Guerra in Ucraina e sanzioni contro la Russia: le conseguenze per le imprese che esportano
La guerra tra Russia e Ucraina, che ormai è diventata tristemente protagonista delle cronache giornaliere, sta avendo un forte impatto sui contratti internazionali, a causa dell’adozione da parte dell’Unione Europea di sanzioni commerciali come reazione all’invasione russa. I Regolamenti adottati dall’Unione Europea individuano beni o materie prime di vario genere che non sono più esportabili o importabili e si rivolgono anche ad una serie di attività di carattere finanziario, che comportano, ad esempio, l’esclusione dallo Swift, con lo scopo di colpire l’economia russa ed ostacolare le capacità russe di proseguire l’aggressione contro l’Ucraina. Le sanzioni interferiscono con l’esecuzione dei contratti internazionali, e le conseguenze possono essere diverse: in alcuni casi i contratti sopravvivono in quanto sottoscritti ed eseguiti prima di una certa data (come previsto nei diversi regolamenti) mentre in altri l’esecuzione diviene parzialmente o totalmente impossibile a causa dei provvedimenti imperativi dell’Unione Europea. L’applicazione delle sanzioni non è trascurabile, tenuto anche conto delle conseguenze derivanti dalla violazione delle misure restrittive: sanzione pecuniaria fino a € 500.000 e possibile rilevanza penale della condotta. Senza poi contare l’impatto a livello reputazionale che può derivare dal mancato rispetto delle sanzioni internazionali. Analizziamo l’impatto delle sanzioni sui contratti internazionali in essere con la Russia e quali misure devono adottare le aziende per prevenire rischi.
1. Le sanzioni contro la Russia e l’impatto sulle imprese
La guerra tra Russia e Ucraina, che ormai da qualche mese è diventata tristemente protagonista delle cronache giornaliere, sta avendo un forte impatto sui contratti internazionali, principalmente a causa dell’adozione da parte dell’Unione Europea di sanzioni commerciali nei confronti della Russia, come reazione all’invasione russa.
I Regolamenti recentemente adottati dal Consiglio dell’Unione Europea hanno integrato e modificato quelli adottati nel 2014 e concernenti le misure restrittive nei confronti della Russia a seguito dell’invasione della Crimea e della mancata attuazione degli accordi di Minsk.
I nuovi Regolamenti individuano beni o materie prime di vario genere che non saranno più esportabili o importabili. E’ stato colpito anche il sistema finanziario russo attraverso restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità della Russia di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei, e sono state escluse dal sistema SWIFT di una parte delle banche russe.
Sono poi state introdotte misure restrittive verso determinati soggetti, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti ed entità listati. Misure simili sono state adottate anche da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e altri paesi.
L’applicazione delle sanzioni non è trascurabile, tenuto anche conto delle conseguenze derivanti dalla violazione delle misure restrittive: in Italia, ai sensi del D.lgs. n. 221/2017, chiunque effettui operazioni vietate dalle sanzioni è punito penalmente con reclusione fino a 6 anni e con multe fino a 250.000€ e possibile rilevanza penale della condotta. Senza poi contare l’impatto a livello reputazionale che può derivare dal mancato rispetto delle sanzioni internazionali.
Inoltre, sempre più spesso i contratti internazionali richiedono alle parti di garantire di non aver alcun rapporto con soggetti sottoposti a sanzioni internazionali, a pena di risoluzione del contratto. Il mancato rispetto delle misure restrittive – oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni – potrebbe quindi avere ripercussioni su altri rapporti contrattuali, anche strategici per l’impresa.
Le sanzioni possono tuttavia ritorcersi anche contro le stesse nazioni che le stanno applicando, e dunque contro le imprese italiane. La Russia rappresenta circa l’1,5% dell’export italiano di beni (dati centro studi di Confindustria) e l’impatto delle sanzioni sull’export italiano può essere significativo per alcuni specifici comparti, quali la produzione di macchinari, il settore tessile e dell’abbigliamento, il settore chimico e quello alimentare.
2. Le misure sanzionatorie: un quadro in continua evoluzione
Il quadro delle sanzioni è in continua evoluzione; le indicazioni che seguono costituiscono pertanto una indicazione provvisoria e necessariamente parziale. Per un quadro aggiornato delle sanzioni, è possibile consultare il sito https://www.adm.gov.it/portale/avvisi1.
Le misure sanzionatorie riguardano:
- l’export di beni e servizi strategici;
- l’assistenza tecnica e finanziaria;
- il congelamento di beni;
- il divieto di ingresso nell’UE di una serie di persone fisiche e giuridiche;
- il blocco dello spazio aereo;
- il blocco delle riserve internazionali della Banca centrale russa;
- l’esclusione di alcune banche russe dal sistema dei pagamenti internazionali Swift.
Finora sono stati varati dall’UE, tramite specifici regolamenti comunitari, 7 pacchetti di sanzioni. Di seguito una sintesi delle diverse misure.
Primo pacchetto (G.U. UE dal 3.02.2022):
- misure individuali. Alcuni provvedimenti che modificano atti comunitari adottati nel 2014 nel quadro delle sanzioni comminate alla Russia per l’annessione della Crimea aggiungono all’elenco delle persone e entità già “designate” altre 22 persone fisiche, fra cui i Ministri russi della difesa e dello sviluppo economico, vice primi ministri;
- restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità della Russia di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei. Un altro provvedimento amplia la portata di quello adottato nel 2014, includendo la Russia, il suo governo, la Banca Centrale e qualsiasi persona giuridica, enti o organismo collegato dall’entità a cui sono vietati: acquisto, vendita, fornitura di servizi di investimento o assistenza all’emissione o al trattamento dei titoli;
- misure restrittive nei confronti delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. Con un altro provvedimento si vietano l’importazione nell’UE di merci da esse originarie, la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, l’assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni concesse all’importazione, l’acquisto di nuovi beni immobili, nuove entità, azioni e altri titoli di natura partecipativa, la concessione di prestiti o altri finanziamenti, la creazione di società miste, e ogni servizio di investimento direttamente concesso a queste attività;
Secondo pacchetto (G.U. UE del 25.02.2022):
- sono imposti severi controlli sulle esportazioni, impedendo l’accesso della Russia a tecnologie avanzate per limitare le sue capacità militari e industriali;
- si introducono misure dirette a membri dell’élite russa e alle loro famiglie, tra cui il Presidente Vladimir Putin e il Ministero degli Affari Esteri Lavrov, ed altre entità strategiche per l’industria e la finanza russa, ora assoggettate al congelamento dei beni e al divieto di ingresso in UE e negli USA;
- le misure si estendono ad entità della Bielorussia per sanzionare il loro ruolo nel conflitto;
- per quanto riguarda il settore energetico, viene vietata la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici nella raffinazione del petrolio e introduce restrizioni alla fornitura dei servizi correlati;
- per quanto riguarda il settore dei trasporti, è introdotto il divieto di esportazione per beni e tecnologie all’industria aeronautica e spaziale, nonché di fornire servizi assicurativi, riassicurativi e di manutenzione relativi ad essi e la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nell’intento di comprimere la disponibilità aeromobili, prezzi di ricambio e attrezzature ed infliggere un duro colpo all’economia e alla connettività del paese. Va ricordato, infatti, che circa tre quarti dell’attuale flotta aerea commerciale russa è costruita nell’Ue, negli Stati Uniti e in Canada.
Terzo pacchetto (G.U. UE del 28.02.2022):
- E’ vietato ai vettori russi e a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia, o posseduto, noleggiato o controllato da persone fisiche e giuridiche russe di atterrare nei, decollare dai, o sorvolare il territorio dell’Unione, rendendo di fatto impossibile la movimentazione fisica fra la Russia e l’UE.
- è vietata qualsiasi operazione relativa alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale russa, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per suo conto o sotto la sua direzione.
Quarto pacchetto (G.U. UE del 9.03.2022):
- vengono escluse tre banche bielorusse del sistema Swift;
- le restrizioni finanziarie per la Bielorussia vengono allineate a quelle previste per la Russia, inclusi “crypto-assets” (tra cui, blocco delle transazioni relative alle riserve e agli asseti della Banca Centrale Bielorussa, divieto di quotare in borsa o di fornire servizi di borsa in UE per le società bielorusse con partecipazione statale superiore al 50%, divieto di fornire sostegno finanziario al commercio; divieto per le banche UE di accettare depositi superiori a 100.000 € da soggetti bielorussi, divieto di vendere titoli denominati in euro; divieto di esporta in Bielorussia banconote denominate in euro):
- sono previste ulteriori restrizioni economiche nei confronti della Russia, in particolare nel settore marittimo, con blocco all’export di beni e tecnologie per la navigazione marittima (tra cui equipaggiamenti radio), inclusa la relativa assistenza tecnica e finanziaria (esenzioni per esigenze umanitarie, emergenze ecc.), divieto di fornire servizi finanziari alla società Russian Maritime Register of Shopping. Inoltre, le criptomonete sono inerite tra le “transferable securities” di cui sono proibite le transazioni;
- sono previste nuove designazioni di ulteriori 160 individui (imprenditori e membri del Consiglio della Federazione russa che hanno votato in favore del riconoscimento delle repubbliche separatiste).
Quinto pacchetto (G.U. UE del 15.03.2022):
- sono previste nuove restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie per l’industria della difesa, per la sicurezza e per l’industria energetica, export per i beni di lusso di valore unitario superiore a 300 euro (salve ulteriori specificazioni indicate); divieto di importazione di prodotti siderurgici;
- vengono vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali russe e la fornitura di servizi di rating finanziario a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia;
- viene ulteriormente ampliato l’elenco delle persone ed entità sanzionate;
- viene adottata una dichiarazione politica sulla sospensione delle concessioni commerciali multilaterali alla Russia, sottoscritta dai Pesi G7 e da alcuni membri del WTO.
Sesto pacchetto (G.U. UE del 8.04.2022):
- vengono introdotte restrizioni all’importo dalla Russia di carbone e altri combustibili fossili solidi, nuovi divieti di importazione per prodotti quali legno, cemento, fertilizzanti, prodotti ittici e liquori ecc. nonché divieti di esportazione mirati su settori ad alta tecnologia (tra cui semiconduttori, macchinari e attrezzature di trasporto). Sono, inoltre, vietati le attività degli autotrasportatori russi e bielorussi e l’accesso ai porti di navi battenti bandiera russa, nonché divieto generale ad operatori russi di partecipazione agli appalti pubblici europei. Sul pino finanziario, i divieti di esportazione e/o cessione di valuta e attività denominate in euro sono estesi alle valute di tutti gli Stati membri;
- le misure si estendono ad entità della Bielorussia per sanzionare il loro ruolo nel conflitto;
- per quanto riguarda il settore energetico, viene vietata la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici nella raffinazione del petrolio e introduce restrizioni alla fornitura dei servizi correlati;
- per quanto riguarda il settore dei trasporti, è introdotto il divieto di esportazione per beni e tecnologie nell’industria aeronautica e spaziale, nonché di fornire servizi assicurativi, riassicurativi e di manutenzione relativi ad essi e la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nell’intento di comprimere la disponibilità di aeromobili, pezzi di ricambio e attrezzature ed infliggere un duro colpo all’economia e alla connettività del paese. Va ricordato, infatti che circa tre quarti dell’attuale flotta aerea commerciale russa è costruita nell’Ue, negli Stati Uniti e in Canada.
Settimo pacchetto (G.U. UE del 3.06.2022):
- vengono introdotte limitazioni all’import del greggio e di alcuni prodotti petroliferi della Russia, con temporanee eccezioni per alcuni Paesi maggiormente esposti;
- viene esteso il blocco del sistema di pagamenti SWIFT a tre ulteriori istituti di credito russi e alla Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione;
- viene sospesa la radiodiffusione nell’UE per ulteriori tre emittenti russe di proprietà statale;
- viene esteso l’elenco delle persone e delle entità russe e bielorusse cui è vietato fornire beni e tecnologie a duplice uso e l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie soggetti a divieto di esportazione poiché potenzialmente utilizzabili nel settore della difesa e della sicurezza;
- viene vietata la fornitura a soggetti russi o residenti in Russia servizi di consulenza, pubbliche relazioni e contabilità;
- viene ampliato l’elenco di persone o entità designate.
Ottavo pacchetto (G.U. UE del 21.07.2022):
- è introdotto il divieto di importazione, acquisto e trasferimento di oro e articoli di gioielleria contenenti oro di origine russa o esportati nella Ue. E’, inoltre, vietata la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria relativa alle operazioni e ai prodotti in questione;
- vengono integrati e/o sostituiti alcuni elenchi e tecnologie sottoposte a divieto di trasferimento o esportazioni in Russia o per uso in Russia (di particolare rilievo la modifica dell’elenco dei beni e tecnologie;
- è ampliata la portata al divieto relativo all’accesso ai porti delle navi registrate sotto bandiera russa, estendendolo alle chiuse, per evitare che la misura venga elusa;
- viene esteso il divieto di accettare depositi a quelli provenienti da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paese terzi e di proprietà maggioritaria (oltre il 50%) di cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia il cui valore totale per ente creditizio supera i 100.000 euro;
- per evitare di aggravare l’insicurezza alimentare ed energetica globale, si estendono le esenzioni al divieto di transazioni necessarie per l’acquisto l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi grano e fertilizzanti, prodotti chimici e minerali (gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro) nonché petrolio e prodotti petroliferi, da o attraverso la Russia;
- è esteso l’elenco degli individui e delle entità russi colpiti da sanzioni, tra queste Sberbank, già esclusa dallo SWIFT ed ora soggetta anche a congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche.
Nono pacchetto (G.U. UE del 06.10.2022):
Tra le restrizioni merceologiche, viene introdotto il divieto di esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012.
Viene inoltre aggiornato l’elenco dei prodotti di vietata esportazione di cui all’allegato VII del Regolamento, con l’aggiunta di diverse sostanze chimiche, di armi e dispositivi di autodifesa e apparecchi fotografici, nonché di certi beni elettronici, identificati attraverso il relativo codice di nomenclatura combinata, compresi certi dispositivi a semiconduttore e certi circuiti integrati elettronici.
Vengono introdotte modifiche per alcuni beni per il settore aerospaziale per i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe; con conseguente divieto di esportazione per numerose categorie di beni finora esportabili.
Viene aggiornato l’allegato XVII, che contiene l’elenco dei prodotti siderurgici sottoposti al divieto di importazione ai sensi dell’art. 3-octies del Regolamento, compresi molti semilavorati in ferro e acciaio. Tale divieto viene esteso anche ai beni – compresi nell’allegato XVII – sottoposti a trasformazione in paese terzo, che incorporino al loro interno prodotti siderurgici originari della Federazione Russa elencati nel medesimo allegato.
Viene introdotto anche il divieto di fornire alla Russia servizi di architettura e ingegneria, nonché servizi di consulenza informatica e di consulenza legale in favore del governo russo o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
Le nuove restrizioni, inoltre, impongono un divieto dal 22 ottobre 2022 di ricoprire cariche in organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo elencato nel paragrafo 1 dell’art 5 bis bis del Regolamento.
Viene introdotto il divieto totale relativo alla fornitura di portafogli di criptovalute, account o servizi di custodia a cittadini e residenti russi, indipendentemente dal valore totale di tali cripto-attività.
Viene introdotto il c.d. price cap. del petrolio greggio e dei prodotti da esso derivati.
Vengono individuate ulteriori persone ed entità oggetto di “designazione”, prevedendo che il legislatore europeo possa designare i soggetti anche non russi, che facilitino le violazioni del divieto di aggirare le disposizioni dei regolamenti che impongono sanzioni contro la Federazione Russa (tra cui il medesimo Regolamento (UE) n. 269/2014 e il Regolamento (UE) n. 833/2014).
Decimo pacchetto (16.12.2022):
Il 16 dicembre 2022, con le tre Decisioni n. 2022/2477, 2022/2478 e 2022/2479 ed i corrispondenti tre Regolamenti n. 2022/2474, 2022/2475 e 2022/2476, l’Ue ha adottato un ulteriore pacchetto di misure sanzionatorie, per rafforzare i precedenti ed aumentare l’isolamento economico della Russia.
Il Regolamento (UE) 2022/2474 ha ampliato l’elenco dei prodotti soggetti a restrizione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, individuati nell’Allegato VII del Regolamento (UE) 833/2014, aggiungendovi motori per droni, ulteriori attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettrici, elettronici e magnetici.
E’ stato modificato anche l’elenco delle entità collegate al complesso militare e industriale della Russia (Allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014) a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e dei beni e tecnologie elencati nell’Allegato VII, aggiungendovi 168 nuove entità.
Il divieto di esportazione di beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale è stato esteso ai motori aeronautici (NC 840710) e le loro parti (NC 840910), elencati nella nuova parte C dell’Allegato XI. E’ tuttavia prevista una eccezione in base a cui è stata consentita l’esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Inoltre, le autorità competenti possono concedere deroghe per consentire l’esportazione, a fini medici, farmaceutici e umanitari di alcuni beni del settore aeronautico elencati nell’allegato XI, parte B.
L’elenco dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe (Allegato XXIII del Regolamento (UE) 833/2014), per i quali è vietata la fornitura in Russia o per un uso in Russia, è stato integrato includendo, tra gli altri, prodotti quali generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, circuiti stampati, apparecchi per la brasatura, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti. Per i beni elencati nell’allegato XXIII, parte B, i divieti non stati considerati applicabili all’esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022.
Il Regolamento prevede inoltre che le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di alcuni beni dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’uso personale o domestico da parte di persone fisiche.
Il nuovo provvedimento chiarisce ulteriormente e modifica le esenzioni dal divieto di importazione di prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia (indicati nell’Allegato XVII del Regolamento (UE) 833/2014).
Il Regolamento (UE) 2022/2474 estende il divieto già esistente di nuovi investimenti nel settore energetico russo, vietando anche nuovi investimenti nel settore minerario russo, ad eccezione delle attività estrattive che riguardano determinate materie prime critiche elencate nel nuovo Allegato XXX. Il divieto è esteso anche alle operazioni finanziarie a supporto degli investimenti vietati o a beneficio di soggetti russi o di qualsiasi paese terzo operanti nel settore delle attività estrattive in Russia.
La Banca russa per lo sviluppo regionale è aggiunta all’elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione, pur concedendo alcune deroghe per l’esecuzione di contratti e pagamenti entro il 18 marzo 2023.
Viene ampliato il divieto ai cittadini dell’Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tutte le persone giuridiche, tutte le entità o tutti gli organismi russi, di proprietà statale o controllati, anche indirettamente, dallo Stato, o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare.
E’ prevista la possibilità che le autorità competenti dell’UE rilascino ai propri cittadini l’autorizzazione a ricoprire tali cariche in imprese in partecipazione nonché in filiali dell’UE stabilite in Russia, ove ricoprire tali cariche sia necessario per garantire l’approvvigionamento di prodotti energetici critici o petrolio originario di un paese terzo e il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano altrimenti vietate.
E’ prorogata al 30 giugno 2023 la durata dell’esenzione dal divieto di effettuare operazioni con entità russe di proprietà pubblica se l’operazione è strettamente necessaria per la liquidazione di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico.
Viene introdotta la possibilità per le autorità nazionali competenti di autorizzare le operazioni necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 30 giugno 2023, di tali entità russe di proprietà pubblica dalle società dell’UE.
A carico degli enti creditizi degli Stati membri è ora previsto l’obbligo di segnalare alle autorità nazionali competenti i depositi superiori a 100.000 Euro di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia.
Il Consiglio ha deliberato che ulteriori 141 persone e 49 entità siano aggiunte all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato I del Regolamento (UE) 269/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2022/2476.
Infine, con il Regolamento (UE) 2022/2475, il Consiglio ha introdotto una nuova deroga che consente alle autorità nazionali competenti dei Paesi membri di autorizzare lo scongelamento di beni appartenenti a soggetti operanti nell’ambito agricolo e alimentare, incluso quello dei fertilizzanti.
Undicesimo pacchetto (25.02.2023):
Le Decisioni (PESC) 2023/431, 2023/432, 2023/433, 2023/434 del Consiglio e i Regolamenti della Commissione 2023/426, 2023/427, 3023/428, 2023/429, 2023/430 del 25 febbraio 2023 sono state adottate ulteriori sanzioni nei confronti della Federazione russa in considerazione del conflitto tra Russia e Ucraina.
Per ciò che concerne le restrizioni di natura soggettiva, sono stati inseriti circa 120 nuovi soggetti e 96 entità associate al complesso militare-industriale russo.
Il Regolamento UE 2023/427 del 25 febbraio 2023 ha ampliato l’elenco, con la sostituzione integrale dell’Allegato IV del Regolamento UE 833/2014, delle entità alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e degli altri beni e tecnologie elencati nell’Allegato VII, aggiungendo 96 nuove entità, tra le quali anche diverse entità iraniane.
È stato ampliato anche l’elenco dei prodotti soggetti a restrizione in quanto atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, con la sostituzione integrale dell’Allegato VII del Regolamento UE 833/2014, aggiungendovi, tra le altre cose, terre rare e relativi composti, circuiti integrati elettronici e apparecchi termografici.
Con il nuovo art. 2, par. 1 bis del Regolamento UE 833/2014, il Consiglio ha vietato il transito nel
territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni esportati dall’Unione, fatte salve alcune eccezioni e ipotesi di deroga.
I vigenti divieti riguardanti i beni e le tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale, elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014 sono stati estesi ad ulteriori prodotti individuati nella nuova parte D; trattasi di alcune tipologie di turboreattori, turbopropulsori e loro parti. Detti divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Il divieto di importazione o acquisto nell’Unione previsto dall’art. 3 decies del Regolamento UE 833/2014 è esteso ai beni elencati nella parte C dell’allegato XXI. La restrizione non si applica all’esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023.
Il pacchetto impone ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe, individuati nell’allegato XXIII del Regolamento (UE) n. 833/2014, del quale la parte A è ora integralmente sostituita, mentre viene aggiunta la parte C, comprendente un’ampia gamma di materiali, attrezzature, macchinari e strumentazione.
Per quanto riguarda gli investimenti, il nuovo art. 5 sexdecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 vieta, a decorrere dal 27 marzo 2023, di far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche e nei soggetti critici individuati dagli stati membri in attuazione delle normative unionali.
E’ prorogata al 31 dicembre 2023 la durata dell’esenzione dal divieto di effettuare operazioni con determinate entità russe di proprietà pubblica, individuate nell’allegato XIX del Regolamento (UE) n. 833/2014, se l’operazione è strettamente necessaria per la liquidazione di un’impresa in partecipazione; lo stesso vale per il periodo durante il quale le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le operazioni necessarie per il disinvestimento e il ritiro da parte di tali entità russe di proprietà pubblica da società dell’Unione.
Infine, relativamente al divieto di effettuare operazioni connesse alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, è imposto alle persone fisiche e giuridiche nella UE di trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e simultaneamente alla Commissione le informazioni sulle attività e le riserve che detengono o controllano.
Sul fronte energetico, il nuovo art. 5 septdecies impone il divieto di fornire capacità di stoccaggio del gas nell’Unione a cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche o entità ivi stabilite.
Il panorama delle restrizioni attivate dalle istituzioni comunitarie è quindi molto articolato: a misure legate all’aspetto merceologico delle operazioni si affiancano restrizioni di tipo soggettivo e di matrice finanziaria.
Per quanto riguarda le misure di tipo merceologico, il susseguirsi dei pacchetti sanzionatori ha prodotto un progressivo allargamento del perimetro di applicazione delle misure restrittive; queste si sono inizialmente concentrate sui prodotti a duplice uso e altri prodotti tecnologici, per poi estendersi a prodotti di varia natura, sia di largo consumo che tipici di un impiego industriale.
Le metodologie di individuazione dei prodotti oggetto delle restrizioni sono inoltre variegate: in molti casi si fa riferimento alla classificazione dei prodotti secondo la nomenclatura della tariffa doganale, in altri si rinvia ad altri elenchi (come nel caso dei prodotti a duplice uso) o alla loro descrizione (a volte in combinazione con la classificazione doganale).
Le restrizioni di tipo soggettivo e di matrice finanziaria sono state adottate con il preciso scopo di indebolire la capacità della Russia di finanziare la guerra e di imporre chiari costi economici e politici nei confronti dell’élite politica russa considerata responsabile dell’invasione dell’Ucraina.
La “designazione” di soggetti (persone fisiche e giuridiche), entità e organismi con cui è fatto divieto di operare comporta di fatto l’esigenza di effettuare una attenta “due diligence” soggettiva per verificare le controparti estere; a tal proposito particolare attenzione deve essere posta alle situazioni di possibili “shadow listing”, dovute ai rapporti di proprietà o di controllo intercorrenti tra le proprie controparti, non direttamente sanzionate, e soggetti terzi ad esse riconducibili, destinatari delle misure restrittive.
3. I rapporti economici con soggetti sanzionati
La normativa europea prevede un’ampia gamma di divieti, volti ad escludere ogni forma di collaborazione – diretta o indiretta – con i soggetti sanzionati, ed include in particolare:
- il congelamento dei fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti destinatari delle misure restrittive;
- il divieto di mettere a disposizione dei soggetti destinatari delle misure restrittive, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche;
- il divieto di partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure restrittive.
La nozione di risorse economiche è molto ampia e ricomprende attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che possono essere utilizzate dai soggetti sanzionati per ottenere fondi (cioè attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, in primis liquidità economica). Anche la vendita di beni può essere considerata una modalità di messa a disposizione di risorse economiche.
Come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, per “mettere a disposizione” si intende non una specifica categoria di atti, bensì tutti gli atti necessari per ottenere la piena disponibilità di risorse economiche, anche se l’operazione prevede il pagamento di un corrispettivo.
Per rendere efficace l’applicazione dei divieti, la normativa europea prevede che la messa a disposizione di risorse sia vietata anche se effettuata in maniera “indiretta”. Sono indirette in particolare:
- le vendite a soggetti russi o di altro Stato controllati dall’impresa sanzionata. Il controllo può avvenire in maniera diretta (detenzione di quote della società o attraverso patti parasociali) oppure quando su di essa è comunque esercitata un’influenza sostanziale, ad esempio in caso di società prestanome;
- anche senza un effettivo controllo, quando la messa a disposizione avviene a beneficio del soggetto sanzionato. Il beneficio può derivare ad esempio da accordi esistenti tra l’acquirente e la società sanzionata (es. contratti di vendita o distribuzione) oppure in ragione delle caratteristiche del bene o servizio venduto.
Sono vietate infine tutte quelle attività che hanno l’obiettivo di aggirare tali misure restrittive, con ciò intendendosi quelle attività che – se pur all’apparenza formale – hanno per obiettivo o risultato, diretto o indiretto, di vanificare i divieti. Le sanzioni UE alla Russia non possono essere in particolare aggirate mediante triangolazioni con eventuali Paesi non allineati, come per esempio la Cina, la Serbia o la Turchia.
Le restrizioni non riguardano quindi solo gli scambi diretti tra UE e Russia, ma anche le operazioni indirette, nonché operazioni che non necessariamente comportano il trasferimento dei beni in Russia.
Sono infatti vietati tutti i trasferimenti dei prodotti oggetto di misure restrittive, che siano anche solo destinati ad essere utilizzati in Russia e diretti a soggetti russi (export indiretto). Gli operatori direttamente coinvolti nelle triangolazioni e coloro che li aiutano consapevolmente ad eludere i divieti sono puniti – anche penalmente – dal D.lgs. 221/2017, che sanziona il mancato rispetto delle restrizioni commerciali disposte dall’UE. Concludere operazioni con la Russia nonostante i divieti può comportare, in particolare, pene come la detenzione da due a sei anni o l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro
4. L’impatto delle sanzioni internazionali sui contratti in essere
Le imprese che avevano concluso accordi con società russe prima dell’introduzione delle sanzioni possono, nella maggior parte dei casi, effettuare in ogni caso le operazioni di esportazione o importazione. Quasi tutti i regolamenti che hanno istituito sanzioni riconoscono infatti la possibilità di derogare ai divieti per i contratti conclusi in precedenza (c.d. “Grandfather Clause”), a condizione che le operazioni si perfezionino prima del 27 maggio 2022 per i prodotti dual use, quasi dual use, petroliferi e dell’industria aereonautica. I prodotti definiti come strategici per l’industria russa sono ancora esportabili fino al 10 luglio 2022.
Tale misura non vale, tuttavia, per i beni di lusso, per i quali tale clausola di salvaguardia non è prevista. Per le importazioni dei prodotti siderurgici, derivanti da contratti già conclusi, il termine ultimo previsto è, invece, il 17 giugno 2022, mentre per i prodotti carboniferi l’importazione, anche per contratti già conclusi, non può essere in nessun caso perfezionata oltre il 10 agosto 2022.
Ciò premesso, per valutare l’impatto delle sanzioni sull’esecuzione degli obblighi contrattuali occorre verificare in primo luogo se il singolo contratto contiene una sanctions clause, ovvero una clausola che regola gli effetti delle sanzioni sul contratto stesso. Tali clausole prevedono la tipologia di sanzioni contemplate, le autorità nazionali o internazionali contemplate, l’impatto della sanzione sull’esecuzione del contratto.
A quest’ultimo proposito, può essere prevista la risoluzione, la sospensione, oppure misure alternative (ad es. la novazione del contratto), indicazioni relative ai pagamenti, restituzioni, allocazione dei costi da sostenersi, risarcimento del danno, etc. L’impatto delle sanzioni può quindi essere diverso a seconda della specifica formulazione della eventuale sanction clause.
Anche in mancanza di una previsione specifica, le sanzioni possono rientrare nel campo applicativo della clausola di forza maggiore. Con l’espressione forza maggiore si fa comunemente riferimento ad eventi che:
- sono fuori dal controllo delle parti;
- rendono impossibile (in tutto o in parte) l’esecuzione del contratto;
- sono imprevedibili al momento della conclusione del contratto.
Spesso tra gli eventi di forza maggiore sono incluse espressamente le sanzioni o, più in generale, gli atti delle autorità pubbliche. In ogni caso, anche qualora la clausola di forza maggiore non contenga un riferimento espresso alle sanzioni, l’applicazione di una sanzione internazionale rientra nel campo applicativo di tale clausola.
Le sanzioni internazionali sono infatti configurabili come “fatto del principe”, ovvero come interventi della pubblica autorità che – attraverso leggi o regolamenti – impediscono totalmente o parzialmente l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Di conseguenza, per effetto della clausola di forza maggiore ilo contratto di risolve, e difficilmente sarà possibile ottenere in giudizio il risarcimento del danno, qualora la controparte abbia rifiutato la propria prestazione deducendo l’applicabilità di disposizioni sanzionatorie al rapporto contrattuale.
È infatti pacificamente riconosciuto in vari ordinamenti (per l’Italia il riferimento è l’art. 1256 del Codice civile), il principio per cui l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore.
5. L’impatto della guerra Russia-Ucraina sui nuovi contratti internazionali
La crisi Russia-Ucraina e l’evolversi delle misure sanzionatorie contro la Russia e la Bielorussia richiedono di prestare particolare attenzione nella stipula dei nuovi contratti internazionali, specie con controparti aventi sede in territori sanzionati o limitrofi, sui quali, in ragione dell’oggetto e/o dei soggetti coinvolti, potrebbe incidere il sopravvenire di misure di carattere restrittivo tali da impedire o rendere particolarmente oneroso l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Sebbene l’adozione di provvedimenti che impediscano l’esecuzione delle prestazioni contrattuali integri, come si è visto, in via generale, una causa di forza maggiore – che esonera da responsabilità la parte inadempiente – nell’attuale contesto, il sopravvenire di nuove misure restrittive legate allo scontro Russia-Ucraina potrebbe non costituire più una circostanza imprevedibile dalle parti.
Pertanto, per non incorrere in incertezze e responsabilità, nei contratti non ancora conclusi, è opportuno prevedere una serie di accortezze.
In primo luogo, è opportuno inserire apposite clausole (c.d. sanction clauses) volte a regolare, in via autonoma e a prescindere dalle singole leggi nazionali, le possibili conseguenze sul rapporto derivanti dall’adozione di sanzioni internazionali.
Salve specifiche esigenze legate al caso concreto, è opportuno che la sanction clause:
- si riferisca a una definizione ampia di misure restrittive relative alla crisi russo-ucraina, sia in relazione al loro oggetto, sia in relazione alle autorità competenti ad adottarle;
- specifichi i possibili impatti che la misura restrittiva potrebbe avere sul contratto, in modo da rendere certi i presupposti per l’attivazione dei rimedi contrattuali e del conseguente esonero dall’obbligo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento;
- individui il rimedio che meglio si adatta al caso concreto (risoluzione del contratto, temporanea sospensione degli obblighi e degli impegni contrattuali, novazione del contratto), prendendo altresì in considerazione la relazione con la controparte, gli interessi specifici coinvolti nell’operazione commerciale e l’evoluzione del conflitto russo-ucraino.
- disciplini l’imputazione dei costi sostenuti in esecuzione del contratto risolto, prevedendo a seconda dei casi e in base alle caratteristiche del caso concerto (es. condizioni di pagamento; affidabilità della controparte): (i) l’obbligo della controparte di pagare le prestazioni già eseguite; (ii) il diritto del fornitore di trattenere, in caso di pagamento anticipato, l’importo corrispondente al valore delle prestazioni già eseguite; (iii) l’obbligo della controparte di pagare il costo di tutti i prodotti a magazzino, dei semilavorati e delle materie prime e/o attrezzature speciali non diversamente utilizzabili; (iv) il diritto del fornitore di trattenere, in caso di pagamento anticipato, il costo di tutti i prodotti a magazzino, dei semilavorati e delle materie prime e/o attrezzature speciali non diversamente utilizzabili;
- preveda una procedura per l’attivazione dei rimedi conseguenti al sopravvenire di una misura restrittiva, quale ad esempio la c.d. notifica, vale a dire una comunicazione tempestiva da parte della parte che non può procedere all’adempimento di: (i) l’evento sopravvenuto (nella specie, l’adozione della misura restrittiva che incide sull’esecuzione della prestazione) e, in base al contenuto della sanction clause, dell’effetto dello stesso sulla esecuzione del contratto e sull’attivazione del rimedio; (ii) in caso di sospensione, il venir meno dell’impedimento all’adempimento e, in base al contenuto della sanction clause, le modalità e le condizioni per riavviare l’esecuzione del contratto.
È in secondo luogo opportuno subordinare la stipula del contratto al rilascio da parte della controparte estera di una dichiarazione con cui la stessa garantisce, ad esempio, di:
- non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale;
- non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato;
- non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti).
È, altresì, opportuno prevedere espressamente nel contratto l’impegno della controparte a:
- informare tempestivamente l’altra parte in caso di sanzioni disposte nei suoi confronti, dei suoi amministratori, rappresentanti, partner, clienti, fornitori, agenti, lavoratori, pena la risoluzione del contratto e l’obbligo della stessa controparte di risarcire l’altra parte e di manlevarla da ogni danno, costo, spesa, perdita, sanzione e responsabilità di qualsiasi natura derivanti o in connessione con l’applicazione delle sanzioni;
- non violare durante l’esecuzione del contratto le restrizioni vigenti (eventualmente specificando quelle di maggiore impatto nell’ambito del rapporto e quelle che dovessero essere adottate contro la Russia e la Bielorussia e comunque in considerazione della guerra in Ucraina, pena la risoluzione del contratto e l’obbligo della stessa controparte di risarcire l’altra parte e di manlevarla da ogni danno, costo, spesa, perdita, sanzione e responsabilità di qualsiasi natura derivanti o in connessione con la violazione delle predette restrizioni.
Per individuare le conseguenze delle sanzioni sui contratti in essere occorre comunque valutare caso per caso quale sia la legge applicabile; è infatti in base a quest’ultima – ed eventualmente alla Convenzione di Vienna del 1980 se applicabile – che, in difetto di specifica disciplina contrattuale, si deve valutare l’eventuale esclusione di responsabilità della parte inadempiente, la sospensione o la risoluzione del contratto e i relativi effetti.
Le aziende con esposizione commerciale nei confronti della Russia dovranno svolgere opportune verifiche con riferimento alla classificazione doganale dei prodotti e servizi importati o esportati, prevedere idonee misure di salvaguardia a presidio dei rischi di sanctions compliance e dotarsi di piani o programmi di conformità alle sanzioni, al fine di rispettare i regimi sanzionatori vigenti.
In ogni caso, ai fini della redazione di nuovi contratti con soggetti aventi sede in territorio russo, bielorusso o in territori limitrofi, occorre effettuare una specifica analisi caso per caso, tenendo conto di una serie di elementi, quali in particolare:
- la tipologia del contratto (es. compravendita, distribuzione, appalto);
- la tipologia di prodotti e/o servizi;
- la tipologia della commessa (es. merce/servizio standard o personalizzati);
- la durata del contratto;
- le condizioni e le modalità di pagamento (es. anticipato, posticipato rispetto alla consegna della merce/servizio; lettere di credito; garanzie).
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Contrattualistica d’Impresa
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