Recupero del credito giudiziale: come funziona?
Prima di agìre per il recupero del credito in via giudiziale, è opportuno effettuare un’analisi patrimoniale del debitore, in modo da stabilire se vi sono sufficienti probabilità di recupero del credito, tali da giustificare i costi legali di recupero. La procedura di recupero giudiziale più utilizzata è il decreto ingiuntivo, che consente di ottenere un ordine del giudice di pagamento in tempi rapidi. Tale ordine non è generalmente già esecutivo, in quanto il debitore può proporre opposizione instaurando una causa ordinaria. In alcuni casi tuttavia il decreto ingiuntivo può essere emesso già esecutivo, oppure può acquistare esecutività nel corso della causa di opposizione.
1. Il recupero del credito giudiziale
Cosa fare quando (come purtroppo spesso accade) i tentativi di ottenere il recupero del credito in via stragiudiziale (tramite lettera di sollecito ed eventuali trattative con il debitore) sono falliti?
In tal caso, vi è solo una strada da percorrere: procedere al recupero in via giudiziale (cioè davanti all’autorità giudiziaria), per ottenere un titolo esecutivo, cioè un ordine del Giudice di pagamento, rivolto al debitore. Tale titolo consentirà poi al creditore di procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
2.L’analisi preventiva di solvibilità del debitore
Tuttavia, prima di procedere in via giudiziale vi è un’attività, molto importante, da svolgere: effettuare una (seria) analisi patrimoniale del debitore.
Tale analisi consente infatti di stabilire se vi sono beni aggredibili del debitore in sede di esecuzione forzata (cioè pignorabili) e quindi se vi sono sufficienti probabilità di ottenere il recupero del credito. Ciò permette di stabilire se è opportuno intraprendere un’azione giudiziale per il recupero – che comunque implica costi a carico del creditore – ed eventualmente di pattuire con il legale incaricato del recupero onorari in percentuale sul riscosso, minimizzando così i costi legali.
3. Il decreto ingiuntivo
Il creditore può ottenere un titolo esecutivo in vari modi. La procedura più semplice e frequentemente utilizzata consiste nel depositare un ricorso per decreto ingiuntivo.
Si tratta di una procedura piuttosto veloce – almeno nella prima fase sommaria – in quanto il Giudice emette un ordine di pagamento (il decreto ingiuntivo appunto) in seguito ad un esame sommario del ricorso depositato dal creditore, senza necessità per il creditore di dimostrare l’esistenza del proprio credito in modo pieno (come invece dovrebbe fare in un normale giudizio) e senza contraddittorio con il debitore.
4. La prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo: la fattura.
Per ottenere un decreto ingiuntivo occorre depositare presso la cancelleria del Giudice competente la fattura non pagata dal debitore, unitamente al contratto in base al quale la fattura è stata emessa. A seguito dell’introduzione della fattura elettronica, non è più necessario depositare anche la copia autentica notarile delle scritture contabili, dato che il sistema di interscambio (su cui si basa la fattura elettronica) genera documenti informatici autentici e immodificabili, i indistinguibili dagli originali.
Non è invece sufficiente prova del credito ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo la semplice fattura proforma. Il creditore per ottenere un decreto ingiuntivo deve quindi emettere una vera e propria fattura (in forma elettronica), con tutte le conseguenze fiscali. Questo aspetto deve essere attentamente valutato (prima che venga emessa fattura), per evitare che il creditore si trovi nella spiacevole situazione di anticipare l’IVA e l’IRPEF all’Erario, prima di avere recuperato il credito o addirittura senza averlo recuperato affatto.
5. L’opposizione a decreto ingiuntivo.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo, tuttavia, il creditore non dispone generalmente ancora di un titolo esecutivo. Infatti il debitore, al quale viene notificato il decreto, può proporre opposizione (cioè per contestare l’ordine del Giudice, affermando ad es. che il credito non sussiste perché è già stato pagato, o prescritto, o perché il creditore si è reso inadempiente rispetto ai suoi obblighi, etc.), entro 40 gg. dalla notifica.
Se il debitore propone opposizione si instaura una causa ordinaria per accertare l’esistenza del credito, nella quale il creditore dovrà dimostrare in modo pieno l’esistenza del proprio credito (non essendo più sufficiente tale scopo la semplice fattura, che è un atto che proviene dal solo creditore).
Al termine della causa (la cui durata è in Italia purtroppo molto lunga: mediamente occorrono 2-4 anni), se la sentenza darà ragione al creditore, respingendo l’opposizione del debitore, questi sarà condannato a pagare anche le ulteriori spese legali della causa di opposizione. Se invece la sentenza darà ragione al debitore, il decreto ingiuntivo verrà revocato ed il creditore verrà condannato a pagare al debitore le spese legali della causa di opposizione.
Se invece il debitore non propone opposizione, il decreto diventa esecutivo e consente al creditore di iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
6. Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
Vi sono tuttavia dei casi in cui il decreto ingiuntivo può essere ottenuto già provvisoriamente esecutivo al momento dell’emissione, indipendentemente dall’opposizione che può essere fatta dal debitore; è questo il caso, ad esempio, in cui il debitore abbia riconosciuto il proprio debito.
Inoltre, nel corso della causa di opposizione il decreto ingiuntivo può essere dichiarato dal Giudice esecutivo, qualora l’opposizione del debitore non sia fondata su prova scritta o richieda una istruttoria lunga e complessa.
In questi casi, l’impresa creditrice può iniziare l’esecuzione forzata (cioè pignorare i beni del debitore) indipendentemente dalle vicende della causa di opposizione al decreto ingiuntivo.
Abbiamo schematizzato i vari passaggi della procedura nella seguente tabella:
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Avv. Valerio Pandolfini
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