Guerra in Ucraina e sanzioni contro la Russia: le conseguenze per le imprese che esportano
La guerra tra Russia e Ucraina, che ormai è diventata tristemente protagonista delle cronache giornaliere, sta avendo un forte impatto sui contratti internazionali, a causa dell’adozione da parte dell’Unione Europea di sanzioni commerciali come reazione all’invasione russa. I Regolamenti adottati dall’Unione Europea individuano beni o materie prime di vario genere che non sono più esportabili o importabili e si rivolgono anche ad una serie di attività di carattere finanziario, che comportano, ad esempio, l’esclusione dallo Swift, con lo scopo di colpire l’economia russa ed ostacolare le capacità russe di proseguire l’aggressione contro l’Ucraina. Le sanzioni interferiscono con l’esecuzione dei contratti internazionali, e le conseguenze possono essere diverse: in alcuni casi i contratti sopravvivono in quanto sottoscritti ed eseguiti prima di una certa data (come previsto nei diversi regolamenti) mentre in altri l’esecuzione diviene parzialmente o totalmente impossibile a causa dei provvedimenti imperativi dell’Unione Europea. L’applicazione delle sanzioni non è trascurabile, tenuto anche conto delle conseguenze derivanti dalla violazione delle misure restrittive: sanzione pecuniaria fino a € 500.000 e possibile rilevanza penale della condotta. Senza poi contare l’impatto a livello reputazionale che può derivare dal mancato rispetto delle sanzioni internazionali. Analizziamo l’impatto delle sanzioni sui contratti internazionali in essere con la Russia e quali misure devono adottare le aziende per prevenire rischi.
1. Le sanzioni contro la Russia e l’impatto sulle imprese
La guerra tra Russia e Ucraina, che ormai da qualche mese è diventata tristemente protagonista delle cronache giornaliere, sta avendo un forte impatto sui contratti internazionali, principalmente a causa dell’adozione da parte dell’Unione Europea di sanzioni commerciali nei confronti della Russia, come reazione all’invasione russa.
I Regolamenti recentemente adottati dal Consiglio dell’Unione Europea hanno integrato e modificato quelli adottati nel 2014 e concernenti le misure restrittive nei confronti della Russia a seguito dell’invasione della Crimea e della mancata attuazione degli accordi di Minsk.
I nuovi Regolamenti individuano beni o materie prime di vario genere che non saranno più esportabili o importabili. E’ stato colpito anche il sistema finanziario russo attraverso restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità della Russia di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei, e sono state escluse dal sistema SWIFT di una parte delle banche russe.
Sono poi state introdotte misure restrittive verso determinati soggetti, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti ed entità listati. Misure simili sono state adottate anche da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e altri paesi.
L’applicazione delle sanzioni non è trascurabile, tenuto anche conto delle conseguenze derivanti dalla violazione delle misure restrittive: in Italia, ai sensi del D.lgs. n. 221/2017, chiunque effettui operazioni vietate dalle sanzioni è punito penalmente con reclusione fino a 6 anni e con multe fino a 250.000€ e possibile rilevanza penale della condotta. Senza poi contare l’impatto a livello reputazionale che può derivare dal mancato rispetto delle sanzioni internazionali.
Inoltre, sempre più spesso i contratti internazionali richiedono alle parti di garantire di non aver alcun rapporto con soggetti sottoposti a sanzioni internazionali, a pena di risoluzione del contratto. Il mancato rispetto delle misure restrittive – oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni – potrebbe quindi avere ripercussioni su altri rapporti contrattuali, anche strategici per l’impresa.
Le sanzioni possono tuttavia ritorcersi anche contro le stesse nazioni che le stanno applicando, e dunque contro le imprese italiane. La Russia rappresenta circa l’1,5% dell’export italiano di beni (dati centro studi di Confindustria) e l’impatto delle sanzioni sull’export italiano può essere significativo per alcuni specifici comparti, quali la produzione di macchinari, il settore tessile e dell’abbigliamento, il settore chimico e quello alimentare.
2. Le misure restrittive: un quadro in continua evoluzione
Il quadro delle sanzioni è in continua evoluzione; le indicazioni che seguono costituiscono pertanto una indicazione provvisoria e necessariamente parziale. Per un quadro aggiornato delle sanzioni, è possibile consultare il sito https://www.adm.gov.it/portale/avvisi1.
Le sanzioni imposte dall’Unione Europea possono dividersi in:
- soggettivo-individuale, in quanto mirano a colpire i soggetti che possono essere considerati responsabili del sostegno, del finanziamento o dell’attuazione delle azioni contro l’Ucraina (come, ad esempio, gli oligarchi a cui sono stati congelati i beni e a cui viene impedito di transitare o entrare nel territorio Ue);
- finanziario, in quanto le banche sono state escluse dai mercati dei capitali e dei finanziamenti;
- merceologico, essendo stato vietato il commercio (import e export) di una serie di beni, tra cui beni dual use, prodotti e tecnologie dell’industria aeronautica e spaziale, apparecchiature di radiocomunicazione, beni di lusso, categorie di abbigliamento;
- giuridico, essedo stato vietato alle navi battenti bandiera russa di accedere ai porti degli Stati membri o alle imprese russe di partecipare alle gare per appalti pubblici e concessioni.
In particolare, è stato previsto il blocco alle esportazioni delle merci di lusso (come alcuni prodotti tipici del Made in Italy quali vini, tartufi, prodotti di abbigliamento e gioielli dal valore superiore a 300 Euro, automobili dal valore superiore a 50.000 Euro e motocicli di valore superiore a 5.000 Euro) e di una serie di prodotti in grado di contribuire alla crescita industriale russa, tra cui ossidi, nitriti, vernici, ma anche prodotti caratteristici del Made in Italy come piastrelle, tegole e i vetri temperati.
Per quanto riguarda l’Import, è stato disposto invece un divieto di importazione dei prodotti siderurgici e in acciaio, e dei prodotti russi maggiormente tipici, come il caviale, gli pneumatici, i prodotti in legno e numerosi concimi, che sono i principali beni esportati dalla Russia insieme a petrolio e gas naturale. Con riferimento ai prodotti energetici, è stata vietata l’importazione in Unione europea del carbone e dei prodotti succedanei.
Tali divieti sono soggetti ad alcune eccezioni, principalmente di carattere temporale o che individuano delle cause giustificatrici degli scambi: ad esempio, scopi umanitari, farmaceutici o scopi ufficiali di missioni diplomatiche, purché siano debitamente autorizzati dalle autorità competenti.
3. I rapporti economici con soggetti sanzionati
La normativa europea prevede un’ampia gamma di divieti, volti ad escludere ogni forma di collaborazione – diretta o indiretta – con i soggetti sanzionati, ed include in particolare:
- il congelamento dei fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti destinatari delle misure restrittive;
- il divieto di mettere a disposizione dei soggetti destinatari delle misure restrittive, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche;
- il divieto di partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure restrittive.
La nozione di risorse economiche è molto ampia e ricomprende attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che possono essere utilizzate dai soggetti sanzionati per ottenere fondi (cioè attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, in primis liquidità economica). Anche la vendita di beni può essere considerata una modalità di messa a disposizione di risorse economiche.
Come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, per “mettere a disposizione” si intende non una specifica categoria di atti, bensì tutti gli atti necessari per ottenere la piena disponibilità di risorse economiche, anche se l’operazione prevede il pagamento di un corrispettivo.
Per rendere efficace l’applicazione dei divieti, la normativa europea prevede che la messa a disposizione di risorse sia vietata anche se effettuata in maniera “indiretta”. Sono indirette in particolare:
- le vendite a soggetti russi o di altro Stato controllati dall’impresa sanzionata. Il controllo può avvenire in maniera diretta (detenzione di quote della società o attraverso patti parasociali) oppure quando su di essa è comunque esercitata un’influenza sostanziale, ad esempio in caso di società prestanome;
- anche senza un effettivo controllo, quando la messa a disposizione avviene a beneficio del soggetto sanzionato. Il beneficio può derivare ad esempio da accordi esistenti tra l’acquirente e la società sanzionata (es. contratti di vendita o distribuzione) oppure in ragione delle caratteristiche del bene o servizio venduto.
Sono vietate infine tutte quelle attività che hanno l’obiettivo di aggirare tali misure restrittive, con ciò intendendosi quelle attività che – se pur all’apparenza formale – hanno per obiettivo o risultato, diretto o indiretto, di vanificare i divieti. Le sanzioni UE alla Russia non possono essere in particolare aggirate mediante triangolazioni con eventuali Paesi non allineati, come per esempio la Cina, la Serbia o la Turchia.
Sono infatti vietati tutti i trasferimenti dei prodotti oggetto di misure restrittive, che siano anche solo destinati ad essere utilizzati in Russia e diretti a soggetti russi (export indiretto). Gli operatori direttamente coinvolti nelle triangolazioni e coloro che li aiutano consapevolmente ad eludere i divieti sono puniti – anche penalmente – dal D.lgs. 221/2017, che sanziona il mancato rispetto delle restrizioni commerciali disposte dall’UE. Concludere operazioni con la Russia nonostante i divieti può comportare, in particolare, pene come la detenzione da due a sei anni o l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro
4. L’impatto delle sanzioni internazionali sui contratti
Le imprese che avevano concluso accordi con società russe prima dell’introduzione delle sanzioni possono, nella maggior parte dei casi, effettuare in ogni caso le operazioni di esportazione o importazione. Quasi tutti i regolamenti che hanno istituito sanzioni riconoscono infatti la possibilità di derogare ai divieti per i contratti conclusi in precedenza (c.d. “Grandfather Clause”), a condizione che le operazioni si perfezionino prima del 27 maggio 2022 per i prodotti dual use, quasi dual use, petroliferi e dell’industria aereonautica. I prodotti definiti come strategici per l’industria russa sono ancora esportabili fino al 10 luglio 2022.
Tale misura non vale, tuttavia, per i beni di lusso, per i quali tale clausola di salvaguardia non è prevista. Per le importazioni dei prodotti siderurgici, derivanti da contratti già conclusi, il termine ultimo previsto è, invece, il 17 giugno 2022, mentre per i prodotti carboniferi l’importazione, anche per contratti già conclusi, non può essere in nessun caso perfezionata oltre il 10 agosto 2022.
Ciò premesso, per valutare l’impatto delle sanzioni sull’esecuzione degli obblighi contrattuali occorre verificare in primo luogo se il singolo contratto contiene una sanctions clause, ovvero una clausola che regola gli effetti delle sanzioni sul contratto stesso. Tali clausole prevedono la tipologia di sanzioni contemplate, le autorità nazionali o internazionali contemplate, l’impatto della sanzione sull’esecuzione del contratto.
A quest’ultimo proposito, può essere prevista la risoluzione, la sospensione, oppure misure alternative (ad es. la novazione del contratto), indicazioni relative ai pagamenti, restituzioni, allocazione dei costi da sostenersi, risarcimento del danno, etc. L’impatto delle sanzioni può quindi essere diverso a seconda della specifica formulazione della eventuale sanction clause.
5. La forza maggiore
Anche in mancanza di una previsione specifica, le sanzioni possono rientrare nel campo applicativo della clausola di forza maggiore. Con l’espressione forza maggiore si fa comunemente riferimento ad eventi che:
- sono fuori dal controllo delle parti;
- rendono impossibile (in tutto o in parte) l’esecuzione del contratto;
- sono imprevedibili al momento della conclusione del contratto.
Spesso tra gli eventi di forza maggiore sono incluse espressamente le sanzioni o, più in generale, gli atti delle autorità pubbliche. In ogni caso, anche qualora la clausola di forza maggiore non contenga un riferimento espresso alle sanzioni, l’applicazione di una sanzione internazionale rientra nel campo applicativo di tale clausola.
Le sanzioni internazionali sono infatti configurabili come “fatto del principe”, ovvero come interventi della pubblica autorità che – attraverso leggi o regolamenti – impediscono totalmente o parzialmente l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Di conseguenza, per effetto della clausola di forza maggiore ilo contratto di risolve, e difficilmente sarà possibile ottenere in giudizio il risarcimento del danno, qualora la controparte abbia rifiutato la propria prestazione deducendo l’applicabilità di disposizioni sanzionatorie al rapporto contrattuale.
E’ infatti pacificamente riconosciuto nei vari ordinamenti (per l’Italia il riferimento è l’art. 1256 del Codice civile), il principio per cui l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore. Tuttavia, le normative dei vari paesi hanno previsione diverse, per cui è opportuno definire con precisione nel contratto i casi di forza maggiore e stabilire le conseguenze collegate al loro verificarsi, scegliendo le soluzioni specifiche più vicine alle esigenze della singola impresa.
La clausola di forza maggiore prevede generalmente l’obbligo per la parte che intende far valere una causa di forza maggiore di notificare all’altra, entro un determinato periodo di tempo, il verificarsi dell’evento impeditivo. Tale previsione è finalizzata a consentire alle parti di reagire tempestivamente all’evento eccezionale con misure di contrasto e al contempo ad evitare che le parti utilizzino strumentalmente l’eccezione di forza maggiore per motivare ritardi nell’inadempimento.
Per individuare le conseguenze delle sanzioni sui contratti in essere occorre comunque valutare caso per caso quale sia la legge applicabile; è infatti in base a quest’ultima – ed eventualmente alla Convenzione di Vienna del 1980 se applicabile – che, in difetto di specifica disciplina contrattuale, si deve valutare l’eventuale esclusione di responsabilità della parte inadempiente, la sospensione o la risoluzione del contratto e i relativi effetti.
In ogni caso, data la crisi internazionale in essere e l’impossibilità di prevedere l’impatto che il conflitto in Ucraina avrà sui rapporti commerciali, è opportuno che i contratti internazionali contengano clausole ad hoc che disciplinino le questioni derivanti dall’applicazione delle sanzioni da adattare, tenendo conto delle specifiche circostanze (giurisdizione, legge applicabile, prodotto, controparte coinvolta, etc.).
In particolare, è opportuno disciplinare espressamente l’allocazione dei costi a seguito di termination o sospensione del contratto (pagamenti per forniture già eseguite, costi sostenuti per il reperimento materie prime, manodopera, overheads, etc.) e prevedere soluzioni specifiche per i casi in cui la sanzione renda l’esecuzione più difficoltosa ma non impossibile (ad esempio, a seguito di problematiche relative a pagamenti, aperture di lettere di credito o rilascio di garanzie).
Le aziende con esposizione commerciale nei confronti della Russia dovranno svolgere opportune verifiche con riferimento alla classificazione doganale dei prodotti e servizi importati o esportati, prevedere idonee misure di salvaguardia a presidio dei rischi di sanctions compliance e dotarsi di piani o programmi di conformità alle sanzioni, al fine di rispettare i regimi sanzionatori vigenti. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione anche alle modalità di pagamento utilizzate e alle controparti russe, verificando che non si tratti di soggetti sanzionati.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Contrattualistica d’Impresa
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