Le segnalazioni in Centrale dei rischi: disciplina e rimedi in caso di segnalazioni illegittime
La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati che dà una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Il sistema della CR costituisce un fondamentale strumento informativo per la valutazione del merito di credito dei singoli e, più in generale, per il funzionamento del mercato del credito. Tale sistema dà tuttavia luogo ad un notevole contenzioso tra banche e clienti, i quali possono subire notevoli danni a causa di segnalazioni negative. Per effetto della segnalazione, infatti, l’impresa segnalata viene considerata inaffidabile dall’intero sistema creditizio, con la conseguenza che viene chiesto spesso il rientro dagli affidamenti da parte degli intermediari che operano con l’impresa e diventa poi estremamente difficile ottenere nuovi finanziamenti. Di fatto, una segnalazione alla CR può determinare l’impossibilità per l’impresa di continuare a svolgere la propria attività. Esaminiamo i presupposti di legittimità della segnalazione alla CR e gli strumenti di tutela esperibili dai soggetti segnalati.
1. La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
La Centrale dei Rischi CR) è un sistema di centralizzazione informativa dei rischi creditizi pubblico, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni sui rapporti di credito e di garanzia intrattenuti dal sistema finanziario con la propria clientela (c.d. “posizioni di rischio”).
La partecipazione al sistema della CR è obbligatoria per le banche e per gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 e ss. TUB, i quali esercitino in via esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, comprensiva dei beni concessi in locazione finanziaria (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla L. n. 130/1999, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio Cassa depositi e prestiti).
Il sistema della CR, istituito dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962, trova la propria fonte normativa, a livello primario, in alcune disposizioni del D.lgs. n. 385/1993 (TUB) – in particolare gli artt. 7, 47, 51, 53, 54, 67 68, 108, 110, 114, 124-bis, 125 e 144 – e del D.lgs. n. 58/1998 (TUF) – in particolare gli artt. 8, 46-quater e 190.
A livello secondario, la disciplina della CR è contenuta nella delibera CICR del 29 marzo 1994, nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (aggiornata, da ultimo, il 28 dicembre 2017), nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 663/2012 e nelle Istruzioni emanate da Banca d’Italia con la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 (di seguito “Istruzioni”), che stabiliscono i presupposti e le modalità di funzionamento dell’archivio creditizio e che, a seguito di numerose revisioni nel corso degli anni, attualmente è giunta al 18° aggiornamento, entrato in vigore a partire da gennaio 2019.
Secondo quanto previsto dalla normativa citata, la CR si fonda sullo scambio periodico di informazioni creditizie. Gli intermediari che partecipano alla CR devono comunicare alla Banca d’Italia con cadenza mensile, ma in certi casi senza indugio, le informazioni sugli affidamenti concessi alla loro clientela. La segnalazione pertanto è un atto obbligatorio per l’intermediario, che è tenuto a fornire le informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela, quali i rapporti di affidamento, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, anche indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato.
In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito. Tali rapporti sono aggregati secondo un modello articolato in quattro sezioni completate da una quinta informativa contenente informazioni in merito ai crediti scaduti, le sofferenze, i crediti passati a perdita, i crediti ceduti a terzi.
A loro volta, gli intermediari ricevono un’informativa personalizzata relativa alla posizione globale di rischio dei clienti da essi segnalati, dei cointestatari e dei soggetti a loro legati da rapporti di garanzia e corresponsabilità (c.d. “flusso di ritorno personalizzato”), e possono accedere alle informazioni sull’esposizione complessiva verso il sistema finanziario dei soggetti segnalati da altri intermediari e dei loro collegati.
Il sistema della CR costituisce, quindi, uno strumento informativo per la valutazione del merito di credito e, più in generale, per il funzionamento del mercato del credito, finalizzato a migliorare la gestione e il contenimento del rischio di credito da parte degli intermediari, ad accrescere la stabilità del sistema finanziario, a favorire l’accesso al credito e a contenere il sovraindebitamento.
Per le imprese, i dati contenuti nella CR possono costituire una sorta di vetrina, consentendo di ottenere un più agevole ed immediato accesso al credito e condizioni economiche più vantaggiose. In questo senso, le risultanze della CR possono rappresentare un biglietto da visita che consente alle imprese di documentare il loro status di buoni pagatori. Per questo, è opportuno che le imprese monitorino periodicamente le risultanze della banca dati, facendo in modo che i fatti in essa registrati siano sempre corretti ed accurati, ed attivandosi, in caso di inesattezze, per la loro correzione, ovvero attivandosi per saldare le posizioni che risultino segnalate.
2. Le centrali rischi private (SIC)
Sebbene la CR rappresenti sicuramente lo strumento informativo più completo a disposizione degli intermediari bancari e finanziari in Italia, essa non costituisce l’unico database deputato alla raccolta dei dati relativi alle esposizioni creditizie.
Oltre alla CT presso la Banca d’Italia, esistono infatti altre società private a scopo di lucro, le società di Informazioni creditizie (SIC) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (CRIF, EXPERIAN, CTC, CERVED etc.).
Gli archivi informatici gestiti dalle SIC, sebbene aggiornati con cadenza mensile, hanno sistemi di funzionamento parzialmente differenti rispetto a quelli che regolano la CR di Banca d’Italia, che mirano a fornire un servizio migliore o che superi gli eventuali limiti funzionali del servizio pubblico. In particolare, tali banche dati contengono segnalazioni anche di importi minimi, mentre la CR presso la Banca d’Italia contiene il rilevamento delle sole esposizioni superiori alla somma di € 30.000,00.
Anche a causa delle limitazioni alle informazioni presenti nel database della CR e alla periodicità degli aggiornamenti, i dati della CR non sono esaustivi e non sono sufficienti nell’ottica della gestione di un’istruttoria creditizia. Gli intermediari fanno quindi ampio ricorso ai dati maggiormente dettagliati presenti nei database delle SIC accanto ai dati forniti dalla CR.
La contribuzione di informazioni alle SIC è facoltativa e l’accuratezza delle informazioni raccolte, oltre che il livello di dettaglio delle stesse, è disciplinato a livello contrattuale dai contratti di servizio e di adesione alle SIC.
La delicatezza della materia, che deriva anche dagli effetti che le risultanze di questi database possono produrre rispetto all’accesso al credito da parte dei soggetti privati, ha indotto il legislatore, nell’ambito della normativa sulla Privacy, ad obbligare le SIC a dotarsi di un codice deontologico di autodisciplina cui esse devono attenersi nello svolgimento delle loro funzioni.
L’attività delle SIC è regolata dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti che è stato emesso dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) mediante il Provvedimento n. 8/16/2004 pubblicato in G.U. nel dicembre 2004 e modificato dall’errata corrige pubblicata in G.U. nel marzo 2005, entrata in vigore il 1/1/2005.
Il Codice stabilisce una serie di garanzie volte a garantire il corretto funzionamento del mercato finanziario e creditizio. In particolare, il Codice di condotta specifica:
- le categorie di dati personali che possono formare oggetto del trattamento, che possono essere soltanto i dati personali comuni relativi alla segnalazione (ad esempio i dati identificativi, anagrafici e sociodemografici, contabili o relativi a contenziosi del cliente), mentre non possono in nessun caso essere trattate le categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR (cd. dati sensibili) e i dati personali relativi a condanne penali, ai reati e a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 del GDPR (cd. dati giudiziari);
- la base giuridica per il trattamento dei dati da parte dei partecipanti al SIC e da parte del gestore stesso del SIC, la quale potrà fondarsi sul legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, non essendo richiesto il consenso del soggetto al trattamento dei dati;
- gli obblighi a cui il partecipante al SIC (deve sottostare, per garantire il pieno rispetto del principio di trasparenza ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR nei confronti degli interessati, i quali devono essere informati circa: gli estremi identificativi e i dati di contatto del gestore del SIC a cui saranno comunicati i propri dati personali e/o presso cui saranno consultati, la descrizione delle categorie di partecipanti nel contesto di tale SIC; o il periodo di conservazione dei dati da parte del gestore del SIC a cui vengono comunicati, le modalità di trattamento dei dati ed esistenza di un trattamento automatizzato o di un punteggio decisionale all’interno del SIC coinvolto, le modalità per l’esercizio da parte dell’interessato dei diritti previsti dal GDPR, le informazioni su eventuali trasferimenti di dati personali verso paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC in caso di ritardo nei pagamenti (il partecipante deve conservare la prova della consegna di tale avviso), l’eventuale consultazione di informazioni negative attraverso il SIC a presupposto di un esito negativo della richiesta di credito o di servizio o prodotto, con informazione specifica del SIC dal quale sono state recuperate tali informazioni negative;
- la possibilità per gli interessati di esercitare i diritti previsti dal GDPR sia nei confronti del partecipante al SIC che nei confronti del gestore del SIC; gli interessati possono chiedere al partecipante di informare il gestore del SIC dell’esistenza di una controversia sul rapporto contrattuale alla base della richiesta di credito, in modo che il gestore del SIC inserisca nel sistema la notizia relativa all’esistenza di tali controversie, tramite l’inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto/segnalazione;
- l’obbligo per il partecipante di conformarsi all’art. 22 GDPR se i dati personali sono trattati con processi automatizzati di elaborazione dei punteggi o processi decisionali (cd. “credit scoring”);
- l’obbligo per il personale del partecipante al SIC di essere specificatamente istruito e di mantenere l’assoluta riservatezza sulle informazioni ricevute in relazione a qualsiasi trattamento dei dati creditizi, anche adottando specifiche misure di sicurezza a tal fine;
- la possibilità per i partecipanti di aderire ad un SIC sulla base di accordi fondati sul principio di reciprocità e, nella consultazione dei sistemi, la possibilità di avere accesso ai dettagli completi dei dati relativi alle richieste e alle segnalazioni, nonché agli indicatori di sintesi e ai punteggi; il partecipante al SIC è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la legittimità, la correttezza e l’esattezza dei dati condivisi con il gestore del SIC;
- l’obbligo secondo cui qualsiasi cancellazione, integrazione o modifica dei dati personali registrati nel SIC dal partecipante deve essere ordinata direttamente da quest’ultimo, ove tecnicamente possibile; in ogni caso, i dati presenti nei sistemi devono essere aggiornati dal partecipante con cadenza almeno mensile.
Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, il partecipante ha l’obbligo di informare l’interessato anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di un sistema di informazioni creditizie; tale informativa reca, in modo chiaro e preciso, nell’ambito della descrizione delle finalità e delle modalità del trattamento, tutta una serie di informazioni che l’articolo riporta in modo preciso.
Il Codice prevede che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all’interessato un preavviso (v. par. 4.1) circa l’imminente registrazione dei dati in una SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato. Le modalità per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell’Allegato 1 al Codice di condotta.
Il Codice prevede, in merito alla tipologia, modalità di conservazione e cancellazione “in automatico” dei dati presenti negli archivi informatici privati, le seguenti tempistiche:
- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa
- morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione
- ritardi pari o superiore a 3 mesi, sanati anche su transazione: 24 mesi dalla data in cui è stata comunicata la regolarizzazione e purché nell’arco dei 24 mesi i pagamenti siano sempre stati regolari
- eventi negativi (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o da quella in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);
- rapporti che si sono svolti positivamente senza ritardi o altri eventi negativi: 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.
Nei restanti casi, ovvero rapporti estinti regolarmente, il termine è di 36 mesi dalla data di estinzione del rapporto.
3. La segnalazione a sofferenza
I dati contenuti nel documento informativo trasmesso dalla Banca d’Italia mostrano la situazione di ciascun cliente all’ultimo giorno del mese di riferimento disponibile e devono essere inviati dalle banche e intermediari alla CR entro il 25° giorno del mese successivo, sempre che l’intera esposizione del cliente sia pari o superiore a € 30.000.00, eccezione fatta per i crediti in sofferenza e i passaggi a perdita delle sofferenze che vanno sempre segnalati, indipendentemente dal loro ammontare.
Per ciascun soggetto segnalato, le segnalazioni vengono aggregate calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (ovvero la sua posizione globale di rischio), e suddivise in diverse sezioni, ciascuna relativa ad una classe di rischio tipizzata (crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari e sezione informativa).
Nel sistema della CR, la categoria dei crediti deteriorati è attualmente divisa in sottoclassi, che si distinguono per il differente grado di deterioramento:
- esposizioni “scadute” da almeno 90 giorni: è il livello più leggero di deterioramento del credito;
- crediti “ristrutturati”: a causa dell’aggravamento delle condizioni economico-finanziarie del debitore la banca acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio la definizione di una nuova scadenza dei termini oppure una riduzione del debito e/o degli interessi); il credito ristrutturato è già indice di difficoltà nell’adempimento;
- crediti “incagliati”: si tratta di esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento, che però si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo;
- crediti “in sofferenza” vera e propria.
Per i rischi a scadenza, le iscrizioni in CR avvengono su base oggettiva e vincolata, e non presentano margini di discrezionalità per l’intermediario, il quale è tenuto ad effettuare la segnalazione qualora ne ricorrano i presupposti, a pena di irrogazione di sanzioni amministrative.
Viceversa, le segnalazioni nella categoria “sofferenze” prevedono un margine di discrezionalità per l’intermediario, in quanto richiedono a quest’ultimo di verificare la complessiva situazione finanziaria del cliente, al fine di contemperare l’esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato.
La segnalazione di un credito come “sofferenza” ha l’effetto, nei confronti degli altri partecipanti al sistema informativo, di un campanello d’allarme che nella generalità dei casi si concretizza nella difficoltà di accesso al credito e nel discredito presso il circuito bancario. Infatti, se è vero che la segnalazione alla CR non vincola i partecipanti in ordine alle scelte circa la concessione di nuovi affidamenti o relativamente alla gestione dei rapporti in corso, nella prassi, di fronte alla segnalazione di “sofferenza”, le banche tendono a negare l’accesso al credito al soggetto segnalato. In tal modo, si può innescare una vera e propria crisi di liquidità per il soggetto segnalato.
D’altra parte, sia nella fase istruttoria che al momento della trasmissione dei dati non è previsto alcun contraddittorio con il cliente, il quale, di solito, viene a conoscenza dell’avvenuta appostazione “a sofferenza” solo nel momento in cui altri istituti di credito gli comunicano il recesso dagli affidamenti già concessi o rifiutano di concedergli nuove linee di credito.
È evidente quindi che circa i criteri per classificare un credito a sofferenza si è soffermata l’attenzione degli interpreti e della giurisprudenza, date le gravi conseguenze che l’appostazione a sofferenza comporta per il soggetto segnalato.
Secondo le Istruzioni, la categoria “sofferenze” comprende “l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario”. Le Istruzioni specificano che si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.
Le Istruzioni prevedono poi che l’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario circa la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza
Le indicazioni contenute nelle Istruzioni sono state integrate dalla giurisprudenza, la quale a più riprese ha precisato quali sono i presupposti affinché un credito sia segnalato a sofferenza nella CR.
In particolare, secondo l’orientamento della Cassazione, l’apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo. La comunicazione alla CR deve infatti scaturire da un esame approfondito non tanto del singolo rapporto di credito intrattenuto con l’istituto di credito, ma dell’intera situazione economica e patrimoniale del debitore, e dunque deve fondarsi su una valutazione globale dello stato economico del soggetto, che faccia presagire gravi ripercussioni nella generalità dei rapporti di credito.
Non è quindi ritenuta legittima una segnalazione che risulti essere fondata soltanto sul presupposto dell’inadempimento o del mero ritardo nel pagamento del credito, non rilevando a tal fine la mera manifestazione di volontà del debitore di non voler adempiere, se giustificata da una seria contestazione dell’esistenza del credito vantato dalla banca.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, ai fini della segnalazione in sofferenza alla CR, lo stato di insolvenza deve essere interpretato in modo più ampio e meno grave rispetto all’insolvenza fallimentare, ovvero non deve essere inteso quale situazione di incapienza o di definitiva irrecuperabilità, bensì come grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto. Ciò che rileva è, in altri termini, la situazione oggettiva di incapacità finanziaria del soggetto, ovvero l’incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.
In ogni caso, i gravi pregiudizi che la segnalazione può determinare per il soggetto segnalato, impongono alla banca o all’intermediario finanziario di valutare attentamente ed in buona fede, tutti i dati a sua disposizione prima di effettuare la comunicazione alla CR. La giurisprudenza ha infatti più volte affermato che il giudizio prognostico che la banca è chiamata a svolgere, avendo natura delicata e complessa, deve essere guidato da estremo rigore nella selezione e nell’apprezzamento dei dati e deve essere svolto applicando i criteri di ragionevolezza, trasparenza, linearità e univocità.
4. I presupposti di legittimità delle segnalazioni a sofferenza
Le segnalazioni a sofferenza presso la CR sono legittime solo se sussistono precisi presupposti formali e sostanziali, che hanno costituito oggetto di attenta analisi da parte degli interpreti e della giurisprudenza.
La segnalazione a sofferenza in CR deve infatti avvenire nel rispetto delle condizioni di legittimità e solo ove ne ricorrano i presupposti di legge. L’erroneità o illegittimità di una segnalazione in CR espone l’intermediario al risarcimento di tutti i danni subìti dal cliente (v. par. 5).
L’intermediario, potendo incidere con la propria condotta sulla sfera degli interessi giuridicamente protetti del cliente, è tenuto ad esercitare il proprio potere in modo da salvaguardare gli interessi di quest’ultimo, sino a che ciò non comporti un proprio apprezzabile sacrificio, che deve comunque intendersi alla luce della circostanza che la segnalazione in CT rappresenta pur sempre un obbligo imposto all’intermediario dalla normativa di settore.
4.1 Il preavviso al soggetto segnalando
Sotto il profilo formale-procedurale, viene in rilievo l’obbligo per banche e intermediari di informare il cliente prima di effettuare la segnalazione a sofferenza. Tale obbligo è finalizzato a consentire all’interessato di essere informato della variazione in senso peggiorativo delle informazioni che lo riguardano presso la CR, anche alla luce delle possibili conseguenze dannose che possono derivare dalla segnalazione a sofferenza, e di consentirgli l’adempimento della prestazione.
L’obbligo di informazione preventivo a carico dell’intermediario per le segnalazioni negative in CR è previsto da diverse previsioni normative, a seconda della qualifica soggettiva attribuita al cliente e del destinatario pubblico o privato della segnalazione. In particolare, tale obbligo è stabilito:
- per i clienti consumatori (ovvero, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. b, TUB, “una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale eventualmente svolta”), dall’ 125, comma 3, TUB, secondo cui “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”;
- ancora per i clienti consumatori, dall’ 4 della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, secondo cui “Il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del TUB, va informato quando, per la prima volta, viene classificato ‘negativamente’ (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione ‘negativa’ (…) La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere. (…) Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può — se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento — preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione”;
- per le segnalazioni alle SIC effettuate con riferimento a qualsiasi persona fisica, dall’ 5, comma 6, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, secondo cui “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.
La Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 precisa altresì che “l’informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell’intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L’invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi”.
Secondo la giurisprudenza prevalente, per quanto concerne le segnalazioni alla CR della Banca d’Italia, il mancato adempimento del dovere di preavviso al cliente consumatore, previsto dell’art. 125, comma 3, TUB e dell’art. 4 della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, provoca l’illegittimità della segnalazione, che deve essere pertanto cancellata dalla CR, salvo il risarcimento del danno sofferto dal consumatore illegittimamente segnalato.
L’obbligo di preavviso è infatti ritenuto dalla la giurisprudenza espressione dei doveri di correttezza e buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente l’obbligo di preavviso non costituisce un mero adempimento formale, ma consente al cliente di adoperarsi, se nelle condizioni per farlo, per evitare la segnalazione ed i suoi correlati effetti pregiudizievoli. L’invio del preavviso è infatti un requisito indefettibile per la validità della segnalazione in CR, avendo lo scopo di consentire al segnalando di interloquire con la banca circa la legittimità della segnalazione, oltre che lo scopo generale di tutelare la trasparenza e la correttezza delle banche dati creditizie.
Secondo la giurisprudenza prevalente, il preavviso ha carattere ricettizio, in quanto si considera assolto soltanto quando la comunicazione da parte dell’intermediario abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salvo che quest’ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Nel caso invece del cliente non consumatore (professionista), l’omissione dell’obbligo informativo non determina di per sé l’illegittimità della segnalazione, e, pertanto, pur in assenza di preavviso non può configurarsi un diritto del cliente ad ottenere la cancellazione, bensì solo al risarcimento dei danni eventualmente causati da tale omissione.
Secondo la giurisprudenza costante, inoltre, l’onere della prova circa l’avvenuto invio del preavviso al cliente è in capo all’intermediario; in caso di contestazione sull’effettivo invio del preavviso, è quindi la banca a dover dimostrare di aver effettivamente portato a conoscenza del destinatario l’informazione circa l’imminente segnalazione.
Anche per quanto concerne le SIC, secondo la giurisprudenza prevalente obbligo di preavviso previsto dal Codice di condotta costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione.
4.2 La “sofferenza”
Sotto il profilo sostanziale, come si è esposto (v. par. 3) l’intermediario può procedere alla segnalazione in CR solo dei crediti in sofferenza. A tal fine, l’intermediario non può considerare unicamente il singolo rapporto inerente il credito oggetto di segnalazione, né può considerare solo il singolo inadempimento, ma deve operare una valutazione complessiva della situazione del soggetto segnalato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che resta estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.
L’appostazione a sofferenza non richiede, però, una previsione di perdita del credito, e dunque, ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro, purché, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.
Occorre pertanto una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica, senza che abbia rilevanza l’incapienza o la definitiva irrecuperabilità del credito.
A tal fine, l’intermediario deve accertarsi se già esistano presso la CR altre segnalazioni a carico del cliente, e reperire ed analizzare, con la massima diligenza professionale (ex art. 1176 co. 2 c.c.), quelle informazioni che un avveduto operatore del settore raccoglie prima di concedere credito (eventuali protesti, pignoramenti, decreti ingiuntivi o formalità pregiudizievoli a carico del cliente). L’intermediario deve altresì valutare le capacità reddituali del soggetto e le garanzie patrimoniali (ex art. 2470 c.c.) del cliente (presenza di immobili, crediti da riscuotere etc.), in relazione all’entità del credito vantato.
In questo senso, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza del requisito patrimoniale richiesto ai fini dell’appostazione a sofferenza in presenza di elementi quali il continuo godimento di affidamenti da parte di altri istituti di credito, l’ottenimento di un ingente finanziamento da parte di un’altra banca, la situazione di pareggio tra attivo e passivo in bilancio, ovvero il fatto che l’intermediario abbia tollerato nel corso del rapporto i reiterati sconfinamenti dell’affidato e lo abbia perciò ritenuto affidabile dal punto di vista creditizio.
In definitiva, l’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, deve esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.
Per quanto concerne le contestazioni del cliente in merito al credito di cui alla sofferenza, la giurisprudenza prevalente ritiene che l’intermediario debba valutare – da un punto di vista oggettivo – la fondatezza della contestazione posta a base del rifiuto di adempiere e – da un punto di vista soggettivo – la buona fede del cliente. Si tratta di un ulteriore profilo di discrezionalità in capo all’intermediario, incentrato sulla valutazione di fondatezza delle eccezioni avversarie e della buona fede della controparte contrattuale, che si aggiunge alla valutazione del presupposto relativo alla complessiva situazione patrimoniale del cliente.
Qualora l’intermediario ritenga fondata la contestazione del cliente, con una valutazione di soccombenza probabile in un eventuale giudizio, lo stesso non può assumere iniziative unilaterali idonee a recare un pregiudizio al cliente, e deve quindi astenersi dalla segnalazione a sofferenza.
Qualora la contestazione del cliente in ordine al rapporto oggetto di segnalazione venga fatta valere di fronte un’autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, mediatore ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela), l’esistenza della contestazione deve essere indicata nella segnalazione, dal momento in cui l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza della controversia in via giudiziale o stragiudiziale.
5. Il risarcimento del danno da segnalazione illegittima alla CR
L’illegittima segnalazione a sofferenza presso la CR è idonea a determinare, in capo al segnalato, una lesione alla sfera giuridica del debitore potenzialmente di notevole gravità, poiché comporta la possibile esclusione del segnalato dal credito bancario o comunque la difficoltà se non impossibilità di accedervi.
La responsabilità dell’intermediario, in tal caso, assume le caratteristiche di c.d. responsabilità da inesatte informazioni che si connota, sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento nei confronti del cliente.
Dato che il sistema informativo della CR è finalizzato a consentire a tutti gli aderenti del circuito bancario la possibilità di valutare i rischi dell’affidamento richiesto, l’eventuale segnalazione di una posizione a sofferenza, con connessa rilevante difficoltà di andare a verificare le effettive cause, comporta infatti un immediato danno alla reputazione del cliente con connesso potenziale e verosimile effetto a catena di mancati affidamenti o, peggio, la revoca immediata dei prestiti già concessi.
Il danno che legittima la pretesa risarcitoria del cliente illegittimamente segnalato può essere:
- un danno patrimoniale;
- un danno non patrimoniale.
Il danno patrimoniale derivante dalla segnalazione illegittima può consistere, secondo le regole generali di diritto comune, sia nel danno emergente, ossia nella perdita subita, sia nel lucro cessante, consistente nella c.d. perdita di chance.
La segnalazione in CR può compromettere la possibilità del segnalato di ottenere nuovo credito e comunque determinare tensione nei rapporti tra lo stesso ed il sistema bancario e creditizio. Infatti, a seguito della iscrizione presso la CR, diviene più difficile per il soggetto segnalato instaurare nuovi rapporti con gli istituti di credito al fine di ottenere nuove risorse. Inoltre, a seguito della segnalazione in CR è probabile che gli istituti di credito, anche diversi da quello originariamente segnalante, richiedano al segnalato il rientro immediato dell’esposizione debitoria, preoccupati dalla intervenuta conoscenza della situazione di difficoltà che ha determinato la segnalazione a sofferenza.
L’impossibilità di ottenere nuovo credito e la necessità di provvedere ad un rientro immediato è fonte di pregiudizio patrimoniale, sotto il profilo del danno emergente, quando comporta lo smobilizzo di capitali per far fronte alle richieste di rimborso non giustificate. Al contempo, essa può assai facilmente tradursi in un lucro cessante, quando impedisce di portare a termine affari già avviati oppure di concludere nuovi affari che altrimenti il soggetto sarebbe riuscito a concludere. La segnalazione illegittima può addirittura determinare il dissesto della impresa segnalata fino al limite del suo fallimento.
Tuttavia, il danno patrimoniale deve essere rigorosamente provato dal soggetto illegittimamente segnalato, il quale deve dimostrare la perdita patrimoniale e il mancato guadagno, quale la perdita di altre occasioni, lo smobilizzo di fondi, l’impossibilità di operare per il soggetto segnalato in correlazione con il suo fatturato ordinario o medio, la perdita di clienti, il rifiuto di altri intermediari finanziari di concedere credito.
Tale dimostrazione può presentare difficoltà, dato che il soggetto leso deve dimostrare che il danno è conseguenza immediata e diretta della segnalazione illegittima. In particolare, la giurisprudenza prevalente richiede la prova di un duplice nesso di causalità, quello tra condotta illecita e contrazione dei finanziamenti o perdita di accesso al credito e quello tra contrazione dei finanziamenti o perdita accesso al credito e il danno, ovvero il peggioramento dell’andamento economico del segnalato.
La prova di questo secondo nesso non è automatica conseguenza della prova del primo, potendo la contrazione o perdita non avere effetto (qualora ad esempio una società sia florida, con buone riserve), ovvero avere un effetto che si sarebbe comunque prodotto a causa dello stato avanzato di crisi dell’impresa segnalata. Per il segnalato non è quindi sufficiente la prova dell’impossibilità di accedere al credito presso altri istituti, dovendo provare il beneficio economico che avrebbe ottenuto dall’impiego del denaro non erogato, ovvero il danno prodotto dall’indisponibilità del credito.
Il danno non patrimoniale consiste nella lesione alla reputazione e all’immagine personale e professionale del soggetto segnalato e nella conseguente diminuzione della credibilità finanziaria del soggetto rispetto all’intero sistema bancario. La segnalazione presso la CR è suscettibile di determinare una lesione all’immagine del soggetto segnalato: esso infatti viene individuato come un cattivo pagatore. Tale danno viene ritenuto risarcibile anche in capo ad una persona giuridica illegittimamente segnalata.
Anche il danno non patrimoniale deve essere dimostrato dal soggetto illegittimamente segnalato, quantomeno nell’an. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, l’esistenza di un danno non patrimoniale non può essere ritenuta in re ipsa, cioè non può discendere automaticamente dalla segnalazione illegittima in CR, ma occorre la dimostrazione specifica della lesione alla propria immagine e sfera giuridica, determinata per effetto della iscrizione nella banca dati.
A tal proposito, viene esclusa la risarcibilità di un danno non patrimoniale in presenza di un soggetto che, già prima o comunque a prescindere dalla segnalazione, potesse considerarsi un “cattivo pagatore”, perché in tal caso la sua reputazione non può ritenersi in alcun modo compromessa anche a seguito della segnalazione.
Per determinazione del quantum del risarcimento del danno non patrimoniale è tuttavia possibile ricorrere a criteri di valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., una volta che sia stata dimostrata l’effettiva esistenza del danno stesso.
6. Il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c.
Il soggetto che si ritenga danneggiato a seguito di un’illegittima segnalazione può agire in via cautelare urgente attraverso un ricorso ex art. 700 C.p.c., chiedendo (in modo celere e in via anticipata rispetto agli effetti della sentenza di merito) la cancellazione della segnalazione in CR.
Come è noto, per l’emissione di un provvedimento cautelare occorre la sussistenza dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi il primo come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e il secondo come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Per quanto concerne il fumus boni iuris, ovvero la fondatezza del diritto del ricorrente, occorre dimostrare che la segnalazione in CR sia avvenuta in assenza dei presupposti, formali o sostanziali, che la legittimano (v. par. 4). A tal fine, il ricorrente dovrà quindi dimostrare di non avere avuto ricevuto dall’intermediario il preavviso (v. par. 4.1) e/o di non trovarsi nella situazione economico-patrimoniale che legittimasse la segnalazione a sofferenza (v. par. 4.2).
Con riferimento al periculum in mora, ovvero la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in capo al ricorrente, la giurisprudenza prevalente ritiene che la segnalazione a sofferenza in CR – almeno qualora il segnalato sia un imprenditore commerciale – sia potenzialmente dannosa in sé, e che quindi il danno derivante dalla segnalazione stessa sia in re ipsa.
Occorre altresì che lo strumento cautelare sia connotato dal carattere della residualità, ovvero il rimedio processuale di cui all’art. 700 c.p.c. può essere introdotto solo laddove l’esigenza di tutela che esso mira a soddisfare non possa essere soddisfatta mediante il ricorso agli istituti cautelari tipici.
In proposito, secondo la giurisprudenza prevalente difetta il requisito della residualità qualora la cancellazione della segnalazione presso la CR venga richiesta in funzione della tutela del trattamento dei dati personali (di cui è garante il gestore della Centrale rischi), in considerazione dell’esistenza del rimedio cautelare tipico previsto dagli artt. 10 e 5 D.lgs. n. 150 del 2011. Il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere invece promosso quando la cancellazione della segnalazione sia richiesta in ragione della tutela dei diritti violati da una erronea segnalazione da parte dell’istituto di credito delle posizioni debitorie del cliente o della condizione di sofferenza dello stesso.
7. La tutela davanti all’Arbitro Bancario Finanziario
È altresì possibile possibilità per il cliente segnalato in CR di fare ricorso all’ all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e cioè al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari, istituito nel 2009 ai sensi dell’art. 128-bis TUB e competente ad esaminare le controversie tra clienti, da un lato, e, dall’altro lato, banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB.
Come noto, l’ABF è stato concepito come un’opportunità di tutela alternativa per consentire al cliente di ottenere una decisione della controversia da un organismo indipendente e imparziale, in modo più semplice, rapido ed economico rispetto alla tutela offerta dal giudice ordinario. Le controversie sottoposte all’ABF sono esaminate da un organo decidente articolato in 7 diversi collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) la cui competenza è ripartita in ragione del domicilio del cliente.
Il cliente può rivolgersi a tale meccanismo di tutela alternativo al fine di domandare l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (senza alcun limite di importo), nonché ottenere il riconoscimento di somme di denaro (in tal caso, però, per importi non superiori a Euro 100.000). Un soggetto che ritenga di essere stato erroneamente segnalato può quindi chiedere all’ABF di accertare l’illegittimità della segnalazione e ordinare all’intermediario di procedere alla sua cancellazione, oltre alla condanna dell’intermediario al risarcimento (nel limite di 100.000 Euro) dei danni eventualmente subiti per effetto di una segnalazione non corretta.
Costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’ABF la presentazione da parte del cliente di un apposito reclamo scritto all’intermediario. Nel caso in cui l’intermediario non abbia risposto al reclamo scritto nel termine di 30 giorni o la risposta sia considerata insoddisfacente dal cliente, quest’ultimo può presentare direttamente – e cioè anche senza l’assistenza di un avvocato – ricorso all’ABF entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
Le pronunce dell’ABF non producono di per sé effetti vincolanti in capo alle parti né sono suscettibili di essere portate a esecuzione forzata. In tale ottica la pronuncia dell’ABF costituisce una proposta di soluzione di una controversia – relativa ad un rapporto bancario/finanziario – che le parti sono libere di accettare o meno, ma che normalmente accettano per via della garanzia di affidabilità derivante dalla essenziale formalizzazione del procedimento, dall’alto grado di attendibilità della soluzione, ricavabile a sua volta dalla composizione dell’organismo e dalle conseguenze indirette che, in particolare all’intermediario, potrebbero derivare dalla mancata ottemperanza.
Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, la vincolatività “di fatto” della decisione è assicurata dall’apparato sanzionatorio reputazionale in cui l’intermediario incorre in caso di inadempimento, rappresentato dalla pubblicazione della notizia di inadempimento sul sito internet dell’ABF.
In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per le parti non soddisfatte dalla decisione di rivolgersi al giudice ordinario.
Avv. Valerio Pandolfini
FAQ – Domande frequenti
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