La vendita di beni ai consumatori: le novità del D.Lgs. n. 170/2021
Il D.lgs. 4 novembre 2021 n. 170 ha introdotto alcune modifiche al Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) in materia di vendita di beni ai consumatori. Il Decreto, che ha attuato la direttiva UE 2019/771, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicherà ai contratti di vendita con i consumatori (B2C) conclusi, sia online che offline, successivamente a tale data. La finalità complessiva del Decreto n. 170/2021 è quella di rafforzare la tutela del consumatore. In questa ottica, è stata modificata la disciplina della conformità dei beni, dei rimedi in caso di difetto di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali. È stato inoltre eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi a pena di decadenza entro due mesi dalla scoperta, mentre la presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna viene estesa da 6 mesi a un anno. In caso di vendite internazionali di beni, è opportuno verificare come gli altri Stati membri abbiano attuato la Direttiva, in modo da verificare eventuali differenze rispetto alla regolamentazione italiana.
1. Il D.lgs. n. 170/2021
Il D.lgs. 4 novembre 2021 n. 170 (di seguito il “Decreto”) ha introdotto alcune modifiche al Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) in materia di vendita di beni ai consumatori. Il Decreto, che ha attuato la direttiva UE 2019/771, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicherà ai contratti di vendita con i consumatori conclusi, successivamente a tale data.
La finalità complessiva del Decreto è quella di rafforzare la tutela del consumatore. In questa ottica, è stata modificata la disciplina della conformità dei beni, dei rimedi in caso di difetto di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali. È stato inoltre eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi a pena di decadenza entro due mesi dalla scoperta, mentre la presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna viene estesa da 6 mesi a un anno.
Le nuove norme si applicano ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore (B2C), conclusi sia online che offline, aventi ad oggetto beni mobili materiali. Sono inclusi nel campo di applicazione del Decreto anche i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali, se incorporati o interconnessi con i beni e forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.
Con riferimento ad alcune delle novità introdotte dal Decreto, il legislatore italiano si è avvalso di alcune facoltà di scelta, previste dalla Direttiva UE 2019/771, che in alcuni casi lasciava appunto gli Stati membri liberi di varare discrezionalmente alcune norme. Per tale motivo, in caso di vendite internazionali di beni ai consumatori è opportuno verificare come gli altri Stati membri abbiano attuato la Direttiva, in modo da verificare eventuali differenze rispetto alla regolamentazione italiana.
2. L’ambito di applicazione del Decreto
Sotto il profilo oggettivo, il Decreto si applica alla vendita di beni ai consumatori (art. 128 Codice del Consumo), ovvero di qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, compresi l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.
Il Decreto comprende nell’ambito di applicazione della normativa anche i contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, qualora siano forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Le nuove disposizioni non si applicano invece al supporto materiale che funge solo da vettore al contenuto digitale. In caso di dubbio, si presume in ogni caso che la fornitura rientri nel contratto di vendita.
La disciplina in parola si applica anche agli animali vivi e ai beni usati, “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa”.
Restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:
- i beni immobili;
- l’acqua e il gas non confezionati per la vendita;
- l’energia elettrica;
- i beni oggetto di vendita forzata;
- i prodotti destinati al mercato dell’ingrosso, salvo che all’acquisto all’ingrosso proceda il consumatore finale che, pur avendo avuto accesso a canali preferenziali di vendita, possa dimostrare di aver agito per scopi privati.
Per quanto concerne la tipologia contrattuale, il Decreto conferma la vasta nozione di “vendita”, già presente nella versione originaria del Codice del Consumo. Tale nozione comprende quindi ogni tipologia di cessione di beni, purché onerosa: vendita fuori dai locali, rateale, su campione, di cosa futura, condizionata, restando escluse solo alcune fattispecie profondamente differenti dalla vendita, quali ad es. il leasing. Sono poi equiparati espressamente alla vendita i contratti di permuta, la somministrazione, l’appalto, il contratto d’opera e ad ogni altro contratto finalizzato alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.
Sotto il profilo soggettivo, il Decreto conferma le nozioni di “professionista” e “consumatore”, contenute nel Codice del Consumo. La disciplina sulla vendita si applica quindi ai contratti conclusi tra:
- un professionista, ovvero la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario; e
- un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
3. I requisiti di conformità dei beni venduti
3.1 I requisiti di conformità soggettivi e oggettivi
L’obbligo principale del venditore è quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. I requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalle norme esistenti, ora suddivisi nelle due categorie di requisiti soggettivi e oggettivi.
È prevista la nullità di qualsiasi patto volto a limitare o eludere le garanzie previste a favore del consumatore (art. 135 sexies del Codice del Consumo).
Per quanto concerne i requisiti soggettivi di conformità, i beni venduti devono:
- corrispondere alla descrizione, tipo, qualità, quantità e possedere la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
- essere idonei all’uso particolate richiesto dal consumatore e che il consumatore abbia comunicato al venditore al più tardi al momento della conclusone del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- essere forniti con tutti gli accessori e le istruzioni, incluse le istruzioni sull’installazione, come previsto dal contratto di vendita;
Per quanto concerne i requisiti oggettivi di conformità, i beni venduti devono:
- essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo conto, se del caso, del diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme, dei codici di condotta applicabili allo specifico settore;
- possedere le qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- essere della quantità e possedere le qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura dei beni e tenendo conto di qualsiasi dichiarazione pubblica fatta da o per conto del venditore o di altre persone in precedenti collegamenti della catena di transazioni, incluso il produttore, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura.
Qualora il bene oggetto del contratto di vendita non soddisfi i requisiti oggettivi sopra descritti (ad es. non corrisponda al campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto), non è più sufficiente, affinché il venditore possa essere esonerato da responsabilità, eccepire che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza; in base alle nuove disposizioni è infatti necessario dimostrare che il consumatore sia stato “specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità” e che il consumatore abbia “espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita”.
Se siete interessati a scaricare un modello di condizioni generali di vendita, inviate una mail al seguente indirizzo: info@studio-pandolfini.it.
3.2 Beni con elementi digitali
Il Decreto regolamenta i beni con elementi digitali, stabilendo che per questi ultimi il venditore deve garantire, oltre ai requisiti di cui sopra, che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi, per il periodo di tempo:
- che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto digitale o servizio digitale; oppure
- se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).
È pertanto consigliabile che il venditore informi il consumatore della disponibilità degli aggiornamenti, delle conseguenze in caso di mancata installazione e che fornisca istruzioni adeguate per l’installazione dei prodotti. Se il consumatore, nonostante tali informazioni, non procede ad installare tali aggiornamenti entro un congruo termine, il venditore non sarà responsabile per i difetti di conformità che derivano unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento.
3.3 Beni che devono essere installati
Per quanto riguarda i beni che devono essere installati, il Decreto conferma sostanzialmente la disciplina contenuta nel Codice del Consumo (v. art. 131 Codice del consumo).
Qualsiasi difetto di conformità risultante da un’installazione errata della merce deve essere quindi considerato un difetto di conformità, quando l’installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo.
Il venditore è inoltre anche responsabile per il difetto di conformità quando l’installazione è stata effettuata dal consumatore se l’installazione errata è dipesa da carenze o mancanza di chiarezza nelle istruzioni fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto o del servizio digitale nel caso di beni con elementi digitali.
4. I diritti del consumatore
In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto:
- al ripristino della conformità,
- oppure alla riduzione proporzionale del prezzo,
- oppure alla risoluzione del contratto.
Le disposizioni relative al ripristino alla conformità del bene (artt. 135 bis, 135 ter e 135 quater Codice del consumo), rimangono sostanzialmente invariate. Il consumatore può quindi scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, tenuto conto:
- del valore del bene in assenza del difetto;
- dell’entità del difetto;
- della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore
La riparazione o sostituzione devono avvenire:
- senza spese;
- entro un congruo lasso di tempo;
- senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione. Il consumatore ha invece diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita quando:
- il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o, ove applicabile, non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni;
- permane un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni;
- il difetto di conformità è così grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
La risoluzione del contratto viene esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati, il contratto può essere risolto limitatamente ad essi. In caso di risoluzione, il consumatore:
- deve restituire il bene al venditore a spese di quest’ultimo;
- il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.
Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento del prezzo o di una sua parte fino a quando il venditore non abbia rimediato al difetto di conformità (art. 135 bis n. 6 del Codice del Consumo). Restano ferme le norme del codice civile in materia di eccezione di inadempimento e di concorso del fatto del consumatore.
Il nuovo art. 135 septies Codice del consumo, per quanto non previsto, rinvia inoltre alle norme del Codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
Ai sensi del nuovo art. 132 del Codice del Consumo, qualora l’uso del bene venduto sia impedito o limitato a causa di una restrizione derivante dalla violazione di diritti di terzi (diritti di proprietà intellettuale), il consumatore può avvalersi dei rimedi per i difetti di conformità del bene di cui all’art. 135 bis del Codice del Consumo.
In caso di contratti di vendita di più beni, qualora il difetto di conformità si riferisca solo a uno o alcuni dei beni forniti nell’ambito dello stesso contratto di vendita e vi sia un motivo per la risoluzione del contratto di vendita, solo in relazione ad alcuni tali beni, il consumatore può risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni anche se conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi (art. 135 quater n. 3 del Codice del Consumo).
5. La responsabilità del venditore e l’onere della prova
I termini di durata della garanzia legale e di prescrizione dell’azione del consumatore restano invariati.
Il venditore è quindi responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna. Ciò vale anche con riferimento ai beni con elementi digitali, con una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. Il Decreto ha tuttavia eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta, previsto dall’art. 128 del Codice del Consumo.
È invece estesa ad un anno dalla consegna del bene (anziché i sei mesi previsti dalla disciplina attuale, ai sensi dell’art. 132 Codice del Consumo) la presunzione di esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna (v. nuovo art. 135 del Codice del Consumo).
Per i beni con elementi digitali, per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro quel termine. Il venditore è responsabile per il difetto di conformità entro due anni o più di due anni a seconda della durata della fornitura continuativa del prodotto o servizio digitale oggetto della vendita.
6.La garanzia convenzionale
Quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l’intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni.
Ai sensi del nuovo art. 135 quinques del Codice del Consumo, la garanzia convenzionale, se fornita, dovrà essere fornita al consumatore su un supporto durevole al più tardi al momento della consegna della merce, e deve essere redatta in un linguaggio semplice e comprensibile
La dichiarazione di garanzia commerciale deve espressamente includere i seguenti elementi:
- una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;
- il nome e l’indirizzo del garante;
- la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l’applicazione della garanzia commerciale; d) la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale;
Rimane invariata la necessità di redigere la garanzia convenzionale in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli delle eventuali altre lingue.
7. Il diritto di regresso
Permane il diritto di regresso del venditore finale nei confronti soggetti parte della medesima catena distributiva.
La disciplina è quasi invariata, fatto salvo un inciso relativo ai beni e servizi digitali. La nuova versione della norma, infatti, prevede che il venditore finale, se responsabile verso il consumatore per un difetto di conformità dipendente dalla condotta di una persona nei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, compresa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
Il nuovo art. 134 del Codice del consumo non prevede più espressamente la possibilità di derogare al diritto di regresso. Tuttavia, la possibilità di deroga dovrebbe essere ancora possibile, nonostante la nuova formulazione non vi faccia espresso riferimento, alla luce:
- del considerando 63) della Direttiva UE 2019/771, il quale precisa che le disposizioni ivi contenute non dovrebbero pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali;
- del nuovo art. 135 sexies del Codice del Consumo, il quale prevede la nullità solo di quelle norme volte ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa in esame.
Se siete interessati a scaricare un modello di condizioni generali di vendita, inviate una mail al seguente indirizzo: info@studio-pandolfini.it. Si evidenza che il modello non è gratuito. Il costo verrà indicato a seguito di ricevimento di mail all’indirizzo info@studio-pandolfini.it.
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Contrattualistica commerciale
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