Il fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale comporta la separazione di determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) dal patrimonio di uno o entrambi i coniugi, ai quali viene impresso un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ai sensi dell’art. 170 c.c., i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere infatti aggrediti dai creditori dei coniugi per debiti che essi conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La funzione principale del fondo patrimoniale è dunque la tutela degli interessi familiari, anche esso se è per lo più utilizzato per difendersi dai creditori estranei alla famiglia.
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1. Cos’è il fondo patrimoniale e quali sono le sue finalità
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 e ss. c.c., i quali prevedono che un coniuge o un terzo possono destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale comporta dunque la separazione di alcuni determinati beni dal patrimonio di uno o entrambi i coniugi, imprimendo ai medesimi un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
I beni destinati al fondo costituiscono un patrimonio giuridico di destinazione che ha come obiettivo la sicurezza economica familiare per il soddisfacimento degli obblighi di assistenza materiale (art. 143 c.c.), di mantenimento, istruzione ed educazione della prole (art. 147 c.c.) e di contribuzione al mantenimento della famiglia (art. 315 c.c.). Infatti, ai sensi dell’art. 170 c.c. l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; il creditore non può quindi agire in esecuzione forzata sui beni del fondo e sui suoi frutti, per debiti che egli conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La funzione principale del fondo patrimoniale è dunque la tutela degli interessi familiari, anche esso se è per lo più utilizzato per difendersi dai creditori estranei alla famiglia. Il fondo patrimoniale dà luogo ad un patrimonio separato, sia da quello eventualmente in comunione legale tra i coniugi, sia dai patrimoni personali dei singoli coniugi, perché i beni che lo compongono sono sottratti al principio generale sancito dall’art. 2740 c.c., per il quale il debitore risponde per l’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
In altri termini, il fondo patrimoniale costituisce uno strumento di tutela e protezione del patrimonio dai rischi derivanti dall’attività lavorativa dei coniugi; il legislatore, attraverso la separazione del fondo, ha inteso privilegiare la tutela della famiglia rispetto alla tutela dei creditori il cui diritto sorge dall’attività lavorativa degli stessi.
2. I beni oggetto del fondo patrimoniale
Possono essere conferiti in un fondo patrimoniale solo i seguenti beni, elencati dall’art. 167 c.c.:
- immobili;
- mobili registrati;
- titoli di credito.
I beni immobili (l’abitazione principale e la seconda casa) costituiscono le principali tipologie di beni su cui viene costituito un fondo patrimoniale. Infatti, tali beni, normalmente ad alto valore unitario, sono quelli che i coniugi vogliono maggiormente tutelare e che essendo raramente compravenduti meglio si adattano, rispetto agli altri, alla costituzione di un vincolo di destinazione.
Con riferimento ai beni immobili e mobili registrati possono essere costituiti nel fondo patrimoniale non soltanto il diritto di proprietà bensì anche altri diritti reali di godimento quale la nuda proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e le servitù prediali. I beni mobili non registrati non possono essere conferiti nel fondo patrimoniale, in quanto non essendo soggetti ad alcun regime pubblicitario, è impossibile l’apposizione del vincolo per i terzi.
I titoli di credito, ai sensi dall’articolo 167, comma 4 c.c., per essere costituiti nel fondo patrimoniale devono essere nominativi con annotazione del vincolo di destinazione sul certificato o in altro modo idoneo.
Sono conferibili in fondo patrimoniale le azioni di S.p.A. e le quote di S.r.l., nonché i brevetti per invenzione industriale e i marchi. Non può essere invece conferita in fondo patrimoniale l’azienda, essendo deputata allo svolgimento dell’attività imprenditoriale che potrebbe essere del tutto scollegata con la funzione del soddisfacimento dei bisogni familiari. Possono, peraltro essere costituiti nel fondo i singoli beni aziendali, purché appartenenti ad una delle categorie elencate dall’art. 167 c.c.
3. Chi può istituire un fondo patrimoniale
Ai fini della costituzione del fondo patrimoniale, è condizione imprescindibile la sussistenza di un valido vincolo matrimoniale. Per “famiglia” si intende infatti quello “nucleare”, costituita dai coniugi e dai soggetti al cui mantenimento i coniugi sono tenuti: i figli (legittimi, naturali ed adottivi) minori di età, i maggiorenni non autonomi patrimonialmente, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo, sia già nati che sopravvenuti al tempo di costituzione del fondo patrimoniale. Nella nozione di famiglia non rientra invece la convivenza more uxorio, in quanto la costituzione del fondo patrimoniale sussiste in presenza o per il verificarsi successivo del vincolo coniugale.
Il fondo patrimoniale può quindi essere costituito solo da un coniuge, non da coppie di fatto o da soggetti non sposati che hanno figli (ad esempio single o vedovi).
Il regime patrimoniale che si realizza mediante la costituzione del fondo patrimoniale non incide sulla totalità dei beni e dei rapporti tra i coniugi, ma si inserisce e coesiste con il regime di comunione o di separazione dei beni scelto dagli stessi, il quale a sua volta non interferisce con la disciplina dell’istituto.
4. Come si costituisce un fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi per atto tra vivi. L’art. 167 c.c., con riferimento alla costituzione per atto tra vivi, impone la forma dell’atto pubblico. In caso di costituzione per atto tra vivi da parte di uno solo dei coniugi, si ha una liberalità non donativa, che si perfeziona con l’accettazione da parte dell’altro coniuge. Per quanto concerne gli atti successivi alla costituzione del fondo ovvero di un accrescimento del medesimo, non è richiesta la forma di atto pubblico, salvo che per i conferimenti di beni immobili.
Il fondo patrimoniale può essere inoltre costituito da un terzo, per testamento. In tal caso occorre distinguere a seconda che l’istituzione del fondo avvenga ad opera di un erede o a mezzo di legato: nel primo caso è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi anche quando il chiamato all’eredità sia uno solo di essi, mentre nel secondo caso non è prevista alcuna espressa accettazione ed ognuno dei coniugi può rifiutare il lascito, fatto salvo il diritto dell’altro al consenso previa autorizzazione giudiziale.
L’opponibilità ai terzi dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale è subordinata all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ad istanza del notaio che ha rogato l’atto. Parallelamente alla pubblicità della costituzione vi sono ulteriori forme di pubblicità relative alle diverse tipologie di beni che lo compongono; quindi per i beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri gli artt. 2647, comma 1, e 2685 del c.c. prevedono come obbligatoria la trascrizione dell’atto che ha costituito il fondo patrimoniale, mentre per i titoli di credito l’art. 167, ultimo comma, c.c. dispone che siano resi nominativi con annotazione del vincolo o altro modo idoneo.
5. L’amministrazione dei beni del fondo patrimoniale
Ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente.
Ai sensi dell’art. 168, ultimo comma, c.c. l’amministrazione del fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi; di conseguenza, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i coniugi, mentre il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione gli atti conservativi del fondo, quali ad esempio quelli necessari a garantire alla famiglia l’alloggio, il vestiario le cure mediche essenziali. Invece, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, tutti quegli atti che sono diretti a modificare la destinazione economica dei beni o ad apportarvi delle migliorie, così come gli atti di acquisto di nuovi beni da destinare al fondo e gli atti elencati all’art. 169 c.c. (alienazione, iscrizione di ipoteca, pegno o altri vincoli), salvo quanto diversamente previsto nell’atto di costituzione del fondo.
Nel caso in cui uno dei coniugi attui atti di amministrazione straordinaria senza il consenso dell’altro, ai sensi dell’art. 184 c.c. gli atti dispositivi di beni immobili o mobili registrati sono soggetti all’azione di annullamento mentre nel caso di vendita abusiva di titoli di credito, il coniuge che ha effettuato il negozio ha l’obbligo di reintegrazione del patrimonio.
In presenza di figli di minore età, la facoltà di disporre dei beni è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del tribunale, nei soli casi di necessità o utilità evidente
Ai sensi dell’art. 169 c.c., deve essere espressamente prevista nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale la possibilità di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessità o utilità evidenti. Pertanto:
- la deroga al principio dell’inalienabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale deve essere contenuta espressamente nell’atto costitutivo del fondo;
- in presenza di figli minori, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale;
- deve sussistere una necessità o utilità evidente, al fine della vendita di un bene conferito nel fondo patrimoniale.
6. Come cessa un fondo patrimoniale
Ai sensi dell’art. 171 c.c., il fondo patrimoniale cessa a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale (per morte, annullamento o divorzio); tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio; in tal caso, il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.
Poiché l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole di cui agli artt. 147 e 148 c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica – ovvero finché il mancato svolgimento di un’attività economica non dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso – il fondo patrimoniale è destinato a soddisfare esigenze anche dei figli maggiorenni non conviventi ed indipendenti economicamente.
Dall’ipotesi di cessazione del fondo a causa del venir meno del vincolo matrimoniale, deve tenersi distinta la fattispecie dell’estinzione del fondo a seguito della temporanea mancanza, in esso, dei beni che lo compongono; in quest’ultimo caso, il fondo potrà essere sempre ricostituito.
Si ritiene inoltre ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi, pur in presenza di figli minorenni.
7. I limiti di operatività del fondo patrimoniale
Come si è visto, ai sensi dell’art. 170 c.c., i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi per debiti che essi conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
L’art. 170 c.c. si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale. Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente, il divieto di esecuzione forzata nei confronti dei beni costituiti in fondo patrimoniale non è limitato ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la propria efficacia anche ai crediti sorti anteriormente alla costituzione del fondo, ferma restando in tale caso, la possibilità per il creditore di agire con revocatoria ordinaria o fallimentare qualora ne ricorrano i presupposti, per ottenere l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
L’esecuzione sui beni inseriti nel fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo tutte le volte che il creditore sia a conoscenza del fatto che i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Come precisato dalla giurisprudenza, il concetto di “bisogni della famiglia” non deve intendersi in modo restrittivo, ovvero come riferentesi alla soddisfazione esclusiva dei bisogni indispensabili e primari per l’esistenza della famiglia, ma ricomprende le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia in quanto entità non solo giuridica ma anche sociale. Si tratta quindi di una nozione piuttosto ampia, per la quale si esclude che i bisogni rilevanti siano soltanto quelli essenziali al nucleo, ma vi si ricomprendono anche altre esigenze funzionali alla vita della famiglia.
A tal proposito rilevano non solo ai bisogni oggettivi, ma anche a quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi, che comprendono sicuramente i bisogni biologici ma anche quelli di carattere sociale, tra cui gli oneri per il sostentamento, l’istruzione e l’educazione dei figli, le cure mediche, la formazione professionale di ciascun membro, il godimento di svaghi e un’adeguata vita di relazione, proporzionate alla posizione sociale della famiglia, rimanendo esclusi i bisogni aventi natura voluttuaria e caratterizzati da intenti meramente speculativi.
Sono inoltre escluse le esigenze la cui realizzazione può cagionare un danno alla persona o ritenute socialmente non meritevoli di tutela o potenzialmente dannose (come, ad esempio, debiti contratti per debiti di gioco o acquisto di stupefacenti).
Le obbligazioni assunte dai coniugi relativamente all’attività imprenditoriale o professionale non rientrano tra i bisogni familiari, in quanto il reddito che ne deriva è principalmente imputabile al coniuge titolare, il quale non ha nessun obbligo di destinarlo integralmente ai bisogni della famiglia, se per adempiere all’obbligo di contribuzione sancito dall’art. 143 c.c.
Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova circa l’estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore spetta al debitore; spetta quindi ai coniugi che si oppongono all’esecuzione fornire tale prova, avvalendosi anche delle presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 c.c.
I creditori che si ritengono potenzialmente lesi dalla costituzione del fondo patrimoniale possono ricorrere all’azione revocatoria ordinaria, chiedendo la revoca dell’atto con il quale il bene è stato fatto uscire dal patrimonio del debitore, al fine di potersi soddisfare sullo stesso bene.
I presupposti per l’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria variano a seconda che si tratti di atti anteriori o successivi al sorgere del credito e a seconda che l’atto sia a titolo gratuito o a titolo oneroso. Per la revoca degli atti anteriori al sorgere del credito è necessaria l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, mentre per gli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio. Per gli atti a titolo gratuito non si tiene conto dell’elemento psicologico del terzo, mentre per gli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo sia consapevole del pregiudizio e nel caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito la sua dolosa preordinazione.
L’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, tutte le volte che ne sussistono i presupposti, è possibile nel termine prescrizionale di 5 anni, che iniziano a decorrere da quando l’atto è stato compiuto; decorso questo termine, il fondo patrimoniale non risulta più validamente aggredibile da parte dei creditori.
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Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Recupero Crediti
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