Le invenzioni industriali dei dipendenti e dei lavoratori autonomi
In coerenza con il progresso tecnologico e l’evoluzione del sistema produttivo, sempre maggior attenzione è riservata alle invenzioni del lavoratore. In questa materia coesistono due contrapposti interessi: quello del prestatore di lavoro ad essere riconosciuto autore delle stesse e ad ottenere una congrua remunerazione, e quello dell’azienda a poterle sfruttare economicamente, beneficiando dei frutti degli investimenti finanziari e degli sforzi organizzativi. Nell’odierno contesto socioeconomico, le invenzioni sono spesso frutto non già di uno sforzo occasionale dell’attività lavorativa, bensì di investimenti anche cospicui delle imprese, le quali si avvalgono di figure specializzate e le cui mansioni consistono, in tutto o in parte, in ricerca e sviluppo. In tale contesto, dato l’apporto dell’azienda nel conseguimento delle invenzioni, si giustifica una rilevante deroga al principio generale secondo cui i diritti sull’invenzione spettano all’autore, consistente nell’attribuzione all’impresa-datore di lavoro dei diritti di sfruttamento delle invenzioni realizzate dal lavoratore-inventore, fermo restando la titolarità in capo a quest’ultimo dei diritti morali sull’opera e al riconoscimento di un giusto riconoscimento economico. Le invenzioni possono avere luogo nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, oppure di lavoro autonomo, con regole parzialmente diverse. Una delle questioni che spesso è stata sottoposta al vaglio dei giudici è quella della sussistenza, nel caso concreto, di una invenzione di servizio o di azienda, al fine di stabilire se spetti l’equo premio al dipendente.
1. L’attività inventiva del lavoratore
Il nostro ordinamento tutela le creazioni intellettuali che possono essere di due tipi: le opere dell’ingegno (come, ad esempio, le idee creative nel campo artistico o culturale), protette dalla normativa sul diritto di autore, e le invenzioni industriali (come, ad esempio, le idee creative nel campo scientifico o tecnico), protette dal diritto di brevetto.
In entrambi i casi, l’autore (ovvero il titolare dell’opera di ingegno o dell’invenzione) può rivendicare il diritto allo sfruttamento esclusivo della creazione (opera dell’ingegno o invenzione) e quindi di opporsi a qualunque uso non autorizzato dell’opera o dell’invenzione da parte di terzi e di rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti per ottenerne l’azione inibitoria ovvero la cessazione di un comportamento illecito o vietato.
In questo articolo ci soffermeremo sulla disciplina delle invenzioni realizzate dai dipendenti e dai lavoratori autonomi.
Secondo il principio generale, spetta all’autore la titolarità di tutti i diritti, morali ed economici, sull’invenzione. In tal senso, l’art. 2590 c.c. dispone che il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Nell’odierno contesto socioeconomico, tuttavia, le invenzioni di rado rappresentano un risultato occasionale dell’attività lavorativa, essendo sempre più spesso lo specifico obiettivo perseguito dalle realtà industriali, anche di piccole dimensioni, che destinano cospicui e mirati investimenti al progresso tecnico e scientifico, avvalendosi di figure specializzate e le cui mansioni consistono, in tutto o in parte, in ricerca e sviluppo.
In tale contesto, si giustifica una rilevante deroga al principio generale di cui sopra, che attribuisce un rilievo decisivo all’apporto dell’azienda nel conseguimento delle invenzioni, consistente nell’attribuzione all’impresa-datore di lavoro della facoltà di sfruttamento delle invenzioni realizzate dal lavoratore, fermo restando il diritto del lavoratore inventore alla titolarità dei diritti morali sull’opera e al riconoscimento di un giusto riconoscimento economico.
In materia vige infatti il principio dell’alienabilità del risultato, secondo cui i risultati di un’obbligazione dedotta ad oggetto di un contratto di lavoro appartengono al soggetto in favore del quale è svolta la prestazione, ritenendosi implicita la volontà delle parti di attribuire al committente i risultati dell’opera commissionata. Al committente, in quanto soggetto che sopporta i costi e i rischi degli investimenti finalizzati allo sviluppo l’invenzione, spettano dunque i risultati di tale attività.
La ratio di questa particolare disciplina consiste appunto nel fatto che l’imprenditore, stipulando un contratto di lavoro nel quale è dedotta un’obbligazione che ha come oggetto lo svolgimento di attività al fine di creare un’invenzione, sopporta il costo e, soprattutto, il rischio economico derivante dall’aleatorietà del risultato inventivo e, quindi, ha diritto di utilizzare economicamente il risultato dell’attività oggetto del contratto di lavoro.
L’esigenza di tutelare l’interesse dell’imprenditore ad acquisire i risultati degli investimenti economici deve, tuttavia, essere contemperata con l’interesse del lavoratore a conseguire un concreto riconoscimento del proprio apporto creativo che, proprio in ragione del suo carattere innovativo, determina il progresso scientifico e tecnico della collettività (art. 9 Cost.).
Le invenzioni possono avere luogo nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, oppure di lavoro autonomo, con regole parzialmente diverse.
2. Le invenzioni dei dipendenti
L’art. 64 del D.lgs n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, CPI) classifica le invenzioni dei lavoratori in tre categorie, in base al contratto di lavoro e al campo di attività del datore di lavoro, ciascuna con una diversa disciplina legale:
- le invenzioni c.d. “di servizio” (art. 64 comma 1 CPI: v. par. 2.1);
- le invenzioni c.d. “aziendali” (art. 64 comma 2 CPI: v. par. 2.2);
- le invenzioni c.d. “occasionali” (art. 64 comma 3 CPI: v. par. 2.3).
La norma si applica alle invenzioni brevettabili – ovvero che presentino i requisiti sostanziali di brevettabilità, anche se non già brevettate – del lavoratore subordinato, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato. Una disciplina diversa vige invece per le invenzioni dei ricercatori delle Università e di altri enti pubblici di ricerca. In tal caso, infatti, i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione appartengono all’ente, fatto salvo il diritto morale del ricercatore sulla paternità dell’invenzione (art. 65 CPI).
In tutte le ipotesi di cui sopra, il diritto morale della paternità della scoperta è sempre riservato al lavoratore (art. 2590 c.c.), avendo carattere personalissimo e costituendo un diritto imprescrittibile, irrinunciabile, inalienabile ed intrasmissibile.
Di conseguenza, ove un datore di lavoro brevetti un’invenzione realizzata da un dipendente, è obbligato a designarlo correttamente come inventore presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Il datore di lavoro è tenuto altresì a menzionare il nome del lavoratore ogniqualvolta l’invenzione venga descritta da un punto di vista tecnico-scientifico. Tuttavia, non è necessario menzionare il lavoratore in altre forme, come nella pubblicità o nella presentazione del prodotto (quindi ad esempio su riviste commerciali).
Peraltro, la tutela del diritto morale del lavoratore-inventore risulta spesso inadeguata nella pratica, data la vasta discrezionalità del datore di lavoro nell’inoltrare la domanda di brevetto. In alcuni casi, infatti, il datore di lavoro può mantenere l’invenzione segreta per motivi di strategia aziendale, frustrando il diritto del lavoratore inventore.
I diritti patrimoniali di sfruttamento economico vengono invece prevalentemente riservati al datore di lavoro, sebbene con alcune peculiarità, a seconda della tipologia di invenzione.
L’elemento comune alle tre ipotesi è che l’invenzione sia maturata nel corso del rapporto di lavoro. In tutti i tipi di invenzioni industriali del lavoratore vi deve essere infatti un collegamento funzionale tra attività lavorativa e attività inventiva, seppure con grado di intensità diverso. Tale collegamento deve essere:
- cronologico, in quanto l’invenzione deve avvenire in costanza di rapporto di lavoro;
- eziologico, in quanto deve sussistere un nesso di causalità diretta tra l’attività del lavoratore nell’ambito di impiego e la realizzazione dell’invenzione.
L’art. 64 comma 6 CPI stabilisce che qualora venga chiesta la registrazione di un brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, si presume che l’invenzione sia stata realizzata durante il rapporto di lavoro.
Secondo l’opinione prevalente, si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum), che ammette quindi prova contraria sia da parte del datore di lavoro (il quale può avere interesse a dimostrare che l’invenzione è stata ottenuta in pendenza del rapporto di lavoro, nonostante sia trascorso più di un anno fra il momento della cessazione del rapporto e quello in cui è stata ottenuta l’invenzione) che da parte del lavoratore (il quale può avere interesse a provare che l’invenzione è da ricondurre a un’attività svolta dopo la cessazione del rapporto, nonostante non sia ancora trascorso un anno fra il momento della cessazione del rapporto e quello in cui è stata ottenuta l’invenzione).
Infine, ai sensi dell’art. 77 CPI, la declaratoria di nullità del brevetto non pregiudica i pagamenti già effettuati in favore del lavoratore ai sensi degli artt. 64 e 65 CPI, a titolo di equo premio, canone o prezzo.
2.1 Le invenzioni di servizio
Come anticipato, l’art. 64 CPI distingue tre tipologie di invenzione.
L’invenzione di servizio (art. 64 comma 1 CPI), concerne l’ipotesi in cui l’invenzione venga realizzata durante l’esecuzione o l’adempimento del rapporto di lavoro, quando il contratto di lavoro preveda un’attività inventiva e una specifica retribuzione per quest’ultima.
In questo caso, i diritti patrimoniali relativi all’invenzione industriale spettano interamente al datore di lavoro, mentre al lavoratore-inventore spetta soltanto il diritto morale di essere riconosciuto come autore.
I presupposti affinché sia integrata la fattispecie dell’invenzione di servizio sono dunque i seguenti:
- l’azienda deve svolgere attività di ricerca inventiva;
- le mansioni del dipendente devono comprendere, in tutto o in parte, l’attività di ricerca inventiva;
- le mansioni del dipendente devono risultare dal contratto di lavoro;
- il dipendente deve essere specificamente retribuito per l’attività di ricerca inventiva.
In tale ipotesi, poiché l’invenzione è originariamente dedotta in contratto ed è funzionale alla realizzazione dell’invenzione, in quanto programmata e supportata dal datore di lavoro, la legge concede al lavoratore un riconoscimento esclusivamente morale, ossia il diritto a essere riconosciuto autore dell’invenzione, trasferendo all’imprenditore tutti i diritti di utilizzazione economica, in primo luogo derivanti dal brevetto.
Rientrano in questa fattispecie non solo i casi in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto principale dell’obbligazione di lavoro, ma anche quelli in cui essa non è oggetto esclusivo del rapporto ma concorre con attività non inventive del lavoratore, anche in modo non prevalente, e/o si non sia prevista originariamente ma si aggiunga durante il rapporto di lavoro, purché incida sostanzialmente sulla prestazione del lavoratore. Non troverà invece applicazione il primo comma in tutti i casi in cui il lavoratore si occupi di normale attività e le clausole contrattuali che prevedono l’attività inventiva siano da considerarsi clausole di stile poste a vantaggio del datore di lavoro
L’invenzione del lavoratore deve poter essere configurabile quale esito programmato dell’attività alla quale il lavoratore era preposto, dovendo ricorrere un nesso di causalità tra l’attività svolta dal lavoratore e l’invenzione.
È altresì necessario che sia prevista originariamente, espressamente e specificamente, una retribuzione per il lavoratore a fronte dell’attività inventiva da questi svolta, non essendo sufficiente che il dipendente goda di un trattamento retributivo superiore a quello minimo contrattuale. Nel caso delle invenzioni di servizio vengono quindi riconosciute al dipendente, nel contratto di lavoro, due componenti della retribuzione: una che compensa l’attività lavorativa e l’altra che compensa l’attività inventiva, e che remunera preventivamente il lavoratore per la chance di pervenire a dei risultati brevettabili.
La scelta del datore di pattuire, fin dall’inizio, una specifica retribuzione in favore del lavoratore in compenso dell’attività inventiva da questi svolta è assolutamente discrezionale, potendo dipendere, per esempio, dalle probabilità del lavoratore di arrivare a un risultato brevettabile, ma anche dal mercato che tale invenzione potrebbe potenzialmente avere.
La giurisprudenza ha ritenuto che la presenza in busta paga di un superminimo individuale non esplicitamente qualificato come corrispettivo dell’attività inventiva non sia idonea a integrare la fattispecie dell’invenzione di servizio.
In ogni modo, è pacifico che è sul datore di lavoro che grava l’onere probatorio di dimostrare l’esistenza dei presupposti per configurare l’invenzione di servizio; in caso contrario, l’invenzione viene configurata come d’azienda, con conseguente diritto del dipendente all’equo premio (v. par. 2.3).
Per evitare che si crei una situazione simile, il datore di lavoro deve predisporre con cura il testo del contratto di lavoro, chiarendo in modo inequivoco l’attribuzione delle mansioni di ricerca inventiva e di una retribuzione corrispondente e precisando che, in caso venga realizzata un’invenzione brevettabile, non spetterà alcun compenso ulteriore.
2.2 Le invenzioni aziendali
Si definiscono invece invenzioni aziendali quelle realizzate dal lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa, sebbene quest’ultima non preveda un’attività inventiva né la relativa remunerazione.
In tali casi, ai sensi dell’art. 64 comma 2 CPI, spettano al datore di lavoro i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione, come avviene per le invenzioni di servizio, rimanendo ovviamente al lavoratore il diritto morale di esserne riconosciuto autore.
Stante tuttavia la mancata remunerazione nel contratto di lavoro dell’attività inventiva, al lavoratore spetta un equo premio, per la quantificazione del quale la norma statuisce che si tenga conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte dal lavoratore, della retribuzione percepita e del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.
Nel caso quindi delle invenzioni di azienda, non è prevista una specifica retribuzione collegata all’attività inventiva, ma questa è comunque realizzata in adempimento del contratto di lavoro. In questo caso, dunque, non è retribuita preventivamente e specificamente l’aspettativa di pervenire a risultati brevettabili, ma il datore di lavoro preferisce ricompensare l’attività inventiva svolta dal lavoratore solo quando essa conduca concretamente a risultati brevettabili.
Per il sorgere del diritto all’equo premio non è necessario l’ottenimento del brevetto, essendo sufficiente la semplice realizzazione dell’invenzione.
La differenza tra invenzioni di servizio e invenzioni aziendali non è tuttavia delineata chiaramente dal legislatore, e ha dato luogo a notevoli incertezze, che a loro volta hanno nutrito un intenso contenzioso.
Data l’ambiguità del testo normativo, la giurisprudenza, nel delineare la fattispecie di invenzione di servizio e distinguerla dall’invenzione d’azienda, hanno dato talvolta prevalenza all’elemento dell’oggetto del contratto di lavoro e altre volte, all’elemento della specifica retribuzione.
Secondo un primo orientamento, seguito soprattutto dalla giurisprudenza meno recente, l’elemento differenziale fra le due fattispecie risiederebbe nella previsione dell’attività inventiva come oggetto dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, dilatando l’ambito applicativo dell’art. 64 comma 1 CPI e qualificando come invenzioni di servizio tutti i trovati brevettabili realizzati da lavoratori assunti per attività potenzialmente idonee a conseguirli, a prescindere dall’indagine sul corrispettivo previsto in compenso di tale attività.
Secondo questo orientamento, quindi, l’inserimento del lavoratore in un contesto di attività finalizzata allo studio, ricerca o progettazione sarebbe di per sé sufficiente per affermare che, da un lato, l’oggetto principale del contratto di lavoro consisterebbe in un’attività inventiva e, dall’altro, che si sarebbe in presenza di un’invenzione di servizio, per la quale il lavoratore non potrà vantare altro che il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del proprio diritto morale sull’invenzione. Il tratto caratteristico della fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 64 CPI consisterebbe invece nel fatto che l’attività inventiva non abbia formato oggetto del contratto.
Secondo la giurisprudenza più recente, invece, la differenza fra invenzione di servizio e invenzione d’azienda risiede nel fatto che, fermo per entrambe le ipotesi che l’attività inventiva formi oggetto del contratto di lavoro, solo nel primo caso è prevista una retribuzione specifica in compenso dell’attività inventiva. Le invenzioni di servizio ricorrono, infatti, solo qualora l’attività di ricerca e studio a scopo inventivo sia retribuita in quanto tale, nel senso che la mera aspettativa di invenzione assistita da un giudizio di previsione riceve ex ante una separata valutazione economica.
A tal fine, la probabilità che l’attività lavorativa dedotta in contratto possa condurre ad un’invenzione non è elemento di per sé rilevante; il discrimine tra invenzione di servizio e invenzione aziendale è la previsione o meno di una specifica remunerazione per l’attività inventiva. Non appare dunque sufficiente che il lavoratore riceva una retribuzione superiore alla media della categoria di appartenenza, essendo necessaria una esplicita correlazione causale tra l’attività inventiva e la retribuzione. La prova di tale correlazione incombe esclusivamente sul datore di lavoro.
In sostanza, sia nell’invenzione di servizio che in quella d’azienda l’oggetto del contratto di lavoro è sempre l’attività inventiva, intesa come attività astrattamente idonea a condurre ad un’invenzione; tuttavia, nel primo caso tale attività è direttamente e specificatamente retribuita, mentre nel secondo essa viene retribuita come mera attività di ricerca, salva poi l’attribuzione, al momento dell’invenzione, del diritto al c.d. equo premio.
Peraltro, nel caso concreto, qualora nel contratto di lavoro sia stato previsto un trattamento economico complessivo elevato (ancorché non specifico in relazione all’attività inventiva) può costituire un indice della comune volontà delle parti di remunerare l’attività inventiva del dipendente, con conseguente riconduzione alla fattispecie di cui all’art. 64 comma 1 CPI e negazione del diritto all’equo premio del lavoratore.
2.2.1 L’equo premio
Come si è visto, in caso di invenzioni aziendali spetta al lavoratore un equo premio, che costituisce per il lavoratore non una retribuzione bensì una controprestazione straordinaria di carattere indennitario.
Ai sensi del comma 2 dell’Art. 64 CPI, la determinazione dell’ammontare dell’equo premio spettante al lavoratore nel caso delle invenzioni aziendali deve tener conto di quattro aspetti:
- importanza dell’invenzione;
- mansioni svolte dall’inventore;
- retribuzione percepita dall’inventore; e
- contributo che l’inventore ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.
Uno dei metodi più utilizzati dalla giurisprudenza per la quantificazione dell’equo premio spettante al dipendente è la c.d. formula tedesca. Tale formula permette di calcolare l’ammontare dell’indennità da riconoscere all’inventore moltiplicando un valore (V), corrispondente al valore dell’invenzione, per un fattore proporzionale (P), che quantifica il contributo del dipendente all’invenzione. Il valore V, che rappresenta il vantaggio economico ottenuto dall’azienda grazie allo sfruttamento esclusivo dell’invenzione realizzata dal dipendente, può essere calcolato in diversi modi e può corrispondere, ad esempio, all’importo che l’azienda dovrebbe elargire per acquisire da terzi diritti sul titolo brevettuale. Il fattore P, che misura il contributo inventivo del dipendente in relazione al contributo dell’azienda nell’ottenimento dell’invenzione, viene calcolato sulla base di tre indici, per ognuno dei quali si assegna un punteggio:
- autonomia del dipendente nell’affrontare il problema tecnico alla base dell’invenzione;
- contributo dell’impresa fornito al dipendente per la soluzione del problema tecnico; e
- mansioni svolte e posizione del dipendente all’interno dell’impresa.
Il termine P viene convertito in una percentuale e, pertanto, il valore dell’indennità sarà uguale alla percentuale P del valore V dell’invenzione.
Oltre alla formula tedesca, è stata sviluppata anche una metodologia alternativa per la stima economica dell’equo premio, chiamata “Intellectual Premium”, la quale si basa non sul valore dell’invenzione, ma sullo stipendio del dipendente inventore. Questo metodo associa l’equo premio a una sorta di “premio di produzione intellettuale” indipendente dalla determinazione “monetaria” del valore dell’invenzione, anche se quest’ultimo viene comunque considerato come uno dei parametri utilizzati nella stima.
In caso di disaccordo circa l’ammontare dell’equo premio, l’art. 64 CPI stabilisce che vi provveda un collegio di arbitratori composto da tre membri, uno nominato da ciascuna parte ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal Presidente della Sezione Specializzata del Tribunale del luogo ove il lavoratore rende abitualmente la prestazione lavorativa.
È dunque evidente che, in presenza di dipendenti che lavorino strutturalmente ad invenzioni, è opportuno che l’azienda regolamenti la loro posizione in via preventiva, in modo da evitare contenziosi conseguenti a invenzioni di particolare successo, che possono aprire la strada a rivendicazioni economiche.
Nel caso di invenzione realizzata da più dipendenti (invenzione di gruppo) – che non siano ricercatori delle università o di enti pubblici di ricerca (ai quali si applica l’art.65 comma 1 CPI) – per determinare l’ammontare dell’equo premio eventualmente spettante a ciascuno dei co-inventori si dovrà applicare la presunzione di eguaglianza delle quote, ai sensi dell’art. 1101 c.c.
Infine, nel caso di più brevetti concernenti la stessa invenzione (ad esempio, brevetti depositati in Paesi diversi, rivendicanti la stessa data di priorità), la giurisprudenza esclude che ad ogni brevetto debba corrispondere un premio; il premio è unico e per il suo riconoscimento è sufficiente anche il rilascio di un solo brevetto.
2.3 Le invenzioni occasionali
La terza fattispecie di invenzioni, definite occasionali, si riferisce invece all’ipotesi in cui il lavoratore, al di fuori dell’ambito lavorativo, realizzi scoperte tecnico scientifiche brevettabili, rientranti comunque nel campo di attività del datore di lavoro.
In tal caso, ai sensi dell’art. 64 comma 3 CPI, nessun diritto sorge automaticamente in capo al datore di lavoro, al quale spetta in ogni caso un diritto di opzione per l’uso e per l’acquisto del brevetto, a fronte della corresponsione di un prezzo o di un canone, da stabilirsi sottraendo una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore ha comunque ricevuto dal datore di lavoro.
Tale diritto di opzione deve essere esercitato dal datore di lavoro entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto.
Le invenzioni occasionali hanno dunque luogo quando nel rapporto di lavoro non è in alcun modo contemplata l’attività inventiva, né nelle mansioni, né nella retribuzione. L’invenzione deve comunque avvenire in occasione del rapporto di lavoro; il tipo di attività svolta nell’organizzazione del datore di lavoro costituisce infatti un presupposto necessario affinché il lavoratore abbia potuto realizzare quella determinata invenzione.
Mentre nel caso delle invenzioni di servizio e nelle invenzioni aziendali si ha un trasferimento a titolo derivativo dei diritti in capo al datore di lavoro, nel caso delle invenzioni occasionali tali diritti restano pienamente in capo al lavoratore, ma il datore di lavoro è titolare di un diritto di opzione sulla cessione o utilizzazione a titolo oneroso dell’invenzione (rectius, di norma, del brevetto), esercitando la quale egli può ottenere una licenza d’uso (esclusiva o non esclusiva) sull’invenzione brevettata dal dipendente, o acquisire direttamente la titolarità del brevetto relativo all’invenzione realizzata dal dipendente.
Il dipendente ha l’obbligo di comunicare il deposito della domanda di brevetto al proprio datore di lavoro, in modo che quest’ultimo, qualora decida di esercitare l’opzione, possa intervenire a partire dalle prime fasi di esame del trovato inventivo. Al datore spetta il diritto di opzione sull’uso e l’acquisto del trovato, che, però, ad avviso della giurisprudenza prevalente, deve essere esercitato tempestivamente, pena la decadenza da tale posizione di vantaggio.
3. Le invenzioni dei lavoratori autonomi
Il contratto di lavoro autonomo, declinato nelle forme tipiche del contratto di appalto (art. 1655 c.c.) e del contratto d’opera (art. 2222 c.c.), si distingue tradizionalmente dal contratto di lavoro subordinato per il profilo della non-alienità dell’organizzazione del lavoro. Il costo del lavoro e il rischio d’impresa restano infatti prevalentemente a carico del lavoratore autonomo, che ammortizza l’investimento economico sostenuto per realizzare l’opera o per svolgere il servizio pattuito, tramite il corrispettivo fornito dal committente (qualora l’opera o il servizio siano portati a compimento così come previsto nel contratto). In tema di prestazione lavorativa svolta per soddisfare un altrui interesse, quindi, è possibile che all’alienità del risultato non sempre si accompagni anche l’alienità dell’organizzazione.
Per quanto riguarda le c.d. invenzioni dei lavoratori autonomi, sempre fermo restando che il diritto morale sul trovato resta in ogni caso in capo all’inventore, l’individuazione del soggetto titolare dei diritti patrimoniali sull’invenzione è da ricercarsi in primo luogo nel contratto con cui le parti hanno regolato il rapporto di collaborazione; le parti sono infatti libere di disciplinare.
Nell’ipotesi in cui non sia espressamente indicato nel contratto l’individuazione del soggetto titolare dei diritti patrimoniali sull’invenzione, o comunque manchi una chiara disciplina circa i diritti trasferiti, si applica la disciplina di cui all’art. 4 della L. n. 81/2017 (c.d. Jobs Act per i lavoratori autonomi), il cui campo applicativo abbraccia le invenzioni realizzate da tutti i lavoratori autonomi – inclusi i collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’art. 409 n. 3 C.p.c. – con la sola esclusione dei casi in cui affidataria della commissione sia un’impresa, ancorché piccola.
Secondo tale norma – che ribadisce in buona misura la disciplina di cui all’art. 64 CPI per i lavoratori subordinati – ove l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica spettano al committente.
Il lavoratore autonomo, incaricato in forza di un contratto di lavoro autonomo di un’attività inventiva e a tal fine remunerato, non può quindi pretendere altro compenso rispetto a quanto previsto nel contratto (fatto salvo il diritto ad essere riconosciuto autore del trovato inventivo), analogamente a quanto avviene per le invenzioni di servizio del lavoratore dipendente, ovverosia quelle realizzate nell’adempimento delle mansioni lavorative, in forza di un contratto di lavoro che preveda proprio come oggetto, anche se non esclusivo, l’attività inventiva e ne preveda la remunerazione (art. 64 comma 1 CPI: v. par. 2.1). In tali casi, i diritti patrimoniali relativi all’invenzione sono interamente riservati al datore di lavoro.
Anche nel caso dei lavoratori autonomi, per la remunerazione dell’attività inventiva valgono i principi consolidati nel caso di invenzioni di servizio, in quanto compatibili: il compenso dovrà quindi contenere espressamente una voce finalizzata a compensare l’attività inventiva, la cui congruità dovrà essere verificabile ex ante, poiché essa serve sin dall’inizio a compensare lo sforzo di ricerca di un quid novi assunto contrattualmente, e dovrà essere rispettato il principio di adeguatezza rispetto alla specifica componente dell’attività inventiva.
Diversa invece la disciplina relativa ad invenzioni realizzate nello svolgimento della prestazione lavorativa, quando l’attività inventiva non sia dedotta nel contratto di lavoro né a tal fine remunerata. In tal caso, l’art. 4 L. n. 81/2017 prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e ad invenzioni, realizzati nell’esecuzione del contratto, spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni delle leggi speciali in materia, ovverosia la legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) e il CPI.
In questa ipotesi la disciplina è dunque diversa rispetto a quella prevista per i lavoratori subordinati dall’art. 64 comma 2 CPI, il quale come si è visto prevede che per le invenzioni aziendali, spettano al datore di lavoro i diritti economici derivanti dall’invenzione, mentre il lavoratore subordinato ha diritto ad un equo premio (v. par. 2.2).
Qualora infatti un lavoratore autonomo realizzi un’invenzione nello svolgimento di contratto nel quale l’attività inventiva non era dedotta come oggetto del contratto stesso né specificamente remunerata, i relativi diritti patrimoniali appartengono all’autore e non al committente. Tale disciplina si applica anche ai contratti di sviluppo di software, qualora gli stessi non contengano una precisa indicazione dei diritti patrimoniali sul software che si intendono trasferiti al committente; diritti che in tal caso sono in capo al programmatore (sviluppatore) autonomo.
Per evitare che tale conseguenza avvenga, è onere del committente i quest’ultimo dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività autonoma e l’invenzione realizzata, ovvero che quest’ultima fosse lo scopo o comunque la naturale conseguenza dell’attività lavorativa dedotta in contratto.
Per quanto concerne infine le c.d. invenzioni occasionali – ovvero le ipotesi in cui il lavoratore, al di fuori dell’ambito lavorativo, realizzi scoperte tecnico scientifiche brevettabili che rientrano nel campo di attività e/o nel settore merceologico del datore di lavoro – si ritiene sia applicabile analogicamente ai lavoratori autonomi la disciplina di cui all’art. 64 comma 3 CPI (v. par. 2.3), stante l’espresso richiamo dell’art. 4 L. n. 81/2017 al CPI. In tale ipotesi, dunque, il committente ha un mero diritto di opzione per l’uso e per l’acquisto del brevetto, a fronte della corresponsione di un prezzo o un canone in favore dell’inventore.
Avv. Valerio Pandolfini
FAQ – Domande frequenti
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