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termini di pagamento

I pagamenti nei contratti commerciali tra imprese (B2B)

7 Maggio 2026/in Contratti commerciali, News

I termini di pagamento nei rapporti tra imprese (B2B) sono disciplinati, oltre che dall’autonomia privata, dal D.lgs. n. 231/2002, che ha introdotto nel nostro ordinamento norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni alla concorrenza causati dall’imposizione da parte delle grandi imprese di termini di pagamento eccessivamente dilazionati. In particolare, il Decreto prevede termini di pagamento massimi e un interesse di mora particolarmente elevato, che scatta senza necessità di costituzione in mora del debitore, oltre al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito. La disciplina del Decreto 231 può essere derogata dalle parti, con alcuni limiti, tra i quali quello generale della grave iniquità in danno del creditore.

Indice

1. Il Decreto n.231/2002 sui termini di pagamento nei contratti commerciali

Generalmente, i contratti commerciali tra imprese (B2B) disciplinano espressamente al loro interno i termini di pagamento del corrispettivo; ad esempio, è frequente imbattersi in contratti nei quali si prevede un termine di pagamento a trenta o sessanta giorni data fattura, o fffm (fine fattura fine mese), e così via.

Ma le parti sono totalmente libere di stabilire a loro piacimento qualunque termine di pagamento o sono invece soggette a dei limiti derivanti dal rispetto di norme di legge?

E qual è la disciplina che si applica nel caso in cui non siano i previsti i termini di pagamento nel contratto?

Per rispondere a queste domande, occorre esaminare brevemente la principale normativa sui termini di pagamento nei contratti commerciali, ovvero il D.lgs. n. 231/2002 («Decreto 231»).

Il Decreto 231, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di tutelare le imprese creditrici, contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese di termini di pagamento eccessivamente dilazionati.

In questo senso, la finalità del Decreto 231 è essenzialmente quella di tutelare, nell’attuale congiuntura economico-finanziaria, le imprese creditrici, e in particolare quelle di dimensioni medio-piccole (PMI), le quali costituiscono, come è noto, l’ossatura del sistema produttivo nazionale ma, essendo dotate di minore capacità finanziaria e di minore possibilità di accesso, al credito, sono incise in misura molto rilevante dal fenomeno dei ritardati pagamenti.

Il Decreto 231 ha un ambito applicativo molto vasto: esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell’ambito di contratti – tra imprese (B2B) o tra imprese e P.A. (B2P) – che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Dunque, il Decreto 231 si applica alle obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto commerciale, come ad esempio la compravendita, l’appalto, la somministrazione, il contratto d’opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l’agenzia, etc.

Restano invece esclusi dall’ambito applicativo del Decreto 231 tutti i pagamenti relativi a contratti di credito, come il contratto di mutuo, di apertura di credito, di sconto, di factoring, e i contratti di garanzia, come la fidejussione. Sono altresì esclusi i contratti di utilizzazione di beni dietro corrispettivo in denaro, come la locazione, l’affitto e il leasing.

Sono inoltre espressamente esclusi dall’ambito applicativo del Decreto 231:

  • i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
  • i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Sotto il profilo soggettivo, il Decreto 231 si applica ai contratti:

  • tra imprese (B2B);
  • tra imprese e P.A. (B2P);
  • tra imprese e lavoratori autonomi;
  • tra lavoratori autonomi e P.A;
  • tra lavoratori autonomi.

Il Decreto 231 non si applica, invece, ai pagamenti dovuti sulla base di contratti dei quali sia parte un consumatore, né a quelli dovuti in base a contratti stipulati tra soggetti pubblici.

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto 231, sono salve le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore. Di conseguenza, la normativa sulle transazioni commerciali di cui al Decreto 231 non si applica ai seguenti rapporti, che prevedono una disciplina sui termini di pagamento più favorevole al creditore:

  • contratti di subfornitura (art. 3 L. n. 192/1998);
  • contratti di trasporto (art. 83-bis L. n. 133/2008);
  • contratti di cessione di prodotti agro-alimentari, (art. 62 L. n. 27/2012).

2. I termini di pagamento previsti dal Decreto 231

L’art. 4 comma 2 del Decreto 231 prevede che nelle transazioni commerciali tra imprese (B2B) il pagamento del corrispettivo è dovuto decorsi trenta giorni dalle seguenti date:

  • la data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
  • la data di consegna della merce o la prestazione del servizio, qualora la data di ricevimento della fattura o quella della richiesta equivalente di pagamento non siano certe, oppure la data la consegna della merce o la prestazione del servizio sia successiva a quella di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento da parte del debitore;
  • la data di accettazione o verifica della conformità della merce o del servizio alle previsioni contrattuali, se previsti dalla legge o dal contratto, sempre che la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia pervenuta al debitore in data anteriore. A tal proposito, si prevede che la procedura di accettazione o verifica non può avere una durata superiore a 30 gg. dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo deroga delle parti (che nel caso di transazioni tra imprese e P.A. deve essere prevista nel bando di gara), e in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni.

Non hanno effetto sulla decorrenza dei termini cui sopra le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento.

Dunque – rispondendo al secondo quesito che abbiamo posto all’inizio – nel caso in cui le parti di un contratto commerciale B2B non abbiano previsto nel contratto i termini di pagamento del corrispettivo, si applicano automaticamente i termini di pagamento previsti nel Decreto 231, sopra indicati.

3. La derogabilità dei termini di pagamento previsti dal Decreto 231

Ma – venendo al primo quesito che abbiamo posto all’inizio – cosa accade se le parti di un contratto commerciale hanno previsto dei termini di pagamento diversi da quelli previsti dal Decreto 231?

In particolare: essendo certamente lecito qualsiasi accordo che preveda un termine di pagamento inferiore a quello previsto dal Decreto 231, è lecito anche pattuire un termine di pagamento superiore a quello previsto dal Decreto 231?

In linea generale, la disciplina del Decreto 231 è di carattere dispositivo; le parti possono quindi derogare ad essa, stabilendo termini di pagamento diversi (e quindi superiori) a quelli previsti nel Decreto 231.

Vi sono tuttavia dei  limiti alla facoltà di deroga delle parti. Qualora il termine di pagamento previsto nel contratto sia superiore a trenta giorni dalle date previste dal Decreto 231, sopra descritte, ma inferiore a sessanta giorni, l’accordo in deroga è possibile senza alcun limite, salvo il fatto che deve essere provato per iscritto (quindi in caso di contenzioso la parte interessata dovrà dimostrare il termine di pagamento in deroga con un documento scritto).

Qualora il termine di pagamento previsto nel contratto sia superiore a sessanta giorni dalle date previste dal Decreto 231, sopra descritte, vi è un duplice limite, uno formale e l’altro sostanziale.

Sotto il profilo formale, l’accordo in deroga, oltre che essere munito di forma scritta ad probationem,  deve essere “espresso”, cioè non può essere concluso tacitamente, anche se deve non necessariamente rivestire la forma scritta.

Sotto il profilo sostanziale – che è il più rilevante, – l’accordo con cui le parti prevedano un termine di pagamento superiore a sessanta giorni (in deroga alle previsioni del Decreto 231) non può essere gravemente iniquo in danno al creditore. Qualora tale accordo in deroga dovesse essere ritenuto gravemente iniquo in danno al creditore, esso è nullo e si applicano automaticamente i termini previsti dal Decreto 231, sopra descritti.

Cosa si intende per accordo sui tempi di pagamento “gravemente iniquo in danno del creditore”?

L’art. 7 del Decreto 231 – il quale stabilisce appunto la nullità degli accordi sui termini di pagamento gravemente iniqui in danno del creditore – pone un limite all’autonomia contrattuale, per evitare che quest’ultima sia finalizzata a far ottenere ad una delle parti – nella specie, il debitore – vantaggi ingiustificati, suscettibili di turbare gli scambi commerciali.

La “grave iniquità” dell’accordo non è stabilita in termini precisi e automatici, ma è frutto di una valutazione discrezionale del Giudice, che nel singolo caso concreto deve verificare, di volta in volta, se l’accordo in deroga ai termini legali è lecito oppure è, appunto, gravemente iniquo, e quindi nullo.

Tale valutazione viene effettuata alla luce di una serie di parametri, ovvero:

  • il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
  • la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
  • . l’esistenza di motivi oggettivi per derogare alla disciplina di legge.

Il giudice effettua quindi una valutazione essenzialmente di ragionevolezza: qualora nel singolo caso concreto non vi siano ragioni di tipo oggettivo che giustifichino una deroga alla disciplina legale sui termini di pagamento previsti dal Decreto 231, l’accordo sarà ritenuto nullo, in quanto abusivo per il creditore.

In concreto, se le parti hanno previsto termini superiori a quelli previsti dal Decreto 231, tali termini possono  essere considerati gravemente iniqui – con la conseguenza che si applicano  i termini previsti dal Decreto 231, nonostante la diversa pattuizione – se, alla luce di un’analisi da condurre nel caso concreto, vi sia una notevole differenza tra i tempi di pagamento pattuiti e quelli usuali nella prassi commerciale del settore, tale da contrastare con i principi di buona fede e correttezza, e/o i tempi di pagamento pattuiti non siano giustificati dalla natura del prodotto o del servizio oggetto del contratto.

Tali parametri devono essere considerati alla luce del complessivo rapporto tra le parti; in particolare, occorre accertare se i termini di pagamento maggiori rispetto a quelli previsti dal Decreto 231 possano considerarsi in qualche modo bilanciati (e dunque non considerati gravemente iniqui) da una maggiorazione del corrispettivo, o da altri vantaggi per il creditore.

Vi è tuttavia una presunzione di grave iniquità dell’accorso sui termini di pagamento che è stato introdotto a tutela delle PMI (creditrici). L’art. 7, comma 4-bis, del Decreto 231 (introdotto dalla L. n. 12/2019), prevede infatti che nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (ovvero le imprese che hanno meno di 250 occupati, e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure  un  totale di  bilancio  annuo non superiore a 43 milioni di euro), si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 gg.

Analogamente nei contratti tra imprese e lavoratori autonomi (o tra lavoratori autonomi), ai sensi dell’art. 3 L. n. 81/2017 (c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi) si considerano abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

In sintesi, nelle transazioni commerciali B2B:

  • qualora nel contratto sia previsto un termine di pagamento superiore a 30 giorni, ma inferiore a 60 giorni dalla data della fattura o dalla data di consegna della merce o la prestazione del servizio, probabilmente tale accordo è lecito, e dovrà essere semplicemente dimostrato con documento scritto;
  • qualora nel contratto sia previsto un termine di pagamento superiore a 60 giorni dalla data della fattura o dalla data di consegna della merce o la prestazione del servizio, tale accordo può essere ritenuto illecito, in quanto gravemente iniquo, con conseguente applicazione automatica del termine di 30 giorni previsti dal Decreto 231. Tale accordo dovrà essere valutato in base ad un’analisi caso per caso – alla luce della prassi commerciale del settore e dell’analisi del complessivo rapporto contrattuale;
  • qualora nel contratto tra una PMI e un’altra impresa (non PMI), o tra un’impresa e un lavoratore autonomo, sia previsto un termine di pagamento superiore a 60 giorni dalla data della fattura o dalla data di consegna della merce o la prestazione del servizio, tale accordo si presume gravemente iniquo e quindi nullo, e si applica automaticamente il termine di 30 giorni previsto dal Decreto 231.

4. Il tasso di interesse di mora nei contratti commerciali tra imprese (B2B)

L’art. 5 del Decreto 231 prevede che in caso di ritardo nei pagamenti derivanti da una transazione commerciale – ovvero quando il pagamento venga effettuato dopo i termini sopra indicati (v. par. 2) o dopo i termini eventualmente diversi previsti dalle parti, con il limite della grave iniquità indicati (v. par. 3 [link]), il debitore deve corrispondere interessi di mora ad un tasso diverso – e considerevolmente più alto – rispetto a quello previsto in generale dall’art. 1284 c.c.

Si tratta di uno dei principali strumenti attraverso i quali il legislatore nazionale e, prima ancora, il legislatore comunitario, cercano di frenare il fenomeno dei ritardi nel pagamento del corrispettivo e, più in generale, di disincentivare il ritardo nell’adempimento da parte del debitore.

L’art. 5, comma 1 del Decreto 231 stabilisce infatti che il debitore in mora nel pagamento del corrispettivo deve corrispondere al creditore interessi legali al tasso pari a quello del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea, applicato alla sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, maggiorato di otto punti percentuali. Il saggio di interesse legale sopra individuato viene comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre.

Si tratta dunque di un tasso notevolmente elevato. Il tasso d’interesse per le transazioni commerciali ai sensi del Decreto 231 attualmente vigente, valevole per il semestre 1° gennaio – 3° giugno  2026, è pari al 10,15%, contro il tasso legale dell’1,6%% attualmente vigente ai sensi dell’art. 1284 c.c. (dunque attualmente maggiore di circa 11 punti).

Di seguito una tabella riepilogativa dei tassi di interesse nelle transazioni commerciali ai sensi del Decreto 231, vigente dal 2002 ad oggi:

Periodo Tasso
08.08.2002 – 31.12.2002 10,35%
01.01.2003 – 30.06.2003 9.85%
01.07.2003 – 31.12.2003 9,10%
01.01.2004 – 30.06.2004 9,02%
01.07.2004 – 31.12.2004 9,01%
01.01.2005 – 30.06.2005 9,09%
01.07.2005 – 31.12.2005 9.05%
01.01.2006 – 30.06.2006 9,25%
01.07.2006 – 31.12.2006 9,83%
01.01.2007 – 30.06.2007 10,58%
01.07.2007 – 31.12.2007 11,07%
01.01.2008 – 30.06.2008 11,20%
01.07.2008 – 31.12.2008 11,10%
01.01.2009 – 30.06.2009 9,50%
01.07.2009 – 31.12.2009 8,00%
01.01.2010 – 30.06.2010 8,00%
01.07.2010 – 31.12.2010 8,00%
01.01.2011 – 30.06.2011 8,00%
01.07.2011 – 31.12.2011 8,25%
01.01.2012 – 30.06.2012 8,00%
01.07.2012 – 31.12.2012 8,00%
01.01.2013 – 30.06.2013 8,75%
01.07.2013 – 31.12.2013 8,50%
01.01.2014 – 30.06.2014 8,25%
01.07.2014 – 31.12.2014 8,15%
01.01.2015 – 30.06.2015 8,05%
01.07.2015 – 31.12.2015 8,05%
01.01.2016 – 30.06.2016 8,05%
01.07.2016 – 31.12.2016 8,00%
01.01.2017 – 30.06.2017 8,00%
01.07.2017 – 31.12.2017 8,00%
01.01.2018 – 30.06.2018 8,00%
01.07.2018 – 31.12.2018 8,00%
01.01.2019 – 30.06.2019 8,00%
01.07.2019 – 31.12.2019 8,00%
01.01.2020 – 30.06.2020 8,00%
01.07.2020 – 31.12.2020 8,00%
01.01.2021 – 30.06.2021 8,00%
01.07.2021 – 31.12.2021 8,00%
01.01.2022 – 30.06.2022 8,00%
01.07.2022 – 31.12.2022 8,00%
01.01.2023 – 30.06.2023 10,50%
01.07.2023 – 31.12.2023 12,00%
01.01.2024 – 30.06.2024 12,50%
01.07.2024 – 31.12.2024 12,25%
01.01.2025 – 30.06.2025 11,15%
01.07.2025 – 31.12.2025 11,15%
01.01.2026 – 30.06.2026 10,15%

 

Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il tasso d’interesse moratorio è stabilito in misura ancora maggiore: l’art. 4, comma 3, del Decreto 231 prevede infatti, in tal caso, che, parallelamente al maggiore termine per il pagamento del corrispettivo rispetto a quello previsto in via generale (sessanta giorni, anziché trenta, dalla consegna o dal ritiro), il tasso degli interessi moratori è maggiorato di ulteriori due punti percentuali, e inoltre – a differenza, come si vedrà, di quest’ultimo – è inderogabile.

Il comma 7 del Decreto 231 prevede inoltre che, qualora le parti si accordino per un pagamento del corrispettivo rateale, in caso di mancato pagamento di una delle rate alla data concordata, gli interessi moratori sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. La norma mira ad evitare che sul debitore gravi un obbligo risarcitorio eccessivo, date le rilevanti conseguenze sanzionatorie collegate al ritardo nell’adempimento, costituite dal tasso di interesse moratorio stabilito in misura particolarmente elevata e dal risarcimento dei costi di recupero del credito (v. par. 7).

Il mancato pagamento di una rata del corrispettivo non si riflette quindi – al di fuori dell’ipotesi della decadenza dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c. – sulle rate successive non ancora scadute; pertanto, il creditore – il quale chieda l’esecuzione del contratto, ovvero il pagamento della rata scaduta – non ha diritto di ricevere gli interessi di mora su un credito in linea capitale che non è ancora esigibile.

5. La decorrenza degli interessi moratori nei contratti commerciali tra imprese (B2B)

L’art. 4 del Decreto 231 stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l’adempimento previsto dalle parti.

Qualora le parti non abbiano stabilito, nel contratto, un termine per l’adempimento, gli interessi decorrono automaticamente decorsi trenta giorni da una delle seguenti quattro date (alternative):

  • il ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
  • la consegna della merce o dalla prestazione dei servizi, qualora la data di ricevimento della fattura o quella della richiesta equivalente di pagamento non siano certe, o qualora le stesse siano sia anteriori a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • l’accettazione o verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se previsti dalla legge o dal contratto, sempre che la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia pervenuta al debitore in data anteriore.

Per i prodotti alimentari deteriorabili, gli interessi decorrono dal termine (superiore) di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro di tali prodotti.

Presupposto essenziale per il nascere dell’obbligo, in capo al debitore, di corrispondere gli interessi di mora è, dunque, il ricevimento da parte del debitore stesso di una fattura, o di una richiesta di pagamento equivalente alla prima, proveniente dal creditore. In caso di inerzia di quest’ultimo, il quale non provveda ad inviare al debitore uno dei menzionati documenti, non vi sarà pertanto obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi in caso di ritardo nel pagamento, neppure qualora a quest’ultimo sia stata già consegnata la merce o prestati i servizi oggetto del contratto.

Il creditore è tenuto non soltanto ad inviare la fattura o la richiesta equivalente di pagamento al debitore, ma altresì ad inviare tali documenti con una modalità tale che risulti la data di ricevimento degli stessi da parte del destinatario (a prescindere dal fatto che essa sia certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c.); infatti, qualora non vi fosse traccia della data di ricevimento da parte del debitore (ad esempio, perché la fattura non è stata inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno), non potrà scatterà il termine di decorrenza per il pagamento degli interessi.

Vi è quindi un onere di diligenza a carico del creditore, consistente nell’invio al debitore di una fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, con modalità idonee a far risultare il ricevimento degli stessi.

Il comma 7 del Decreto 231 prevede inoltre che, qualora le parti si accordino per un pagamento del corrispettivo rateale, in caso di mancato pagamento di una delle rate alla data concordata, gli interessi moratori sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. La norma mira ad evitare che sul debitore gravi un obbligo risarcitorio eccessivo, date le rilevanti conseguenze sanzionatorie collegate al ritardo nell’adempimento, costituite dal tasso di interesse moratorio stabilito in misura particolarmente elevata e dal risarcimento dei costi di recupero del credito.

Il mancato pagamento di una rata del corrispettivo non si riflette quindi – al di fuori dell’ipotesi della decadenza dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c. – sulle rate successive non ancora scadute; pertanto, il creditore – il quale chieda l’esecuzione del contratto, ovvero il pagamento della rata scaduta – non ha diritto di ricevere gli interessi di mora su un credito in linea capitale che non è ancora esigibile.

6. La derogabilità del tasso di interesse di mora nei contratti tra imprese

Nelle transazioni commerciali tra imprese, il tasso d’interesse di mora può essere liberamente fissato dalle parti anche in misura diversa da quella stabilità dall’art. 5 del Decreto 231; infatti in linea di massima per le transazioni B2B la disciplina del Decreto 231 è di tipo dispositivo, e dunque può essere derogata dalle parti nel contratto (contrariamente a quanto accade per le transazioni commerciali tra imprese e P.A.)..

Le parti (in un contratto B2B) possono quindi senz’altro prevedere un tasso d’interesse moratorio superiore a quello legale (di cui al Decreto 231); in tal caso, l’unico limite è costituito dal rispetto della normativa sull’usura (L. n. 108/1996).

Se invece le parti pattuiscono un tasso di interesse inferiore a quello legale, tale accordo può essere ritenuto invalido in quanto gravemente iniquo in danno del creditore.

Come si è visto, infatti (v. par. 3), anche la clausola sul tasso di interessi deve essere valutata alla stregua del principio della grave iniquità, sulla base dei parametri sopra descritti; se tale clausola dovesse risultare gravemente iniqua ai danni del creditore, la stessa è nulla, e di conseguenza, si applicherà il tasso legale previsto dal Decreto 231.

In concreto, un accordo che stabilisca un tasso di interesse di mora inferiore a quello legale potrebbe essere ritenuto non gravemente iniquo (e quindi valido) se ad es. lo scostamento non è troppo rilevante, o se vi è una prassi consolidata nel settore, o sia in qualche modo bilanciato da una maggiorazione del corrispettivo, o da altri vantaggi per il creditore.

Utili indici di riferimento a tal proposito possono essere inoltre costituiti, da un lato, dal tasso minimo applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali, di cui all’art. 5 del Decreto 231, e dall’altro dai tassi di mercato, come il “prime rate” rilevato dall’A.B.I., al di sotto dei quali il tasso d’interesse potrebbe risultare troppo squilibrato a vantaggio del debitore, e dunque iniquo.

Inoltre, potrebbero essere considerati gravemente iniqui, e dunque nulli, anche gli accordi, i quali stabiliscano la decorrenza degli interessi di mora con riferimento a eventi diversi rispetto a quelli previsti dall’art. 4 del Decreto 231, e in particolare prevedano che tali interessi decorrano solo a seguito della richiesta da parte del creditore (anziché automaticamente, come previsto dal Decreto 231).

Tali accordi non possono essere tuttavia considerati di per sé gravemente iniqui (e quindi nulli), non potendo escludersi che, nella fattispecie concreta, possa comunque sussistere un interesse del creditore ad una deroga al principio dell’automatismo della mora. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, qualora tra le parti intercorra un elevato numero di transazioni commerciali, anche di ridotto importo – per cui potrebbe essere in ogni caso conveniente per il creditore evitare gli oneri amministrativi e contabili derivanti dall’automatico decorso degli interessi di mora – oppure nel caso di rapporti contrattuali tra società appartenenti ad un medesimo gruppo, ove i vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo siano tali da compensare in qualche modo l’onere conseguente ad un tale accordo.

Il creditore può rinunziare agli interessi moratori, dopo la conclusione del contratto?

Secondo la giurisprudenza, la rinuncia da parte del creditore agli importi maturati a titolo di tali interessi di mora non è di per sé nullo, a condizione che il consenso sia stato effettivamente libero, in quanto la rinuncia non deve costituire un abuso della libertà contrattuale del creditore imputabile al debitore. Occorre pertanto accertarsi che il creditore avrebbe realmente potuto disporre di tutti i mezzi per richiedere, se lo avesse voluto, il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale.

7. Il rimborso dei costi di recupero del credito

L’art. 6 del Decreto 231 prevede inoltre che il creditore ha diritto di essere rimborsato dal debitore dei costi sostenuti per il recupero del credito. Pertanto, il creditore, in caso di non tempestivo pagamento da parte del debitore, ha diritto a ricevere da quest’ultimo – senza necessità di un preventivo atto di sollecito o messa in mora – oltre agli interessi moratori al tasso legale di cui all’art. 5 del Decreto 231, anche i costi che ha affrontato per il recupero del credito.

Il comma 2 dell’art. 6 del Decreto 231 stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento il creditore ha diritto di ricevere, senza necessità di alcuna dimostrazione e senza necessità di costituzione in mora, un importo forfettario dei costi di recupero del credito, pari a Euro 40,00.

Tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito, ovvero, a tutti quei costi, a ciò finalizzati, attinenti all’utilizzo della propria entità organizzativa (tipicamente, l’ufficio legale interno), e che non riguardano l’eventuale incarico a soggetti esterni.

La giurisprudenza ha precisato che il creditore ha diritto di recuperare tale importo a prescindere dall’entità del credito (quindi anche in caso di credito molto basso) e per ogni fattura che non sia stata pagata o sia stata pagata in ritardo, anche se ricollegabile ad un unico contratto con il debitore.

Il creditore ha altresì diritto di essere risarcito dell’eventuale maggior danno, ovvero dei costi di assistenza per il recupero del credito – cioè nei costi “esterni”, derivanti dall’incarico che il creditore abbia attribuito a studi legali o a società di recupero crediti – subordinatamente alla dimostrazione del loro effettivo avvenuto esborso, e della rivalutazione monetaria.

Le parti possono derogare a quanto previsto dal Decreto 231, stabilendo ad es. che il costo del recupero del credito, da rimborsare al creditore nel caso di ritardo nel pagamento, sia inferiore a quello previsto dal Decreto 231 (ad es., 20 euro invece di 40 euro).

Se tuttavia le parti pattuiscono che tale costo non debba essere rimborsato, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Decreto 231 si presume che tale accordo sia gravemente iniquo (e dunque nullo). Si tratta però di una presunzione relativa, e quindi il debitore può dimostrare che tale accordo non debba essere valutato come gravemente iniquo (ad es. perché controbilanciato da altri accordi con il creditore o altre clausole contrattuali favorevoli al creditore).

Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

Come sono disciplinati i termini di pagamento nei contratti commerciali?

I termini di pagamento nei contratti commerciali sono disciplinati dal D.lgs. n. 231/2002, che si applica alle transazioni tra imprese (B2B) e tra imprese e Pubblica Amministrazione (B2P). Il decreto consente alle parti di stabilire contrattualmente i termini di pagamento, ma introduce limiti per contrastare i ritardi nei pagamenti. In mancanza di una previsione contrattuale, il pagamento è dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, dalla consegna della merce o dalla prestazione del servizio, secondo i criteri indicati dalla legge. La disciplina tutela soprattutto le PMI ed esclude consumatori, rapporti tra soggetti pubblici e contratti soggetti a norme speciali più favorevoli al creditore.

Come sono disciplinati i termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e Pubblica amministrazione?

Nelle transazioni tra imprese e Pubblica Amministrazione, il D.lgs. n. 231/2002 prevede, in via generale, un termine di pagamento di 30 giorni, automaticamente elevato a 60 giorni per enti sanitari e imprese pubbliche soggette a specifici obblighi di trasparenza. A differenza dei rapporti B2B, tali termini sono parzialmente inderogabili e le eventuali deroghe devono essere espresse, motivate per iscritto e non possono superare i 60 giorni. In mancanza dei presupposti di legge, le clausole difformi sono nulle e si applicano automaticamente i termini legali previsti dal decreto.

Come sono disciplinati i termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese (B2B)?

Nelle transazioni commerciali tra imprese i termini di pagamento sono disciplinati dal D.lgs. n. 231/2002, che ha natura dispositiva. Le parti possono pattuire termini diversi, anche superiori a quelli legali, purché l’accordo rispetti determinati limiti. Se il termine è superiore a 30 giorni ma inferiore a 60 giorni, la deroga deve risultare da prova scritta; se supera i 60 giorni, l’accordo deve essere espresso e non tacito. In ogni caso, la clausola non deve essere gravemente iniqua in danno del creditore, valutando la prassi commerciale del settore, la natura della prestazione e l’equilibrio complessivo del rapporto. In caso di grave iniquità, la clausola è nulla e si applicano automaticamente i termini previsti dal Decreto 231.

Qual è il tasso di interesse di mora nei contratti commerciali

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, il tasso di interesse di mora nei contratti commerciali tra imprese è determinato sulla base del tasso di rifinanziamento principale della BCE, maggiorato di otto punti percentuali. Attualmente (febbraio 2025) il tasso è pari al 12,25%. Tale tasso ha la funzione di disincentivare il ritardo nei pagamenti del corrispettivo e contrastare il fenomeno dei pagamenti tardivi, in quanto è significativamente più elevato rispetto a quello ordinario del Codice civile.

Il tasso di interesse di mora nei contratti commerciali può essere derogato dalle parti?

Sì, nelle transazioni tra imprese il tasso di interesse di mora può essere liberamente fissato dalle parti, anche in misura diversa da quella prevista dal D.lgs. n. 231/2002. Tuttavia, la pattuizione relativa al tasso d’interesse non può risultare gravemente iniqua a danno del creditore: la nullità del patto scatta se si esclude l’obbligo di corrispondere interessi o se il tasso è eccessivamente basso rispetto a quello legale. La valutazione della grave iniquità deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto dei parametri indicati dal D.lgs. n. 231/2002, dei tassi BCE e dei tassi di mercato, nel rispetto della soglia di usura.

 

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