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Il factoring

Il factoring

27 Maggio 2022/in Contratti commerciali, News

Il factoring è il contratto con il quale un imprenditore (“cedente”) si impegna a cedere (pro soluto o pro solvendo) tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (“factor”) il quale, dietro corrispettivo, si impegna a gestire i crediti cedutigli, provvedendo a contabilizzarli, riscuoterli e a svolgere a favore dell’impresa cedente una serie di servizi accessori. Il factoring trae origine nella prassi commerciale dei paesi di common law, ed è stato specificatamente disciplinato dalla L. n. 52/1991, con la finalità di superare alcuni ostacoli posti dalla ordinaria disciplina codicistica della cessione dei crediti. Si tratta di un’operazione che può essere conclusa con varie finalità, tra le quali il finanziamento (potendo essere prevista contrattualmente l’anticipazione di parte del credito alla cedente), e la gestione del credito (data la presenza di prestazioni accessorie di consulenza e collaborazione da parte del factor).

Indice

1. Caratteristiche e funzione del factoring

Il factoring è il contratto con il quale un imprenditore (“cedente“) si impegna a cedere (pro soluto o pro solvendo) tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (“factor”) il quale, dietro corrispettivo, si impegna a gestire i crediti cedutigli, provvedendo a contabilizzarli, riscuoterli e a svolgere a favore dell’impresa cedente una serie di servizi accessori (di assistenza, consulenza, informazione etc.)..

Il factoring è un contratto caratterizzato da molteplici finalità, prestandosi a realizzare interessi dei contraenti eterogenei. La principale funzione economica del factoring è quella di dotare le imprese di uno strumento di finanziamento, che si attua mediante una operazione di cessione del credito, pro soluto o pro solvendo.

Spesso, infatti, il factor si impegna ad effettuare all’impresa cedente versamenti di somme in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, verso corresponsione di interessi, e si impegna inoltre a riscuotere i crediti cedutigli alla scadenza e a rimettere alla cedente le somme riscosse.

Attraverso il factoring le imprese riescono quindi a ottenere immediatamente dei capitali che, in alternativa, avrebbero riscosso solo alla scadenza del credito o che avrebbero difficoltà a riscuotere regolarmente (in particolare nei confronti della P.A.). Il factoring, quindi, rappresenta una forma di finanziamento complementare al credito bancario e una forma di garanzia del buon fine dei crediti commerciali.

Alternativamente, può essere previsto che il factor versi il corrispettivo all’impresa cedente solo al momento dell’adempimento del ceduto, ovvero (nell’ipotesi di mancato incasso) entro un termine predeterminato successivo alla scadenza. In quest’ipotesi, il contratto si caratterizza soprattutto per un aspetto di gestione del credito, data la presenza di prestazioni accessorie di consulenza e collaborazione da parte del factor, al quale viene appunto demandata tutta la “catena di gestione del credito” (contabilizzazione, documentazione, gestione e recupero).

Generalmente, il corrispettivo in favore del factor è quantificato sulla base del valore nominale dei crediti trasferiti; tuttavia, il cedente è tenuto al pagamento in favore del factor di una commissione, nonché al versamento di interessi sulle anticipazioni eventualmente ricevute (nel caso in cui il contratto di cessione venga meno per insolvenza del ceduto). L’utilità finale per il cedente (quantificata sulla base di poste reciproche regolate su conto corrente) corrisponde quindi al valore nominale del credito ceduto, detratte commissioni ed altre spese.

2. Servizi del factor e clausole contrattuali 

Rispetto alle ordinarie operazioni di cessione del credito, il contratto di factoring si distingue per l’ampiezza e la varietà degli obblighi assunti dal factor nei confronti dell’impresa cedente. Il factor, infatti, oltre all’operazione di finanziamento realizzata attraverso lo smobilizzo dei crediti ceduti, fornisce all’impresa cedente una serie di servizi, quali in particolare:

  • la gestione contabile dei crediti (contabilizzazione, controllo delle scadenze, sollecito dei pagamenti);
  • la riscossione (gestione dell’incasso e l’eventuale contenzioso, comprensivo delle eventuali azioni di recupero del credito);
  • attività di consulenza, collaborazione o informazione (indagini di mercato, individuazione di nuove strategie di mercato per la gestione dei rapporti con i clienti).

Nella prassi sono diffuse clausole contrattuali che prevedono in particolare:

  • l’obbligo dell’impresa-cedente di cedere al factor tutti i crediti derivanti dall’attività d’impresa (c.d. clausola di globalità);
  • il divieto per l’impresa-cedente di rivolgersi anche ad altri intermediari per la cessione dei crediti d’impresa (c.d. clausola di esclusiva); questa clausola impedisce all’imprenditore di instaurare rapporti di preferenza con altri intermediari, cedendo al factor soltanto i crediti più rischiosi, e mette il factor al riparo dal rischio che lo stesso credito sia ceduto a più intermediari contemporaneamente
  • il divieto per il cedente di praticare sconti o dilazioni di pagamento al fornitore/debitore ceduto.

3. La disciplina del factoring dettata dalla L. n. 52/1991

Il contratto di factoring trae origine nella prassi commerciale dei paesi di common law. Dopo essere stato a lungo tempo interamente atipico, è stato disciplinato dalla L. n. 52/1991 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), la quale non ha tuttavia introdotto una normativa organica ed esaustiva ma si è limitata a modificare in parte la disciplina codicistica della cessione dei crediti, ovviando ad alcune problematiche quali in particolare la cessione di crediti futuri e la notifica al debitore ceduto ai fini dell’opponibilità.

La L. n. 52/1991 non regolamenta aspetti pur rilevanti dell’operazione di factoring, quali gli obblighi accessori di gestione ovvero la disciplina delle anticipazioni a scopo di finanziamento, peraltro oggetto di discipline analitiche da parte delle condizioni generali di contratto predisposte dalle società del settore. Per tale motivo, si può affermare che il factoring è un contratto ancora essenzialmente atipico (v. Cass. 2746/2007), essendo disciplinato solo in parte dalla legge e rimesso in larga parte all’autonomia contrattuale delle parti di cui all’art. 1322 c.c.

La disciplina del factoring si caratterizza per una peculiare elasticità, sia per quanto riguarda la individuazione dei crediti oggetto di cessione (i quali possono essere anche futuri, ammettendosi così la cedibilità “in massa” degli stessi), sia per quanto riguarda le relative modalità attuative. Essa appare essenzialmente finalizzata a superare gli ostacoli che la ordinaria disciplina codicistica della cessione dei crediti frapponeva ad un efficiente sviluppo dell’operazione di factoring.

La Legge. n. 52 del 1991 si applica alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari, quando sussistano le seguenti condizioni:

  1. il cedente deve essere un imprenditore;
  2. i crediti ceduti devono scaturire da contratti stipulati dal cedente nel corso della sua attività imprenditoriale;
  3. il soggetto cessionario (factor) deve rivestire la qualifica di intermediario finanziario od istituto bancario iscritto nel registro tenuto dalla Banca d’Italia e svolgente esclusivamente attività di gestione del credito; il factoring può essere infatti esercitato soltanto da una banca o da un intermediario finanziario abilitato, iscritto in apposito albo tenuto presso la Banca d’Italia, il cui oggetto sociale preveda anche l’acquisto di crediti d’impresa e il cui capitale sociale non sia inferiore a venti volte il capitale minimo stabilito per le società per azioni.

L’art. 3 della L. n. 52 del 1991 prevede che sono cedibili i crediti futuri, anche prima della stipulazione dei contratti dai quali  sorgeranno purché, in caso di cessione in massa, essi vengano stipulati entro un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dalla conclusione del negozio di cessione. Fermo restando tale limite temporale, l’oggetto della cessione in massa di crediti futuri si considera determinato se è indicato il debitore ceduto.

La differenza più significativa tra la disciplina comune della cessione del credito dettata dal Codice civile e quella prevista dalla L. n. 52/1991 è data dal regime di opponibilità della cessione e dalla garanzia della solvenza.

Per quanto riguarda la garanzia della solvenza, l’art. 4 della L. n. 52/1991, capovolgendo la disciplina dettata dall’art. 1267 c.c., stabilisce che essa costituisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, un effetto naturale del negozio a carico del cedente, cui il cessionario può sempre rinunciare in tutto o in parte. Tale soluzione, in linea con la consolidata prassi contrattualistica, è finalizzata a facilitare e accelerare le operazioni di cessione dei crediti anche in massa.

L’art. 5 della L. n. 52/1991 prevede inoltre che se il cessionario paga (anticipatamente) tutto o parte del corrispettivo della cessione, e il pagamento ha data certa, la cessione medesima è opponibile agli altri aventi causa, ai creditori e al fallimento del cedente, salvo che venga data la prova che il cessionario che ha effettuato il pagamento conosceva lo stato di insolvenza del cedente.

Accanto alla notificazione al debitore ceduto o all’accettazione si prevede quindi un altro criterio oggettivo di opponibilità della cessione del credito. Tra i terzi si possono annoverare anche gli aventi causa del cedente, a meno che l’acquisto di costoro non abbia data certa anteriore a quella del pagamento, i creditori del cedente che abbiano proceduto esecutivamente in data successiva al pagamento effettuato dal cessionario.

4. Il factoring indiretto 

Nel c.d. factoring indiretto le posizioni di creditore cedente e debitore ceduto sono invertite; nel factoring tradizionale i crediti oggetto di cessione nascono da contratti di fornitura di beni e/o servizi, e generalmente vi è un’impresa veditrice/fornitrice (cedente) e una massa di debitori ceduti; nel factoring indiretto vi è invece una debitrice ceduta e una massa di creditori cedenti.

Con il factoring indiretto, l’impresa debitrice e il factor si accordano affinché quest’ultimo si renda cessionario dei crediti vantati nei confronti della prima da parte di alcuni fornitori selezionati e liquidi loro il valore del loro credito, alla scadenza o anticipatamente. Sarà poi il factor a rivalersi nei confronti dell’impresa debitrice, normalmente concedendo a quest’ultima una dilazione di pagamento ulteriore rispetto al termine indicato nelle fatture e imputandole il costo delle commissioni e degli interessi maturati sulle somme dovute.

Generalmente factor e impresa iniziatrice definiscono i fornitori ai quali proporre l’operazione di cessione del credito, individuandoli fra quelli maggiormente dipendenti economicamente dall’impresa iniziatrice e maggiormente affidabili nel loro adempimenti contrattuali; non di rado, impresa iniziatrice e factor realizzano un database, che tiene traccia del comportamento dei fornitori e attribuisce loro un rating, in relazione al quale viene modulato il rapporto fra factor e fornitori.

L’accordo di factoring indiretto può atteggiarsi variamente; esso può prevedere che il factor versi il corrispettivo pattuito alla scadenza del termine indicato nella fattura (nel qual caso al factor sarà dovuta solo una commissione per il servizio reso) oppure che il factor ne anticipi il pagamento rispetto alla scadenza (nel qual caso il fornitore cedente avrà il vantaggio di ottenere liquidità anticipata, ma dovrà anche versare al factor, oltre che la commissione, gli interessi sulle somme ricevute anticipatamente o praticare uno sconto sull’ammontare delle fatture). È inoltre possibile che il factor offra, ai fornitori che maturino un rating elevato, altri servizi di natura creditizio-finanziaria.

Il factoring indiretto consente all’impresa debitrice di trasferire in tutto o in parte i costi e gli oneri di gestione delle proprie posizioni debitorie in capo al factor, di ottenere la garanzia che il pagamento di quei debiti sia effettuato (dal factor) entro i termini indicati nelle fatture (tipicamente 30 o 60 giorni) e di assicurarsi lunghe dilazioni di pagamento, poiché generalmente il factor agisce nei confronti dell’impresa debitrice per il recupero dei crediti ottenuti in cessione solo dopo 120/180 giorni dall’emissione delle fatture.

Per tale motivo, nell’Unione europea, laddove la disciplina dei termini di pagamento dei crediti commerciali è particolarmente stingente, imponendo al debitore il pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura-eccezionalmente estensibile fino al sessanta giorni. il factoring indiretto costituisce uno strumento privilegiato per risolvere il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, permettendo all’impresa debitrice di rispettare i termini di legge nei confronti dei propri fornitori, al contempo godendo delle dilazioni concessele dal factor.

Il factoring indiretto è particolarmente utile alle grandi imprese che vantino una complessa rete di fornitori all’estero, poiché l’intervento del factor, specie se unito alla digitalizzazione di fatture e pagamenti e all’uso di sistemi intelligenti (come le tecnologie blockchain) per tracciare la regolarità degli adempimenti dei fornitori, libera la grande impresa dei costi dell’amministrazione delle posizioni debitorie.

Il factoring indiretto è inoltre sempre più frequentemente utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per superare il problema dei ritardi dei pagamenti.

Per approfondire i nostri servizi di assistenza e consulenza in tema di contratti commerciali, visionate la pagina dedicata del nostro sito .

Avv. Valerio Pandolfini

Contrattualistica d’Impresa

 

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Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

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