• LinkedIn
Telefono: 02 36 52 29 61 | info@studio-pandolfini.it
Assistenza Legale Imprese - Milano
  • HOME
  • LO STUDIO
    • Chi Siamo
    • Avvocato Valerio Pandolfini
    • Perché Sceglierci
  • AREE DI COMPETENZA
    • Import Export
    • Proprietà Intellettuale
    • Concorrenza Sleale
    • Compliance Aziendale
    • E-commerce
    • Diritto Societario
    • Contrattualistica d’Impresa
    • Contenzioso
    • Crisi d’Impresa
    • Recupero Crediti
  • SERVIZI LEGALI INNOVATIVI
    • Consulenza Legale Continuativa PMI
    • Check up Contrattualistica Contratti PMI Milano
    • Formazione Legale PMI
    • Ufficio Legale in Outsourcing Per Imprese
    • Passaggio Generazionale Azienda
    • Coronavirus
  • RISORSE
    • Legal Talks – Sessione Q&A
    • Video
    • Pubblicazioni
    • Corsi e docenze
    • Iscrizione alla Newsletter
    • Materiali
    • Archivio Newsletter
  • BLOG
    • Import Export
    • Diritto Societario
    • E-Commerce
    • Contratti Commerciali
    • Contratti Internazionali
    • Diritto Industriale
    • Recupero Crediti
    • Ristrutturazione azienda
    • Compliance
    • Coronavirus
  • CONTATTI
  • Cerca
  • Menu Menu
l'arbitrato

L’arbitrato commerciale: uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie delle imprese

3 Gennaio 2022/in Contenzioso, News

Il contenzioso, nei rapporti tra imprese, costituisce una situazione non patologica, bensì fisiologica; in quanto tale, esso necessita di accurata gestione e pianificazione, già in sede di redazione del contratto. L’esigenza di preservare la competitività dell’impresa impone quindi sempre più il ricorso a sistemi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto alla giustizia ordinaria (alternative dispute resolution, ADR), che consentono di assecondare le esigenze della moderna impresa. All’interno dei sistemi di ADR, l’arbitrato riveste una importanza primaria. L’arbitrato è un mezzo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria, caratterizzato dal fatto che le parti si accordano, prima che la causa sia sorta (clausola compromissoria) o successivamente (compromesso) affinché il contenzioso sia  risolto da un terzo neutrale (arbitro), in modo vincolante, con un provvedimento (lodo), avente effetti analoghi a quelli della sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. L’arbitrato è in grado di assecondare le esigenze di celerità delle imprese nella definizione delle controversie commerciali, assicurando al contempo una elevata professionalità nella decisione delle liti.

Indice

1. I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie(ADR)

Il contenzioso, nei rapporti tra imprese, costituisce una situazione non patologica, bensì fisiologica; in quanto tale, esso necessita di accurata gestione e pianificazione, già in sede di redazione del contratto.

E’ quindi indispensabile che si crei nell’impresa(e nei suoi consulenti) la consapevolezza della esigenza di considerare la gestione dei conflitti come uno strumento di riduzione dei rischi d’impresa.

La performance globale di un’impresa si misura, infatti, anche mediante l’utilizzo da parte di quest’ultima di strumenti efficaci di risoluzione delle controversie, che non necessariamente consistono nel ricorso alla giustizia ordinaria.

Sempre più un’impresa necessita di strumenti snelli, veloci, economici, riservati, con cui risolvere problematiche insorte con altre imprese. partners, clienti o fornitori. Il ricorso alla giustizia ordinaria difficilmente consente di raggiungere tale obiettivo, soprattutto(ma non solo) quando i rapporti commerciali imprese sono “transazionali”, cioè riguardando imprese di altri paesi, soggetti ad ordinamenti differenti.

L’esigenza di preservare la competitività dell’impresa impone quindi sempre più il ricorso a sistemi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto alla giustizia ordinaria( alternative dispute resolution, ADR), che consentono di assecondare le esigenze della moderna impresa.

Si calcola che nel mondo circa 90% delle liti non vengono risolte tramite una sentenza emessa da un giudice ordinario, ma con uno strumento di ADR.

La differenza di tali strumenti è principalmente legata a due fattori:

  • la crescente impossibilità della giustizia ordinaria di far fronte alle necessità degli operatori, e in particolare delle imprese, di ottenere una definizione rapida ed efficace del contenzioso;
  • la necessità, in particolare per le imprese commerciali, di proseguire i rapporti commerciali dopo aver definito la controversia.

All’interno dei sistemi di ADR, l’arbitrato riveste una importanza primaria.

2. Cos’è l’arbitrato

L’arbitrato è un mezzo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria, caratterizzato dal fatto  di prevedere il deferimento del giudizio circa una controversia già insorta o insorgenda ad un terzo neutrale(arbitro), affinché esso decida, in modo vincolante, con un provvedimento( lodo), avente effetti analoghi a quelli della sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.

L’arbitrato costituisce quindi una deroga al principio della riserva statale di giurisdizione, basata sulla scelta concordata delle parti di deferire a soggetti privati la decisione di controversie insorte o future, mediante l’emissione di un lodo arbitrale. Sotto questo profilo, l’arbitrato è una specificazione del principio generale dell’autonomia privata, che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici e, con specifico riguardo all’arbitrato, di consentire loro la devoluzione di determinate controversie ad arbitri.

L’arbitrato è disciplinato dagli artt.806 C.p.c.- se si tratta di arbitrato interno, cioè tra parti residenti o aventi sede in Italia- o dalle leggi applicabili al rapporto e dai regolamenti degli organismi arbitrali internazionali, se si tratta di un arbitrato internazionale, cioè tra parti aventi residenza o sede in paesi diversi. In quest’ultimo caso, si applica all’arbitrato anche la Convenzione di New York del 1958.

Nell’arbitrato vero e proprio(o rituale), le parti devolvono la definizione di controversi ad arbitri al fine di pervenire- all’esito di un giudizio in cui siano osservate le regole del procedimento arbitrale dettate dal codice di procedura civile- all’emissione di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo(art. 824 C.p.c). Il lodo rituale, infatti, può essere depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato pronunciato e il giudice conferisce con un proprio decreto efficacia esecutiva alla decisione arbitrale.

Nell’arbitrato irrituale, disciplinato dall’art. 808 ter C.p.c., le parti stabiliscono invece che la controversia sia definita dagli arbitri mediante l’emissione di un lodo avente efficacia contrattuale tra le parti stesse. A differenza di quanto previsto per l’arbitrato rituale, in questo caso gli arbitri non devono necessariamente attenersi alle disposizioni dettate dal codice di rito, con l’unico obbligo del rispetto del principio del contraddittorio. Inoltre, una volta pronunciato il lodo irrituale, non essendo esso dotato di efficacia esecutiva, la parte vittoriosa ha la necessità di procurarsi un titolo esecutivo: essa dovrà, pertanto, instaurare un processo di cognizione al fine di munirsi di titolo esecutivo nei confronti della parte soccombente, la quale in via d’eccezione potrà far valere i motivi d’invalidità del lodo.

Ai sensi dell’art.806, comma 1 C.p.c, tutte le controversie possono essere demandate alla cognizione degli arbitri, con la sola esclusione:

  • delle controversie per le quali la legge vieti espressamente l’arbitrarietà( es. opere pubbliche, cause di lavoro);
  • delle controversie che abbiano per oggetto diritti indisponibili.

La natura contrattuale è considerata integralmente disponibile alle parti, anche qualora si controverta sulla nullità del contratto, da qualsiasi causa essa dipenda. Quando si tratta di pretese di natura contrattuale, la competenza degli arbitri sussiste anche se la lite verte su materia indisponibili, come ad es. in tema di inadempimento di un contratto fi franchising per mancato pagamento di una royalty derivante dalla nullità di un contratto per violazione della normativa antitrust, o dalla violazione di  un accordo sulla riparazione delle quote di mercato.

3. Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato

La risoluzione delle controversie non attraverso i giudici statali ma attraverso giudici “privati”(gli arbitri)presenta molti vantaggi:

  • tempi molto più rapidi di risoluzione della controversia rispetto alla giurisdizione statale: un procedimento arbitrale dura mediamente non più di un anno, mentre una causa davanti al Tribunale ordinario circa 3-4 anni;
  • maggiore competenza degli arbitri: gli arbitri sono di norma scelti da esperti nella materia oggetto dell’arbitrato commerciale(ad esempio nel diritto della distribuzione commerciale);
  • riservatezza del procedimento e della decisione: vi è un obbligo di segretezza nei regolamenti delle principali istituzioni arbitrali di riferimento, ed inoltre il lodo arbitrale non può essere pubblicato( a differenza della sentenza di un giudice ordinario)senza il consenso delle parti.

L’unico svantaggio dell’arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria è costituito dai costi: mentre infatti una causa davanti a un Tribunale ordinario (italiano) ha un costo (contributo unificato) abbastanza basso (variabile in base al valore della causa), l’arbitrato ha un costo più elevato, derivate dalla necessità che vengano corrisposti gli onorari degli arbitri e le spese dell’organismo arbitrale (in caso di arbitrato amministrato).

Tuttavia, i costi dell’arbitrato variano non solo in rapporto al valore della causa, ma anche in relazione a:

  • il fatto che la causa debba essere decisa da più arbitri (cioè da un collegio arbitrale) o da un unico arbitro;
  • il fatto che l’arbitrato sia ad hoc o amministrato (vedi sotto).

Strutturando la clausola da inserire nel contratto in modo adeguato, i costi dell’arbitrato possono essere notevolmente contenuti. Ad esempio, qualora si preveda nella clausola arbitrale che le controversie siano devolute ad arbitrato della Camera Arbitrale di Milano, il Regolamento di tale Camera prevede, per una controversia dal valore compreso tra Euro 500.000,00 e 1 milione, un costo compreso tra 12.000,00 e 18.000,00 Euro per l’arbitro unico.

In ogni caso, lo svantaggio dei costi è ampiamente compensato dagli altri vantaggi sopra indicati.

4. Compromesso o clausola compromissoria 

La devoluzione delle controversie agli arbitri avviene attraverso un accordo tra le parti (convenzione di arbitrato), attraverso due modalità:

  • il compromesso;
  • la clausola compromissoria.

Il compromesso (art. 807 C.p.c.) è un contratto di diritto privato attraverso il quale le parti convengono di affidare ad uno o più soggetti privati (arbitri) l’incarico di decidere una controversia già sorta tra di esse.

Il compromesso deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità, e deve contenere:

  • la determinazione dell’oggetto della controversia;
  • la nomina degli arbitri o l’indicazione del loro numero e delle relative modalità di nomina;
  • la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica e la lingua dell’arbitrato;
  • le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento; dette norme possono essere contenute anche in un atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale.

La clausola compromissoria (art. 808 C.p.c.) è una pattuizione inserita in un contratto (o eventualmente anche in un atto separato), con cui le parti stabiliscono che le controversie future riguardanti il contratto stesso saranno decise da arbitri.

La clausola compromissoria non differisce in alcun modo dal compromesso sotto il profilo della forma, in quanto anch’essa deve essere scritta a pena di nullità; in tal caso, tuttavia, a differenza di quanto avviene per il compromesso, la lite non è ancora sorta, ma è futura e soltanto eventuale.

Per tale motivo, agli effetti pratici la clausola compromissoria è di gran lunga lo strumento più diffuso per instaurare un arbitrato, in quanto molto difficilmente le parti, a litigio già insorto, possono trovarsi d’accordo nel far risolvere la lite da arbitri, essendo i rapporti ormai deteriorati; spesso è sufficiente che una delle parti mostri di avere preferenza per la soluzione arbitrale della lite per indurre nella controparte la convinzione opposta.

Nella stragrande maggioranza dei casi, l’arbitrato viene quindi instaurato mediante una clausola compromissoria inserita nel contratto.

In ogni caso, è importante evitare la redazione di clausole arbitrali cd. “fai da te”, copiate da altri contratti o da internet, che potrebbero rivelarsi non adatte al caso specifico (con il rischio rendere più difficile o sconveniente far valere i propri diritti) o addirittura patologiche (con il rischio che la causa potrebbe essere ritenuta nulla e la causa devoluta al Tribunale ordinario competente, o all’autorità giudiziaria del paese individuato in base alle norme di diritto privato  internazionale, in caso di controversia tra due imprese appartenenti a paesi diversi), rivolgendosi a un legale esperto.

5. Arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato 

La clausola arbitrale può prevedere che l’eventuale lite venga devoluta ad un arbitrato regolamentato dalle parti (ad hoc) o ad un arbitrato regolamentato da un apposito organismo (amministrato).

L’arbitrato ad hoc è gestito unicamente dagli arbitri o dalle parti, senza l’intervento di alcun organismo esterno.  Ciò significa che nell’arbitrato ad hoc la disciplina del procedimento arbitrale è quella prevista dalla convenzione arbitrale, integrata dalla normativa applicabile.

Diversamente, nell’arbitrato amministrato tutti gli aspetti della procedura sono disciplinati dai un regolamento emanato dall’organismo individuato dalle parti nella clausola arbitrale (ad esempio la Camera Arbitrale di Milano, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, la London Court of International Arbitration etc.). L’istituzione prescelta ha il proprio regolamento arbitrale che disciplina l’intero procedimento arbitrale in tutte le sue fasi, dalla costituzione del collegio arbitrale allo svolgimento del procedimento vero e proprio.

In via di principio, l’arbitrato ad hoc ha il pregio di esaltare al massimo l’autonomia privata: le parti hanno infatti la possibilità di costruirsi un “processo su misura” in base alle proprie specifiche esigenze specie se saranno in grado di regolare a priori ogni aspetto della procedura (numero di arbitri, processo di nomina, lingua, legge applicabile e procedura).

Ciò è tuttavia possibile solamente attraverso un approccio collaborativo delle parti ed una notevole expertise specifica in materia dei loro consulenti. Diversamente, qualora la convenzione arbitrale non sia sufficientemente specifica, le parti si potrebbero trovare in una situazione di empasse, determinata dalla loro inerzia o disaccordo sull’individuazione delle regole da applicare nella procedura( ad esempio non condividono la scelta dell’arbitro o delle regole di procedura).

L’arbitrato amministrato consente invece di;

  • superare le situazioni di empasse procedurale dovute all’inerzia o al disaccordo delle parti sull’individuazione delle regole da applicare alla procedura;
  • rimuovere ogni ostacolo che possa insorgere nel corso del procedimento arbitrale;
  • limitare al massimo l’intervento del Tribunale ordinario;
  • supervisionare il procedimento e l’operato degli arbitri rendendo la procedura più efficiente e rapida;
  • conoscere i costi in anticipo, essendo prefissati dall’istituzione in base ad un determinato tariffario;
  • ridurre i rischi d’impugnazione e di annullamento del lodo.

In linea di massima, l’arbitrato ad hoc è preferibile qualora le parti abbiano esigenze specifiche tali da richiedere un procedimento costruito su misura (ad esempio viene spesso scelta in contratti in cui una parte è costituita da uno Stato sovrano o un’entità pubblica controllata), oppure nel caso in cui il valore economico dell’affare non sia particolarmente elevato (alla luce dei costi in linea teorica ridotti per l’assenza di una istituzione arbitrale) a condizione che la convenzione arbitrale venga redatta in maniera accurata e più completa possibile.

Diversamente, l’arbitrato amministrato offre in generale maggiori garanzie in termini di certezza dei tempi e dei costi del procedimento, anche qualora la convenzione arbitrale sia redatta in termini molto generici (ad esempio indicando semplicemente l’istituzione arbitrale a cui è devoluta la controversia). In questo caso è tuttavia importante valutare attentamente la scelta della istituzione arbitrale e il rispettivo regolamento – considerato che ciascuna vanta caratteristiche proprie che possono divergere anche in punto di impugnabilità del lodo – in base al caso concreto e agli obiettivi dell’azienda.

6. Gli arbitri

Il presupposto sul quale si fonda l’arbitrato è l’esistenza di un rapporto tra le parti e gli arbitri. Tale rapporto è costituito dall’atto negoziale posto in essere dalle parti, le quali si obbligano a deferire agli arbitri la risoluzione di una controversia già insorta o “latente”.

Le modalità di nomina degli arbitri sono diverse: le parti possono nominare gli arbitri al momento dell’accordo compromissorio ovvero possono rinviare la nomina ad atto successivo che andrà ad integrare l’accordo compromissorio oppure, infine, possono rimettersi ad una istituzione arbitrale precostituita (arbitrato amministrato).

Ai sensi degli artt. 809 e 810 C.p.c. gli arbitri possono essere uno o più, ma sempre in numero dispari. Si può quindi avere un arbitro unico o un collegio arbitrale, a seconda del caso concreto (per scelta delle parti, valore, complessità della lite).

Normalmente nella convenzione d’arbitrato (compromesso o clausola compromissoria) sono contenuti sia la nomina degli arbitri che la determinazione del loro numero e delle modalità di nomina; se manca tale previsione o non c’è accordo tra le parti, gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede dell’arbitrato o è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Il Presidente del Tribunale interviene inoltre nel caso in cui manchino o debbano essere sostituti alcuni o tutti gli arbitri, se la parte o il terzo a cui spetta la nomina non vi provvede o se la convenzione non disciplina tale situazione.

Le parti possono comunque stabilire che la nomina del collegio sia fatta da un organismo di comune riferimento o che l’arbitro non nominato tempestivamente dalla parte oppure il terzo arbitro sia nominato da un terzo e non dal Presidente del Tribunale.

Se le parti hanno scelto un arbitro unico mediante arbitrato amministrato, l’istituzione arbitrale fornisce alle parti una lista di possibili arbitri, all’interno della quale le parti segnaleranno le proprie preferenze. Qualora non sia possibile giungere alla nomina dell’arbitro in questo modo, l’istituzione arbitrale procederà alla selezione dalla stessa lista in maniera discrezionale.

In sintesi, i passaggi necessari per instaurare un arbitrato sono i seguenti:

  • la parte che intende avvalersi del procedimento arbitrale nomina il proprio arbitro e lo comunica all’altra parte;
  • tale comunicazione ha l’effetto di un invito alla controparte di nominare il proprio arbitro al fine di istaurare correttamente e tempestivamente il procedimento al fine di ottenere un lodo che definisca la lite in atto;
  • dopo tale notifica l’altra parte deve comunicare la sua nomina nei venti giorni successivi e se non lo fa, la prima può rivolgersi al Presidente del Tribunale, perché provveda in sostituzione.

Gli arbitri (scelti dalle istituzioni arbitrali o direttamente dalle parti nell’arbitrato ad hoc) vengono normalmente selezionati tra esperti nella materia oggetto dell’arbitrato commerciale (ad esempio nell’ambito della distribuzione internazionale o della vendita internazionale).
La scelta degli arbitri deve essere valutata ponderatamente, alla luce del valore e della complessità della lite, tenuto conto che i costi della procedura arbitrale aumentano in base al numero di arbitri nominati (dato che ognuno ha diritto ad un compenso).

Gli arbitri hanno infatti diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, e al pagamento sono tenute le parti solidalmente fra di loro(art.814 C.p.c.). In caso di arbitrato ad hoc, il compenso degli arbitri viene deciso dagli arbitri stessi, sulla base del valore e della complessità della lite; in caso di arbitrato amministrativo, il costo è indicato nelle tabelle utilizzate da ciascun organismo.
Generalmente viene richiesto alle parti il versamento di un anticipo sulle spese e onorari dell’arbitrato, e/o più acconti successivi fino all’emanazione del lodo; e se le parti non provvedono al pagamento, gli arbitri non sono tenuti al proseguimento della procedura e/o all’emissione del lodo.

Gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti dalle parti coinvolte nella procedura, per l’intero corso della procedura arbitrale. Un arbitro può essere ricusato da una parte (mediante ricorso al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 815 C.p.c.) nei seguenti casi:

  • se non ha le qualifiche espressamente previste dalle parti;
  • se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore ha interesse nella causa;
  • se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  • se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
  • se è legato a una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; e inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
  • se ha prestato consulenza, assistenza o difesa a una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

7. Il procedimento di arbitrato e il lodo 

A differenza del procedimento giurisdizionale ordinario, il procedimento arbitrale non si concretizza in una sequenza precisa di atti formali, in quanto l’arbitrato ha natura essenzialmente privatistica. Tuttavia gli arbitri devono comunque attenersi ad alcuni principi generali, tra i quali in particolare il rispetto del principio del contraddittorio, alla tutela dei terzi, all’imparzialità nell’assunzione della decisione.

Il procedimento arbitrale ha inizio con la domanda di arbitrato, con cui una parte, in forza della convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria), dichiara l’intenzione di promuovere il giudizio arbitrale, proponendo le relative domande e nominando il proprio o i propri arbitri di parte.

Nel termine di venti giorni dalla notifica di tale atto, la controparte deve nominare il proprio o i propri arbitri. Completata la nomina degli arbitri in conformità alle previsioni contenute nella convenzione di arbitrato.

Si procede quindi alla costituzione del collegio arbitrale, che fisserà le riunioni, assegnerà alle parti termini per il deposito di memorie – nelle quali le parti stesse dovranno formulare i quesiti e le proprie conclusioni precisando o eventualmente modificando quelle precedentemente indicate – e concederà, in conformità al disposto di cui all’art. 816 bis c.p.c., ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, nel pieno rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.

Se le parti non hanno disposto nulla circa la maniera di assunzione delle prove, gli arbitri possono determinare il procedimento istruttorio nel modo che ritengono più opportuno (art. 816-bis, C.p.c.); le regole di ammissibilità delle prove previste rimangono comunque invariate anche nel processo arbitrale.

Salva diversa disposizione di legge (come ad es. nel caso dell’arbitrato societario), gli arbitri non possono concedere provvedimenti cautelari (art. 818 C.p.c.). Qualora una parte intenda ottenere un provvedimento cautelare, essa dovrà rivolgersi, anche in pendenza di arbitrato (rituale o irrituale) al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito (art. 669-quinquies C.p.c.).

Ciò premesso, il procedimento arbitrale può variare a seconda dei casi (in ragione delle disposizioni previste dalla clausola arbitrale, dal regolamento e/o istituzione arbitrale scelta, dalla legge applicabile o dalle eventuali successive scelte delle parti e/o del tribunale arbitrale).

Gli arbitri, esaminati gli elementi rilevanti della controversia emersi dagli atti e dai documenti prodotti nel corso del procedimento, accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti in base a motivazioni di diritto oppure, se previsto nella convenzione arbitrale, di equità, con un provvedimento finale (lodo).

Il lodo arbitrale deve essere pronunciato dagli arbitri entro il termine stabilito dalle parti, o, in mancanza, entro 240 giorni dall’accettazione dell’incarico (art 820 comma 2 C.p.c.); tale termine che può essere prorogato di 180 giorni congiuntamente dalle parti o dal Presidente del Tribunale, su istanza di una parte o degli arbitri.

Il lodo rituale è vincolante per le parti ed ha la stessa forza di una sentenza pronunciata dal Giudice. Per acquisire anche efficacia di titolo esecutivo (cioè per ottenere l’esecuzione forzata dell’eventuale condanna o la trascrizione nei registri immobiliari), il lodo deve ottenere il c.d. exequatur, cioè deve essere omologato con decreto del Tribunale (art. 825 C.p.c.)‏.

Il lodo irrituale ha invece la stessa forza di un contratto tra le parti e, pertanto, in mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata ad ottenere quanto previsto dagli arbitri dovrà promuovere un giudizio di accertamento innanzi al Giudice ordinario.

8. L’arbitrato commerciale internazionale 

L’arbitrato è uno strumento molto diffuso per risolvere le controversie commerciali tra imprese aventi sede in Paesi diversi,  in via alternativa rispetto al giudice statale. 

Come nel caso dell’arbitrato interno, anche nel caso dell’arbitrato internazionale le parti devono prevedere tale metodo di composizione delle controversie tramite una specifica clausola arbitrale, da inserire nel contratto che regolamenta i loro rapporti. Tale clausola deve essere redatta con attenzione partendo dai modelli proposti da ciascuna istituzione arbitrale eventualmente adattati al caso specifico.

La scelta dell’istituzione arbitrale, del numero degli arbitri e del tipo di procedura specifica da indicare nel contratto devono essere effettuate con estrema attenzione, avvalendosi di un legale esperto, il quale dovrà procedere ad una valutazione approfondita sulla scelta dell’istituzione arbitrale caso per caso (incluso l’esame del Regolamento applicato), tenendo presenti i relativi costi, la corretta modalità di stipula del contratto e della clausola arbitrale per la sua piena validità e la possibilità di ottenere con successo l’esecuzione forzata del lodo arbitrale nel Paese della controparte.

La decisione emessa dall’arbitro al termine del procedimento è vincolante (“binding”) per le parti in causa e potrà essere oggetto di esecuzione forzata (“enforcement”). Una volta quindi ottenuto il lodo arbitrale, si può procedere all’esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente in un vasto numero di Paesi, in forza della Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere .La Convenzione di New York ad oggi è stata infatti ratificata da ben 165 Paesi nel mondo, tra i quali l’Italia.

E’ quindi importante verificare se il Paese della controparte sia aderente o meno alla Convenzione di New York del 1958; in caso positivo, il lodo sarà riconosciuto nel Paese della controparte, con la conseguenza che, in caso di lodo arbitrale favorevole, sarà possibile procedere con l’azione esecutiva per far valere i propri diritti, ad esempio mediante un pignoramento dei conti correnti presenti nel Paese in caso di condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro.

Occorre inoltre verificare – anche se la controparte appartiene ad un paese aderente alla Convenzione di New York – che la materia del contratto sia “arbitrabile” per la legge ed i giudici del Paese della controparte, cioè suscettibile di essere oggetto di arbitrato.

Generalmente, quando il contratto ha ad oggetto una materia commerciale, la clausola arbitrale è valida ed efficace nel Paese aderente alla Convenzione di New York, in quanto a livello internazionale, il carattere commerciale viene inteso in senso ampio. Tuttavia, tale principio generale può incontrare alcune eccezioni. Può infatti accadere che in un paese siano riservate in via esclusiva ai tribunali la competenza su certe materie o contratti, escludendo in questi casi la possibilità di rivolgersi agli arbitri, oppure sia limitata, mediante la cd. riserva della commercialità, l’applicazione della Convenzione unicamente alle controversie nate da rapporti considerati come “commerciali” dalla propria legge nazionale.

 

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Contrattualistica d’Impresa

 

Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro blog.

 


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://assistenza-legale-imprese.it/wp-content/uploads/2022/01/larbitrato.jpg 579 960 Valerio Pandolfini https://assistenza-legale-imprese.it/wp-content/uploads/2020/09/assistenza-legale-imprese-pandolfini-logo-2.png Valerio Pandolfini2022-01-03 12:46:212023-03-06 09:18:08L’arbitrato commerciale: uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie delle imprese

Ricerca per argomento

Import Export
Diritto Societario
E-commerce
Contratti Commerciali
Contratti Internazionali
Diritto industriale
Recupero crediti
Ristrutturazione azienda
Compliance
Coronavirus

Autore dei contenuti

Consulenza Legale Imprese - Studio Pandolfini Avv. Valerio Pandolfini
CONTATTA LO STUDIO

Ultimi articoli

  • Gli amministratori srlGli amministratori nella S.r.l.: assetto, funzionamento, nomina, compenso, cessazione9 Gennaio 2023 - 12:56
  • la responsabilità degli amm. senza delegaLa responsabilità degli amministratori senza delega5 Gennaio 2023 - 09:57
  • La responsabilità degli amministratori srl azione danni revocaLa responsabilità degli amministratori di S.r.l.: l’azione per danni e la revoca5 Gennaio 2023 - 09:53
  • limiti circolazione quote di srlI limiti alla circolazione delle quote di S.r.l.: clausole di intrasferibilità (lock up), gradimento, prelazione, covendita (drag along, bring along, tag along)27 Dicembre 2022 - 09:33
  • società  tutela soci di minoranzaSocietà: la tutela dei soci di minoranza22 Dicembre 2022 - 09:20

Cerca nel sito

Iscriviti alla Newsletter

Per ulteriori informazioni e per fissare un primo colloquio telefonico o incontro conoscitivo senza impegno, potete:

Chiamarci adesso

al numero 02 36 52 29 61

Inviarci una mail a

info@studio-pandolfini.it

oppure compilare il form

per essere ricontattati

Autorizzo il titolare del trattamento all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative alla presente richiesta di contatto in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy Privacy Policy

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano i termini di servizio di Google Privacy Policy e Termini di servizio.

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.
Assistenza Legale Imprese è una divisione di Studio Legale Avvocato Pandolfini | P.IVA 04848740967 | C.F. PNDVLR64M04D612F | Polizza Generali INA-Assitalia n. 764104068 | Polizza Elite Insurance n. 2015/R/130223
Mail: info@studio-pandolfini.it| Telefono: 02 36 52 29 61 | Privacy Policy | Cookie Policy | Consenso Cookie | Realizzazione sito web: Alkimedia Siti WordPress
Scorrere verso l’alto
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti o tecnologie simili per scopi tecnici e, previo tuo consenso, per altri finalità come specificato nella Cookie Policy. Puoi acconsentire all'uso di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta tutti" o negare e chiudere l'avviso utilizzando il pulsante "Rifiuta tutti". Puoi liberamente dare, negare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando su "Consenso Cookie" in fondo alla pagina. Impostazioni

Rifiuta tutti Accetta tutti
Consenso Cookie

Panoramica Privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
_GRECAPTCHAThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
PHPSESSIDsessionThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_UA-154928096-21 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
CookieDurataDescrizione
_fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
Salva e accetta