato ripristinate le condizioni di sicurezza, potrà essere adottata una nuova chiusura dell’attività o dell’esercizio.

Le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni contenute nelle norme nazionali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale e infra-regionale sono irrogate dalle stesse autorità che le hanno disposte.

Il mancato rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta infine anche conseguenze civili e penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, laddove venga accertato che il datore di lavoro non ha ottemperato alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 e/o al Protocollo anti-contagio sui luoghi di lavoro del 24 aprile 2020.

Sul punto si rimanda a quanto già evidenziato nel precedente articolo (“Emergenza Coronavirus: gli obblighi delle imprese sulla sicurezza del lavoro“) con la precisazione che la qualificazione del contagio da Covid-19 come “infortunio sul lavoro”, contenuta nell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, non conduce automaticamente a ritenere il datore di lavoro responsabile dell’evento verificatosi. Ciò può accadere solo qualora il soggetto contagiato dimostri che:

  •  il datore di lavoro non abbia osservato gli obblighi in materia di prevenzione del contagio, previsti dalle norme nazionali e regionali;
  • vi è un nesso di causalità fra la violazione delle disposizioni in materia di infortunio e l’evento (malattia o morte).

Avv. Valerio Pandolfini

Sul tema di Coronavirus abbiamo pubblicato anche:


  • L’importanza per le imprese di una assistenza e consulenza legale continuativa;
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Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

Tags: Contratti Commerciali, Coronavirus
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