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diritti controllo soci accomandanti su accomandatari

S.a.s.: i diritti di controllo del socio accomandante

2 Dicembre 2022/in Diritto societario, News

Nella S.a.s., i soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione e non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Viceversa, ai soci accomandatari spetta l’amministrazione della società. Poiché il socio accomandante è escluso dall’amministrazione, egli ha necessità di controllare l’operato degli accomandatari. In questo senso, l’art. 2320, comma 3, c.c. prevede che i soci accomandanti ‘‘hanno diritto di aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società’’. La violazione di tale obbligo in capo al socio accomandatario lo espone a responsabilità nei confronti dell’accomandante, che può chiederne la revoca.

Indice

1. La distinzione tra soci accomandanti e soci accomandatari

Come è noto, la normativa del Codice civile sulla S.a.s. è imperniata sulla distinzione fondamentale fra soci accomandanti e soci accomandatari.

Ai sensi dell’art. 2319 c.c., i soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione e non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, e può essere escluso dalla società.

Viceversa, ai soci accomandatari spetta l’amministrazione della società (art. 2318, comma 2, c.c.).

2. Il diritto di controllo del socio accomandante

Poiché il socio accomandante è escluso dall’amministrazione, egli ha necessità di controllare l’operato degli accomandatari. In questo senso, l’art. 2320, comma 3, c.c. prevede che i soci accomandanti ‘‘hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società’’.

Il socio accomandante può quindi esercitare due tipologie di diritti nei confronti del socio accomandatario:

  • un diritto di comunicazione (ossia di ricevere informazioni);
  • un diritto di consultazione (ossia di verificare libri e documenti).

3. Le finalità dei diritti di controllo del socio accomandante 

I diritti d’informazione e di consultazione sono uno strumento di controllo in senso lato dei soci accomandanti sull’operato dei soci accomandatari, e sono quindi finalizzati in primo luogo ad assicurare una buona gestione della società.

In questo senso, il diritto di controllo del socio accomandante è strettamente legato alla responsabilità del socio accomandatario, in quanto è funzionale alla raccolta di informazioni al fine dell’accertamento della possibile responsabilità di quest’ultimo e del conseguente risarcimento dei danni.

I diritti di controllo dei socio accomandanti sono inoltre finalizzati alla possibile revoca del socio accomandatario, come vedremo meglio in seguito.

4. Cosa può controllare il socio accomandante

Ai sensi dell’art. 2320 c.c., i soci accomandanti hanno diritto ‘‘di aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite’’ e ‘‘di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società’’.

Il primo diritto riconosciuto agli accomandanti è dunque quello di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti/perdite. Tale comunicazione è finalizzata a consentire l’esercizio di un controllo; la norma prevede difatti che al fine di verificare il bilancio e conto profitti/perdite è possibile consultare i libri e gli altri documenti della società.

I soci accomandanti possono inoltre consultare i libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari) ai sensi dell’art. 2214, comma 1, c.c., le scritture contabili e gli altri documenti indicati nell’art. 2214, comma 2, c.c.

5. La tempistica dell’esercizio dei diritti di controllo dei soci accomandanti

Quando i soci accomandanti possono esercitare i diritti di controllo?

Poiché la comunicazione di bilancio e conto profitti/perdite avviene una volta sola all’anno, gli accomandanti hanno diritto ad avere comunicazione annuale di tali documenti dagli accomandatari al termine dell’esercizio sociale.

Si ritiene invece che i soci accomandanti non abbiano diritto di avere dagli accomandatari notizia circa la gestione della società e quindi il diritto di consultare i libri e gli altri documenti nel corso dell’esercizio, non potendosi ingerire nella gestione degli accomandatari.

Pertanto, gli accomandanti solo dopo avere consultato, al termine dell’esercizio sociale, il bilancio e il conto profitti/perdite, potranno consultare i libri e gli altri documenti sociali, al fine di controllarne l’esattezza.

6. Le modalità di esercizio dei diritti di controllo dei soci accomandanti

In linea di principio, il socio accomandante può esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti di informazione e di consultazione. La scelta dei tempi deve tuttavia tenere conto degli interessi della società, in base al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Ad esempio, la richiesta di consultare la documentazione di notte o nel fine-settimana potrebbe essere rifiutata in quanto non conforme a buona fede; deve invece essere fissato un appuntamento in un momento diverso (in orari lavorativi), nel corso del quale il socio ottiene l’accesso richiesto.

Fermo restando il rispetto del principio di buona fede, il socio accomandatario, al quale il socio accomandante si rivolga per avere accesso alla documentazione, deve dare seguito tempestivamente a tale richiesta, provvedendo nel tempo normalmente necessario senza ostacolare in modo eccessivo l’attività aziendale.

Dal punto di vista generale, se possibile, il diritto di controllo del socio accomandante deve esercitato in assemblea; tuttavia, poiché nella s.a.s. non si ha un’assemblea dei soci in senso tecnico, spesso accade che tale diritto venga esercitato al di fuori dell’assemblea.

7. Luogo del controllo e possibilità di fare copia dei documenti da parte dell’accomandante

La richiesta d’informazioni può essere fatta dagli accomandanti per iscritto o anche oralmente. Lo stesso vale per quanto riguarda le modalità di risposta degli accomandatari, che possono scegliere le modalità più appropriate per rispondere ai soci, in base al tipo e dalla quantità delle informazioni richieste.

Per quanto concerne il luogo in cui i diritti di controllo possono essere esercitati, dal momento che gli accomandanti devono poter consultare i libri e gli altri documenti per controllare l’esattezza del bilancio e del conto profitti/perdite, può risultare necessario recarsi presso la sede della società, presso cui vengono conservati libri e documenti. Gli accomandatari devono pertanto consentire l’accesso agli spazi in cui il materiale si trova, mettendo a disposizione una stanza in cui l’accomandante può esaminare la documentazione.

Gli accomandanti hanno inoltre diritto di fare copia della documentazione, a proprie spese. La documentazione da esaminare può infatti essere complessa e ne può essere necessaria un’analisi dettagliata; non si può quindi costringere l’accomandante a trattenersi presso la sede della società per molte ore o addirittura per giorni. Inoltre, l’accomandatario ha diritto di fare copia dei documenti per utilizzarli eventualmente in sede giudiziaria.

8. La delega dell’esercizio dei diritti di controllo da parte dei soci accomandanti

Gli accomandanti possono delegare a un terzo l’esercizio del diritto di controllo, incaricando all’uopo un professionista (ad esempio un commercialista, un revisore o un  avvocato). In caso di delega per l’esercizio dei diritti di controllo, non occorre che il delegato eserciti tale diritto congiuntamente al socio delegante; il professionista può esercitare da solo il diritto, per poi riferirne gli esiti al socio.

Qualora il professionista incaricato di esercitare il controllo venga a conoscenza di circostanze sensibili, la cui divulgazione potrebbe danneggiare la società, dovrà mantenere sulle stesse il segreto. Se si tratta di un soggetto tenuto al segreto professionale (ad esempio un avvocato), tale obbligo deriva già dalle disposizioni che regolano il segreto professionale. Ma anche il professionista delegato non è assoggettato a segreto professionale, lo stesso dovrà mantenere il segreto sui fatti di cui venga a conoscenza durante il controllo, in quanto il conferimento dell’incarico di esercitare il diritto di controllo fa sorgere di un rapporto contrattuale fra il socio e il delegato, che deve essere eseguito secondo buona fede.

9. Cosa accade se il socio accomandatario non permette all’accomandante di esercitare i diritti di controllo

Cosa accade se il socio accomandatario, dopo avere ricevuto una richiesta da parte del socio accomandante di ricevere informazioni e/o di verificare libri e documenti sociali, si rifiuta di consentire a questi l’esercizio di tali diritti?

L’accomandante può tutelarsi in sede giudiziaria, chiedendo al giudice di ordinare all’accomandatario di consegnare il bilancio e il conto profitti/perdite, e/o i libri contabili e gli altri documenti.

Tale azione può essere esercitata anche in via cautelare urgente, ai sensi dell’art. 700 C.p.c., qualora sussistano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

La mancata ottemperanza da parte del socio accomandatario alla richiesta di esercizio dei  diritti di controllo da parte del socio accomandante può costituire inoltre, specie se reiterata nel tempo, una grave violazione degli obblighi di buona e corretta amministrazione propri dell’accomandatario, e può quindi legittimare la richiesta di revoca di quest’ultimo per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 comma 3 c.c. 

Ai sensi dell’art. 2319 c.c., per la nomina degli amministratori e per la loro revoca sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale. Tale disposizione rende per lo più impossibili agli accomandanti la revoca degli accomandatari, in quanto essa dipende dal consenso di questi ultimi. Tuttavia, attraverso le informazioni raccolte dall’accomandante mediante l’esercizio del diritto di controllo, questi può chiedere appunto la revoca dell’accomandatario in via giudiziaria, anche l’azione di revoca dell’accomandatario può essere esercitata dall’accomandante, ricorrendone i presupposti, in via cautelare d’urgenza ex art. 700 Cpc.

Infine, qualora dall’esame del bilancio, del conto profitti/perdite e/o degli altri libri contabili e documenti emergano irregolarità gestorie (ad esempio la mancata corresponsione di utili all’accomandante), il socio accomandante potrà esperire un’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’accomandatario.

Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

Qual è la differenza tra soci accomandanti e soci accomandatari nella S.a.s.?

Ai sensi dell’art. 2319 del Codice civile, nella S.a.s. i soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione e non possono compiere atti gestori né concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari. Se violano tale divieto, assumono responsabilità illimitata e solidale verso i terzi e possono essere esclusi. I soci accomandatari, invece, ai sensi dell’art. 2318 c.c., hanno la gestione e l’amministrazione della società.

Quali sono i diritti di controllo riconosciuti al socio accomandante nella S.a.s.?

L’art. 2320 del Codice civile attribuisce agli accomandanti nella S.a.s. il diritto di ricevere annualmente il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. Essi possono inoltre verificarne l’esattezza consultando i libri sociali e gli altri documenti della società. Si tratta di un diritto di comunicazione (ricevere informazioni) e di consultazione (controllare i documenti), finalizzato a vigilare sull’operato degli accomandatari. L’esercizio di tali diritti deve comunque avvenire secondo buona fede, senza ostacolare l’attività sociale.

Quali rimedi spettano all’accomandante in caso di rifiuto dell’accomandatario?

Se l’accomandatario impedisce all’accomandante l’esercizio dei diritti di controllo, l’accomandante può rivolgersi al giudice per ottenere un ordine di esibizione dei documenti, anche in via cautelare d’urgenza ex art. 700 del Codice di procedura civile. Il rifiuto reiterato può integrare grave violazione degli obblighi gestori e legittimare la richiesta di revoca per giusta causa ai sensi dell’art. 2259, comma 3, c.c., oltre all’eventuale azione di risarcimento del danno.

Sul tema di Diritto societario abbiamo pubblicato anche:


  • L’esclusione del socio dalla società;
  • I diritti di controllo (comunicazione e consultazione) del socio di S.r.l.;
  • Quando i soci litigano: come prevenire e risolvere i conflitti e le situazioni di stallo decisionale nelle società (deadlock).

Abbiamo vasta esperienza nella consulenza e assistenza legale nel campo del Diritto societario.
Per approfondire i nostri servizi di assistenza e consulenza in tema del Diritto societario, visionate la pagina dedicata del nostro sito o contattateci.

 


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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.
Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

Tags: Diritto Societario
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