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Il pegno non possessorio: un nuovo strumento di garanzia per le imprese

11 Settembre 2023/in News, Ristrutturazione azienda

Il pegno mobiliare non possessorio è un nuovo diritto reale di garanzia dei crediti commerciali, che può avere ad oggetto beni mobili, beni materiali o immateriali, destinati o derivanti dall’esercizio dell’impresa. Introdotto nel 2016 con lo scopo di superare l’inadeguatezza dei tradizionali istituti codicistici di accesso e tutela del credito, il pegno mobiliare non possessorio ha avuto una lunga gestazione. L’introduzione di tale nuova forma di garanzia ha la finalità di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, che potranno, così, ricorrere ad un finanziamento senza privarsi della materiale disponibilità dei beni su cui viene costituita la garanzia. Con il decreto del MEF n. 114 del 25 maggio 2021 sono state disciplinate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione e gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni. Il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia del 14 ottobre 2021 ha individuato le 25 categorie merceologiche dei beni mobili, materiali e immateriali assoggettabili al vincolo. Da ultimo, il provvedimento dell’aprile 2023 ha previsto le specifiche tecniche per la redazione degli atti costitutivi della garanzia da iscrivere nel registro informatico. Esaminiamo le caratteristiche di questa nuova forma di garanzia.

Indice

1. Il pegno mobiliare non possessorio come nuova forma di garanzia dei crediti commerciali.

L’art. 1 del D.L. n. 59/2016, convertito con modifiche dalla L. n. 119/2016, ha introdotto all’interno dell’ordinamento italiano una nuova figura di garanzia: il pegno mobiliare non possessorio, dedicato al finanziamento dell’impresa. La finalità del legislatore è quella predisporre uno strumento idoneo a superare l’inadeguatezza dei tradizionali istituti codicistici di accesso e tutela del credito, ritenuti eccessivamente statici, non rispondenti alle esigenze delle imprese e inadeguati ad affrontare le moderne sfide provenienti dai mercati.

Il pegno mobiliare non possessorio è stato dunque introdotto con lo scopo di conformare al sistema delle garanzie reali tipiche tutti i beni immateriali e materiali che rappresentano un valore patrimoniale dell’impresa. L’introduzione di tale nuova forma di garanzia ha la finalità di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, che potranno, così, ricorrere ad un finanziamento senza privarsi della materiale disponibilità dei beni su cui viene costituita la garanzia.

Tale nuova forma di garanzia è riservata esclusivamente agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, ai quali viene riconosciuta la possibilità di garantire crediti, presenti o futuri, inerenti all’esercizio dell’impresa, senza doversi privare della disponibilità dei beni sottoposti al vincolo pignoratizio e potendo continuare ad utilizzare gli stessi nel processo produttivo all’interno del quale sono tipicamente inseriti.

L’intervento rappresenta una significativa spinta verso l’ammodernamento del settore delle garanzie del credito; il nuovo istituto è infatti finalizzato a rilanciare lo sviluppo economico e facilitare l’accesso al credito, esigenze divenute ancora più attuali e impellenti con la profonda crisi economica che ha caratterizzato il paese in seguito agli eventi legati alla pandemia da Covid-19.

Numerosi sono i settori e le operazioni che possono beneficiare di tale strumento di garanzia; in particolare, quei settori industriali che impiegano processi caratterizzati da un elevato livello di trasformazione, come ad esempio il settore manifatturiero e quello dell’agro-alimentare.

L’istituto ha peraltro avuto una lunga gestazione. La disciplina introdotta dalla L. n. 119/2016 prevede infatti che, ai fini dell’opponibilità della nuova garanzia, questa debba essere iscritta all’interno del Registro dei pegni non possessori (il “Registro Informatico”), che permette di rendere manifesta all’esterno la sussistenza del vincolo, rendendolo opponibile ai terzi. La realizzazione del sopramenzionato Registro è stata demandata ad un apposito regolamento attuativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il regolamento attuativo ha visto la luce solo con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 114 del 25 maggio 2021, in vigore dal 25 agosto 2021, che ha disciplinato principalmente le modalità di iscrizione, consultazione, rinnovazione, cancellazione ed ha istituito il Registro Informatico, delegando l’Agenzia delle Entrate ad approvare le specifiche tecniche per il suo concreto funzionamento.

Da ultimo, con provvedimento del 12 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei titoli costitutivi del pegno mobiliare non possessorio nel nuovo Registro Informatico. Ad oggi, siamo in attesa di comunicazione da parte dell’’Agenzia delle Entrate dell’entrata in funzione del Registro Informatico, che dunque non è ancora operativo.

2. La disciplina del pegno non possessorio

Ai sensi dell’art. 1 del DL n. 59/2016, gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 14 ottobre 2021 individua le seguenti 25 categorie merceologiche dei beni mobili, materiali e immateriali assoggettabili al vincolo:

  • animali vivi e prodotti del regno animale;
  • piante e prodotti del regno vegetale;
  • grassi, oli e cere animali o vegetali;
  • prodotti delle industrie alimentari, bevande e tabacchi lavorati;
  • minerali e loro prodotti;
  • prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse;
  • materie plastiche, gomma e loro lavorati;
  • pelli, cuoio, pellicce e loro lavorati;
  • legno e suoi lavorati;
  • prodotti dell’industria cartaria e prodotti a stampa;
  • materie tessili e loro manufatti;
  • calzature ed altri accessori di abbigliamento;
  • materiali lapidei, ceramici, vetri e loro prodotti;
  • preziosi, gioielli e monete;
  • metalli comuni e loro lavorati;
  • macchinari industriali, macchine ed apparecchi meccanici ed elettronici;
  • macchine, macchinari e attrezzature per il trasporto;
  • strumenti ed apparecchi di ottica e misura; strumenti medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali
  • armi, munizioni, loro parti ed accessori;
  • mobili e complementi di arredo;
  • oggetti per sport o divertimento, loro parti ed accessori;
  • oggetti d’arte, da collezione o di antichità;
  • beni immateriali;
  • beni finanziari;
  • altri beni.

La categoria residuale degli “altri beni” aziendali dimostra che la normativa si applica a tutti i “pegni commerciali” già esistenti e che potranno essere creati in futuro dalla prassi degli affari dell’impresa, che abbiano ad oggetto beni aziendali, materiali o immateriali che non possono essere oggetto di spossessamento o che devono restare in uso al debitore o al terzo datore del pegno ed essere sottoposti al vincolo di garanzia opponibile ai terzi.

Il pegno non possessorio può avere ad oggetto beni mobili (anche immateriali) non registrati, esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo, purché destinati all’esercizio dell’impresa, oppure crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio. I beni assoggettabili al vincolo devono essere quindi, direttamente o indirettamente, destinati all’esercizio dell’impresa; analogamente, i crediti devono essere inerenti all’esercizio dell’impresa.

Il requisito della destinazione imprenditoriale del bene pignorato deve essere inteso in senso estensivo: è sufficiente che il bene rientri nel patrimonio aziendale, mentre non si richiede una indagine analitica e rigorosa circa l’utilizzo effettivo e in concreto del bene nell’ambito dell’attività d’impresa del concedente. In sostanza, sono inidonei alla garanzia solo i beni non compresi nell’azienda del costituente (art. 2555 c.c.).

L’art. 1 comma 2 del del DL n. 59/2016 prevede che:

  • se non diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati dal pegno;
  • in tal caso, il pegno di trasferisce, a seconda del caso, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia.

Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore deve preventivamente notificare al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno apposita intimazione, nonché dare avviso scritto della escutibilità del pegno anche agli altri eventuali titolari di pegno non possessorio trascritto sui medesimi beni.

Per escutere la garanzia, il creditore può procedere:

  • alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita; in tal caso il creditore dovrà informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e dovrà restituire contestualmente l’eccedenza. La vendita dovrà essere effettuata dal creditore tramite procedure competitive;
  • all’escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
  • ove previsto dal contratto di pegno e iscritto nel Registro, alla locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita; in questo caso il contratto dovrà prevedere i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione;
  • all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.

Inoltre, in caso di fallimento del debitore, il creditore può procedere all’escussione del pegno con una delle modalità sopra indicate dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.

Il pegno non possessorio, come quello civile, prevede l’autotutela esecutiva senza titolo con il controllo giurisdizionale solo eventuale dell’escussione, in modo da velocizzare il raggiungimento del risultato. Per l’escussione è richiesta, infatti, solo l’intimazione al debitore a pagare nel termine di cinque giorni il debito e gli accessori, con l’avvertimento che in mancanza il creditore procederà alla vendita del bene oggetto del pegno o all’appropriazione, che il creditore può chiedere quando l’atto di pegno preveda tale possibilità e stabilisca i criteri e le modalità di valutazione del valore dell’oggetto della garanzia.

3. Le caratteristiche del pegno mobiliare non possessorio

L’elemento che più di ogni altro differenzia il nuovo istituto dal modello tradizionale di pegno, disciplinato dagli artt. 2784 e ss. c.c., è rappresentato dall’assenza di spossessamento del debitore, che permette a tale soggetto di mantenere il possesso e la disponibilità di quanto pignorato, evitando così la sottrazione di beni necessari e/o funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa.

Come è noto, gli artt.  2784 e ss. c.c. prevedono che il pegno di beni mobili si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa (dunque, con lo spossessamento). Nel caso del pegno non possessorio, invece, al datore di pegno è consentito continuare ad utilizzare il bene costituito in garanzia, nel rispetto della sua destinazione economica, nonché trasformarlo nell’ambito dei relativi processi produttivi e disporre dello stesso. In tali ultimi casi, il pegno si trasferisce al prodotto risultante dalla trasformazione o al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia e quindi decorso di ulteriore termine ai fini revocatori.

Ulteriore elemento di rilievo è la naturale rotatività che caratterizza la garanzia non possessoria. Infatti, in assenza di pattuizioni di senso contrario, il debitore può liberamente disporre, alienare o trasformare l’oggetto della garanzia, nel rispetto della sua destinazione economica. In tal caso, il pegno si trasferisce automaticamente sul prodotto risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo ottenuto dalla cessione o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza effetti novativi sul rapporto sottostante.

La garanzia in esame risulta particolarmente flessibile, riconoscendo un ampio margine all’interno del quale può liberamente esplicarsi l’autonomia negoziale delle parti, ed è in grado di discostarsi in maniera più o meno significativa dal modello tradizionale assumendo caratteristiche anche molto divergenti tra loro a seconda di come le parti decidono di regolare il proprio rapporto.

Particolarmente innovativi risultano anche i meccanismi di escussione della garanzia, che introducono nell’ordinamento alcune ipotesi di autotutela esecutiva del creditore, espressione della volontà legislativa di favorire un rapido e sicuro recupero del credito per il finanziatore. Tali previsioni riconoscono al creditore, in caso di inadempimento della controparte, la facoltà di procedere autonomamente alla vendita del bene, alla riscossione o cessione del credito, alla locazione della cosa, o alla sua appropriazione.

Caratteri comuni con il pegno civilistico e con gli altri pegni speciali sono invece:

  • l’accessorietà della garanzia che segue il credito e ne subisce gli effetti, l’assolutezza, conseguenza del riconoscimento del potere del creditore di agire anche nei confronti dei successivi acquirenti del bene;
  • l’immediatezza, intesa come la possibilità di soddisfare il proprio interesse senza la cooperazione di altri soggetti.

4. Perfezionamento e opponibilità a terzi del pegno non possessorio

Ai fini del perfezionamento del pegno non possessorio sono richieste due formalità:

  • l’atto costitutivo, che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità;
  • l’iscrizione nel Registro Informatico.

L’impossibilità dello spossessamento dell’oggetto del pegno e la natura immateriale di parte dei beni individuati nelle categorie merceologiche implicano infatti che:

  • la costituzione della garanzia deve avvenire, a pena di nullità, mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 o provvedimento giudiziario;
  • per essere opponibile ai terzi, il vincolo deve essere iscritto nel Registro Informatico, con un procedimento simile a quello previsto per le garanzie reali immobiliari.

L’atto costitutivo di pegno, oltre ad includere informazioni relative ai creditori garantiti e ai debitori e/o terzi costituenti il pegno, deve altresì contenere:

  • una descrizione dettagliata dei beni concessi in garanzia;
  • l’indicazione delle obbligazioni garantite;
  • l’indicazione dell’importo massimo garantito.

L’opponibilità della costituzione della garanzia nei confronti di terzi è subordinata all’iscrizione della stessa nel Registro Informatico. La parte che richiederà l’iscrizione nel suddetto Registro o il suo rappresentante dovrà presentare al conservatore, per via telematica, la domanda di iscrizione sottoscritta digitalmente e contenere le informazioni relative al concedente, al concessionario della garanzia e al bene che forma oggetto di pegno, unitamente al titolo costitutivo del pegno.

L’iscrizione può eseguirsi solo in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente; contratto sottoscritto digitalmente; provvedimento dell’autorità giudiziaria.

L’iscrizione dura dieci anni ed è rinnovabile per mezzo di una nuova domanda di iscrizione che dev’essere conforme a quella della precedente formalità ed effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione dell’iscrizione può essere richiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e dal datore del pegno, ovvero domandata giudizialmente.

Dal momento dell’iscrizione, il pegno prende grado e diventa opponibile ai terzi, anche nelle procedure esecutive e concorsuali.

L’invio della domanda e la registrazione del titolo (cioè l’atto costitutivo del pegno o dal quale risultano le successive vicende che devono essere registrate) dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche. L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta ricezione del titolo e le informazioni riguardanti la registrazione del titolo attraverso apposite ricevute telematiche. Il certificato di eseguita formalità, sottoscritto digitalmente dal conservatore, viene restituito al richiedente con l’indicazione della data e del numero di iscrizione.

Avv. Valerio Pandolfini

Consulenza legale d’impresa

 

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