Pagamenti nelle vendite internazionali: come garantirsi dai rischi (parte terza)
L’operazione di ‘‘pagamento contro documenti’’, chiamata anche ‘‘incasso documentario’’, è una forma di pagamento mediante la quale l’esportatore conferisce alla propria banca – c.d. trasmittente (remitting bank) – un mandato per curare l’incasso dei documenti relativi alla merce inviata all’importatore contro la consegna fisica degli stessi.
Il mandato si concretizza attraverso l’invio dei documenti alla banca dell’importatore – c.d. presentatrice (presenting bank) – che deve provvedere ad ottenerne l’incasso e/o l’accettazione, se accompagnati da una cambiale o altro impegno di pagamento, prima di consegnarli all’importatore.
La consegna dei documenti che permette il ritiro della merce è generalmente subordinata
al pagamento a vista, all’accettazione di una cambiale tratta o all’emissione di un impegno irrevocabile di pagamento ad una scadenza differita.
Nel primo caso, la banca dell’acquirente (presentatrice) è autorizzata a consegnare i documenti solo contro il pagamento dell’importo indicato nel mandato (‘‘Documenti contro pagamento” – “documents against payment)’’.
Negli altri casi invece la consegna dei documenti avviene mediante il ritiro di una o più cambiali tratte accettate dall’importatore o impegni irrevocabili di pagamento ad una scadenza differita (‘‘Documenti contro accettazione” – “documents against acceptance)’’.
Tali effetti possono essere trattenuti per il successivo incasso sino alla scadenza stabilita
oppure possono essere restituiti alla banca trasmittente, in base alle istruzioni ricevute. In alcuni casi è possibile che i documenti siano consegnati all’importatore senza effettuare il relativo pagamento (“documenti franco pagamento”), in quanto le due parti si sono accordate diversamente per il regolamento dell’operazione.
In sintesi, le fasi operative dell’incasso documentario sono le seguenti:
- le due controparti (venditore ed acquirente) concludono un contratto di compravendita che prevede come mezzo di pagamento l’incasso documentario, definendo i dettagli dell’operazione;
- l’esportatore, a spedizione della merce avvenuta, consegna alla propria banca (banca trasmittente) i relativi documenti, unitamente alle istruzioni di incasso a cui dovrà attenersi nell’esecuzione del mandato;
- la banca trasmittente invia i documenti in maniera conforme alle istruzioni ricevute alla banca presentatrice presso il paese del compratore;
- la banca presentatrice che riceve i documenti notifica la ricezione degli stessi al compratore/tassato curandone l’incasso immediato ovvero provvedendo a far accettare il relativo impegno di pagamento ad una determinata scadenza (impegno irrevocabile, tratta, ecc.);
- a pagamento/accettazione avvenuta la banca presentatrice consegna al compratore i documenti oggetto della transazione;
- la banca presentatrice provvede al trasferimento del ricavo alla banca trasmittente o ad informarla dell’avvenuta accettazione o della consegna dell’impegno irrevocabile di pagamento;
- la banca trasmittente accredita il ricavo al venditore o lo informa dell’avvenuta accettazione (in quest’ultimo caso l’accredito dell’importo avverrà alla scadenza se il debitore onorerà il proprio impegno).
Normalmente, i documenti che formano l’oggetto di un’operazione di incasso documentario sono costituiti da fatture, documenti di trasporto, certificati di origine, documenti necessari al transito doganale, documenti assicurativi ed altri documenti richiesti dal compratore, oltre alle eventuali tratte ed agli impegni irrevocabili di pagamento.
Le banche si limitano ad eseguire scrupolosamente le istruzioni contenute nel mandato di incasso, nel quale sono indicati gli adempimenti in capo alle singole parti. Inoltre le banche non assumono alcuna responsabilità circa la forma, l’esattezza e l’autenticità di qualsiasi documento che viene loro affidato, non entrano nel rapporto contrattuale che lega importatore ed esportatore e non rispondono dell’adempimento delle loro reciproche obbligazioni.
Si tratta dunque di una modalità di pagamento intermedia fra il bonifico ed il credito documentario. A differenza del credito documentario, la banca del compratore non assume alcuna responsabilità per il pagamento se l’acquirente non vuole o non è in grado di poterlo fare autonomamente. D’altra parte, rispetto ai pagamenti posticipati mediante bonifico bancario l’incasso documentario offre maggiore sicurezza al venditore (soprattutto nel caso in cui il pagamento sia a vista e con documenti rappresentativi della merce) in quanto la possibilità di ritiro della merce è subordinata alla consegna dei documenti stessi, che si possono ottenere solo con il pagamento della documentata.
Nel prossimo articolo ci soffermeremo sulle garanzie contro i rischi perdita o danneggiamento della merce nelle operazioni di import-export.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Contrattualistica Internazionale
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