La Garanzia per difetto di conformità nella vendita di beni al consumatore (B2C): contenuto, disciplina e rimedi
Nelle vendite di beni mobili tra imprese e consumatori (B2C), la garanzia di conformità dei beni venduti ha una centrale importanza. La disciplina del Codice del Consumo si differenzia notevolmente da quella del codice civile in materia di compravendita, con la finalità di tutelare il consumatore, quale parte debole del contratto. Da ciò conseguono maggiori obblighi e maggiori rischi legali in capo alle imprese venditrici. Esaminiamo la disciplina del Codice del Consumo in tema di garanzia nella vendita di beni ai consumatori, i rimedi a tutela del consumatore e i rischi in capo al venditore nel caso di violazione della disciplina sulla vendita al consumo.
1. La garanzia di conformità dei beni nelle vendite tra imprese e consumatori (B2C)
Nella vendita di beni mobili tra imprese e consumatori (B2C), la garanzia di conformità dei beni venduti riveste centrale importanza.
Come è noto, nelle vendite B2C il consumatore è tutelato dal Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) essenzialmente attraverso da due strumenti:
- da una parte, il diritto di recesso che consente al consumatore, nelle sole vendite a distanza (quali ad es. le vendite tramite e-commerce) di sciogliere il contratto entro 14 giorni dalla consegna senza fornire alcuna motivazione e senza dover dimostrare l’esistenza di un difetto nel bene acquistato;
- dall’altra, la garanzia legale di conformità, che consente al consumatore di tutelarsi qualora il bene acquistato (con qualsiasi modalità, quindi sia a distanza che in presenza) non sia conforme a quello che lo stesso si aspettava di acquistare. intervenuto proprio sull’istituto del diritto di recesso.
Gli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo – come modificati dal D.lgs. n. 170/2021, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/771 – prevedono che il venditore è tenuto a consegnare un bene conforme a quanto pattuito nel contratto di vendita.
La disciplina del Codice del Consumo in tema di garanzia è notevolmente diversa da quella prevista dal Codice civile in tema di vizi del bene venduto (che si applica sia soggetti consumatori che a soggetti non consumatori).
Gli artt. 1490 e ss. del Codice civile prevedono, come è noto, che il venditore deve garantire che la cosa venduta sia priva di vizi tali da:
- renderla inidonea all’uso cui è destinata, cioè tale da non soddisfare l’interesse perseguito dal compratore, in relazione all’uso normale o a quello specificamente convenuto tra le parti; oppure
- diminuirne in modo apprezzabile il valore, ovvero da diminuirne in modo sensibile il valore economico, in modo tale che il compratore, senza tali vizi, non avrebbe acquistato il bene o non lo avrebbe pagato lo stesso prezzo.
Affinché l’acquirente di un bene possa invocare la garanzia per i vizi prevista dal Codice civile, lo stesso deve quindi dimostrare che il bene acquistato presenti un vizio (come sopra indicato), e deve farne denuncia al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. L’acquirente può agire in giudizio per ottenere la riduzione del prezzo o lo scioglimento del contratto entro 1 anno dalla consegna del bene. E’ inoltre possibile pattuire l’esclusione o la limitazione della garanzia.
Tale disciplina risulta pertanto alquanto difficoltosa per il compratore, il quale deve dimostrare, in poco tempo, che il bene acquistato presenta un vizio di una certa gravità.
La disciplina sul difetto di conformità dei beni prevista dal Codice del Consumo è invece molto più tutelante per l’acquirente-consumatore (che è la parte debole del contratto), in quanto la nozione di difetto di conformità è più ampia e diversa di quella di bene viziato, prevista dagli artt. 1490 c.c., i termini per denunciare la difformità ed il regime dell’onere della prova sono diversi e più favorevoli al consumatore, e la garanzia è inderogabile, come si vedrà nel prossimo paragrafo (v. par. 2).
Sotto il profilo oggettivo, la disciplina del Codice del Consumo sulla garanzia di conformità si applica a tutti i contratti di vendita a titolo oneroso di beni mobili, inclusa la vendita fuori dai locali commerciali, a distanza, la vendita di cose generiche, di cose future, la vendita sottoposta a termine o condizione, la vendita su campione, con riserva di proprietà, la vendita rateale.
Essa si applica anche a tutti i contratti equiparati alla vendita, finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, quali:
- i contratti di permuta (ad es. lo scambio di prodotti);
- i contratti di somministrazione (ad es. la fornitura settimanale di bottiglie d’acqua);
- i contratti di appalto (ad es. l’installazione di pavimenti);
- i contratti d’opera (ad es. un mobile fatto su misura per la propria abitazione, o un vestito fatto da un sarto).
La disciplina del Codice del Consumo non si applica invece ai contratti in cui non avviene il trasferimento della proprietà (come ad es. la locazione) o in cui non vi sia pagamento di un corrispettivo (come ad es. il comodato). Non si applica altresì ai contratti di leasing finanziario, per la difficoltà di identificare il venditore.
Rientra nell’ambito applicativo della normativa in oggetto la vendita di qualsiasi bene mobile, anche da assemblare – compresi autovetture, beni elettronici, programmi per elaboratori elettronici e software, beni usati, beni in saldo, animali, etc. – ad esclusione di:
- acqua e gas (qualora non confezionati);
- energia elettrica;
- beni oggetto di vendita forzata.
Sotto il profilo soggettivo, la disciplina del Codice del Consumo sulla garanzia di conformità si applica ai contratti tra:
- professionisti (o imprese), ovvero persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale; e
- consumatori, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
L’acquirente a cui si applica la disciplina del Codice del Consumo deve essere quindi una persona fisica (non una società o un’associazione) che con il contratto intende procurarsi un bene per il soddisfacimento di un bisogno o di un interesse di natura personale, in alcun modo attinente all’eventuale professione svolta.
Si applicano, invece, le norme del Codice civile in tema di garanze per vizi quando:
- il compratore conclude il contratto di vendita nell’ambito della sua attività professionale; tale circostanza è dimostrata ad es. quando si fa rilasciare una fattura a lui intestata in qualità di professionista, con indicazione della sua partita IVA (si pensi ad es. ad un architetto che acquista un computer per il suo studio);
- entrambe le parti del contratto sono consumatori (ad es. una persona fisica acquista un cellulare usato da un’altra persona fisica).
2. La non conformità del bene venduto nella vendita di beni di consumo (B2C)
Ai sensi dell’art. 129 del Codice del Consumo, il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi a quanto pattuito nel contratto.
Lo scopo essenziale della norma è quello di tutelare la fiducia dell’acquirente nei confronti del rispetto, da parte del venditore, delle condizioni contrattuali stabilite. Non rileva quindi – a differenza della disciplina del Codice civile – il difetto fisico nella cosa venduta o la sua inidoneità all’uso, bensì il fatto che la cosa venduta sia rispondente a quanto promesso dal venditore, cioè il confronto tra la cosa consegnata e l’aspettativa del consumatore.
Per essere “conforme”, il bene venduto deve possedere alcuni requisiti soggettivi, che si basano sulle pattuizioni contrattuali tra venditore e consumatore e/o su dichiarazioni o informazioni comunicate prima della conclusione del contratto, e oggettivi, che riguardano le caratteristiche che il bene deve comunque possedere, a meno che il contratto non disponga diversamente.
Sotto il profilo soggettivo, il bene venduto deve essere:
- conforme a quanto previsto dal contratto di vendita, come eventualmente modificato o integrato dall’uso particolare richiesto dal consumatore e accettato dal venditore fino alla conclusione del contratto;
- fornito assieme ad accessori, istruzioni (anche inerenti all’istallazione) e aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.
Sotto il profilo oggettivo, il bene venduto deve:
- conforme allo scopo usuale dei beni dello stesso tipo, anche alla luce di ogni normativa corrente o di codici di condotta;
- conforme alla quantità e qualità (inclusi accessori, istruzioni, imballaggi e durabilità) generalmente presenti in beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o da altri soggetti nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta;
- conforme a un campione o modello fornito dal venditore;
- correttamente installato dal venditore o dal consumatore (in quest’ultimo caso il venditore che non abbia fornito istruzioni idonee all’istallazione risponde della mancata conformità);
- non violare diritti di terzi.
La nozione di non conformità del bene venduto è dunque molto ampia, comprendendo qualunque tipo di difetto del bene, indipendentemente dalla gravità o entità del difetto, all’importanza del contratto o all’incidenza sul valore di mercato del bene, quali:
- deficienze quantitative (che comportano un difetto di una qualità o di una caratteristica del bene);
- imperfezioni;
- difetti di compatibilità, funzionalità, interoperabilità o sicurezza;
- difetti di imballaggio;
- omessa fornitura di aggiornamenti;
- vizi giuridici (quali diritti di proprietà intellettuale di terzi, vincoli di espropriabilità, diritti reali etc. tali da limitare il godimento del diritto di proprietà del consumatore).
In particolare, la non conformità del bene non coincide necessariamente con un vizio materiale o con un malfunzionamento: anche un bene perfettamente funzionante può essere giuridicamente non conforme se non presenta le caratteristiche promesse o se non soddisfa le legittime aspettative del consumatore. Si pensi, ad esempio, ad uno smartphone che funziona ma non supporta le applicazioni promesse in fase di vendita, oppure ad un computer venduto come “professionale” che non è, però, in grado di sostenere programmi di uso ordinario.
Tra i parametri per valutare la conformità del bene venduto vi sono anche le dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o da altri soggetti collegati al venditore o appartenenti alla catena produttiva (produttore) circa le caratteristiche del bene nella pubblicità e nella etichettatura; in tal modo, le informazioni contenute nella pubblicità del prodotto acquistato sono equiparate al contenuto dell’accordo contrattuale in ordine alle caratteristiche del bene.
Ai sensi dell’art. 130 comma 1 del Codice del Consumo, non sussiste, tuttavia, difetto di conformità quando, seppure il bene non presenti le caratteristiche indicate nelle dichiarazioni pubbliche, il venditore riesca a dimostrare che:
- non era a conoscenza di tale dichiarazione pubblica e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
- la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con modalità uguali o simili a quelle con le quali è stata resa;
- la decisione del consumatore di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.
Non sussiste altresì difetto di conformità se il venditore dimostra che, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato dal venditore del fatto che una caratteristica particolare del bene si discosta dai requisiti di conformità e il consumatore aveva, espressamente e separatamente, accettato tale scostamento (art 130 comma 4 del Codice del Consumo). Si tratta in sostanza di uno specifico accordo con cui le parti escludono o limitano la responsabilità del venditore.
Ai sensi dell’art. 131 del Codice del Consumo, l’eventuale difetto di conformità che deriva da una errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
- l’installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
- l’installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore.
In presenza di difetti di conformità del bene acquistato dal consumatore, di tali difetti è responsabile il venditore, che, con il contratto di vendita, ha assunto l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto stesso. Non ha rilevanza se, di fatto, il difetto sia attribuibile ad altri soggetti della catena produttiva e/o distributiva, e non direttamente in un comportamento del venditore; anche in tali casi, il venditore è comunque responsabile nei confronti del consumatore.
Ai sensi dell’art. 134 del Codice del Consumo, qualora il venditore finale abbia dovuto porre rimedio nei confronti del consumatore a un difetto di conformità imputabile a un’azione o ad un’omissione riconducibile ad altri soggetti della catena distributiva, potrà rivolgersi entro 1 anno ai soggetti responsabili del difetto (produttore, precedente rivenditore, altri intermediari) in via di regresso, e pretendere la restituzione delle spese sostenute per soddisfare le pretese del consumatore (spese sostenute per procurarsi il bene sostitutivo, o per riparare il bene, somme restituite al consumatore per effetto della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto().
Il diritto di regresso da parte del venditore finale è tuttavia rinunciabile in via preventiva o può essere comunque limitato su accordo delle parti all’interno della catena distributiva.
L’art. 133 del Codice del Consumo prevede che il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta (cioè sia oggettivamente rilevabile e conoscibile dall’esterno) entro 2 anni. Il momento rilevante della consegna del bene si identifica con quello in cui il bene acquistato dal consumatore entra effettivamente nella sua sfera di controllo (e non con quello in cui viene consegnato dal venditore al vettore o allo spedizioniere), o, in caso di installazione o montaggio, nel momento in cui le relative operazioni sono state completate.
La consegna rappresenta quindi il limite temporale entro il quale deve essere valutata l’esistenza di un difetto di conformità del bene venduto; ne consegue che nella vendita di beni di consumo – a differenza di quanto accade nella vendita regolata dal Codice civile – il venditore risponde non solo dei difetti di conformità già esistenti nel momento in cui la proprietà dei beni viene trasferita al consumatore (cioè al momento della conclusione del contratto), ma anche di quelli sorti successivamente, nel periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la consegna, salvo il caso in cui il consumatore abbia incaricato della consegna un vettore e quest’ultimo non sia stato proposto dal venditore.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna; in caso di beni usati, le parti possono convenire un termine prescrizionale non inferiore a 1 anno. Tuttavia, il consumatore che sia convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto, può subordinare il pagamento all’adempimento del venditore ai suoi obblighi di garanzia legale
A differenza della disciplina del Codice civile in tema di vizi nella compravendita, non è quindi previsto un termine di decadenza per la denuncia del difetto: il consumatore non è tenuto a segnalare il problema entro un termine rigido (come gli 8 giorni previsti dall’art. 1495 c.c.), ma può far valere i propri diritti entro i limiti della prescrizione ordinaria (10 anni).
Sotto il profilo probatorio, l’art. 135 del Codice del Consumo prevede che se il difetto di conformità si manifesta entro un anno dalla consegna, si presume che esistesse già a tale data, salvo prova contraria.
In questo periodo, quindi, il consumatore non ha l’onere di provare che il difetto di conformità esisteva già al momento della consegna del bene, ma è il venditore che deve dimostrare che il difetto è sorto successivamente. Il venditore dovrà pertanto dimostrare che la natura del bene o le caratteristiche del difetto impediscono di far ritenere che il difetto esistesse al momento della consegna del bene al consumatore, o che il difetto di conformità si è manifestato dopo la consegna per cause esterne, non ricollegabili alle caratteristiche del bene al momento della consegna. Trascorso il termine di un anno, l’onere di provare che il difetto fosse originario torna, invece, a gravare sul consumatore.
La disciplina prevista dal Codice del Consumo in tema di garanzia è inderogabile in senso sfavorevole al consumatore: eventuali pattuizioni che limitino la durata della garanzia, introducano termini più brevi o aggravino gli oneri del consumatore sono nulle. Si tratta di una nullità relativa (che può essere cioè fatta valere solo dal consumatore) e parziale, in quanto non comporta la nullità dell’intero contratto.
Inoltre, tutti i diritti riconosciuti al consumatore in tema di garanzia di conformità non sono preventivamente rinunciabili da parte del consumatore. La nullità delle relative rinunce non può essere fatta valere dal venditore (ma solo dal consumatore, o può essere rilevata d’ufficio dal giudice). Dopo la denuncia del difetto di conformità, il consumatore può invece liberamente disporre dei suoi diritti, rinunciandovi in tutto o in parte; tuttavia, il relativo accordo è soggetto al controllo di vessatorietà.
Il venditore (o altro soggetto della catena produttiva e distributiva, come ad es. il produttore) possono offrire al consumatore, in aggiunta (non in sostituzione) rispetto alla garanzia legale, per un certo periodo di tempo, una garanzia di carattere privato (c.d. garanzia convenzionale).
Ad es., il venditore può estendere la durata temporale della garanzia e della sua responsabilità, esonerare il consumatore possa esperie dalla prova dell’esistenza del difetto al momento della consegna del bene, una volta decorso il periodo coperto dalla presunzione legale, fornire una garanzia anche rispetto a difetti di lieve entità o che comunque non rientrerebbero nella nozione di difetto di conformità in base alla disciplina legale, etc.
La garanzia convenzionale deve comunque comprendere l’impegno del venditore a riparare o sostituire il bene per tutta la sua durata e con le medesime modalità previste per il caso della garanzia legale (ovvero senza spese, entro un congruo periodo di tempo, senza notevoli inconvenienti etc.). Se le condizioni della garanzia convenzionale indicate nella pubblicità sono più favorevoli di quelle riportate nella garanzia stessa, prevalgono le prime.
Ai sensi dell’art. 135-quinquies del Codice del Consumo, la garanzia convenzionale deve riportare:
- una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
- in modo chiaro ed intelligibile tutti gli elementi essenziali della garanzia convenzionale (ovvero: nome e indirizzo del garante; procedura da seguire da parte del consumatore; designazione dei beni interessati; condizioni della garanzia).
Inoltre, la garanzia convenzionale deve essere redatta, con linguaggio semplice e comprensibile, su supporto durevole, da fornirsi al più tardi al momento della consegna dei beni, e deve essere in lingua italiana, con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
L’impresa quindi non obbligata a fornire una garanzia convenzionale aggiuntiva a quella legale; se non la offre, non ha alcun onere informativo, mentre se invece la offre deve informare il consumatore del contenuto della garanzia convenzionale, della sua concomitanza con la garanzia legale e, soprattutto, che tutti i diritti riconosciuti da quest’ ultima al consumatore rimangono integri e impregiudicati.
È generalmente vietata l’illustrazione comparativa delle caratteristiche della garanzia legale rispetto a quella convenzionale.
Per quanto concerne la garanzia di conformità nelle vendite di prodotti digitali, si rinvia all’apposito articolo di approfondimento.
3. I rimedi a disposizione del consumatore in caso di non conformità dei beni venduti
I rimedi previsti per il consumatore che abbia acquistato un bene non conforme dal Codice del Consumo (artt. 135-bis, 135-ter e 135-quater) possono essere azionati per il semplice fatto della presenza di un difetto di conformità, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia dovuto a caso fortuito o a una condotta dolosa o colposa del venditore (o del produttore). La facoltà di decidere quale rimedio attivare spetta in linea di principio al consumatore, la cui discrezionalità non è tuttavia illimitata, come vedremo di seguito.
Tali rimedi sono articolati secondo un criterio gerarchico: i rimedi “primari”, che il consumatore può e deve esperire in via preferenziale e prioritaria
in caso di difetto di conformità del bene acquistato sono la ha infatti diritto alla sostituzione e la riparazione del bene. Tale scelta spetta
Quando venga consegnato un bene che presenti un difetto di conformità, il consumatore può quindi anzitutto pretendere il ripristino della conformità, in modo da ottenere un bene conforme alle sue legittime aspettative e a quanto originariamente pattuito, salvaguardando il contratto.
L’intervento di riparazione o sostituzione deve essere effettuato dal venditore senza spese per il consumatore – ivi compresi i costi di spedizione, manodopera e materiali – entro un termine ragionevole e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. In concreto, ciò significa che il consumatore non deve subire ritardi ingiustificati, né essere costretto a procedure eccessivamente gravose (ad esempio, lunghe attese, ripetuti invii del bene o mancanza di assistenza). Il consumatore non è altresì tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione (art. 135 ter n.4 del Codice del Consumo).
Il venditore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore e non può rinviare quest’ultimo al produttore o al centro assistenza: eventuali rapporti interni tra il venditore e tali soggetti restano pertanto irrilevanti sul piano del rapporto con il cliente.
Tuttavia, il consumatore non può ottenere la riparazione o sostituzione del bene, quando il venditore dimostri che l’una o l’altra:
- è oggettivamente impossibile (quindi ad es. è stato consegnato un bene infungibile o irreperibile sul mercato – con conseguente impossibilità di sostituzione – o il bene è perito o deteriorato irreversibilmente a causa del difetto di conformità – con conseguente impossibilità di riparazione); oppure
- è un rimedio sproporzionato, in quanto eccessivamente oneroso per il venditore, tenuto conto del valore del prodotto, dell’entità della difformità e della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Sotto questo secondo profilo (la sproporzione dei costi per il venditore) occorre procedere dapprima al confronto tra i costi che il professionista dovrebbe sopportare per procedere alla riparazione o sostituzione e le perdite economiche che questi subirebbe in caso di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (che costituiscono, come si vedrà, i rimedi secondari), per verificare se, nel caso, di specie, i costi siano notevolmente più elevati delle perdite e siano giustificabili, tenuto conto del valore del prodotto, dell’entità della difformità e della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Qualora tale valutazione dia esito negativo, occorre confrontare sostituzione e riparazione per stabilire se l’una comporti costi sproporzionati rispetto a quelli dell’altra, sulla base degli stessi criteri di cui sopra.
Qualora l’intervento in sostituzione o riparazione del bene non conforme non sia possibile, non sia effettuato entro un termine congruo o non sia effettuato correttamente dal venditore, o qualora il difetto di conformità sia molto grave, il consumatore può accedere ai rimedi cosiddetti “secondari”, ossia la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto.
La riduzione del prezzo consente al consumatore di trattenere la somma di denaro oggetto della riduzione, o di pretenderne la restituzione qualora il corrispettivo convenuto sia già stato interamente versato. Per calcolare la riduzione, occorre valutare oggettivamente l’incidenza proporzionale della sola perdita di valore del bene venduto in conseguenza del difetto di conformità.
La risoluzione, invece, comporta lo scioglimento del contratto di vendita, con restituzione del bene (a spese del venditore) e rimborso del prezzo pagato. In tal caso, il venditore deve procedere al rimborso del prezzo al momento del ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di avere restituito o spedito il bene (art. 135 quater n. 4.b del Codice del Consumo).
Qualora il consumatore abbia acquistato più beni con lo stesso contratto (ad es. una stampante non conforme ed alcuni consumabili che sono invece conformi), può risolvere il contratto per tutti i beni (quindi nell’esempio anche i consumabili, che sono tuttavia conformi) (art. 135 quater n. 3 Codice del Consumo).
La risoluzione non è tuttavia ammessa nei casi in cui il venditore dimostri che il difetto di conformità sia di lieve entità. La valutazione della lieve entità del difetto deve essere effettuata in concreto, tenendo conto dell’incidenza del difetto sull’utilizzo del bene e sulle legittime aspettative del consumatore.
Inoltre, ai sensi dell’art. 135 bis n. 6 del Codice del Consumo, il consumatore può avvalersi di strumenti di autotutela, ovvero:
- rifiutarsi di eseguire il pagamento del prezzo o sospendere il pagamento fino a quando il venditore non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di garanzia legale;
- rifiutare la consegna del bene che presenti un difetto di conformità;
- rifiutare la consegna del bene di cui non sia stata ripristinata la conformità dal venditore.
4. I rischi legali per le imprese
Il mancato rispetto delle norme previste dal Codice del Consumo in tema di garanzia legale dei beni venduti, , non integra soltanto un inadempimento contrattuale, comportando l’attivazione dei rimedi in favore dei consumatori sopra descritti (v. par. 3) – espongono le imprese venditrici a possibili sanzioni da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), qualora esso sia ritenuto integrare una pratica commerciale scorretta.
In effetti, spesso l’AGCM è intervenuta sanzionando imprese che operavano in violazione delle norme sulla garanzia legale, ritenendo che tali violazioni integrassero delle pratiche commerciali scorrette, in quanto idonee a falsare il comportamento economico del consumatore, inducendolo a ritenere erroneamente che la tutela legale sia più limitata di quanto effettivamente previsto. Sono, in particolare, illecite le informazioni ingannevoli sulla durata della garanzia, l’omissione di informazione circa i diritti del consumatore o la presentazione ambigua delle condizioni contrattuali..
Le sanzioni applicabili dall’AGCM possono arrivare fino a 10 mln. di Euro, in base alla gravità e alla durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’impresa. Inoltre, l’AGCM può imporre all’impresa la cessazione delle condotte scorrette nonché di adeguare le modalità informative rivolte ai consumatori, chiarendo in modo esplicito e immediatamente percepibile l’esistenza e il contenuto della garanzia legale di conformità.
In particolare, molte pratiche commerciali scorrette riscontrate dall’AGCM in materia di garanzia legale di conformità hanno riguardato:
- informazioni sulla garanzia nella quale confondevano e sovrapponenevano la garanzia convenzionale (di durata inferiore a quella legale) offerta dal produttore e la garanzia legale di conformità, in modo da non chiarire adeguatamente al consumatore il contenuto di quest’ultima e impedire allo stesso di fruire appieno dei diritti a lui riconosciuti in caso di acquisto di un bene di consumo;
- il rinvio alla garanzia convenzionale del produttore, con rifiuto di riconoscere e prestare la garanzia legale di conformità;
- la presentazione della vendita di servizi di assistenza a pagamento per i prodotti senza chiarire adeguatamente il diritto del consumatore a fruire, per un periodo di 24 mesi dall’acquisto, della garanzia di conformità cui è per legge tenuto il venditore e che non prevede addebito di costi e limitazioni, inducendo in tal modo il consumatore ad attivare a titolo oneroso un nuovo rapporto contrattuale il cui contenuto si sovrapponeva ai diritti già spettanti al consumatore in virtù del regime della garanzia legale.
Ad esempio, nel marzo 2024 l’AGCM, su segnalazione di numerosi consumatori e associazioni di consumatori, ha sanzionato la società Iris Mobili, titolare del noto marchio “Mondo Convenienza”, attiva nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di mobili, elettrodomestici e altri complementi per l’arredo, per avere posto in essere le seguenti condotte:
- a) consegna di prodotti difettosi e/o danneggiati e/o prodotti non corrispondenti all’ordine di acquisto o con pezzi mancanti o di misure errate (in una media del 13% sul totale degli ordini), tali da non consentirne l’uso da parte degli acquirenti;
- b) non tempestiva e idonea assistenza post vendita, a fronte delle lamentele dei consumatori per la consegna di prodotti difettosi e/o danneggiati ovvero di prodotti non corrispondenti all’ordine o con pezzi mancanti o con misure errate, per la risoluzione delle problematiche segnalate dai consumatori, anche nei casi in cui il consumatore chiedeva l’attivazione della garanzia;
- c) ostacoli all’assistenza alla clientela e al riconoscimento della garanzia sia legale che convenzionale in relazione a prodotti privi del requisito della durevolezza, escludendo i difetti e i danni verificatisi in fase di montaggio dalla garanzia e/o prevedendo termini strettissimi per la richiesta.
L’AGCM. Dopo una serie di accertamenti ispettivi, ha riscontrato che tali condotte non erano occasionali bensì il riflesso dell’obiettivo commerciale di aumentare comunque le vendite dei prodotti, anche in presenza di carenze aziendali nella gestione delle consegne e dell’assistenza post vendita, e che l’’impresa, pur essendo consapevole della situazione, non era intervenuta per porvi rimedio in maniera efficace.
In particolare, le policy aziendali interne dell’impresa sui reclami prevedevano che il consumatore dovesse rispettare un termine perentorio di sette giorni per chiedere assistenza, arbitrariamente stabilito da Mondo Convenienza, limitando, in tal modo, sensibilmente l’esercizio dei diritti del consumatore, con riferimento alla garanzia legale di conformità ai sensi del Codice del consumo (in relazione alla quale, come si è visto, non è previsto alcun termine di decadenza per la denuncia).
Nel corso del procedimento, l’impresa, pur difendendosi rispetto alle contestazioni mosse dall’AGCM, ha adottato un approccio collaborativo, adoperandosi per l’eliminazione delle condotte contestate e impegnandosi ad adottare provvedimenti di carattere tecnico e organizzativo idonei a prevenire per il futuro la commissione degli illeciti contestati.
L’AGCM ha ritenuto che le condotte di cui sopra erano suscettibili di integrare una pratica commerciale scorretta, connotata da profili di aggressività, in quanto idonee a pregiudicare il comportamento economico del consumatore e a condizionare sensibilmente, mediante indebito condizionamento, la libertà di scelta dei consumatori in relazione all’esercizio dei loro diritti contrattuali, ed ha pertanto sanzionato l’impresa – tenuto conto del fatturato della stessa, della diffusione, ampiezza e gravità delle pratiche commerciali e del pregiudizio economico arrecato ai consumatori, ma altresì del comportamento adottato dall’impresa, dato che nel corso del procedimento l’impresa aveva implementato alcune delle misure proposte come impegni – con l’importo di E. 3,2 milioni.
A ciò si aggiungono ulteriori profili di rischio per le imprese. In primo luogo, le condizioni in deroga alle norma del Codice del Consumo sulla garanzia legale, inserite nelle condizioni generali dei contratti di vendita, costituiscono spesso clausole vessatorie, le quali sono nulle, con la conseguenza che le imprese restano comunque soggette alla disciplina legale, senza poter beneficiare delle condizioni diverse previste.
Inoltre, la gestione non corretta dei reclami e delle richieste di assistenza può determinare per le imprese un aggravio di responsabilità contrattuale, con possibili richieste di risarcimento del danno, anche in relazione ai disagi subiti dal consumatore o ai costi sostenuti per ottenere la tutela dei propri diritti.
Sul piano operativo, pratiche non conformi alla disciplina del Codice del Consumo espongono l’impresa anche a un incremento del contenzioso, con conseguenti costi legali e organizzativi, nonché a un impatto negativo sulla reputazione commerciale, soprattutto nei contesti digitali e nelle piattaforme di e-commerce, dove le recensioni e le segnalazioni dei consumatori incidono direttamente sull’immagine delle imprese nel mercato.
In definitiva, il rispetto della disciplina consumeristica non rappresenta soltanto un obbligo giuridico, ma costituisce anche uno strumento essenziale di gestione del rischio e di tutela dell’affidabilità dell’impresa sul mercato. E’ pertanto essenziale per le imprese adottare un approccio molto rigoroso ed attento, con l’ausilio di un consulente legale esperto, in ordine alla redazione o supervisione dei contratti di vendita di beni al consumo.
Avv. Valerio Pandolfini
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