L’esdebitazione
L’esdebitazione, che consiste nella cancellazione dei debiti residui a carico di un soggetto che abbia subito una procedura concorsuale, ha acquistato negli ultimi anni una crescente importanza. Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, entrata in vigore il 15 luglio 2022, ha notevolmente modificato l’istituto rispetto alla legge fallimentare, prevedendo il diritto del debitore di ottenere l’esdebitazione entro tre anni dall’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, ed estendendo la possibilità di accesso all’esdebitazione, prima riservata ai soli imprenditori individuali e alle persone fisiche soggette alla disciplina sul sovraindebitamento, ad ogni debitore nei confronti del quale sia aperta una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, comprese le società e gli altri enti.
1. Genesi, finalità e sviluppo normativo dell’esdebitazione
L’esdebitazione, che consiste sostanzialmente nella cancellazione dei debiti residui a carico di un soggetto che abbia subito una procedura concorsuale, ha acquistato negli ultimi anni una crescente importanza, soprattutto in seguito all’impulso del legislatore comunitario. L’istituto si basa sul principio che occorre garantire ai soggetti falliti o liquidati una c.d. second chance, che consente loro di essere liberati del fardello del debito, e quindi di recuperare la capacità di svolgere una nuova attività economica.
Per esdebitazione si intende la liberazione del soggetto (imprenditore o anche consumatore) dai debiti non onorati; l’effetto di tale procedura è quello di ottenere l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della liquidazione giudiziale (nuovo termine che ha sostituito il “fallimento”), nell’ambito di una procedura concorsuale che preveda la liquidazione dei beni. In altri termini il debitore fallito, che non abbia potuto ripianare integralmente i propri debiti attraverso il fallimento, può ugualmente – in presenza di determinate condizioni, “ripulire” completamente il suo profilo patrimoniale, rendendo di fatto non più esigibili i residui debiti che non siano stati soddisfatti in ambito fallimentare.
Nelle procedure fallimentari, infatti, spesso i creditori ammessi al passivo non vengono tutti soddisfatti integralmente; in base al sistema di graduazione dei crediti, vengono preferiti i creditori privilegiati (fra i quali i lavoratori e i creditori ipotecari, come ad es. le banche), e solo dopo vengono soddisfatti i creditori chirografari (cioè i creditori che per legge non hanno un diritto privilegiato) i quali spesso non ottengono, in tutto o in parte, il soddisfacimento del proprio credito. Tuttavia, anche se i beni dell’attivo fallimentare non sono sufficienti a soddisfare tutti i crediti ammessi al passivo, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore, relativamente alla parte dei loro crediti rimasta insoddisfatta nell’ambito della liquidazione giudiziale.
Questa perdurante responsabilità per i propri crediti anteriori impedisce, di fatto, al debitore di avviare una nuova iniziativa imprenditoriale, anche dopo la chiusura della procedura fallimentare, essendo improbabile che possa conseguire le risorse per soddisfare i debiti pregressi e rimanendo esposto alle azioni esecutive e cautelari dei creditori concorsuali fino alla loro integrale soddisfazione. Il peso dei debiti pregressi produce così effetti negativi a livello macroeconomico, rappresentando una deterrente rispetto al reinserimento dell’imprenditore nel tessuto economico.
Per assicurare un ragionevole equilibrio tra l’interesse dei creditori concorsuali e l’interesse del debitore e del sistema economico generale, si consente al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale di conseguire, a determinate condizioni ed entro limiti ben definiti, la liberazione dai debiti anteriori non soddisfatti nella procedura. Questa è la funzione svolta dall’istituto della esdebitazione, che consiste appunto nella liberazione dai debiti e nella conseguente inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale.
L’istituto dell’esdebitazione ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento con le modifiche che il d.lgs. n. 5/2006 ha apportato agli artt. 142 e ss. della legge fallimentare, essendo stato previsto che una persona fisica già fallita e dotata di particolari requisiti soggettivi (quali non aver commesso atti di frode ai danni dei creditori, non aver ommesso reati fallimentari o di tipo “economico” e l’aver cooperato con gli organi della procedura) e oggettivi (quali l’aver soddisfatto almeno in parte i propri creditori) potesse ottenere un provvedimento dichiarativo della non esigibilità dei debiti non soddisfatti nel corso della procedura fallimentare.
L’importanza dell’esdebitazione è poi cresciuta quando, a seguito dell’art. 14 – terdecies della L. n. 3/2012 , la stessa è stata applicata anche alle persone fisiche “non fallibili”, come i consumatori, i professionisti e le piccole imprese “sotto soglia”, nell’ambito della disciplina del sovraindebitamento.
La successiva direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 (c.d. Direttiva Insolvency) ha ulteriormente promosso la liberazione dai debiti in tempi rapidi del debitore onesto e meritevole (discharge), in modo da consentire la ripartenza della sua attività (fresh start) a beneficio dell’intero sistema economico. In particolare, la direttiva ha stabilito che “nelle procedure che non comprendono un piano di rimborso, i termini per l’esdebitazione dovrebbero decorrere al più tardi dalla data dell’adozione, da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa, della decisione di apertura della procedura o dalla data della determinazione della massa fallimentare” (considerando n. 76), affermando altresì che ” l’esdebitazione interale (deve essere assicurata) dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni”, con delle deroghe “quando il debitore è disonesto o ha agito in mala fede” (considerando n. 78).
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019, di seguito il “Codice”), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha modificato e rafforzato l’istituto rispetto alla legge fallimentare, disciplinando in modo compiuto e organico, in attuazione dei principi della Direttiva Insolvency, e sostituendo la disciplina di cui alla L. n. 3/2012.
In particolare, il Codice prevede il diritto del debitore di ottenere l’esdebitazione entro tre anni dall’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. L’esdebitazione, inoltre, opera alla chiusura della procedura anche se essa è dichiarata prima della scadenza del termine di 3 anni (c.d. esdebitazione anticipata). Altra importante novità introdotta dal Codice è costituita dalla estensione della possibilità di accesso all’esdebitazione, prima riservata ai soli imprenditori individuali e alle persone fisiche soggette alla disciplina sul sovraindebitamento, ad ogni debitore nei confronti del quale sia aperta una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, comprese le società e gli altri enti.
In questo articolo ci occuperemo dell’esdebitazione dei soggetti ammessi a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale o controllata): per l’esdebitazione dei soggetti ammessi a procedure di sovraindebitamento, si rimanda all’articolo sulle procedure di sovraindebitamento.
2. Oggetto e ambito di applicazione dell’esdebitazione
L’esdebitazione opera con riferimento a tutti i crediti concorsuali, ovvero per tutti i crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura fallimentare. Vi è, però, una differenza a seconda che il creditore abbia o meno proposto istanza di insinuazione al passivo fallimentare: nel primo caso, infatti, per effetto dell’esdebitazione il creditore null’altro può pretendere dal debitore oltre a quello che abbia ricevuto in sede di procedura fallimentare; nel secondo caso, invece l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2 del Codice).
L’esdebitazione determina l’inesigibilità nei confronti del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti, con la conseguenza che i creditori rimasti insoddisfatti non potranno agire giudizialmente nei confronti del debitore spesso per ottenerne il pagamento. Si tratta tuttavia di inesigibilità e non di estinzione; pertanto, resta salva la possibilità per i ceditori di agire nei confronti dei coobbligati dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso del debitore, per ottenere il pagamento della parte rimasta insoddisfatta dal loro credito nell’ambito della procedura cui è stato sottoposto il patrimonio del debitore.
Con l’esdebitazione vengono anche meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 278, comma 1 del Codice). Si consente così ad un soggetto di essere rieletto come amministratore di società (ai sensi dell’art. 2382 c.c.) come pure di poter esercitare una professione subordinata all’iscrizione ad un determinato albo (ad es. avvocato, titolare di farmacia, geometra etc.), di assumere l’ufficio di tutore, curatore, giudice popolare, esattore delle imposte, etc.
Alcuni crediti restano, tuttavia, esclusi dall’esdebitazione, in ragione della particolare natura degli stessi o delle specifiche esigenze di tutela del creditore. In particolare, non sono soggetti ad esdebitazione (art. 278, comma 7 del Codice):
- gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Possono beneficiare dell’esdebitazione sia persone fisiche, sia società (di persone o di capitali), sia altri enti, sottoposti a liquidazione giudiziale. Se si tratta di una società o altro ente, le condizioni per l’esdebitazione devono sussistere nei confronti di tutti i soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (art. 278, comma 5 del Codice). Pertanto, la mancanza delle condizioni con riferimento anche ad uno dei soci o amministratori preclude il beneficio per la società e per tutti gli altri soci.
L’esdebitazione risulta utile soprattutto per due categorie di debitori: le persone fisiche e le società con soci illimitatamente responsabili. Le persone fisiche che per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale subiscono lo spossessamento e la successiva liquidazione dei loro beni possono liberarsi dei debiti concorsuali non soddisfatti nella procedura ed eventualmente riprendere una nuova attività imprenditoriale “da zero”, senza patrimonio pregresso, ma anche senza debiti pregressi. D’altra parte, l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono automaticamente beneficiare dell’effetto esdebitatorio prodottosi nei confronti della società.
Meno utile risulta l’esdebitazione per le società di capitali, in quanto i soci potrebbero più agevolmente costituire una nuova società invece di proseguire con la società precedente, presumibilmente priva di patrimonio dopo l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale. In ogni caso, grazie all’esdebitazione i soci potrebbero decidere di proseguire l’attività con la società esdebitata, pur se priva di patrimonio, qualora vi sia un valore della struttura organizzativa in quanto tale, che giustifichi tale scelta.
3. Le condizioni per l’esdebitazione
L’esdebitazione è subordinata alla esistenza di alcune condizioni, sia temporali, sia oggettive. Non si tratta, infatti, di una conseguenza automatica e generale della liquidazione giudiziale, potendo operare solo quando sono presenti tutte le condizioni di legge previste e nel rispetto del procedimento su cui ci soffermeremo di seguito.
Per quanto riguarda le condizioni temporali, ai sensi dell’art. 279, comma 1, del Codice il debitore ha diritto (sempre che sussistano le condizioni oggettive) a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
Per quanto riguarda le condizioni oggettive, l’esdebitazione è concessa solo al debitore meritevole. La nozione di meritevolezza è basata sulla condotta del debitore, sia antecedente rispetto alla procedura, sia tenuta nel corso della stessa, e la valutazione è ancora alla presenza di alcune condizioni positive (che devono sussistere) e negative (che non devono sussistere).
In particolare, ai sensi dell’art. 280 del Codice il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o vi è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, il beneficiario può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
- non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e documenti necessari per il suo buon andamento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Tali requisiti devono essere presenti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti delle società debitrici, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura della procedura liquidatoria. In questo caso, come si è accennato, l’accesso al beneficio della esdebitazione avrà efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Non è invece condizione per l’esdebitazione il soddisfacimento almeno parziale dei ceditori anteriori nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale. Pertanto, ogni imprenditore meritevole, indipendentemente dall’entità del suo patrimonio sottoposto a procedura, può conseguire la liberazione dai propri debiti anteriori.
4. Il procedimento di esdebitazione
Il procedimento di accesso all’esdebitazione è diverso a seconda della procedura cui è soggetto il debitore. Nel caso di liquidazione giudiziale, il Tribunale dichiara l’esdebitazione, sentiti gli organi della procedura e verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge:
- contestualmente alla chiusura della procedura, anche se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono alcuni giudizi e i procedimenti relativi alla liquidazione, come è consentito dall’art. 234 del Codice; oppure
- su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (anche se non sia ancora intervenuta la chiusura).
Il decreto con il quale il tribunale pronuncia l’esdebitazione viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero e ai creditori non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo entro 30 giorni. Il decreto che nega l’esdebitazione deve invece essere notificato al debitore, essendo anch’egli legittimato a proporre reclamo.
L’esdebitazione non incide su eventuali riparti sopravvenuti all’esito dei giudizi e delle procedure esecutive promosse dalla curatela tali giudizi; l’eventuale maggior riparto dovrà essere distribuito tra i creditori. Non sono invece regolati gli effetti sulla procedura per quanto concerne lo spossessamento e i beni sopravvenuti, nell’ipotesi in cui l’esdebitazione sia dichiarata senza che intervenga la chiusura della liquidazione.
Nel caso di liquidazione controllata, compresa quella di società qualificabili come imprenditori minori e agricoli, l’esdebitazione opera di diritto, a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, senza necessità di presentare un’apposita istanza.
Ulteriore condizione di accesso al beneficio dell’esdebitazione in caso di liquidazione controllata, oltre a quelle, sopra descritte, previste in via generale dell’art. 280 del codice, è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il decreto che consenta o neghi l’esdebitazione è reclamabile entro trenta giorni dal pubblico ministero, dai creditori (tutti, anche quelli soddisfatti) e dal debitore, cui è comunicato. L’esdebitazione del sovra indebitato, tuttavia, al fine di evitare ogni incertezza in merito, viene comunque dichiarata con decreto dal Tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere per le imprese o pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, in caso di consumatori e professionisti.
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Avv. Valerio Pandolfini
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