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indennità di fine rapporto nell’agenzia

L’indennità di fine rapporto nell’agenzia

21 Novembre 2025/in Contratti commerciali, News

L’art. 1751 c.c. prevede che al momento della cessazione del contratto di agenzia l’agente ha diritto a ricevere dal preponente il pagamento di una indennità di fine rapporto. La finalità dell’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia consiste nell’esigenza di compensare l’agente per l’apporto dato alla clientela del preponente e di risarcirlo del pregiudizio subito a seguito della risoluzione, dato dalla perdita di clientela e dalle spese e oneri assunti. Stabilire quando spetta all’agente l’indennità di fine rapporto è molto complesso. dato che la materia è regolata non solo dall’art. 1751 c.c. ma anche da direttive europee e dalla contrattazione collettiva di settore (AEC commercio e industria). Analizziamo tipologia e presupposti dell’indennità di fine rapporto nell’agenza, alla luce della recedente normativa vigente.

Indice

1. L’indennità di fine rapporto secondo la Direttiva CE n. 653/1986

L’art. 1751 c.c. prevede che al momento della cessazione del contratto di agenzia l’agente ha diritto a ricevere dal preponente il pagamento di una indennità di fine rapporto. L’attuale formulazione della norma è la risultante di due interventi legislativi di attuazione della direttiva CE n. 653 del 18.12.1986 (“Direttiva”).

La ratio dell’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia consiste essenzialmente nell’esigenza di compensare l’agente per l’apporto dato alla clientela del preponente e di risarcirlo del pregiudizio subito a seguito della risoluzione, dato dalla perdita di clientela e dalle spese e oneri assunti.

Infatti, l’attività dell’agente costituisce, in misura ancora maggiore rispetto a quella del lavoratore subordinato, un elemento dell’organizzazione produttiva dell’impresa preponente, che contribuisce al suo incremento patrimoniale. Inoltre, l’agente normalmente sviluppa la clientela del preponente, procurando nuovi clienti, per cui al momento dello scioglimento del contratto può perdere, quanto meno in parte, questa clientela e le provvigioni su affari futuri che lo stesso preponente potrà concludere con la medesima, subendo dunque un danno a seguito della cessazione del rapporto.

L’art. 17 della Direttiva consente agli Stati membri di optare per due soluzioni alternative, ispirate alla normativa tedesca e a quella francese:

  • il diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione del rapporto di agenzia (c.d. compensation system: art. 17 3° comma);
  • il diritto a un’indennità compensativa dei vantaggi arrecati al preponente nel corso del rapporto e delle provvigioni perse a causa della sua cessazione, nei limiti dell’importo massimo dell’equivalente di un anno di provvigioni (c.d. goodwill indemnity: art. 17 2° comma). In tal caso, la concessione della indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere il risarcimento dei danni (art 17, comma 2° lettera c).

La seconda alternativa prevista dalla Direttiva, che è stata poi scelta , come si vedrà, dal legislatore italiano, prevede il diritto dell’agente ad un’indennità dopo la cessazione del rapporto a condizione che:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o sviluppato gli affari con quelli esistenti;
  • il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento dell’indennità sia equo in considerazione di tutte le circostanze del caso, ed in particolare delle provvigioni perse dall’agente con riferimento ai clienti apportati o sviluppati.

L’art. 18 della Direttiva stabilisce inoltre che il trattamento di fine rapporto non è dovuto nelle seguenti ipotesi:

  • quando il preponente risolve il contratto per un inadempimento dell’agente che giustifichi la risoluzione immediata secondo le normative nazionali;
  • quando l’agente recede dal rapporto, tranne il caso in cui il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o particolari circostanze attribuibili all’agente (età, infermità o malattia), qualora tali circostanze siano tali da non rendere ragionevolmente concepibile la prosecuzione dell’attività; c) quando, a seguito di un accordo intervenuto tra agente e preponente, l’agente cede ad un terzo il contratto di agenzia.

La relazione della Commissione Ce del 23.7.1996 sull’applicazione dell’art. 17 della Direttiva prevede che il calcolo dell’indennità debba avvenire nel seguente modo:

  • Innanzitutto, occorre accertare il numero dei nuovi clienti e/o di quelli incrementati (clienti del preponente con i quali il fatturato è almeno raddoppiato) che sussistono ancora al termine del rapporto di agenzia.
  • Si calcola la provvigione di competenza degli ultimi 12 mesi con tali clienti.
  • Si procede ad una stima (di norma si considera un periodo di 2-3 anni, fino a un massimo di 5 anni) della probabile durata futura dei vantaggi che deriveranno al proponente dagli affari con i nuovi clienti e con la clientela intensificata, tenendo conto del settore in cui opera la preponente e della situazione di mercato.
  • Prendendo come base la provvigione degli ultimi 12 mesi, si calcola la provvigione che sarebbe spettata all’agente nei successivi anni (variabili da 2 a 5) decurtandola di una percentuale (cd. tasso di migrazione) che tiene conto della quota di clientela che si allontana naturalmente e viene perduta con il passare del tempo.
  • L’importo così ottenuto deve essere poi ridotto in considerazione del pagamento anticipato, decurtandolo di una somma pari ai tassi medi di interesse applicati in ciascun paese; infatti se si trattasse di normali provvigioni queste sarebbero riscosse dall’agente non tutte insieme ma in base al periodo di maturazione.

La somma così ottenuta deve poi subire degli aggiustamenti per motivi di equità, sulla base di diversi fattori, quali ad esempio:

  •  l’eventuale colpa dell’agente;
  • la diminuzione del fatturato del proponente;
  • l’ampiezza dei vantaggi derivati al proponente;
  • l’esistenza del patto di non concorrenza (in questo caso l’indennità sarà più elevata);
  • l’andamento del mercato;
  • gli investimenti pubblicitari e promozionali del preponente.

L’importo così calcolato deve essere quindi confrontato con quello massimo previsto dall’art. 17 della Direttiva, cioè la media annuale degli ultimi 5 anni.

2. L’art. 1751 c.c. in tema di indennità di fine rapporto

L’art. 1751 c.c., nel testo attualmente vigente (così come modificato dal D.lgs. n. 303/1999, in attuazione della Direttiva), prevede che il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità al momento della cessazione del rapporto quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni (diversamente dal lavoratore subordinato, al quale il TFR è dovuto in ogni caso ex art. 2120 c.c.):

  • l’agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Il codice civile prevede quindi un’indennità di carattere squisitamente meritocratico, in quanto il diritto alla sua percezione nasce solo qualora l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente, oppure  abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, sempre che il preponente continui anche dopo la fine del rapporto a trarre vantaggio dalla clientela nuova o intensificata.

In questo senso, dunque, la norma mira a premiare l’agente che abbia conseguito risultati tangibili, significativi e duraturi; alla cessazione del rapporto di agenzia all’agente non spetta, sempre e comunque, un’indennità di importo già predeterminato nel suo ammontare, ma un’indennità variabile in base al suo operato ed ai risultati economici raggiunti nel corso del rapporto, sempre che di tali risultati il preponente continui a beneficiare allo scioglimento del rapporto.

L’onere di dimostrare l’esistenza dei presupposti dell’indennità di fine rapporto è in capo all’agente, in ossequio all’onere impostogli dall’art. 2697 c.c..

La dimostrazione del requisito attinente alla clientela nuova o sviluppata dall’agente può essere  fornita attraverso l’esibizione in giudizio del fatturato sviluppato dall’agente negli anni di collaborazione il preponente, dato che l’andamento in ascesa dello stesso è indice del vantaggioso consolidamento della clientela in capo alla controparte.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente la mera circostanza dell’incremento del fatturato procurato dall’agente alla preponente nel corso degli anni, non è di per sé sufficiente an soddisfare in sé il requisito richiesto dall’art. 1751 c.c., in quanto da una parte l’aumento progressivo del fatturato è considerato un dato fisiologico in un rapporto di durata, e dall’altro il valore del fatturato può aumentare anche per effetto della variazione dei prezzi, delle attività promozionali della preponente o di altre circostanze di mercato.

L’agente deve pertanto dimostrare che sia aumentato il numero dei clienti (confrontando i clienti del preponente momento dell’inizio del rapporto di agenzia con quelli al momento dello scioglimento), ovvero che quelli esistenti abbiano aumentato il valore dei loro acquisti (confrontando quindi il fatturato realizzato dall’agente all’inizio del rapporto con i clienti che erano già propri del preponente, con quello realizzato allo scioglimento del rapporto con gli stessi clienti), per effetto dell’attività dell’agente stesso e non per fattori estranei ad essa. Si ritiene, in ogni caso, che possono essere riconosciuti come nuovi clienti apportati dall’agente anche i soggetti che già prima del conferimento del mandato di agenzia avevano instaurato rapporti commerciali con la preponente, ma per prodotti differenti rispetto a quelli oggetto del contratto di agenzia.

Non rientra nei parametri rilevanti ai fini del riconoscimento dell’indennità meritocratica all’agente ai sensi dell’art. 1751 c.c. l’attività di reclutamento e coordinamento di agenti, dato che quest’ultima, seppure rilevante sul piano organizzativo, ha natura esclusivamente strumentale ed accessoria rispetto a quella di potenziamento della clientela.

L’agente deve altresì dimostrare che il preponente riceva sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti nuovi o sviluppati dall’agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia e per un apprezzabile lasso di tempo successivo a tale momento, ovvero che il preponente continuare ad intrattenere rapporti commerciali con tali clienti.

La dimostrazione dell’equità del pagamento dell’indennità viene poi generalmente fornita attraverso l’allegazione di una serie di circostanze, tra le quali, oltre all’ammontare delle provvigioni che l’agente ha perso in seguito alla risoluzione del rapporto, la durata del rapporto, l’esistenza del patto di non concorrenza e le modalità di scioglimento del rapporto; a quest’ultimo proposito è rilevante, nell’ipotesi di recesso dell’agente per giusta causa, il complessivo comportamento del preponente, tale da aver costretto l’agente al recesso per non essere stata possibile la prosecuzione (nemmeno provvisoria) del rapporto.

Viceversa, incide negativamente sul diritto all’indennità l’effettuazione di investimenti pubblicitari da parte del preponente, in misura massiccia o comunque superiore alla media.

Ai sensi dell’art. 1751 co. 5 c.c., l’agente decade dal diritto a percepire l’indennità se non comunica al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti entro un anno dallo scioglimento del rapporto. Il diritto all’indennità si prescrive in 10 anni.

L’art. 1751 co. 2 c.c. prevede altresì – in linea con la Direttiva – che l’agente non ha diritto all’indennità di fine rapporto nelle seguenti ipotesi.

1) Quando il preponente risolve il contratto per un inadempimento dell’agente che, che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La ratio della previsione risiede nell’evitare che l’agente determini, con comportamenti strumentali, l’interruzione del rapporto contrattuale al fine di percepire l’indennità.

Dato che, come si vedrà, il comma 6 dell’art. 1751 prevede l’inderogabilità dell’art. 1751 c.c. a svantaggio dell’agente, non è possibile prevedere contrattualmente, attraverso una clausola risolutiva espressa, casi lievi d’inadempienza dell’agente che legittimano il preponente a risolvere il contratto rifiutando di corrispondere l’indennità. Pertanto, ferma restando la possibilità di risolvere automaticamente il contratto all’operare della clausola risolutiva, ai fini del diritto all’indennità di fine rapporto occorre comunque valutare la gravità dell’inadempimento, non essendo decisiva la valutazione compiuta dalle parti al momento della conclusione del contratto e non essendo comprimibile il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto, al di là dei casi di inadempimento oggettivamente grave.

2) Quando l’agente recede dal contratto di agenzia. Se dunque l’agente pone termine di propria iniziativa alla relazione contrattuale, l’indennità non gli spetta – salvo che in alcuni casi eccezionali – indipendentemente dall’apporto che abbia dato allo sviluppo della rete distributiva e agli affari del preponente. La norma mira ad evitare che l’agente determini l’interruzione del rapporto contrattuale al solo fine di percepire l’indennità.

Il legislatore prevede tuttavia due eccezioni alla regola secondo cui l’agente che recede dal contratto non ha diritto all’indennità di fine rapporto:

  • quando il recesso, pur provenendo dall’agente, è giustificato da circostanze attribuibili al preponente, cioè quando ricorrono circostanze anche diverse dall’inadempimento (quali ad es. la precarietà finanziaria del preponente-cessionario d’azienda, o una riduzione del portafoglio-prodotti a disposizione dell’intermediario);
  • quando il recesso, pur provenendo dall’agente, è giustificato da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività.

3) Quando l’agente cede il contratto, previo accordo con il preponente. L’agente – con il consenso del preponente – può sostituire a sé un’altra persona, la quale diventa nuova parte del contratto di agenzia. In tale situazione non spetta all’agente uscente l’indennità di fine rapporto; il contratto viene infatti proseguito da un nuovo agente, il quale – al termine del contratto stesso – avrà diritto all’indennità. Nella prassi spesso l’agente subentrante corrisponde una certa somma all’agente uscente, come “premio” per la possibilità di sostituirlo, e che verrà recuperata una volta che il preponente corrisponderà al secondo agente l’indennità di fine rapporto.

L’art. 1751 c.c. prevede inoltre che l’agente ha diritto, in aggiunta all’indennità, all’eventuale risarcimento dei danni. A quest’ultimo proposito, la giurisprudenza è orientata a ritenere che i danni previsti dalla norma siano diversi ed ulteriori rispetto a quelli che già trovano soddisfazione nell’indennità, e quindi non spettino in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma siano connessi, ad es., alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento dì provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell’agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi risolto.

3. La determinazione dell’indennità di fine rapporto

L’art. 1751 c.c. non stabilisce alcun criterio di calcolo circa la determinazione dell’indennità dovuta all’agente al momento della cessazione del rapporto, ma si limita a stabilire un tetto massimo dell’indennità, la quale non può essere superiore ad un’indennità annua calcolata sulla base:

  • della media annuale delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni, se il contratto è stato stipulato da almeno 5 anni;
  • della media di provvigioni nel periodo di riferimento, se il contratto è stato stipulato da meno di 5 anni.

L’indennità di fine rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c. non può quindi superare la media delle provvigioni riconosciute all’agente negli ultimi 5 anni (o nel minor periodo se il rapporto ha durata inferiore). Nel calcolo delle provvigioni non sono comprese le somme corrisposte all’agente a titoli di rimborso spese.

Tale disciplina, ai sensi dell’art. 1751 comma 6 c.c., è inderogabile a svantaggio dell’agente; pertanto, agente e preponente possono prevedere nel contratto una diversa regolamentazione dell’indennità soltanto qualora ciò comporti per l’agente un trattamento migliore rispetto alla normativa codicistica.

Si tratta, peraltro, di una disciplina che lascia ampio margine discrezionale al Giudice nella quantificazione concreta dell’indennità dovuta all’agente; il Giudice è infatti chiamato non soltanto a valutare gli argomenti di prova che l’agente sia in grado di addurre per dimostrare il proprio diritto, ma anche ad applicare nel caso concreto il parametro dell’equità, essendo vincolato solo nel criterio massimo previsto dalla norma.

Gli AEC di settore prevedono invece, come si vedrà meglio più avanti, una disciplina diversa e molto più dettagliata per l’indennità di fine rapporto nell’agenzia, riconoscendo un’indennità di cessazione a tutti (indistintamente) gli agenti, rapportata alle provvigioni ricevute nel corso del rapporto sulla base di scaglioni di fatturato statisticamente considerati.

In particolare, l’AEC commercio 2025 – che si applica automaticamente ai rapporti in corso che li richiamano a partire dal 1° luglio 2025 – e l’AEC industria 2014 suddividono l’indennità in tre diversi emolumenti, corrisposti in percentuale su una base di calcolo formata dal reddito provvigionale:

  • l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR):
  • l’indennità suppletiva di clientela (ISC);
  • l’indennità meritocratica.

Qualora pertanto si applichi al contratto di agenzia un AEC di settore – ovvero un AEC è espressamente richiamato dal contratto, ovvero se preponente o agente aderiscono ad un’associazione di categoria firmataria di un _AEC – dato che i calcoli dell’indennità effettuati sulla base degli AEC e dell’art. 1751 c.c. possono dare luogo a risultati diversi, si pone il problema di stabilire come debba essere calcolata in concreto l’indennità di fine rapporto in favore dell’agente.

In proposito, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella sentenza del 23 marzo 2006 (Honyyem), ha stabilito che la disciplina della Direttiva in materia di indennità di fine rapporto nell’agenzia ha carattere imperativo, e può essere derogata solo in melius per l’agente, precisando che la natura vantaggiosa o meno della deroga deve essere valutata al momento della stipulazione del contratto.

La successiva giurisprudenza della Cassazione ha quindi ritenuto che ai fini del calcolo dell’indennità di fine rapporto si applichi sempre la normativa che assicura all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore. Pertanto, l’indennità prevista dagli AEC è dovuta qualora l’agente non riesca a dimostrare che gli spetta una indennità di importo maggiore sulla base dei requisiti – rigidi e difficili di prova – previsti dall’art. 1751 c.c. (v. par. 3), rappresentando quindi una sorta di trattamento minimo garantito.

La valutazione relativa al maggior o minor favore del trattamento di fine rapporto previsto dagli AEC rispetto all’art. 1751 c.c. deve essere effettuata – non ex ante, al momento della conclusione del contratto (come invece ritenuto dalla Corte di giustizia UE), bensì – con un criterio ex post, che tiene conto del miglior risultato raggiungibile sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, sulla scorta delle circostanze emerse a rapporto concluso.

In sostanza, all’agente, alla cessazione del rapporto, deve essere comunque riconosciuta l’indennità così come disciplinata dagli AEC (v. i par. seguenti), salvo la possibilità di richiedere, sussistendone e dimostrandone i presupposti, la liquidazione ai sensi dell’art. 1751 c.c. (e della normativa comunitaria).

In linea di massima, un agente che abbia, in circostanza di rapporto, evidenziato ottimi – risultati, riscontrabili anche all’esito della cessazione del rapporto e di cui la preponente continui a ricevere benefici in termini di ampliamento e/o sviluppo della clientela avrà interesse a vedersi riconosciuta l’indennità di cui all’art. 1751 c.c. e non già quella di cui agli AEC (sempre che riesca a dimostrare che gli spetti in concreto tale indennità); viceversa, un agente non particolarmente attivo in circostanza di rapporto avrà interesse ad invocare la tutela indennitaria di cui agli AEC che non prevede, al contrario della norma codicistica, la sussistenza di tali condizioni di meritevolezza.

4. L’indennità di risoluzione (FIRR): a) l’AEC commercio 2025

La prima voce di indennità di fine rapporto da corrispondere all’agente è costituita dal Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR).

Il FIRR è un accantonamento obbligatorio presso la Fondazione Enasarco, a carico delle aziende preponenti e in favore dei propri agenti. Alla cessazione del contratto, Enasarco liquida direttamente all’agente le somme accantonate, indipendentemente da eventuali incrementi di clientela o fatturato, tranne il caso in cui l’agente abbia indebitamente trattenuto somme spettanti al preponente, o abbia commesso atti di concorrenza sleale o abbia violato l’esclusiva. Non è possibile chiedere anticipi sulla liquidazione del FIRR.

L’obbligo di versamento del FIRR non compete solo alle preponenti iscritte alle associazioni di categoria firmatarie degli AEC, bensì a tutte le preponenti, indipendentemente dall’iscrizione ad una associazione di categoria o dall’applicazione di un AEC al contratto di agenzia.

Il FIRR è calcolato sulla base di tre fattori:

  • la tipologia del mandato (agente monomandatario o plurimandatario);
  • il totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
  • la durata del mandato, in particolare quanti mesi il contratto di agenzia è stato attivo nel corso dell’anno (fermo restando che, in caso di inizio o cessazione mandato in corso d’anno, affinché il mese sia considerato è sufficiente che il mandato sia stato attivo anche solo per un giorno di qualche mese).

L’AEC commercio 2025  prevede, per l’indennità maturata a partire dal 1° gennaio 2026, le seguenti aliquote FIRR (aumentate di oltre il 90% rispetto al precedente AEC 2009):

A) per l’agente monomandatario: 

  • 4% sulle provvigioni fino a 24.000,00 euro/anno;
  • 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.000,01 e 36.000,00 euro/anno;
  • 1% sulla quota delle provvigioni oltre 36.000,01 euro/anno.

B) per l’agente plurimandatario:

  • 4% sulle provvigioni fino a 12.000,00 euro/anno
  • 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.000,01 e 18.000,00 euro/anno
  • 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.000,01 euro/anno.

Ai sensi dell’AEC commercio 2025, la base di calcolo del FIRR è costituita:

  • dalle somme corrisposte, in aggiunta alle provvigioni, espressamente e specificamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio;
  • da ogni importo corrisposto dalla preponente, in aggiunta alle provvigioni, a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti e indennità di incasso, oltre a quanto eventualmente pattuito dalle parti nel contratto.

Tali voci rappresentano una sorta di minimo inderogabile per l’agente, superabile da condizioni di miglior favore stabilite nel contratto individuale. Ne consegue che le parti potrebbero includere nella base di calcolo compensi diversi e aggiuntivi, quali ad es. compensi speciali per la presenza a fiere commerciali, per la tenuta dell’inventario delle forniture, per la custodia di prodotti presso i locali dell’agente, per l’assistenza ai clienti sull’aggiornamento dei prodotti e per l’attività di merchandising.

La scadenza del versamento del FIRR all’Enasarco è fissata entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui il contratto si interrompa prima di questa scadenza, il FIRR dell’ultimo anno viene pagato all’agente direttamente dalla preponente, insieme ad eventuali altre indennità di fine rapporto spettanti.

Secondo il Regolamento Enasarco, la preponente è tenuta a comunicare all’Enasarco la chiusura del rapporto con l’agente entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso, mentre la richiesta di liquidazione del FIRR deve pervenire all’Enasarco direttamente dall’agente, attraverso la propria area riservata.

Se il rapporto di agenzia si scioglie per le gravi violazioni contrattuali da parte dell’agente (violazioni che fanno perdere a quest’ultimo il diritto all’indennità) le somme già versate presso l’ENASARCO a titolo di FIRR devono essere restituite.

5. L’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR): b) l’AEC industria 2014

Anche l’AEC industria 2014 prevede il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), accantonato dalla preponente presso l’Enasarco e riconosciuta all’agente in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari, tranne il caso in cui il rapporto si sciolga ad iniziativa della preponente giustificata da ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente stessa, o violazione dell’obbligo di non concorrenza.

Pertanto, in base all’AEC Industria 2014 (diversamente da quanto previsto dall’AEC commercio) non è dovuto il FIRR all’agente in caso di recesso per giusta causa dovuto a violazione dell’obbligo di non concorrenza o ritenzione indebita di somme da parte dell’agente.

In questi ultimi casi, Se la preponente è in grado di dimostrare che è pendente un procedimento giudiziario a carico dell’agente causa o una procedura per tentativo di conciliazione, l’Enasarco manterrà sospeso il pagamento del FIRR fino all’esito del procedimento; se poi quest’ultimo si concluderà a favore della preponente, l’Enasarco provvederà a rimborsarle il FIRR versato negli anni.

Il FIRR è computato su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte, secondo le seguenti misure:

A) Agente o rappresentante monomandatario:

  • 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
  • 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui;
  • 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.

B) Agente o rappresentante plurimandatario:

  • 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
  • 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
  • 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.

6. L’indennità suppletiva di clientela (ISC): a) l’AEC commercio 2025

Il secondo emolumento spettante all’agente – se al contratto di applica un AEC di settore -in aggiunta al FIRR, è costituito dall’indennità suppletiva di clientela (ISC).

Ai sensi dell’AEC commercio 2025, tale indennità è sempre dovuta all’agente alla cessazione del contratto di agenzia, tranne nell’ipotesi in cui il contratto si sciolga per fatto a lui imputabile o si risolva consensualmente; essa non spetta quindi all’agente che receda volontariamente dal contratto (tranne il caso in cui il recesso sia assistito da giusta causa o dovuto a causa di forza maggiore) o quando la cessazione del rapporto sia dovuto a recesso del preponente per colpa dell’agente che costituisca grave inadempimento e non consenta la prosecuzione del rapporto. In particolare, l’AEC commercio 2025 prevede che l’ISC non spetta all’agente in caso di scioglimento del rapporto per iniziativa del preponente, motivata dalla ritenzione indebita da parte dell’agente di somme di spettanza della preponente stessa.

Anche l’ISC non è quindi collegata a valutazioni relative all’attività dell’agente connessa allo sviluppo e al mantenimento della clientela nel tempo (a differenza dell’indennità prevista dall’art. 1751 c.c.: v. par. 2).

I presupposti per il diritto all’ISC sono dunque i seguenti, alternativi tra loro:

  • il contratto si scioglie per recesso del preponente e per fatto non imputabile all’agente; rientra in questa ipotesi anche il rifiuto espresso dall’agente alle modifiche della zona, dei prodotti o delle provvigioni che comportino una variazione del fatturato superiore al 20%; in questo caso infatti, qualora l’agente comunichi entro 30 giorni dalla richiesta fattagli dalla mandante non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituisce preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante, e l’agente conserva il diritto alle indennità di cessazione del rapporto, tra cui la suppletiva di clientela.
  • il contratto si scioglie ad iniziativa dell’agente, per circostanze attribuibili al preponente; i fatti imputabili al preponente possono essere anche diversi da quelli che giustificano il recesso dell’agente, e possono anche non riguardare direttamente l’inadempimento del contratto di agenzia da parte del preponente, pur essendo comunque riferibili a quest’ultimo; come ad esempio nei casi di obsolescenza dei prodotti della preponente rispetto a quelli della concorrenza, di incapacità della preponente di dare regolare seguito agli affari procurati dall’agente, o di deterioramento della situazione patrimoniale della preponente che possa indurre a ritenere a rischio la continuità aziendale.
  • il contratto di scioglie ad iniziativa dell’agente per malattia o infermità, per cui non possa ragionevolmente richiedersi la prosecuzione del rapporto; tale ipotesi riguarda solo gli agenti che operano in forma individuale e non quelli costituiti in forma societaria.
  • il contratto si scioglie ad iniziativa dell’agente per il raggiungimento dell’età pensionistica  Enasarco o INPS: questa ipotesi riguarda non solo gli agenti che operano in forma individuale, ma anche quelli  che svolgono l’attività in forma di società di persone, se abbiano raggiunto l’età pensionistica tutti i soci (e quindi la società si sciolga) o anche solo alcuni di essi, qualora venga meno la pluralità dei soci ed essa non venga ricostituita nel termine di 6 mesi ex art. 2272 n. 4 c.c. (e quindi la società si sciolga per tale motivo).
  • in caso di invalidità permanente o morte dell’agente: questa ipotesi riguarda non solo gli eredi dell’agente persona fisica costituito in forma individuale ma anche quelli del socio di società di persone, se l’evento riguardi tutti i soci (e quindi la società si sciolga) o anche solo alcuni di essi, qualora venga meno la pluralità dei soci ed essa non venga ricostituita nel termine di 6 mesi ex art. 2272 n. 4 c.c. (e quindi la società si sciolga per tale motivo).

In linea generale quindi, in caso di recesso dell’agente per motivi personali, l’agente non ha diritto all’ISC. Tuttavia, l’AEC commercio del 2025 (che si applica ai contratti di agenzia cessati dopo il 1° luglio 2025), prevede  che l’agente mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche nel caso di recesso dovuto a:

  • invalidità permanente e totale;
  • infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto;
  • avvenuto conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco o INPS,

sempre che questi eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del contratto.

L’indennità suppletiva di clientela viene calcolata sull’ammontare globale delle provvigioni maturate – per le quali, quindi, è sorto il diritto al pagamento a favore dell’agente – prima della data di cessazione del rapporto, anche se non ancora corrisposte all’agente.

A tal fine, devono essere considerate, a seconda del criterio stabilito nel contratto di agenzia, le provvigioni maturate sulla base delle fatture emesse fino alla data di cessazione del rapporto, o quelle maturate sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda preponente fino alla data di cessazione del rapporto. Non devono invece essere considerate, ai fini del calcolo dell’ISC, le provvigioni che matureranno (eventualmente) dopo la data di cessazione del rapporto, cioè le provvigioni maturate su fatture emesse dall’azienda dopo la data di cessazione overo quelle maturate su eventuali incassi ricevuti dopo la data di cessazione.

Anche nel caso della ISC, nel computo rientrano anche le somme corrisposte dalla preponente, in aggiunta alle provvigioni, a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti e indennità di incasso, oltre a quanto eventualmente pattuito dalle parti nel contratto.

L’AEC commercio 2025 prevede  per il calcolo dell’ISC un sistema a scaglioni che varia a seconda dell’anzianità di servizio. In particolare, tale indennità è calcolata come segue:

  • 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
  • 3,50% dal quarto al sesto anno compiuto;
  • 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

La somma del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela non incorre nel limite massimo previsto dall’art. 1751 3° co. c.c. (media provvigionale annuale); quindi FIRR e indennità suppletiva di clientela sono dovute anche se superano tale limite, separatamente o congiuntamente.

Ad esempio, ipotizzando che la media provvigionale annuale dell’agente sia di 30.000,00 E., il FIRR sia pari a 20.000,00 E. e l’indennità suppletiva di clientela sia pari a 25.000,00 E., la somma di tale due ultime voci, pari a E. 45.000,00 verrà corrisposta per intero, anche se eccedente la media provvigionale annuale.

7. L’indennità suppletiva di clientela (ISC): b) l’AEC industria del 2014

L’A.E.C industria 2014 prevede che, in aggiunta al FIRR, allo scioglimento del rapporto debbae essere corrisposta all’agente l’indennità suppletiva di clientela (ISC), tranne nel caso in cui il contratto si sciolga per fatto imputabile all’agente. Non sono considerati fatti imputabili all’agente le dimissioni dell’agente:

  • dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente;
  • conseguenti ad invalidità permanente e totale;
  • dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto;
  • successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco;
  • successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS;

sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

L’ISC viene calcolata sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:

  • 3% sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate;
  • 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni);
  • ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).

8. L’indennità meritocratica: a) l’AEC commercio 2025

Il terzo emolumento spettante all’agente è l’indennità meritocratica, che, analogamente a quanto previsto dall’art. 1751 c.c., spetta all’agente, in aggiunta alle prime due indennità, in presenza dei seguenti presupposti:

  • l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
  • il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi, derivanti dagli affari con tali clienti;
  • l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) ed indennità suppletiva di clientela (ISC) sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 c.c. (ovvero alla media delle provvigioni riconosciute all’agente negli ultimi 5 anni nel minor periodo se il rapporto ha durata inferiore);
  • l’indennità non può superare la differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) ed indennità suppletiva di clientela (ISC) ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 с.с. (ovvero la media delle provvigioni riconosciute all’agente negli ultimi 5 anni nel minor periodo se il rapporto ha durata inferiore).

Le condizioni  per il diritto dell’agente a percepire l’indennità meritocratica sono le  stesse di quelle previste per l’ISC, già esposti (v. par. 6). Tale indennità è pertanto dovuta all’agente qualora il contratto di agenzia si sciolga:

  • per iniziativa della preponente e per fatto non imputabile all’agente;
  • per iniziativa dell’agente per circostanze attribuibili alla preponente;
  • per iniziativa dell’agente (persona fisica) in caso di malattia o infermità, qualora non possa ragionevolmente richiedersi la prosecuzione del rapporto;
  • per iniziativa dell’agente, in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento Enasarco o INPS; in tal caso l’indennità matura non solo se l’attività era svolta da un’agente persona fisica ma anche da una società di persone, se abbiano raggiunto l’età pensionistica tutti i soci (e quindi la società si sciolga) o anche solo alcuni di essi, qualora venga meno la pluralità dei soci ed essa non venga ricostituita nel termine di 6 mesi ex art. 2272 n. 4 c.c. (e quindi la società si sciolga per tale motivo);
  • per morte o invalidità permanente dell’agente, persona fisica o socio di società di persone, se tale evento colpisca tutti i soci (e quindi la società si sciolga) o anche solo alcuni di essi e non venga ricostituita la pluralità dei soci nel termine di 6 mesi ex art. 2272 n. 4 c.c. (e quindi la società si sciolga per tale motivo).

Analogamente all’ISC, l’indennità meritocratica non spetta invece all’agente qualora il contratto si sciolga per iniziativa del preponente dovuta a colpa dell’agente, in particolare motivata dalla ritenzione indebita da parte dell’agente di somme di spettanza della preponente stessa.

Inoltre, l’indennità meritocratica non è dovuta:

  • in caso di recesso dell’agente, salvo che lo stesso non sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  • in caso di cessione del contratto da parte dell’agente a favore di un terzo, previo accordo con il preponente.

Ai sensi dell’AEC commercio 2025, la misura dell’indennità meritocratica è calcolata in base della durata del rapporto, applicando una percentuale di incremento delle provvigioni maturate nel corso del rapporto stesso, unitamente a ogni importo corrisposto dalla preponente, in aggiunta alle provvigioni, a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti e indennità di incasso e a quanto eventualmente pattuito dalle parti nel contratto.

In particolare,  il metodo di calcolo dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 è così strutturato:

  • si determina un valore iniziale, pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente all’inizio del rapporto, attualizzato con l’applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat relativi al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, ed un valore finale, pari al fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all’agente al termine del rapporto di agenzia;
  • per individuare il valore reale dell’incremento del fatturato, di cui al punto III del precedente art. 13, procurato dall’agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuato dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente;
  • la percentuale di incremento di fatturato è calcolata secondo la seguente tabella, che correla il sistema di calcolo alla durata del contratto di agenzia:
Durata del rapporto Percentuale di incremento del fatturato Percentuale di indennità da applicare al valore residuo del 100% previsto dall’art. 1751 c.c. già depurato dal FIRR e ISC
Fino a 12 mesi Da 0 a 5% –
Da 5% a 30% 25%
Da 30% a 60% 30%
Da 60% a 150% 40%
Oltre il 150% 100%
Da 12 a 24 mesi Fino a 30% 30%
Da 30% a 60% 35%
Da 60% a 150% 40%
Oltre il 150% 100%
Durata del rapporto Percentuale di incremento del fatturato Percentuale di indennità da applicare al valore residuo del 100% previsto dall’art. 1751 c.c. Già depurato dal FIRR e ISC
Da 24 a 36 mesi Fino a 30% 35%
Da 30% a 60% 40%
Da 60% a 150% 45%
Oltre il 150% 100%
Da 36 a 48 mesi Fino a 30% 35%
Da 30% a 60% 45%
Da 60% a 150% 50%
Oltre il 150% 100%
Da 48 a 60 mesi Fino a 30% 45%
Da 30% a 60% 50%
Da 60% a 150% 55%
Oltre il 150% 100%
Da 60 mesi in avanti Fino a 30% 50%
Da 30% a 60% 55%
Da 60% a 150% 60%
Oltre il 150% 100%
  • per determinare la percentuale dell’incremento si confrontano i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla preponente nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla preponente nella zona o per clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale); in alternativa, su accordo tra le parti o in mancanza dei dati del fatturato richiesti, per la determinazione percentuale dell’incremento si confrontano i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale);
  • i valori inziali e i valori finali vengono individuati con le seguenti modalità:
Durata del rapporto Valore iniziale Valore finale
Per il primo anno di durata del rapporto Media del fatturato di competenza dei primi 3 mesi Media del fatturato di competenza degli ultimi 3 mesi
Per il secondo anno di durata del rapporto Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 6 mesi Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 6 mesi
Per il terzo anno di durata del rapporto Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 9 mesi Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 9 mesi
Per il quarto anno di durata del rapporto Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 12 mesi Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 12 mesi
Dall’inizio del quinto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 24 mesi Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 24 mesi
Dall’inizio del settimo anno al compimento del nono anno di durata del rapporto Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 36 mesi Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 36 mesi
Dall’inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto Media annua del volume del rapporto di competenza dei primi 48 mesi Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 48 mesi
Oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 60 mesi Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 60 mesi
  • infine, si sottrae dalla soglia massima prevista dall’art. 1751 c.c. (cioè la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni o del minor periodo) il FIRR e l’ISC, e poi, su residuo, si applica la percentuale corrispondente alla percentuale di incremento del fatturato rilevata.

Sotto il profilo probatorio, in base all’AEC commercio 2025 l’agente non deve più dimostrare di avere procurato nuovi clienti o di avere incrementato il fatturato con quelli esistenti e che tali vantaggi rimangano alla preponente anche dopo la cessazione del rapporto (ai sensi dell’art. 1751 c.c.), in quanto si presume che tali condizioni si siano avverate ogni volta che venga registrato un incremento di fatturato tra periodo iniziale e finale. La preponente dovrà pertanto dimostrare, per evitare il pagamento dell’indennità meritocratica qualora vi sia un incremento di fatturato tra periodo iniziale e finale, che tale incremento non è dipeso dall’attività dell’agente bensì, ad es., dalla notorietà del marchio, dagli investimenti pubblicitari effettuati, da azioni dirette di marketing e promozione del brand, dall’aumento dei prezzi di listino, etc.

Il riconoscimento dell’indennità meritocratica è subordinato a due condizioni:

  • la corresponsione dei relativi importi deve essere effettuata entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto, presso la Commissione di conciliazione competente per territorio o in sede sindacale;
  • contestualmente al pagamento deve essere redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi dell’art. 2113 c.c., con successivo deposito presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro territorialmente competente, se richiesto.

9. L’indennità meritocratica: b) l’AEC industria 2014

L’AEC industria 2014 prevede che spetta all’agente una indennità meritocratica qualora, alla cessazione del contratto, l’agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.

Tale indennità non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente. Non si considera imputabile all’agente il recesso in caso di:

  • accertati gravi inadempimenti della preponente;
  • invalidità permanente e totale;
  • infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto;
  • conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco o INPS.

Nel caso in cui l’indennità meritocratica sia inferiore alla somma del FIRR e dell’ISC, dovranno essere liquidate all’agente esclusivamente queste ultime due indennità. Qualora invece l’indennità meritocratica dovuta sia superiore alla somma del FIRR e dell’ISC, si dovranno liquidare:

  • il FIRR e l’ISC in misura integrale;
  • l’indennità meritocratica, sottraendo da quest’ultima l’importo dovuto a titolo di FIRR e di ISC.

Pertanto, in tale ipotesi l’agente avrà diritto ad un importo pari all’indennità meritocratica.

L’AEC industria del 2014 prevede i il seguente metodo di calcolo dell’indennità meritocratica:

  • si individua il valore dell’incremento della clientela e/o del giro d’affari, prendendo in considerazione il volume complessivo delle provvigioni e di ogni altro compenso percepito dall’agente; tale valore si determina calcolando la differenza: a) tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali rivalutate, nel caso di rapporti di agenzia che all’atto di cessazione del rapporto siano in corso da meno di 5 anni; b9 tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime otto liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime otto liquidazioni trimestrali rivalutate, nel caso di rapporti di agenzia che all’atto di cessazione del rapporto siano in corso da più di 5 anni; c) tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime dodici liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime dodici liquidazioni trimestrali rivalutate, nel caso di rapporti di agenzia che all’atto di cessazione del rapporto siano in corso da oltre 10 anni.
  • si individua il c.d. “periodo di prognosi”, che serve a stimare il periodo durante il quale la preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività dell’agente; tale valore si determina in base alla seguente tabella:
TIPOLOGIA PERIODO DI PROGNOSI (anni di proiezione)
Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni                                2,25
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni                                2,75
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni                                3,25
Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni                                2,00
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni                                2,50
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni                                3,00
  • si determina il c.d. “tasso di migrazione” della clientela, in base alla seguente tabella:
TIPOLOGIA PERIODO DI PROGNOSI (Anni di proiezione)
Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni                                15%
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni                                20%
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni                                35%
Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni                                17%
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni                                22%
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni                                 37%

 

  • si sottrae, per il primo anno del periodo di prognosi, il tasso di migrazione dal valore dell’incremento delle provvigioni dell’agente, e per gli anni successivi del periodo di prognosi, il tasso di migrazione dal valore determinato per l’anno di prognosi precedente, e si sommano i risultati così ottenuti;
  • l’importo così ottenuto viene forfetariamente diminuito di una percentuale pari al: a) 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni; b) 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni e pari o inferiore a 10 anni; c) 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni;
  • l’indennità meritocratica così calcolata viene confrontata con il valore massimo previsto dal 3° comma dell’art. 1751 c.c. (media annua delle provvigioni negli ultimi 5 anni di durata del rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata inferiore); qualora l’importo calcolato ecceda il tetto massimo, l’indennità sarà pari a quest’ultimo;
  • all’indennità meritocratica si sottraggono gli importi del FIRR e dell’ISC.

10. Gli accordi tra preponente e agente sull’indennità di cessazione del rapporto

In concomitanza con la chiusura di un rapporto di agenzia, spesso le parti formalizzano in un accordo le pendenze esistenti tra loro, tra cui l’indennità di fine rapporto, al fine di evitare l’insorgere di un contenzioso.

In proposito, l’art. 2113 c.c. – che si applica a tutti i rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c., ivi compresi i rapporti di agenzia – prevede al primo comma che non sono valide le rinunce e le transazioni, aventi ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro (in questo caso agente) derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. Ai sensi del secondo comma di tale norma, l’impugnazione (anche solo stragiudiziale) delle rinunce o transazioni di cui sopra deve essere effettuata entro sei mesi a decorrere dalla data di cessazione del rapporto, ovvero della rinuncia o transazione qualora la stessa sia avvenuta in un momento successivo.

Ai sensi dell’art. 2113 quarto comma c.c., sono sempre valide le rinunce e transazioni se formalizzate in sede protetta nei termini previsti dall’art. 410 c.p.c., ovvero davanti al giudice del lavoro, o alla direzione territoriale del lavoro.

L’art. 2113 prevede quindi un limite alla facoltà di disposizione dei diritti del lavoratore (in questo caso agente), disponendo che quest’ultimo ha la facoltà di impugnare degli atti dispositivi che possono essere stati determinati da una situazione di squilibro nel rapporto contrattuale, a condizione che:

  • oggetto dell’accordo siano rinunce e transazioni;
  • la rinuncia o transazione abbia ad oggetto norme inderogabili di legge e della contrattazione collettiva (quali gli AEC).

Le c.d. quietanze liberatorie a saldo, ovvero le dichiarazioni che l’agente rilascia alla preponente, dopo la fine del rapporto e al momento di ricevimento di quanto dovuto in occasione della cessazione del contratto, di non aver più nulla a pretendere dalla preponente, costituiscono delle mere dichiarazioni di scienza, e quindi non rilevano in quanto tali come rinunzie o transazioni ai sensi dell’artt. 2113 c.c. Tali quietanze hanno quindi efficacia di piena prova solo del fatto che l’agente ha ricevuto il pagamento di un determinato importo (ad es. a titolo di provvigioni), e non precludono all’agente alcun diritto volto alla tutela dei propri interessi.

La disciplina di cui all’art. 2113 c.c. opera solo con riferimento ai contratti di agenzia intercorsi con agenti persone fisiche o comunque con agenti che abbiano eseguito il contratto in maniera prevalentemente personale (quindi anche attraverso società di persone), e non invece con agenti operanti in forma di società di capitali o che abbiano eseguito il contratto avvalendosi di una struttura (collaboratori, subagenti ecc.) che escluda il carattere della prevalenza personale della prestazione, per i quali trova invece applicazione la normale disciplina legale.

La norma di cui all’art. 2113 c.c. non contempla tutti i diritti dell’agente, quale che ne sia la fonte, ma solo quelli derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. Non vi rientrano quindi le rinunce o le transazioni riguardanti diritti patrimoniali già acquisiti nel patrimonio dell’agente, come ad es. quelle riguardanti la misura delle provvigioni.

L’art. 1751 comma 6 c.c. in tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia è invece una norma inderogabile, che in quanto tale non consente deroghe peggiorative a sfavore dell’agente.

Pertanto, qualora le parti intendano raggiungere un accordo in sede di scioglimento del contratto di agenzia circa l’indennità di cessazione del relativo rapporto, è opportuno che tale accordo venga formalizzato in sede protetta, ovvero davanti al giudice del lavoro, o, in alternativa, davanti alla direzione territoriale del lavoro (la cui competenza si determina con riferimento al domicilio degli agenti), in modo che i termini dell’accordo divengano per legge inoppugnabili.

A tal fine, anche la conciliazione firmata in sede sindacale ha il medesimo valore della conciliazione firmata dinanzi alla DPL, a patto che l’agente sia effettivamente assistito da un sindacalista cui abbia conferito mandato.

È possibile scaricare esempi e tabelle di calcolo per la determinazione dell’indennità di fine rapporto nell’agenzia, cliccando qui.

Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

Qual è la funzione dell’indennità di fine rapporto dell’agente?

L’indennità di fine rapporto ha la funzione di compensare l’agente per il contributo dato alla creazione e allo sviluppo della clientela del preponente e per il pregiudizio derivante dalla perdita delle provvigioni future alla cessazione del rapporto. Ai sensi dell’art. 1751 c.c., l’indennità spetta quando l’agente abbia procurato nuovi clienti o incrementato quelli esistenti e il preponente continui a trarne vantaggi sostanziali, purché il pagamento risulti equo in relazione alle provvigioni perse. L’importo dell’indennità deve essere equo e non può in ogni caso superare il limite della media annuale delle provvigioni percepite negli ultimi cinque anni.

Quali indennità spettano all’agente alla cessazione del contratto di agenzia secondo gli AEC commercio e industria?

Gli AEC commercio e industria prevedono che spettano all’agente al termine del rapporto le seguenti indennità: FIRR, indennità suppletiva di clientela e, ricorrendone i presupposti, indennità meritocratica. Il FIRR è sempre dovuto, poiché costituisce un accantonamento obbligatorio presso l’Enasarco a carico del preponente, salvo i casi di gravi inadempimenti dell’agente come concorrenza sleale o ritenzione indebita. L’indennità suppletiva di clientela spetta quando il rapporto si scioglie per iniziativa del preponente o per cause non imputabili all’agente, nonché in particolari ipotesi di recesso dell’agente per giusta causa, malattia, pensionamento o forza maggiore. L’indennità meritocratica, infine, è riconosciuta solo se l’agente ha apportato un incremento di clientela o di fatturato da cui il preponente continui a trarre vantaggi e opera entro il limite massimo previsto dall’art. 1751 c.c., detraendo quanto già percepito a titolo di FIRR e ISC.

Come si calcola l’indennità meritocratica secondo l’AEC commercio?

Secondo l’AEC Commercio 2025, l’indennità meritocratica spetta all’agente quando vi sia un incremento tra il fatturato della zona o la clientela all’inizio del rapporto e quelli al termine del rapporto. Tale incremento è determinato sulla base di valori medi rapportati alla durata del mandato e rivalutati ISTAT. La percentuale di incremento così accertata individua, in base a scaglioni predeterminati, la quota di indennità applicabile. Tale percentuale si applica al valore massimo dell’indennità ex art. 1751 c.c., calcolato sulla media delle provvigioni degli ultimi cinque anni o del minor periodo. Dall’importo risultante si detraggono FIRR e ISC.

Come si calcola l’indennità meritocratica secondo l’AEC industria?

Secondo l’AEC Industria 2014, l’indennità meritocratica spetta all’agente se questi abbia apportato un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, procurando così vantaggi duraturi alla preponente. Il calcolo dell’indennità meritocratica si basa sulla differenza tra le provvigioni (e altri compensi) iniziali e finali, determinate su liquidazioni trimestrali a seconda della durata del rapporto. Tale incremento viene proiettato nel periodo di prognosi, variabile in base a durata del rapporto e alla natura mono/plurimandataria del contratto. Dal valore così ottenuto si applica un tasso di migrazione della clientela, decrescente anno per anno, e una riduzione forfettaria (10%, 15% o 20%). Da tale importo finale si detraggono FIRR e ISC.

Sul tema del contratto di agenzia abbiamo pubblicato anche:


  • Contratti di agenzia: la zona e l’esclusiva;
  • Contratto di agenzia: caratteristiche, obblighi dell’agente e del preponente;
  • Contratto di agenzia: durata, recesso, scioglimento del contratto.

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