Le Start up innovative
Il DL n. 179/2012 ha previsto una disciplina per favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, note come start-up innovative. Il decreto prevede una serie di misure agevolative, cui possono accedere le società di capitali, non quotate, in possesso di alcuni requisiti ed aventi contenuto innovativo, su una base di precisi parametri. Il Decreto Rilancio ha recentemente introdotto, tra le misure anti-Covid, una norma specifica per le start up innovative, prevedendo ulteriori agevolazioni e prorogando il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
1. Che cosa è una start up innovativa
Il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto una disciplina organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, note come start-up innovative.
L’art. 25 del DL n. 179/2012 prevede una nozione specifica di “nuova impresa tecnologica”. Secondo il comma 2 della norma, alle misure agevolative previste dalla normativa possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti :
- sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (lett. b);
- hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
- presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d);
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e);
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
- non sono costituite a seguito di fusione, scissione societaria o di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g).
Pertanto una Start up innovativa, oltre a vincolare l’imprenditore a mantenere i requisiti sopra elencati, impone allo stesso di rinunciare alla distribuzione degli utili. L’imprenditore è infatti tenuto a reimpiegare i frutti dei propri risultati nella stessa attività, anziché distribuirli come remunerazione dell’investimento effettuato. Tale limitazione si spiega in quanto:
- costituisce una sorta di “contrappeso” a fronte di una serie di vantaggi fiscali (vedi in seguito);
- le start up vengono spesso costituite grazie a bandi pubblici o iniziative di raccolta collettiva (quali ad esempio il crowdfunding o i c.d. “business angels”), anziché attraverso i versamenti dei soci in conto capitale o la sottoscrizione da parte di questi di garanzie personali; il legislatore ha pertanto voluto fare in modo che questi mezzi alternativi di accesso al credito non fossero strumentalizzati al mero lucro, ma fossero finalizzati al miglioramento del livello tecnologico nazionale e territoriale.
Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato dalla norma in esame con il possesso di almeno uno dei seguenti indicatori (art. 25 comma 2, lett. h):
- una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile a Startup innovative: scheda di sintesi Ministero dello Sviluppo Economico 6 attività di ricerca e sviluppo;
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato
2. Il Registro delle imprese per le start-up innovative
Un’impresa in possesso dei requisiti di start-up innovativa può ottenerne lo status registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
L’iscrizione è gratuita e a carattere volontario, e può essere effettuata in via telematica con una autocertificazione di possesso dei requisiti di cui al comma 9 dell’art 25.
I benefici di legge si applicano alla start-up innovativa a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di costituzione della stessa.
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta per le startup innovative la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale.
Gli utenti possono costituire la propria azienda interamente online, utilizzando l’apposita piattaforma “Atti Startup” creata dal sistema delle Camere di Commercio oppure procedere in modo tradizionale rivolgendosi all’ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle imprese) della propria Camera di Commercio. Per le start-up innovative in forma di s.r.l. è quindi possibile evitare il tradizionale atto notarile.
3. Le agevolazioni per le start-up innovative
Il D.L. n. 179/2012 prevedeva una serie di agevolazioni per le start up innovative: le principali sono le seguenti:
- esonero dal pagamento del diritto camerale, dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti da effettuare presso il Registro Imprese;
- deroghe alla disciplina societaria ordinaria delle S.r.l. che la avvicinano a quella della S.p.A. e possibilità di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (es. prevedere quote che non attribuiscono diritto di voto);
- proroga del termine per copertura perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine oltre il quale deve essere diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio); nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore, può deliberare il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo;
- esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA ottenendo rilevanti benefici in termini di liquidità;
- disciplina del lavoro tagliato su misura e assunzione del personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi; all’interno di questo arco temporale i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte;
- facoltà di remunerare i propri collaboratori in modo flessibile anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale (es. stock option) e i fornitori di servizi esterni mediante schemi di work for equity.
- incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio.
4. Le agevolazioni introdotte dal Decreto Rilancio
Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 Luglio 2020 n. 77 (cd. Decreto “Rilancio”) ha introdotto, tra le misure anti-Covid, una norma specifica per questa categoria di imprese, l’art 38, che ha previsto ulteriori agevolazioni per rafforzare l’ecosistema delle start-up innovative. Il legislatore, in sostanza, ha cercato di agevolare il consolidamento delle startup sul territorio e evitare che queste, a causa delle conseguenze economiche negative dovute alla pandemia da Covid-19, siano costrette a liquidare il proprio business
In sintesi, l’art. 38 del Decreto Rilancio ha previsto le seguenti misure:
- Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo: alle start-up innovative sono stati destinati 10 milioni di euro per agevolazione sotto forma di fondo perduto per acquisire servizi prestati da: incubatori, acceleratori, innovation- hub, business angels e altri operanti nello sviluppo delle imprese innovative.
- Sostegno al venture capital: sono state assegnate risorse aggiuntive per un importo di 200 milioni di euro e per l’anno 2020 al Fondo specifico e finalizzate a sostenere investimenti in capitale, anche con sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili o altri strumenti finanziari di debito a beneficio delle start-up innovative o PMI innovative.
- Le start-up innovative sono tra i soggetti che possono stipulare contratti di ricerca extra muros ai fini della erogazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nei confronti dei soggetti che commissionano tali attività alle stesse start-up.
- È stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. La proroga della permanenza nella sezione speciale non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore.
- È stato esteso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI riservando una quota di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo e dedicati alla erogazione di garanzie in favore di start-up e PMI innovative.
- Un incentivo in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative tramite cui le persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta nel capitale sociale di una o più startup innovative o PMI innovative, possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% sull’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
- Le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy sono state modificate come segue:
- per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro;
- per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, la soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro.
- Le agevolazioni Smart & Start Italia riferite startup innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono state estese alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
5. I dubbi interpretativi
L’entrata in vigore della norma in commento ha determinato tra gli operatori un acceso dibattito. Anzitutto, si è posto il problema se il prolungamento dei 12 (dodici) mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle startup rinnovabili sia applicabile per tutte le startup, anche per quelle costituite dopo la data del 19 maggio 2020.
In particolare, non è chiaro se la disposizione possa essere considerata come una proroga del termine (eccezionale) e, quindi, applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020- startup già iscritte e scadute e startup già iscritte e non ancora scadute-per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 (dodici) mesi nella sezione speciale, oppure come un dilatamento del termine di permanenza nella sezione speciale a regime. Nella prima ipotesi, le startup iscritte nella sezione speciale avrebbero diritto a un’eccezionale permanenza di ulteriori 12 (dodici) mesi, mentre nella seconda ipotesi il termine passerebbe da sessanta mesi a settantadue mesi per tutte e per sempre.
In proposito, come affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, sembra doversi ritenere che, poiché la norma si propone di ridurre quanto possibile l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 per tutto il settore delle startup, l’ampliamento del periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese debba essere limitato al solo periodo di crisi epidemica che ha colpito l’economia, con la conseguenza che solo le startup innovative regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020 rientrano nel regime di dilatazione del termine di settantadue mesi. Per tutte le altre startup non c’è alcuna proroga di ulteriori 12 (dodici) mesi e, quindi, il termine dell’iscrizione rimane sempre di cinque anni dalla data di costituzione.
In definitiva, considerato che la previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup, la stessa norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020 – ovvero solo a quelle startup che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione così come richiesto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012 – per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.
Il comma 5 dell’art. 38 del Decreto Rilancio ha previsto altresì le conseguenze cui hanno diritto le startup iscritte alla data del 19 maggio 2020, a seguito di questa loro eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Tale norma infatti non da diritto alle stesse :
- di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti;
- di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali previsti dalla legge.
Al riguardo, la circolare n. 3724/C del Ministero dello Sviluppo Economico afferma che “la startup risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 Maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al citato art. 18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale”.
La medesima circolare precisa altresì che “la permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle Imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi“.
Pertanto, poiché l’esclusione dalla fallibilità delle start up dura fin quando la stessa startup rimane iscritta nel Registro delle Imprese sezione speciale e, comunque, fino al quinto anno dalla sua nascita, essendo prorogato questo termine di un anno ne consegue che anche in questo ulteriore anno si verifica la loro esclusione da ogni procedura concorsuale.
6. Il ruolo dello studio legale
Visti i requisiti formali e sostanziali delle start up innovative, prima di procedere alla loro costituzione è opportuno rivolgersi ad un legale esperto in consulenza alle start up, per valutare il progetto.
In particolare, nella fase iniziale del progetto di start up innovativa è necessario definire i rapporti di forza tra i soci, valorizzandoli con opportuni patti parasociali, mentre nelle fasi successive occorre modulare la governance in base agli investitori delle start up, quali Business Angels, Fondi di Venture Capital o Venture Incubators.
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Diritto Societario
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